IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui  ricorsi  n.  2256,  2257,
 2260, 2261 e 2262 del 1995, proposti, rispettivamente, da:
     Falbo  Giuseppe,    Mariani  Francesco,  Nicoletti Michele, Somma
 Domenico, Taormina Giuseppe (ricorso n. 2256/1995);
     Falbo Mauro, Ferrara Pasquale, Ferreri Antonio,  Formento  Marco,
 Formiglia  Michele,  Fresi  Francesco,  Frusciante  Fiore,  Galaverna
 Giuseppe, Ghigo Riccardo, Girardi Germano, Kersik  Valerio,  Loiodice
 Artidoro  Claudio,  Lorito  Emilio  Mario,  Mangano  Giuseppe,  Mannu
 Fulvio, Mariotto Angelo, Mortarelli  Fabio,  Massetta  Paolo,  Merico
 Salvatore (ricorso n. 2257/1995);
     Ajera   Giuseppe,   Caddeo   Giusepino,   Canu  Salvatore,  Fadda
 Salvatore, Leggio Giuseppe, Lino Sergio, Mastellone Vincenzo Alberto,
 Periti Matteo, Perrone Francesco, Ranocchia  Claudio,  Rossi  Enrico,
 Sabino  Silverio, Salimbeni Alberto, Schiera Damiano, Spano Battista,
 Trotta Girolamo (ricorso n. 2260/1995);
     Basile Vito (ricorso n. 2261/1995);
     Antonini Aldo, Basile Pietro, Basciotti Mario,  Bello  Francesco,
 Bertoli Mario, Bianco Pellegrino, Bianchini Giorgio, Camello Giovanni
 Antonio,   Cantile   Alfonso,   Ciccarelli   Nicola,  Coscia  Massimo
 Francesco, D'Agostino Francesco, Del Rossi Franco,  De  Maio  Emilio,
 Dettore Lelio, Diana Silvio, Dusi Giorgio, Esposito Antonio, Forlucci
 Ivano, Fuschillo Stefano (ricorso n. 2262/1995);
 tutti  rappresentati  e difesi dall'avvocato prof. Claudio Dal Piaz e
 dalla dott. proc. Cristina Roggia, elettivamente  domiciliati  presso
 lo studio del primo in Torino, via Sant'Agostino n. 12;
   contro   il   Ministero   dell'interno,  in  persona  del  Ministro
 pro-tempore,  resistente,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 distrettuale  dello  Stato  di  Torino,  presso cui e' domiciliato in
 corso Stati Uniti n.  45;
   quanto al ricorso n.  2256/1995, per l'annullamento dei decreti del
 Capo  della  Polizia  n. 333-D/R2 del 1 settembre 1995, resi noti con
 comunicazione in pari data, successivamente notificata, con i quali i
 ricorrenti, tutti sovrintendenti della Polizia di Stato,  sono  stati
 inquadrati,  ai  sensi  dell'art. 13, lett. d), del d.lgs.  12 maggio
 1995, n. 197, nella qualifica di viceispettore del nuovo ruolo  degli
 ispettori  della  Polizia  di Stato, con decorrenza 1 settembre 1995;
 nonche' per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati,
 conseguenziali e comunque  connessi  del  procedimento;  e  per  ogni
 ulteriore consequenziale statuizione;
   quanto  al ricorso n. 2257/1995, per l'annullamento dei decreti del
 Capo della Polizia n. 333-D/R2 del 1 settembre 1995,  resi  noti  con
 comunicazione in pari data, successivamente notificata, con i quali i
 ricorrenti,  tutti  sovrintendenti della Polizia di Stato, sono stati
 inquadrati, ai sensi dell'art. 13, lett. d), del d.lgs.    12  maggio
 1995, n. 197, nella qualifica di vice ispettore del nuovo ruolo degli
 ispettori  della  Polizia  di Stato, con decorrenza 1 settembre 1995,
 nonche' per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati,
 conseguenziali e comunque  connessi  del  procedimento;  e  per  ogni
 ulteriore consequenziale statuizione;
   quanto  al ricorso n. 2260/1995, per l'annullamento dei decreti del
 Capo della Polizia n. 333-D/R1 del 1 settembre 1995,  resi  noti  con
 comunicazione in pari data, successivamente notificata, con i quali i
 ricorrenti,   sovrintendenti  della  Polizia  di  Stato,  sono  stati
 inquadrati, ai sensi dell'art. 15, comma III, del d.lgs.  12  maggio,
 1995  n.  197,  nella  qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad
 esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato, con decorrenza  1
 settembre   1995,   nonche'   per  l'annullamento  degli  atti  tutti
 antecedenti, preordinati,  conseguenziali  e  comunque  connessi  del
 procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;
   quanto  al ricorso n. 2261/1995, per l'annullamento del decreto del
 Capo della Polizia n. 333-D/R2 del 1 settembre 1995,  reso  noto  con
 comunicazione  in pari data, successivamente notificata, con il quale
 il ricorrente, sovrintendente principale della Polizia di  Stato,  e'
 stato  inquadrato,  ai  sensi dell'art. 15, comma III, del d.lgs.  12
 maggio 1995, n. 197, nella qualifica  di  ispettore  capo  del  nuovo
 ruolo  ad  esaurimento  degli  ispettori  della Polizia di Stato, con
 decorrenza 1 settembre 1995, nonche' per  l'annullamento  degli  atti
 tutti  antecedenti,  preordinati,  conseguenziali e comunque connessi
 del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;
   quanto al ricorso 2262/1995, per  l'annullamento  dei  decreti  del
 Capo  della  Polizia  n. 333-D/R1 del 1 settembre 1995, resi noti con
 comunicazione in pari data, successivamente notificata, con i quali i
 ricorrenti, sovrintendenti capo della Polizia di  Stato,  sono  stati
 inquadrati,  ai  sensi  dell'art. 15, comma III, del d.lgs. 12 maggio
 1995, n. 197, nella qualifica di ispettore capo del  nuovo  ruolo  ad
 esaurimento  degli ispettori della Polizia di Stato, con decorrenza 1
 settembre  1995,  nonche'  per  l'annullamento   degli   atti   tutti
 antecedenti,  preordinati,  conseguenziali  e  comunque  connessi del
 procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;
   Visti i cinque ricorsi con i relativi allegati;
   Visti i relativi atti di costituzione  in  giudizio  del  Ministero
 dell'interno;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti tutti gli atti delle cause;
   Udita alla pubblica udienza del 12 febbraio 1997 la  relazione  del
 cons.  G. Calvo, e uditi, altresi', l'avvocato prof. Carlo Dal Piaz e
 la dott. proc. C. Roggia per i ricorrenti e  l'avvocato  dello  Stato
 Guido Carotenuto per l'amministrazione resistente;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                         Esposizione in fatto
   Quanto  ai  gravami  n.  2256/1995  e  n.  2257/1995,  con  essi  i
 ricorrenti "sovrintendenti della Polizia di Stato" hanno impugnato il
 decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
 sicurezza  n.  333-D/R2 in data 1 settembre 1995, con il quale si era
 stabilito,  all'art.  1,  che  "I  sottonotati  sovrintendenti  della
 Polizia di Stato,
  ..,  sono  inquadrati,  ...  , nella qualifica di vice ispettore del
 ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'art.  13,
 comma 1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  n.  197/1995"  ed,
 all'art.   3,   che   "Gli   effetti  giuridici  ed  economici  degli
 inquadramenti di cui al presente decreto decorrono  dal  1  settembre
 1995,  ...",  nella  parte concernente il loro inquadramento, nonche'
 gli altri atti, in epigrafe menzionati.
   Con i detti gravami  i  ricorrenti,  dopo  aver  fatto  riferimento
 all'art.   13, 1 comma, lett. d), del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 -
 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,  in  materia
 di  riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia
 di Stato - norma posta a base  del  citato  inquadramento,  la  quale
 stabilisce  che  "Il  personale  del  ruolo  degli  ispettori  e  dei
 sovrintendenti di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  24
 aprile  1982,  n. 335, in servizio alla data di entrata in vigore del
 presente decreto e' inquadrato in ordine di  qualifica  e  di  ruolo,
 anche  in  sovrannumero  riassorbibile  con le normali vacanze, nelle
 sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, istituito con  il
 presente  decreto,  conservando,  se  piu' favorevole, il trattamento
 economico in godimento: a) ...  ; b) ... c) ...; d)  nella  qualifica
 di   vice  ispettore,  il  personale  che  riveste  la  qualifica  di
 sovrintendente e vice sovrintendente", sostengono, da  un  lato,  che
 con  il  citato  art. 3 della legge 1992, n. 216, il Governo e' stato
 delegato  ad  emanare  i  decreti  legislativi  per  conferire   alle
 carriere,  alle attribuzioni e ai trattamenti economici del personale
 delle forze di polizia una disciplina omogenea e, dall'altro, che  il
 suddetto principio di omogeneita' non pare, per il vero, aver trovato
 applicazione  nelle  disposizioni  transitorie e finali del d.lgs. 12
 maggio 1995, n. 197 (tra le quali e' compreso il citato art. 13),  di
 cui pertanto si contesta l'illegittimita' costituzionale, dalla quale
 deriva l'illegittimita' dei provvedimenti di inquadramento impugnati:
 di qui il seguente motivo di ricorso:
   Illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art.
 13  del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in relazione all'art. 76 della
 Costituzione e all'art. 3 della legge delega 6 marzo  1992,  n.  216,
 nonche' con riferimento agli artt. 3, 36, 97 della Costituzione ed al
 principio di ragionevolezza.
   Quanto  ai  gravami  n.  2260/1995  e  n.  2261/1995,  con  essi  i
 ricorrenti, "sovrintendenti principali della Polizia di Stato", hanno
 impugnato il decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
 della pubblica sicurezza n. 333-D/R1 in data 1 settembre 1995, con il
 quale si era stabilito, all'art. 2, che "I sottonotati sovrintendenti
 principali  della  Polizia  di  Stato  sono  inquadrati,  ...,  nella
 qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli  ispettori
 della  Polizia  di  Stato,  ai  sensi  dell'art. 15, terzo comma, del
 d.lgs. 12 maggio 1995, n.  197, ..." ed, all'art. 3, che "Gli effetti
 giuridici  ed  economici  degli  inquadramenti  di  cui  al  presente
 decreto,  decorrono dal 1 settembre 1995, ... nella parte concernente
 il  loro  inquadramento,  nonche'  gli  altri   atti,   in   epigrafe
 menzionati.
   Con  i  detti  gravami  i  ricorrenti,  dopo aver fatto riferimento
 all'art.   15, terzo comma, del decreto  legislativo  1995,  n.  197,
 norma  posta a base del citato inquadramento, la quale stabilisce che
 "Il personale che riveste la qualifica di sovrintendente  capo  o  di
 sovrintendente principale alla data di entrata in vigore del presente
 decreto  e' inquadrato nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad
 esaurimento degli ispettori secondo l'ordine di qualifica e di ruolo,
 conservando  il  trattamento  economico  attualmente  in  godimento",
 sostengono, da un lato, che con l'art. 3 della legge 1992, n. 216, il
 Governo  e'  stato  delegato  ad  emanare  i  decreti legislativi per
 conferire alle carriere, alle attribuzioni e ai trattamenti economici
 del personale delle forze di  polizia,  una  disciplina  omogenea  e,
 dall'altro, che il suddetto principio di omogeneita' non pare, per il
 vero,  aver  trovato  applicazione  nelle  disposizioni transitorie e
 finali del d.lgs. 12 maggio 1995,  n. 197 (tra le quali  e'  compreso
 il  citato  art.  15,  tezo  comma),  di  cui  pertanto  si  contesta
 l'illegittimita' costituzionale, dalla quale deriva  l'illegittimita'
 dei  provvedimenti  di  inquadramento  impugnati:  di qui il seguente
 motivo di ricorso:
   Illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art.
 15 del  d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in relazione all'art. 76 della
 Costituzione e all'art. 3 della legge delega 6 marzo  1992,  n.  216,
 nonche'  in  relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione ed al
 principio di ragionevolezza.
   Quanto  al  gravame  n.   2262/1995,   con   esso   i   ricorrenti,
 "sovrintendenti  capo  della  Polizia  di  Stato"  hanno impugnato il
 decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
 sicurezza  -  n.   333-D/R1 in data 1 settembre 1995, con il quale si
 era stabilito, all'art. 1, che  "I  sottonotati  sovrintendenti  capo
 della  Polizia  di  Stato  sono  inquadrati, ... , nella qualifica di
 ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia
 di Stato, ai sensi dell'art. 15, terzo comma, del d.-lgs.  12  maggio
 1995,  n.    197,  ..."  ed all'art. 3, che "Gli effetti giuridici ed
 economici degli inquadramenti di cui al presente  decreto,  decorrono
 dal   1  settembre  1995,  ...",  nella  parte  concernente  il  loro
 inquadramento, nonche' gli altri atti, in epigrafe menzionati.
   Con il detto gravame i  ricorrenti,  dopo  aver  fatto  riferimento
 all'art. 15, terzo comma, del decreto legislativo 1995, n. 197, norma
 posta  a  base del citato inquadramento, il cui contenuto e' stato in
 precedenza trascritto, sostengono, da un lato,  che  con  l'art.    3
 della  legge  1992, n. 216, il Governo e' stato delegato ad emanare i
 decreti legislativi per conferire alle carriere, alle attribuzioni  e
 ai  trattamenti  economici  del  personale delle forze di polizia una
 disciplina omogenea e,  dall'altro,  che  il  suddetto  principio  di
 omogeneita'  non  pare,  per il vero, aver trovato applicazione nelle
 disposizioni transitorie e finali del d.lgs. 12 maggio 1995,  n.  197
 (tra le quali e' compreso, come si e' visto, il citato art. 15, terzo
 comma),  di cui pertanto si contesta l'illegittimita' costituzionale,
 dalla   quale   deriva   l'illegittimita'   dei   provvedimenti    di
 inquadramento impugnati:  di qui il seguente motivo di ricorso:
   Illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art.
 15 del  d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in relazione all'art. 76 della
 Costituzione  e dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche'
 in riferimento agli artt. 3, 36, 97 della  Costituzione,  nonche'  al
 principio  di ragionevolezza.  Con l'unico motivo di gravame, dedotto
 con i due ricorsi n. 2256/1995 e 2257/1995, si sostiene quanto segue;
 Gli ispettori, con la legge n. 121/1981, erano  superiori  gerarchici
 dei  sovrintendenti;  questi  ultimi,  in base alla tabella C), erano
 equiparati ai sottufficiali dei Carabinieri e delle  altre  forze  di
 Polizia.  A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 227
 del  12 giugno 1991, di incostituzionalita' della predetta tabella, i
 sottufficiali dei Carabinieri sono stati equiparati agli ispettori di
 Polizia, in quanto svolgenti pari funzioni.
   Di conseguenza, nel riordino disposto per  effetto  della  legge  6
 marzo   1992,  n.  216,  i  tre  ruoli  sono  stati  retributivamente
 omogeneizzati.
   Secondo  il  principio  di  omogeneita'  sancito  dalla  legge   n.
 216/1992,   il  ruolo  degli  ispettori  (ispettore  capo,  ispettore
 principale, ispettore, viceispettore) e' stato  equiparato  a  quello
 dei  sovrintendenti  (sovrintendente capo, sovrintendente principale,
 sovrintendente, vicesovrintendente) e a quello dei sottufficiali  dei
 Carabinieri  (maresciallo  maggiore,  maresciallo  capo  e ordinario,
 brigadiere, vice brigadiere).   Peraltro, i  decreti  legislativi  di
 riordino  delle  carriere,  attribuzioni  e trattamenti economici del
 personale delle Forze di Polizia e del personale delle Forze  Armate,
 adottati  dal  Governo,  almeno  per  quanto concerne le disposizioni
 transitorie  e  finali,  avrebbero  del  tutto  disatteso  i  criteri
 direttivi  contenuti  nella  legge  delega  n.  216/1992,  nonche' il
 principio generale della conservazione dell'anzianita' maturata.  Nei
 rispettivi nuovi inquadramenti, previsti nelle suddette disposizioni,
 non si sarebbe tenuta in alcun conto l'equiparazione stabilita  dalla
 legge delega n. 216/1992 fra le varie qualifiche, che, per l'appunto,
 risultano collocate in posizioni differenziate.
   Cio' renderebbe di per se' evidente l'illegittimita' costituzionale
 delle  disposizioni  transitorie  e finali dei decreti legislativi in
 questione rispetto all'art. 76  della  Costituzione,  in  quanto  non
 conformi  ai  principi  e ai criteri direttivi stabiliti dalla citata
 legge delega n. 216/1992.   Ma ulteriori e  piu'  specifiche  censure
 emergono  dall'esame della fattispecie in questione.  Le disposizioni
 transitorie e finali prevedono  che  il  personale  del  ruolo  degli
 ispettori  e  dei  sovrintendenti di cui al d.P.R. 24 aprile 1982, n.
 335, e' inquadrato nelle qualifiche del nuovo ruolo degli  ispettori,
 istituito  con  il  medesimo  decreto  legislativo.   In particolare,
 l'art. 13, primo comma, lett. d), inquadra i vicesovrintendenti  e  i
 sovrintendenti  nella qualifica di viceispettori.  Tale inquadramento
 darebbe luogo a inammissibili incongruenze, in relazione  alle  quali
 vengono sollevate le censure di cui in rubrica.
   1)  Gli  ispettori  ex  lege  n.  121/1981  (cui erano equiparati i
 sovrintendenti) sono inquadrati, ex art. 13, primo comma,  lett.  b),
 nella  qualifica di ispettore capo (superiore di due livelli rispetto
 a quella di viceispettore in cui sono  collocati  i  sovrintendenti).
 Di fatto, il vecchio ruolo degli ispettori viene pertanto ricollocato
 sopra  a quello dei sovrintendenti, e cio' nonostante l'equiparazione
 tra i due ruoli sancita dalle  citate  pronunce  giurisprudenziali  e
 dalla legge delega n. 216/1992.
   2)  Il  nuovo  inquadramento  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
 197/1995, inoltre, priverebbe, ingiustificatamente, il  personale  in
 questione  dell'anzianita'  di servizio maturata (sino al 1 settembre
 1995) nella qualifica.   Ed infatti, ai sensi  dell'art.  13,  quarto
 comma,  del citato decreto, i sovrintendenti, ai fini dell'ammissione
 allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore,  conservano
 l'anzianita' posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di
 due anni, perdendo, di conseguenza sino a cinque anni di anzianita'.
   3)   La   perdita  dell'anzianita'  di  servizio,  illegittimamente
 stabilita per il ruolo  dei  sovrintendenti,  non  puo'  considerarsi
 compensata  dai  previsti apparenti benefici, in termini di riduzione
 dell'anzianita' nella qualifica, riconosciuti  dall'art.  13,  quarto
 comma,  ai  sovrintendenti ai fini della promozione a ispettore capo.
 Ai sensi dell'art.  14  del  decreto  legislativo  n.  197/1995,  per
 quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, la
 promozione  alla  qualifica  apicale di ispettore superiore sostituto
 ufficiale di pubblica sicurezza si conseguira': a) per scrutinio  per
 merito  comparativo,  per il personale avente anzianita' di otto anni
 di effettivo servizio nella  qualifica  di  ispettore  capo;  b)  per
 contingenti  di 1000 posti all'anno, per selezione, per gli ispettori
 capo che ne faranno domanda.   A  causa  dell'inquadramento  previsto
 dall'art. 13, lett. d), i sovrintendenti, pur fruendo della riduzione
 di  due  anni su sette, ottengono la nomina a ispettore capo oltre il
 termine di applicazione dell'art. 14.
   Cio', mentre gli ispettori ex lege n. 121/1981, inquadrati ai sensi
 dell'art. 13, comma primo, lett. b),  nella  qualifica  di  ispettori
 capo,  proprio  in  forza di tale selezione, a decorrere dal corrente
 anno e sino al 1998, possono  raggiungere  la  qualifica  apicale  di
 ispettore    superiore    -   s.u.p.s.,   distaccandosi   cosi'   dai
 sovrintendenti (cui erano equiparati) di ben tre qualifiche.  E cio',
 ovviamente, con ogni conseguente effetto sul trattamento economico la
 cui progressione segue con lo stesso ritardo lo sviluppo di carriera.
 Al riguardo si rileva infatti  che,  mentre  l'ispettore,  inquadrato
 ispettore  capo  al  1  settembre  1995,  passa dal VI al VII livello
 retributivo, con la prospettiva  di  raggiungere  il  VII-bis  (quale
 ispettore  superiore  -  s.u.p.s.)  nei  prossimi  quattro  anni,  il
 sovrintendente,  inquadrato  viceispettore  al  1   settembre   1995,
 continua  a  mantenere  il  VI  livello,  e soltanto fra cinque anni,
 quando cioe' sara'  nominato  ispettore  capo,  raggiungera'  il  VII
 livello retributivo.
   4)  Macroscopiche  disparita'  di  trattamento,  sia  in  relazione
 all'assetto  sopra  indicato,   che   in   relazione   alla   perdita
 dell'anzianita'  di  servizio,  si  noterebbero  infine  rispetto  al
 riordino previsto per le forze di  polizia  ad  ordinamento  militare
 (Arma  dei Carabinieri e Corpo delle Guardie di Finanza) in quanto il
 decreto legislativo n. 198/1995, avente  ad  oggetto:  "Riordino  dei
 ruoli  e  modifica delle norme di reclutamento, stato, ed avanzamento
 del   personale   non   direttivo   e  non  dirigente  dell'Arma  dei
 Carabinieri" istituisce i ruoli degli appuntati  e  carabinieri,  dei
 sovrintendenti,  degli  ispettori.    In quest'ultimo ruolo, ai sensi
 dell'art. 46 delle disposizioni transitorie (ma analoga  disposizione
 e'  contenuta  nel decreto n.  199/1995 per il Corpo della Guardia di
 Finanza),  il  relativo  personale  viene  inquadrato   nelle   nuove
 qualifiche, mantenendo l'anzianita' di servizio ed il grado maturato.
 Di  conseguenza:  -  non  solo  i  brigadieri (cui erano equiparati i
 sovrintendenti e gli ispettori ex lege 121/1981) sono inquadrati  nel
 grado  di  maresciallo  ordinario  (corrispondente  alla qualifica di
 ispettore); -  ma  anche  i  vicebrigadieri  che  sono  in  stato  di
 avanzamento  (cioe'  con  piu'  di  quindici mesi di anzianita') sono
 inquadrati nello stesso grado di maresciallo ordinario.   Inoltre,  i
 brigadieri  in  stato di avanzamento (cioe' con piu' di sette anni di
 anzianita')  sono  inquadrati   nel   grado   di   maresciallo   capo
 (corrispondente  alla  qualifica  di  ispettore  capo).   Anche sotto
 questo profilo sarebbe pertanto evidente la disparita' di trattamento
 che comporta  il  riordino  disposto  con  il  d.lgs.  197/1995,  che
 penalizza ingiustificatamente le posizioni del personale con maggiore
 anzianita'  di  servizio,  ledendone,  di  conseguenza,  le legittime
 aspettative di carriera.  Da quanto precede, l'inquadramento disposto
 ai  sensi  dell'art.    13,  primo  comma,  lett.  d),  del   decreto
 legislativo  n.  197/1995 risulterebbe illegittimo per illegittimita'
 costituzionale della medesima  norma,  in  relazione  alla  quale  si
 deduce  pertanto  la  questione  di illegittimita' costituzionale con
 riferimento all'art. 76 della Costituzione e all'art.  3 della  legge
 n.  216/1992,  per  difformita'  rispetto al principio di omogeneita'
 sancito dalla citata norma della legge delega, in quanto la  prevista
 equiparazione  economica  del  personale  delle  forze  di polizia in
 analoghe posizioni di carriera (sottufficiali e  sovrintendenti)  non
 ha  trovato  l'applicazione per effetto del particolare inquadramento
 riservato al ruolo dei sovrintendenti; all'art. 3, per violazione del
 principio  di  uguaglianza,  in  quanto  per  effetto  dell'impugnato
 inquadramento  situazioni  omogenee  risultano trattate diversamente;
 all'art. 36  per  le  ripercussioni  che  l'inquadramento  in  parola
 determina sul trattamento economico, pregiudicandone sensibilmente la
 progressione,    e   cio'   in   violazione   del   principio   della
 proporzionalita' tra retribuzione e quantita' e qualita' del  lavoro;
 ed  infine  all'art.  97,  in  quanto  il  trattamento  riservato  al
 personale del ruolo dei sovrintendenti rispetto  a  quello  degli  ex
 ispettori  e  dei sottufficiali dei Carabinieri viola il principio di
 efficienza e imparzialita' dell' organizzazione dei pubblici  uffici.
 Con  l'unico  motivo  di  gravame,  dedotto  con  i  tre  ricorsi  n.
 2260/1995, n. 2261/1995 e n. 2262/1995,  si  sostiene  quanto  segue:
 Gli  ispettori,  con la legge n. 121/1981, erano superiori gerarchici
 dei sovrintendenti; questi ultimi, in base  alla  tabella  C),  erano
 equiparati  ai  sottufficiali  dei Carabinieri e delle altre forze di
 Polizia.  A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 227
 del 12 giugno 1991 di incostituzionalita' della predetta  tabella,  i
 sottufficiali dei Carabinieri sono stati equiparati agli ispettori di
 Polizia, in quanto svolgenti pari funzioni.
   Di  conseguenza,  nel  riordino  disposto per effetto della legge 6
 marzo  1992,  n.  216,  i  tre  ruoli  sono  stati   retributivamente
 omogeneizzati.
   Secondo   il  principio  di  omogeneita'  sancito  dalla  legge  n.
 216/1992,  il  ruolo  degli  ispettori  (ispettore  capo,   ispettore
 principale,  ispettore,  viceispettore)  e' stato equiparato a quello
 dei sovrintendenti (sovrintendente capo,  sovrintendente  principale,
 sovrintendente,  vicesovrintendente) e a quello dei sottufficiali dei
 Carabinieri (maresciallo  maggiore,  maresciallo  capo  e  ordinario,
 brigadiere, vice brigadiere).
   Peraltro,   i  decreti  legislativi  di  riordino  delle  carriere,
 attribuzioni e trattamenti economici del  personale  delle  Forze  di
 Polizia  e  del  personale  delle Forze Armate, adottati dal Governo,
 almeno per quanto concerne  le  disposizioni  transitorie  e  finali,
 avrebbero  del  tutto  disatteso  i criteri direttivi contenuti nella
 legge delega n. 216/92.  Nei rispettivi nuovi inquadramenti, previsti
 dalla suddette disposizioni, non si sarebbe infatti tenuto  in  alcun
 conto l'equiparazione stabilita dalla legge-delega n. 216/1992 fra le
 varie  qualifiche, che per l'appunto risultano collocate in posizioni
 differenziate.  Cio' renderebbe di per se' evidente  l'illegittimita'
 costituzionale  delle  disposizioni  transitorie e finali dei decreti
 legislativi in questione, rispetto all'art. 76 della Costituzione, in
 quanto non conformi ai principi  e  ai  criteri  direttivi  stabiliti
 dalla  citata  legge  delega  n.  216/1992.    Ma  ulteriori  e  piu'
 specifiche  censure  emergono   dall'esame   della   fattispecie   in
 questione.    Le  disposizioni  transitorie  e  finali del decreto n.
 197/1995 disciplinano l'inquadramento del personale del  ruolo  degli
 ispettori  e  dei  sovrintendenti di cui al d.P.R. 24 aprile 1982, n.
 335, nelle qualifiche del nuovo ruolo degli ispettori  istituito  con
 lo stesso decreto.
   In  particolare, l'art. 15 istituisce il ruolo ad esaurimento degli
 ispettori, che comprende l'unica qualifica di  ispettore  capo.    In
 tale   qualifica   sono   inquadrati   i   sovrintendenti  capo  e  i
 sovrintendenti  principali,  con  diritto  alla   conservazione   del
 trattamento  economico attualmente in godimento.  Ai sensi del quinto
 comma  dell'art.  15  citato,  gli  ispettori  capo  del   ruolo   ad
 esaurimento,  assumono  gli  obblighi  e  le  funzioni previste dalle
 vigenti disposizioni per la qualifica degli ispettori capo del  ruolo
 ordinario   degli  ispettori  della  polizia  di  Stato;  sono  pero'
 funzionalmente subordinati agli ispettori capo  del  ruolo  ordinano.
 Tale  inquadramento  darebbe  luogo  a  inammissibili incongruenze in
 relazione alle quali vengono sollevate le censure di cui in rubrica.
   1) Gli ispettori capo ex lege n. 121/1981 (cui erano  equiparati  i
 sovrintendenti  capo)  sono  inquadrati,  ex art. 13, lett. a), nella
 qualifica  apicale  di  ispettore  superiore-sostituto  ufficiale  di
 pubblica  sicurezza.    Gli  ispettori principali ex lege n. 121/1981
 (equiparati ai  sovrintendenti  principali,  cioe'  a  una  qualifica
 inferiore  a  quella dei sovrintendenti capo) e persino gli ispettori
 (equiparati alla qualifica ulteriormente inferiore di sovrintendente)
 con piu' di cinque anni  di  anzianita'  sono  inquadrati,  ai  sensi
 dell'art.  13,  primo  comma,  lett. b), nella qualifica di ispettore
 capo del ruolo ordinario, e pertanto, in una posizione che, ai  sensi
 dell'art.  15,  comma  quinto,  e'  sovraordinata  rispetto  a quella
 occupata  dai  sovrintendenti  capo,  inquadrati  nel   ruolo   degli
 ispettori  capo  del  ruolo  ad esaurimento.   Di fatto, pertanto, il
 vecchio ruolo degli ispettori viene ricollocato sopra  a  quello  dei
 sovrintendenti  e  cio',  nonostante  l'equiparazione tra i due ruoli
 sancita  dalle citate pronunce giurisprudenziali e dalla legge delega
 n. 216/1992.
   2) Il nuovo inquadramento di cui al decreto legislativo n. 197/1995
 priverebbe inoltre  ingiustificatamente  il  personale  in  questione
 dell'anzianita' di servizio maturata (sino al 1 settembre 1995) nella
 qualifica.
   3)  L'inquadramento  dei  sovrintendenti  capo  disposto  ai  sensi
 dell'art.  15, terzo comma, crea di fatto un'ulteriore ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  all'interno   della   stessa   qualifica
 (ispettore   capo),   in  palese  contraddizione  con  il  richiamato
 principio di omogeneita'.
   Ai sensi dell'art. 14 del  decreto  legislativo  n.  197/1995,  per
 quattro  anni  dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, la
 promozione alla qualifica apicale di  ispettore  superiore  sostituto
 ufficiale di pubblica sicurezza si conseguira':
     a)  per scrutinio per merito comparativo, per il personale avente
 anzianita' di otto anni di  effettivo  servizio  nella  qualifica  di
 ispettore capo;
     b)  per  contingenti  di mille posti all'anno, per selezione, per
 gli ispettori capo che ne faranno domanda, per cui gli ispettori capo
 del ruolo ad esaurimento, nonostante l'art. 14, lett. b) non contenga
 alcuna specifica previsione  al  riguardo,  risultano  esclusi  dalla
 selezione  di  cui  alla  citata  norma,  con evidente ingiustificato
 pregiudizio alla loro progressione di carriera.
   L'esclusione  (quanto  meno  di  fatto)  dalla  selezione  prevista
 dall'art.   14, lett. b), impedisce infatti ai sovrintendenti capo di
 raggiungere la qualifica  apicale  di  ispettore  superiore-sostituto
 ufficiale   di  pubblica  sicurezza  prima  della  saturazione  delle
 previste dotazioni organiche (6.000 unita').  I sovrintendenti  capo,
 nominati ex art. 15 ispettori capo del ruolo ad esaurimento, soltanto
 dopo  otto  anni di anzianita' in tale qualifica possono partecipare,
 ai sensi  dell'art.  15,  sesto  comma,  allo  scrutinio  per  merito
 comparativo  per  il  50%  dell'aliquota  dei  posti  disponibili  di
 ispettore superiore -  s.u.p.s.,  previsto  dall'art.  31-bis,  primo
 comma,  lett.  a), del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, come modificato
 dall'art. 3, ottavo comma, del decreto legislativo n.  197/1995.
   4)  Macroscopiche  disparita'  di  trattamento  sia  in   relazione
 all'assetto   sopra   indicato,   che   in   relazione  alla  perdita
 dell'anzianita'  di  servizio,  si  noterebbero  infine  ancor   piu'
 marcatamente rispetto al riordino previsto per le forze di polizia ad
 ordinamento  militare  (Arma dei Carabinieri e Corpo delle Guardie di
 Finanza) in  quanto  il  decreto  legislativo  n.  198/1995  relativo
 all'Arma dei Carabinieri (lo stesso vale per il decreto n. 199/1995),
 avente  ad  oggetto:  "Riordino  dei  ruoli e modifica delle norme di
 reclutamento, stato, avanzamento del personale  non  direttivo  e  no
 dirigente   dell'Arma  dei  Carabinieri"  istituisce  i  ruoli  degli
 appuntati e carabinieri, dei sovrintendenti,  degli  ispettori.    In
 quest'ultimo   ruolo,   ai  sensi  dell'art.  46  delle  disposizioni
 transitorie e  finali  (ma  analoga  disposizione  e'  contenuta  nel
 decreto  n.  199/1995  per  il  Corpo  della  Guardia di Finanza), il
 relativo  personale  viene    inquadrato  nelle   nuove   qualifiche,
 mantenendo  l'anzianita'  di  servizio  ed  il  grado  maturato.   Di
 conseguenza: non solo i marescialli maggiori (cui erano equiparati  i
 sovrintendenti  capo  e  gli ispettori capo ex lege n. 121/1981) sono
 inquadrati  nel  grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di
 P.S., e superiore a quella in cui sono  inquadrati  i  sovrintendenti
 capo);  anche  i  marescialli capo (il cui grado corrisponde a quello
 dei sovrintendenti principali,  cioe'  a  una  qualifica  addirittura
 inferiore  a  quella dei sovrintendenti capo) in stato di avanzamento
 sono  inquadrati  nella  stessa  qualifica  apicale.     Inoltre,   i
 brigadieri  in  stato di avanzamento (cioe' con piu' di sette anni di
 servizio) sono infatti inquadrati nel grado di maresciallo capo,  che
 corrisponde  alla  qualifica  di  ispettore capo del ruolo ordinario;
 quest'ultima qualifica, ai sensi  dell'art.  15,  quinto  comma,  del
 decreto  legislativo  n.  197/1995, e' funzionalmente sovraordinata a
 quella degli ispettori capo del ruolo ad esaurimento.
   I sovrintendenti capo, di conseguenza, pur provenendo dal ruolo dei
 sottufficiali  ed  avendo  pertanto  seguito  (sino  alla  legge   n.
 121/1981)  la  stessa  progressione di carriera dei sottufficiali dei
 Carabinieri, per effetto  del  nuovo  inquadramento,  si  trovano  in
 posizione  sensibilmente discriminata rispetto a questi ultimi per il
 solo fatto di appartenere a una diversa forza di polizia.
   Da quanto precede, l'inquadramento disposto ai sensi dell'art.   15
 del  decreto legislativo n. 1971/1995 risulterebbe illegittimo in via
 derivata per illegittimita' costituzionale della medesima  norma,  in
 relazione  alla quale si deduce pertanto la questione di legittimita'
 costituzionale con riferimento:  all'art.  76  della  Costituzione  e
 all'art.  3  della  legge  n.  216/1992,  per difformita' rispetto al
 principio di omogeneita'  sancito  dalla  citata  norma  della  legge
 delega,  in  quanto la prevista equiparazione economica del personale
 delle  forze  di  polizia   in   analoghe   posizioni   di   carriera
 (sottufficiale  e  sovrintendente)  non  ha  trovato applicazione per
 effetto  del  partcolare  inquadramento  riservato   al   ruolo   dei
 sovrintenenti;   all'art.   3,   per   violazione  del  principio  di
 uguaglianza, in quanto per  effetto  dell'inquadramento  disposto  ai
 sensi  dell'art.  15  citato,  situazioni  omogenee  vengono trattate
 differentemente; all'art. 36, per le  inevitabili  ripercussioni  che
 l'inquadramento   in  parola  determina  sul  trattamento  economico,
 pregiudicandone sensibilmente la progressione, e cio'  in  violazione
 del  principio  della proporzionalita' tra retribuzione e quantita' e
 qualita' di lavoro; ed infine all'art. 97, in quanto  il  trattamento
 riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti rispetto a quello
 degli  ex  ispettori  e  dei  sottufficiali  viola  il  principio  di
 efficienza e imparzialita' dell'organizzazione dei  pubblici  uffici.
 Si  e'  costituito  nei  cinque  giudizi  il  Ministero dell'interno,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale  dello  Stato  di
 Torino,  la  quale,  con memoria, depositata, in ciascun giudizio, ha
 eccepito "la infondatezza della sollevata questione  di  legittimita'
 costituzionale",  osservando,  in  particolare,  che  non sussiste la
 detta illegittimia':
     a) con riferimento all'art. 3  della  Costituzione,  considerato,
 anche,  che  non  rilevano,  ai  fini  del  giudizio  ex  art.  3, le
 "disparita' di mero fatto", quelle differenze tra due o piu' soggetti
 o gruppi o situazioni provocate da incongruenze del sistema normativo
 (Corte cost.  n.  29/1984),  da  circostanze  causali  o  accidentali
 (123/1981) e da fatti contingenti, tanto piu' che disparita' di fatto
 sono considerate, anche, quelle che insorgono in sede di applicazione
 della legge (77/1984);
     b)  con  riferimento all'art. 36 della Costituzione, posto che le
 due norme in questione - 13, primo  comma,  lett.  d),  e  15,  terzo
 comma,  del  decreto legislativo 1995, n. 197 - non sono in contrasto
 con  il  principio  della  proporzionalita'  ed   adeguatezza   della
 retribuzione ne' con altri principi costituzionalmente garantiti;
     c)  con  riferimento  all'art.  97  della Costituzione perche' la
 materia di cui si discute, anche in  denegata  ipotesi  di  accertata
 arbitrarieta'   ed   irragionevolezza   della   normativa,  non  pare
 strettamente inerire ad aspetti organizzativi  e  di  buon  andamento
 della pubblica ammmistrazione.
   Hanno  depositato  memoria,  in  ciascuno  dei  cinque  giudizi,  i
 ricorrenti.
   Nell'odierna udienza i ricorsi sono passati in decisione.
                        Motivi della decisione
   1. - I cinque ricorsi,  in  epigrafe  indicati,  vanno  riuniti  in
 quanto  sono  fra  loro  intimamente  connessi  dal  punto  di  vista
 oggettivo; e  cio'  perche'  il  loro  "petitum"  e'  sostanzialmente
 identico  e  sostanzialmente  identiche  sono  le  doglianze con essi
 dedotte.
   2. - Quanto ai ricorsi n. 2256/1995 e  n.  2257/1995,  il  Collegio
 ritiene  di  sollevare  questione  di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art.   13, primo comma, lett. d),  del  decreto  legislativo  n.
 197/1995   per  contrasto  con  gli  artt.  76,  97,  3  e  36  della
 Costituzione.  La questione e' rilevante nei  due  giudizi,  promossi
 con  i detti ricorsi, in quanto la domanda dei ricorrenti - diretta a
 contestare la  legittimita'  di  un  inquadramento  derivante  da  un
 provvedimento  a  carattere  legislativo  -  non  potrebbe altrimenti
 essere accolta, non  essendo  attribuito  al  giudice  il  potere  di
 disapplicare i provvedimenti aventi forza di legge.
   La  questione  e'  anche  non  manifestamente infondata, e cio' per
 contrasto con i sopra citati articoli della Costituzione.
   Ritiene il Collegio che ai dubbi di incostituzionalita',  sollevati
 dal  T.A.R.  per  il  Lazio  con  ordinanza  24  settembre  1996, con
 riferimento tra  l'altro  all'art.  13  del  decreto  legislativo  n.
 197/1995  riguardo  ad  inquadramenti  nelle  diverse  qualifiche  di
 ispettori di polizia di soggetti provenienti dall'omonimo  ruolo  del
 pregresso   sistema,   non  sfugga  l'inquadramento  disposto  con  i
 provvedimenti in epigrafe, in base all'art. 13 cit., nella  qualifica
 di  vice  ispettori  nel  ruolo  degli  ispettori  di  soggetti  gia'
 appartenenti al ruolo  del  sovrintendente.    Cio'  in  quanto,  pur
 trattandosi  di  posizioni  confliggenti,  le  ragioni del contendere
 traggono origine dal medesimo sistema  normativo,  di  cui  fa  parte
 l'art.  13,  comma  1, lett. d), che - a seguito della sentenza della
 Corte costituzionale n. 277/1991,  che  aveva  annullato  la  tabella
 allegata  alla legge n. 121/1981, nella parte in cui non era prevista
 alcuna equiparazione fra gli ispettori della Polizia  di  Stato  e  i
 sottufficiali  dei carabinieri - ha inquadrato il personale del ruolo
 degli ispettori e dei sovrintendenti in  determinate  qualifiche  del
 nuovo  ruolo  degli  ispettori,  ed  in  particolare il personale che
 rivestiva la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente  nella
 qualifica  di vice ispettore, determinando le iamentate incongruenze.
 Relativamente  all'art.  76  della  Costituzione  la  non   manifesta
 infondatezza  della questione di travalicamento della delega concerne
 il fatto che la legge di delega 6 marzo 1992, n.  216,  espressamente
 si  intitola  "Conversione  in  legge, con modificazioni, del d.-l. 7
 gennaio  1992,  n.  5,  recante  autorizzazione  di  spesa   per   la
 perequazione  del  trattamento  economico dei sottufficiali dell'Arma
 dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
 n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei  giudicati,  nonche'
 perequazione  dei  trattamenti  economici relativi al personale delle
 corrispondenti categorie delle altre  Forze  di  polizia.  Delega  al
 governo  per  disciplinare  i contenuti del rapporto di impiego delle
 Forze di polizia e del personale delle Forze armate  nonche'  per  il
 riordino   delle   relative   carriere,  attribuzioni  e  trattamenti
 economici" per cui pare evidente che il decreto delegato non  avrebbe
 mai  potuto  obliterare  le  ragioni  della delega, che erano appunto
 quelle di colmare il vuoto evidenziato  dalla  sentenza  della  Corte
 costituzionale.   Se la delega e' attribuita per determinare un nuovo
 assetto in linea con la sentenza della Corte costituzionale, essa era
 limitata nell'oggetto, per cui l'ulteriore modifica posta  in  essere
 dal  decreto  legislativo  n.  197/1995  appare  non rispettosa della
 delega stessa, nella parte in cui il decreto legislativo n.  197/1995
 determina   inquadramenti   e   scavalcamenti   collocando  le  varie
 qualifiche   in   posizioni   differenziate,   prevede   criteri   di
 progressione  in carriera dei quali viene denunciata la sperequazione
 rispetto a quelli applicabili ai vice ispettori nominati a seguito di
 concorso ex art. 52 legge n. 121/1981, aventi  minore  anzianita'  di
 servizio; limita (attraverso il richiamo da parte dell'art. 13, comma
 4)  al  personale  di cui alla lett. d) del comma 1) la conservazione
 dell'anzianita' posseduta  nel  ruolo  dei  sovrintendenti,  ai  fini
 dell'ammissione  allo  scrutinio  di  promozione  alla  qualifica  di
 ispettore capo, ad un massimo di due anni ed in sostanza ricolloca il
 vecchio ruolo degli ispettori  sopra  a  quello  dei  sovrintendenti,
 nonostante l'equiparazione tra i due ruoli sancita dalla legge delega
 n. 216/1992.
   Relativamente all'art. 97, il collegio rileva che il buon andamento
 ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che
 deve   ispirare   qualsiasi  assetto  organizzatorio  della  pubblica
 amministrazione, nel senso che questo, per le premesse da cui parte e
 per le conclusioni  cui  giunge,  deve  tendere  alla  ottimizzazione
 organizzativa  della  stessa pubblica amministrazione in modo tale da
 poter soddisfare nel migliore dei  modi  gli  interessi  pubblici  in
 attribuzione.    Ora, come e' facile constatare dai fatti storici che
 hanno determinato l'emanazione del decreto legislativo  n.  197/1995,
 le premesse di tale atto legislativo si radicano nella gia' ricordata
 sentenza  della  Corte  costituzionale n. 277/1991 che aveva ritenuto
 illegittima la tabella allegata alla legge n. 121/1981,  nella  parte
 in  cui  non  prevedeva  alcuna equiparazione tra gli ispettori della
 Polizia di Stato e i sottufficiali dei carabinieri, che  la  sentenza
 stessa riteneva invece, sia pure in parte, inesistente.
   Queste  essendo  le  premesse,  sarebbe stato logico attendersi una
 modifica  legislativa  che  individuasse  la  suddetta  equiparazione
 eliminando  l'omissione  esistente,  e  non  gia'  una  revisione dei
 principi organizzatori che avevano ispirato la riforma della  Polizia
 di Stato.
   Alla   stregua   delle  considerazioni  che  precedono  appare  non
 manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
 13,  comma  1,  lett. d) del decreto legislativo n. 197/1995 anche in
 relazione agli artt. 3 e, conseguentemente,  36  della  Costituzione.
 Infatti  la  questione  in relazione all'art. 3 della Costituzione ha
 per  oggetto  la  disparita'  di  trattamento  di   situazioni   gia'
 riconosciute  omogenee, che le norme di cui al decreto legislativo n.
 197/1995, nel disporre  sul  nuovo  inquadramento,  avrebbero  dovuto
 trattare  in  modo  omogeneo,  come  del  resto stabilito dalla legge
 delega, le dette situazioni.
   Quanto all'art. 36 della  Costituzione,  e'  sufficiente  osservare
 come  gli  inquadramenti  disposti  in base al decreto legislativo n.
 197/1995, nel comportare un generale appiattimento delle  qualifiche,
 in  cui  viene  sacrificata  l'anzianita'  di  servizio  maturata nel
 precedente  ruolo,  violino  non  solo  il  principio  relativo  alla
 proporzionalita'  e  adeguatezza  della  retribuzione  economica,  ma
 creino  comunque  nel  generale  assetto  del  personale   situazioni
 irragionevoli,  ostacolando  la progressione in carriera (laddove non
 la blocchino del tutto, come nel caso degli ispettori  del  ruolo  ad
 esaurimento),  con ulteriori conseguenze (art. 97 della Costituzione)
 sulla efficiente ed imparziale organizzazione degli  uffici  e  sulla
 distribuzione delle responsabilita' e delle competenze.
   Il  Collegio  pertanto  ritiene  di dover investire della questione
 sopra individuata la Corte costituzionale e sospende i  due  giudizi,
 dianzi indicati.
   3.  -  Quanto ai ricorsi n. 2260/1995, n. 2261/1995 e n. 2262/1995,
 il  Collegio  ritiene  di   sollevare   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  15,  comma  3,  del decreto legislativo n.
 197/1995  per  contrasto  con  gli  artt.  76,  97,  3  e  36   della
 Costituzione.
   La  questione  e'  rilevante  nei giudizi, promossi con i detti tre
 ricorsi, in quanto la domanda dei ricorrenti - volta a contestare  la
 legittimita'   di  un  inquadramento  direttamente  derivante  da  un
 provvedimento a  carattere  legislativo  -  non  potrebbe  altrimenti
 essere  accolta,  non  essendo  attribuito  al  giudice  il potere di
 disapplicare i provvedimenti aventi forza di legge.
   La questione, inoltre, non si  appalesa  manifestamente  infondata,
 proprio  in  riferimento  ai parametri costituzionali individuati dai
 ricorrenti.
   Ritiene il Collegio che ai dubbi di  incostituzionalita'  sollevati
 dal  T.A.R.  per  il  Lazio  con ordinanza del 24 settembre 1996, con
 riferimento, tra l'altro, all'art.  13  del  decreto  legislativo  n.
 197/1995  riguardo  ad  inquadramenti  nelle  diverse  qualifiche  di
 ispettori di polizia di soggetti provenienti dall'omonimo  ruolo  del
 pregresso   sistema,   non  sfugga  l'inquadramento  disposto  con  i
 provvedimenti in epigrafe, in base all'art. 15, comma 3, del  decreto
 legislativo citato, nella qualifica di ispettori capo nel nuovo ruolo
 ad esaurimento degli ispettori di soggetti (sovrintendenti capo) gia'
 appartenenti al ruolo dei sovrintendenti.
   Cio'  in  quanto,  pur  trattandosi  di  posizioni confliggenti, le
 ragioni  del  contendere  traggono  origine  dal   medesimo   sistema
 normativo  di  cui  fa parte l'art. 15, comma 3, che, a seguito della
 sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991, che aveva  annullato
 la  tabella  allegata  alla legge n. 121/1981, nella parte in cui non
 era prevista alcuna equiparazione tra gli ispettori della Polizia  di
 Stato  e  i sottutficiali dei carabinieri, ha inquadrato il personale
 del  ruolo  degli  ispettori  e  dei  sovrintendenti  in  determinate
 qualifiche  del  nuovo  ruolo  degli  ispettori, e in particolare, il
 personale  che  rivestiva  la  qualifica  di  sovrintendente  capo  e
 sovrintendente  principale  nella  qualifica  di  ispettore  capo  di
 apposito  nuovo  ruolo  ad  esaurimento,  determinando  le  lamentate
 incongruenze.
   Relativamente  all'art.  76  della  Costituzione,  la non manifesta
 infondatezza della questione di travalicamento della delega, concerne
 il fatto che la legge di delega 6 marzo 1992, n.  216,  espressamente
 s'intitola  "Conversione  in  legge,  con  modificazioni, del d.-l. 7
 gennaio  1992,  n.  5,  recante  autorizzazione  di  spesa   per   la
 perequazione  del  trattamento  economico dei sottufficiali dell'Arma
 dei carabinieri in relazione alla sentenze della Corte costituzionale
 n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei  giudicati,  nonche'
 perequazione  dei  trattamenti  economici relativi al personale delle
 corrispondenti categorie delle altre  forze  di  polizia.  Delega  al
 Governo  per  disciplinare  i  contenuti del rapporto d'impiego delle
 forze di polizia e del personale delle Forze armate  nonche'  per  il
 riordino   delle   relative   carriere,  attribuzioni  e  trattamenti
 economici".
   Pare evidente, pertanto, che il decreto delegato  non  avrebbe  mai
 potuto obliterare le ragioni della delega, che erano, appunto, quelle
 di   colmare   il   vuoto  evidenziato  dalla  sentenza  della  Corte
 costituzionale.
   Se la delega e' stata attribuita per determinare un  nuovo  assetto
 in  linea  con  la  sentenza  della  Corte  costituzionale,  essa era
 limitata nell'oggetto, per cui l'ulteriore modifica posta  in  essere
 dal  decreto  legislativo  n.  197/1995,  appare non rispettosa della
 delega  stessa,  nella  parte   in   cui   tale   decreto   determina
 inquadramenti  e  scavalcamenti  collocando  le  varie  qualifiche in
 posizioni differenziate; prevede criteri di progressione in  carriera
 dei  quali  viene  denunciata  la  sperequazione  rispetto  a  quelli
 applicabili agli ispettori capo del ruolo  ordinario,  aventi  minore
 anzianita' di servizio; non riconosce l'anzianita' pregressa maturata
 nel   previgente   ruolo  dei  sovrintendenti  con  la  qualifica  di
 sovrintendenti capo e, in sostanza, ricolloca il vecchio ruolo  degli
 ispettori    sopra    a   quello   dei   sovrintendenti,   nonostante
 l'equiparazione tra  i  due  ruoli  sancita  dalla  legge  delega  n.
 216/1992.
   Relativamente all'art, 97, il Collegio rileva che il buon andamento
 ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che
 deve   ispirare   qualsiasi  assetto  organizzatorio  della  pubblica
 amministrazione, nel senso che questo, per le premesse da cui parte e
 per  le  conclusioni  cui  giunge,  deve  tendere  all'ottimizzazione
 organizzativa della stessa pubblica amininistrazione, in modo tale da
 poter  soddisfare,  nel  migliore dei modi, gli interessi pubblici in
 attribuzione.
   Ora,  come  e'  facile  constatare  dai  fatti  storici  che  hanno
 determinato  l'emanazione  del  decreto  legislativo  n. 197/1995, le
 premesse di tale atto legislativo si radicano  nella  gia'  ricordata
 sentenza  della  Corte  costituzionale n. 277/1991 che aveva ritenuto
 illegittima la tabella allegata alla legge n. 121/1981,  nella  parte
 in  cui  non  prevedeva  alcuna equiparazione tra gli ispettori della
 Polizia di Stato e i sottufficiali dei Carabinieri, che  la  sentenza
 stessa riteneva, invece, sia pure in parte, esistente.
   Queste  essendo  le  premesse,  sarebbe stato logico attendersi una
 modifica  legislativa  che  individuasse  la  suddetta  equiparazione
 eliminando  l'omissione  esistente  e  non  gia'  una  revisione  dei
 principi organizzatori che avevano ispirato la riforma della  Polizia
 di Stato.
   Alla   stregua  delle  considerazioni  che  precedono,  appare  non
 manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
 15,  comma  3, del decreto legislativo n. 197/1995 anche in relazione
 agli artt.  3 e, conseguentemente, 36 della Costituzione.
   Infatti, la questione, in relazione all'art. 3  della  Costituzione
 si  fonda  sulla disparita' di trattamento tra situazioni (quella del
 ruolo degli ispettori e quella del ruolo dei sovrintendenti)  che  il
 decreto  legislativo n. 197/1995, nel disporre i nuovi inquadramenti,
 avrebbe dovuto trattare in modo omogeneo, come stabilito dalla  legge
 delega.
   Quanto  all'art.  36  della  Costituzione, e' sufficiente osservare
 come gli inquadramenti disposti in base al decreto n. 197  del  1995,
 nel  comportare  un  generale  appiattimento delle qualifiche, in cui
 viene  sacrificata  (per  coloro  che  provengono   dal   ruolo   dei
 sovrintendenti)  l'anzianita'  di  servizio  maturata  nel precedente
 ruolo, violino non solo il principio relativo  alla  proporzionalita'
 ed  adeguatezza della retribuzione, ma creino, comunque, nel generale
 assetto  del  personale,  situazioni  irragionevoli,  ostacolando  la
 progressione  di  carriera  (laddove non la blocchino del tutto, come
 nel caso degli ispettori del ruolo  ad  esaurimento),  con  ulteriori
 conseguenze  sulla  efficiente  ed  imparziale  organizzazione  degli
 uffici e sulla distribuzione delle responsabilita' e delle competenze
 e, quindi, in violazione dell'art.  97 della Costituzione.
   Il Collegio, pertanto, ritiene di dover investire  della  questione
 sopra  individuata  la  Corte costituzionale e dispone la sospensione
 dei tre giudizi, dianzi indicati.