IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 2256, 2257, 2260, 2261 e 2262 del 1995, proposti, rispettivamente, da: Falbo Giuseppe, Mariani Francesco, Nicoletti Michele, Somma Domenico, Taormina Giuseppe (ricorso n. 2256/1995); Falbo Mauro, Ferrara Pasquale, Ferreri Antonio, Formento Marco, Formiglia Michele, Fresi Francesco, Frusciante Fiore, Galaverna Giuseppe, Ghigo Riccardo, Girardi Germano, Kersik Valerio, Loiodice Artidoro Claudio, Lorito Emilio Mario, Mangano Giuseppe, Mannu Fulvio, Mariotto Angelo, Mortarelli Fabio, Massetta Paolo, Merico Salvatore (ricorso n. 2257/1995); Ajera Giuseppe, Caddeo Giusepino, Canu Salvatore, Fadda Salvatore, Leggio Giuseppe, Lino Sergio, Mastellone Vincenzo Alberto, Periti Matteo, Perrone Francesco, Ranocchia Claudio, Rossi Enrico, Sabino Silverio, Salimbeni Alberto, Schiera Damiano, Spano Battista, Trotta Girolamo (ricorso n. 2260/1995); Basile Vito (ricorso n. 2261/1995); Antonini Aldo, Basile Pietro, Basciotti Mario, Bello Francesco, Bertoli Mario, Bianco Pellegrino, Bianchini Giorgio, Camello Giovanni Antonio, Cantile Alfonso, Ciccarelli Nicola, Coscia Massimo Francesco, D'Agostino Francesco, Del Rossi Franco, De Maio Emilio, Dettore Lelio, Diana Silvio, Dusi Giorgio, Esposito Antonio, Forlucci Ivano, Fuschillo Stefano (ricorso n. 2262/1995); tutti rappresentati e difesi dall'avvocato prof. Claudio Dal Piaz e dalla dott. proc. Cristina Roggia, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, via Sant'Agostino n. 12; contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore, resistente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso cui e' domiciliato in corso Stati Uniti n. 45; quanto al ricorso n. 2256/1995, per l'annullamento dei decreti del Capo della Polizia n. 333-D/R2 del 1 settembre 1995, resi noti con comunicazione in pari data, successivamente notificata, con i quali i ricorrenti, tutti sovrintendenti della Polizia di Stato, sono stati inquadrati, ai sensi dell'art. 13, lett. d), del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, nella qualifica di viceispettore del nuovo ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con decorrenza 1 settembre 1995; nonche' per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione; quanto al ricorso n. 2257/1995, per l'annullamento dei decreti del Capo della Polizia n. 333-D/R2 del 1 settembre 1995, resi noti con comunicazione in pari data, successivamente notificata, con i quali i ricorrenti, tutti sovrintendenti della Polizia di Stato, sono stati inquadrati, ai sensi dell'art. 13, lett. d), del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, nella qualifica di vice ispettore del nuovo ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con decorrenza 1 settembre 1995, nonche' per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione; quanto al ricorso n. 2260/1995, per l'annullamento dei decreti del Capo della Polizia n. 333-D/R1 del 1 settembre 1995, resi noti con comunicazione in pari data, successivamente notificata, con i quali i ricorrenti, sovrintendenti della Polizia di Stato, sono stati inquadrati, ai sensi dell'art. 15, comma III, del d.lgs. 12 maggio, 1995 n. 197, nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato, con decorrenza 1 settembre 1995, nonche' per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione; quanto al ricorso n. 2261/1995, per l'annullamento del decreto del Capo della Polizia n. 333-D/R2 del 1 settembre 1995, reso noto con comunicazione in pari data, successivamente notificata, con il quale il ricorrente, sovrintendente principale della Polizia di Stato, e' stato inquadrato, ai sensi dell'art. 15, comma III, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato, con decorrenza 1 settembre 1995, nonche' per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione; quanto al ricorso 2262/1995, per l'annullamento dei decreti del Capo della Polizia n. 333-D/R1 del 1 settembre 1995, resi noti con comunicazione in pari data, successivamente notificata, con i quali i ricorrenti, sovrintendenti capo della Polizia di Stato, sono stati inquadrati, ai sensi dell'art. 15, comma III, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato, con decorrenza 1 settembre 1995, nonche' per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione; Visti i cinque ricorsi con i relativi allegati; Visti i relativi atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti delle cause; Udita alla pubblica udienza del 12 febbraio 1997 la relazione del cons. G. Calvo, e uditi, altresi', l'avvocato prof. Carlo Dal Piaz e la dott. proc. C. Roggia per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Guido Carotenuto per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Esposizione in fatto Quanto ai gravami n. 2256/1995 e n. 2257/1995, con essi i ricorrenti "sovrintendenti della Polizia di Stato" hanno impugnato il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-D/R2 in data 1 settembre 1995, con il quale si era stabilito, all'art. 1, che "I sottonotati sovrintendenti della Polizia di Stato, .., sono inquadrati, ... , nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 197/1995" ed, all'art. 3, che "Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti di cui al presente decreto decorrono dal 1 settembre 1995, ...", nella parte concernente il loro inquadramento, nonche' gli altri atti, in epigrafe menzionati. Con i detti gravami i ricorrenti, dopo aver fatto riferimento all'art. 13, 1 comma, lett. d), del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 - Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato - norma posta a base del citato inquadramento, la quale stabilisce che "Il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, istituito con il presente decreto, conservando, se piu' favorevole, il trattamento economico in godimento: a) ... ; b) ... c) ...; d) nella qualifica di vice ispettore, il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente", sostengono, da un lato, che con il citato art. 3 della legge 1992, n. 216, il Governo e' stato delegato ad emanare i decreti legislativi per conferire alle carriere, alle attribuzioni e ai trattamenti economici del personale delle forze di polizia una disciplina omogenea e, dall'altro, che il suddetto principio di omogeneita' non pare, per il vero, aver trovato applicazione nelle disposizioni transitorie e finali del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 (tra le quali e' compreso il citato art. 13), di cui pertanto si contesta l'illegittimita' costituzionale, dalla quale deriva l'illegittimita' dei provvedimenti di inquadramento impugnati: di qui il seguente motivo di ricorso: Illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in relazione all'art. 76 della Costituzione e all'art. 3 della legge delega 6 marzo 1992, n. 216, nonche' con riferimento agli artt. 3, 36, 97 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza. Quanto ai gravami n. 2260/1995 e n. 2261/1995, con essi i ricorrenti, "sovrintendenti principali della Polizia di Stato", hanno impugnato il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-D/R1 in data 1 settembre 1995, con il quale si era stabilito, all'art. 2, che "I sottonotati sovrintendenti principali della Polizia di Stato sono inquadrati, ..., nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 15, terzo comma, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, ..." ed, all'art. 3, che "Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti di cui al presente decreto, decorrono dal 1 settembre 1995, ... nella parte concernente il loro inquadramento, nonche' gli altri atti, in epigrafe menzionati. Con i detti gravami i ricorrenti, dopo aver fatto riferimento all'art. 15, terzo comma, del decreto legislativo 1995, n. 197, norma posta a base del citato inquadramento, la quale stabilisce che "Il personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo o di sovrintendente principale alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli ispettori secondo l'ordine di qualifica e di ruolo, conservando il trattamento economico attualmente in godimento", sostengono, da un lato, che con l'art. 3 della legge 1992, n. 216, il Governo e' stato delegato ad emanare i decreti legislativi per conferire alle carriere, alle attribuzioni e ai trattamenti economici del personale delle forze di polizia, una disciplina omogenea e, dall'altro, che il suddetto principio di omogeneita' non pare, per il vero, aver trovato applicazione nelle disposizioni transitorie e finali del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 (tra le quali e' compreso il citato art. 15, tezo comma), di cui pertanto si contesta l'illegittimita' costituzionale, dalla quale deriva l'illegittimita' dei provvedimenti di inquadramento impugnati: di qui il seguente motivo di ricorso: Illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in relazione all'art. 76 della Costituzione e all'art. 3 della legge delega 6 marzo 1992, n. 216, nonche' in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza. Quanto al gravame n. 2262/1995, con esso i ricorrenti, "sovrintendenti capo della Polizia di Stato" hanno impugnato il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - n. 333-D/R1 in data 1 settembre 1995, con il quale si era stabilito, all'art. 1, che "I sottonotati sovrintendenti capo della Polizia di Stato sono inquadrati, ... , nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 15, terzo comma, del d.-lgs. 12 maggio 1995, n. 197, ..." ed all'art. 3, che "Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti di cui al presente decreto, decorrono dal 1 settembre 1995, ...", nella parte concernente il loro inquadramento, nonche' gli altri atti, in epigrafe menzionati. Con il detto gravame i ricorrenti, dopo aver fatto riferimento all'art. 15, terzo comma, del decreto legislativo 1995, n. 197, norma posta a base del citato inquadramento, il cui contenuto e' stato in precedenza trascritto, sostengono, da un lato, che con l'art. 3 della legge 1992, n. 216, il Governo e' stato delegato ad emanare i decreti legislativi per conferire alle carriere, alle attribuzioni e ai trattamenti economici del personale delle forze di polizia una disciplina omogenea e, dall'altro, che il suddetto principio di omogeneita' non pare, per il vero, aver trovato applicazione nelle disposizioni transitorie e finali del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 (tra le quali e' compreso, come si e' visto, il citato art. 15, terzo comma), di cui pertanto si contesta l'illegittimita' costituzionale, dalla quale deriva l'illegittimita' dei provvedimenti di inquadramento impugnati: di qui il seguente motivo di ricorso: Illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in relazione all'art. 76 della Costituzione e dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche' in riferimento agli artt. 3, 36, 97 della Costituzione, nonche' al principio di ragionevolezza. Con l'unico motivo di gravame, dedotto con i due ricorsi n. 2256/1995 e 2257/1995, si sostiene quanto segue; Gli ispettori, con la legge n. 121/1981, erano superiori gerarchici dei sovrintendenti; questi ultimi, in base alla tabella C), erano equiparati ai sottufficiali dei Carabinieri e delle altre forze di Polizia. A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 227 del 12 giugno 1991, di incostituzionalita' della predetta tabella, i sottufficiali dei Carabinieri sono stati equiparati agli ispettori di Polizia, in quanto svolgenti pari funzioni. Di conseguenza, nel riordino disposto per effetto della legge 6 marzo 1992, n. 216, i tre ruoli sono stati retributivamente omogeneizzati. Secondo il principio di omogeneita' sancito dalla legge n. 216/1992, il ruolo degli ispettori (ispettore capo, ispettore principale, ispettore, viceispettore) e' stato equiparato a quello dei sovrintendenti (sovrintendente capo, sovrintendente principale, sovrintendente, vicesovrintendente) e a quello dei sottufficiali dei Carabinieri (maresciallo maggiore, maresciallo capo e ordinario, brigadiere, vice brigadiere). Peraltro, i decreti legislativi di riordino delle carriere, attribuzioni e trattamenti economici del personale delle Forze di Polizia e del personale delle Forze Armate, adottati dal Governo, almeno per quanto concerne le disposizioni transitorie e finali, avrebbero del tutto disatteso i criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 216/1992, nonche' il principio generale della conservazione dell'anzianita' maturata. Nei rispettivi nuovi inquadramenti, previsti nelle suddette disposizioni, non si sarebbe tenuta in alcun conto l'equiparazione stabilita dalla legge delega n. 216/1992 fra le varie qualifiche, che, per l'appunto, risultano collocate in posizioni differenziate. Cio' renderebbe di per se' evidente l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni transitorie e finali dei decreti legislativi in questione rispetto all'art. 76 della Costituzione, in quanto non conformi ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla citata legge delega n. 216/1992. Ma ulteriori e piu' specifiche censure emergono dall'esame della fattispecie in questione. Le disposizioni transitorie e finali prevedono che il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, e' inquadrato nelle qualifiche del nuovo ruolo degli ispettori, istituito con il medesimo decreto legislativo. In particolare, l'art. 13, primo comma, lett. d), inquadra i vicesovrintendenti e i sovrintendenti nella qualifica di viceispettori. Tale inquadramento darebbe luogo a inammissibili incongruenze, in relazione alle quali vengono sollevate le censure di cui in rubrica. 1) Gli ispettori ex lege n. 121/1981 (cui erano equiparati i sovrintendenti) sono inquadrati, ex art. 13, primo comma, lett. b), nella qualifica di ispettore capo (superiore di due livelli rispetto a quella di viceispettore in cui sono collocati i sovrintendenti). Di fatto, il vecchio ruolo degli ispettori viene pertanto ricollocato sopra a quello dei sovrintendenti, e cio' nonostante l'equiparazione tra i due ruoli sancita dalle citate pronunce giurisprudenziali e dalla legge delega n. 216/1992. 2) Il nuovo inquadramento di cui al decreto legislativo n. 197/1995, inoltre, priverebbe, ingiustificatamente, il personale in questione dell'anzianita' di servizio maturata (sino al 1 settembre 1995) nella qualifica. Ed infatti, ai sensi dell'art. 13, quarto comma, del citato decreto, i sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni, perdendo, di conseguenza sino a cinque anni di anzianita'. 3) La perdita dell'anzianita' di servizio, illegittimamente stabilita per il ruolo dei sovrintendenti, non puo' considerarsi compensata dai previsti apparenti benefici, in termini di riduzione dell'anzianita' nella qualifica, riconosciuti dall'art. 13, quarto comma, ai sovrintendenti ai fini della promozione a ispettore capo. Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 197/1995, per quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, la promozione alla qualifica apicale di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si conseguira': a) per scrutinio per merito comparativo, per il personale avente anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo; b) per contingenti di 1000 posti all'anno, per selezione, per gli ispettori capo che ne faranno domanda. A causa dell'inquadramento previsto dall'art. 13, lett. d), i sovrintendenti, pur fruendo della riduzione di due anni su sette, ottengono la nomina a ispettore capo oltre il termine di applicazione dell'art. 14. Cio', mentre gli ispettori ex lege n. 121/1981, inquadrati ai sensi dell'art. 13, comma primo, lett. b), nella qualifica di ispettori capo, proprio in forza di tale selezione, a decorrere dal corrente anno e sino al 1998, possono raggiungere la qualifica apicale di ispettore superiore - s.u.p.s., distaccandosi cosi' dai sovrintendenti (cui erano equiparati) di ben tre qualifiche. E cio', ovviamente, con ogni conseguente effetto sul trattamento economico la cui progressione segue con lo stesso ritardo lo sviluppo di carriera. Al riguardo si rileva infatti che, mentre l'ispettore, inquadrato ispettore capo al 1 settembre 1995, passa dal VI al VII livello retributivo, con la prospettiva di raggiungere il VII-bis (quale ispettore superiore - s.u.p.s.) nei prossimi quattro anni, il sovrintendente, inquadrato viceispettore al 1 settembre 1995, continua a mantenere il VI livello, e soltanto fra cinque anni, quando cioe' sara' nominato ispettore capo, raggiungera' il VII livello retributivo. 4) Macroscopiche disparita' di trattamento, sia in relazione all'assetto sopra indicato, che in relazione alla perdita dell'anzianita' di servizio, si noterebbero infine rispetto al riordino previsto per le forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo delle Guardie di Finanza) in quanto il decreto legislativo n. 198/1995, avente ad oggetto: "Riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato, ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri" istituisce i ruoli degli appuntati e carabinieri, dei sovrintendenti, degli ispettori. In quest'ultimo ruolo, ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni transitorie (ma analoga disposizione e' contenuta nel decreto n. 199/1995 per il Corpo della Guardia di Finanza), il relativo personale viene inquadrato nelle nuove qualifiche, mantenendo l'anzianita' di servizio ed il grado maturato. Di conseguenza: - non solo i brigadieri (cui erano equiparati i sovrintendenti e gli ispettori ex lege 121/1981) sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario (corrispondente alla qualifica di ispettore); - ma anche i vicebrigadieri che sono in stato di avanzamento (cioe' con piu' di quindici mesi di anzianita') sono inquadrati nello stesso grado di maresciallo ordinario. Inoltre, i brigadieri in stato di avanzamento (cioe' con piu' di sette anni di anzianita') sono inquadrati nel grado di maresciallo capo (corrispondente alla qualifica di ispettore capo). Anche sotto questo profilo sarebbe pertanto evidente la disparita' di trattamento che comporta il riordino disposto con il d.lgs. 197/1995, che penalizza ingiustificatamente le posizioni del personale con maggiore anzianita' di servizio, ledendone, di conseguenza, le legittime aspettative di carriera. Da quanto precede, l'inquadramento disposto ai sensi dell'art. 13, primo comma, lett. d), del decreto legislativo n. 197/1995 risulterebbe illegittimo per illegittimita' costituzionale della medesima norma, in relazione alla quale si deduce pertanto la questione di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 76 della Costituzione e all'art. 3 della legge n. 216/1992, per difformita' rispetto al principio di omogeneita' sancito dalla citata norma della legge delega, in quanto la prevista equiparazione economica del personale delle forze di polizia in analoghe posizioni di carriera (sottufficiali e sovrintendenti) non ha trovato l'applicazione per effetto del particolare inquadramento riservato al ruolo dei sovrintendenti; all'art. 3, per violazione del principio di uguaglianza, in quanto per effetto dell'impugnato inquadramento situazioni omogenee risultano trattate diversamente; all'art. 36 per le ripercussioni che l'inquadramento in parola determina sul trattamento economico, pregiudicandone sensibilmente la progressione, e cio' in violazione del principio della proporzionalita' tra retribuzione e quantita' e qualita' del lavoro; ed infine all'art. 97, in quanto il trattamento riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti rispetto a quello degli ex ispettori e dei sottufficiali dei Carabinieri viola il principio di efficienza e imparzialita' dell' organizzazione dei pubblici uffici. Con l'unico motivo di gravame, dedotto con i tre ricorsi n. 2260/1995, n. 2261/1995 e n. 2262/1995, si sostiene quanto segue: Gli ispettori, con la legge n. 121/1981, erano superiori gerarchici dei sovrintendenti; questi ultimi, in base alla tabella C), erano equiparati ai sottufficiali dei Carabinieri e delle altre forze di Polizia. A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 227 del 12 giugno 1991 di incostituzionalita' della predetta tabella, i sottufficiali dei Carabinieri sono stati equiparati agli ispettori di Polizia, in quanto svolgenti pari funzioni. Di conseguenza, nel riordino disposto per effetto della legge 6 marzo 1992, n. 216, i tre ruoli sono stati retributivamente omogeneizzati. Secondo il principio di omogeneita' sancito dalla legge n. 216/1992, il ruolo degli ispettori (ispettore capo, ispettore principale, ispettore, viceispettore) e' stato equiparato a quello dei sovrintendenti (sovrintendente capo, sovrintendente principale, sovrintendente, vicesovrintendente) e a quello dei sottufficiali dei Carabinieri (maresciallo maggiore, maresciallo capo e ordinario, brigadiere, vice brigadiere). Peraltro, i decreti legislativi di riordino delle carriere, attribuzioni e trattamenti economici del personale delle Forze di Polizia e del personale delle Forze Armate, adottati dal Governo, almeno per quanto concerne le disposizioni transitorie e finali, avrebbero del tutto disatteso i criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 216/92. Nei rispettivi nuovi inquadramenti, previsti dalla suddette disposizioni, non si sarebbe infatti tenuto in alcun conto l'equiparazione stabilita dalla legge-delega n. 216/1992 fra le varie qualifiche, che per l'appunto risultano collocate in posizioni differenziate. Cio' renderebbe di per se' evidente l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni transitorie e finali dei decreti legislativi in questione, rispetto all'art. 76 della Costituzione, in quanto non conformi ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla citata legge delega n. 216/1992. Ma ulteriori e piu' specifiche censure emergono dall'esame della fattispecie in questione. Le disposizioni transitorie e finali del decreto n. 197/1995 disciplinano l'inquadramento del personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nelle qualifiche del nuovo ruolo degli ispettori istituito con lo stesso decreto. In particolare, l'art. 15 istituisce il ruolo ad esaurimento degli ispettori, che comprende l'unica qualifica di ispettore capo. In tale qualifica sono inquadrati i sovrintendenti capo e i sovrintendenti principali, con diritto alla conservazione del trattamento economico attualmente in godimento. Ai sensi del quinto comma dell'art. 15 citato, gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, assumono gli obblighi e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per la qualifica degli ispettori capo del ruolo ordinario degli ispettori della polizia di Stato; sono pero' funzionalmente subordinati agli ispettori capo del ruolo ordinano. Tale inquadramento darebbe luogo a inammissibili incongruenze in relazione alle quali vengono sollevate le censure di cui in rubrica. 1) Gli ispettori capo ex lege n. 121/1981 (cui erano equiparati i sovrintendenti capo) sono inquadrati, ex art. 13, lett. a), nella qualifica apicale di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. Gli ispettori principali ex lege n. 121/1981 (equiparati ai sovrintendenti principali, cioe' a una qualifica inferiore a quella dei sovrintendenti capo) e persino gli ispettori (equiparati alla qualifica ulteriormente inferiore di sovrintendente) con piu' di cinque anni di anzianita' sono inquadrati, ai sensi dell'art. 13, primo comma, lett. b), nella qualifica di ispettore capo del ruolo ordinario, e pertanto, in una posizione che, ai sensi dell'art. 15, comma quinto, e' sovraordinata rispetto a quella occupata dai sovrintendenti capo, inquadrati nel ruolo degli ispettori capo del ruolo ad esaurimento. Di fatto, pertanto, il vecchio ruolo degli ispettori viene ricollocato sopra a quello dei sovrintendenti e cio', nonostante l'equiparazione tra i due ruoli sancita dalle citate pronunce giurisprudenziali e dalla legge delega n. 216/1992. 2) Il nuovo inquadramento di cui al decreto legislativo n. 197/1995 priverebbe inoltre ingiustificatamente il personale in questione dell'anzianita' di servizio maturata (sino al 1 settembre 1995) nella qualifica. 3) L'inquadramento dei sovrintendenti capo disposto ai sensi dell'art. 15, terzo comma, crea di fatto un'ulteriore ingiustificata disparita' di trattamento all'interno della stessa qualifica (ispettore capo), in palese contraddizione con il richiamato principio di omogeneita'. Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 197/1995, per quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, la promozione alla qualifica apicale di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si conseguira': a) per scrutinio per merito comparativo, per il personale avente anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo; b) per contingenti di mille posti all'anno, per selezione, per gli ispettori capo che ne faranno domanda, per cui gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, nonostante l'art. 14, lett. b) non contenga alcuna specifica previsione al riguardo, risultano esclusi dalla selezione di cui alla citata norma, con evidente ingiustificato pregiudizio alla loro progressione di carriera. L'esclusione (quanto meno di fatto) dalla selezione prevista dall'art. 14, lett. b), impedisce infatti ai sovrintendenti capo di raggiungere la qualifica apicale di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza prima della saturazione delle previste dotazioni organiche (6.000 unita'). I sovrintendenti capo, nominati ex art. 15 ispettori capo del ruolo ad esaurimento, soltanto dopo otto anni di anzianita' in tale qualifica possono partecipare, ai sensi dell'art. 15, sesto comma, allo scrutinio per merito comparativo per il 50% dell'aliquota dei posti disponibili di ispettore superiore - s.u.p.s., previsto dall'art. 31-bis, primo comma, lett. a), del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dall'art. 3, ottavo comma, del decreto legislativo n. 197/1995. 4) Macroscopiche disparita' di trattamento sia in relazione all'assetto sopra indicato, che in relazione alla perdita dell'anzianita' di servizio, si noterebbero infine ancor piu' marcatamente rispetto al riordino previsto per le forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo delle Guardie di Finanza) in quanto il decreto legislativo n. 198/1995 relativo all'Arma dei Carabinieri (lo stesso vale per il decreto n. 199/1995), avente ad oggetto: "Riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato, avanzamento del personale non direttivo e no dirigente dell'Arma dei Carabinieri" istituisce i ruoli degli appuntati e carabinieri, dei sovrintendenti, degli ispettori. In quest'ultimo ruolo, ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni transitorie e finali (ma analoga disposizione e' contenuta nel decreto n. 199/1995 per il Corpo della Guardia di Finanza), il relativo personale viene inquadrato nelle nuove qualifiche, mantenendo l'anzianita' di servizio ed il grado maturato. Di conseguenza: non solo i marescialli maggiori (cui erano equiparati i sovrintendenti capo e gli ispettori capo ex lege n. 121/1981) sono inquadrati nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S., e superiore a quella in cui sono inquadrati i sovrintendenti capo); anche i marescialli capo (il cui grado corrisponde a quello dei sovrintendenti principali, cioe' a una qualifica addirittura inferiore a quella dei sovrintendenti capo) in stato di avanzamento sono inquadrati nella stessa qualifica apicale. Inoltre, i brigadieri in stato di avanzamento (cioe' con piu' di sette anni di servizio) sono infatti inquadrati nel grado di maresciallo capo, che corrisponde alla qualifica di ispettore capo del ruolo ordinario; quest'ultima qualifica, ai sensi dell'art. 15, quinto comma, del decreto legislativo n. 197/1995, e' funzionalmente sovraordinata a quella degli ispettori capo del ruolo ad esaurimento. I sovrintendenti capo, di conseguenza, pur provenendo dal ruolo dei sottufficiali ed avendo pertanto seguito (sino alla legge n. 121/1981) la stessa progressione di carriera dei sottufficiali dei Carabinieri, per effetto del nuovo inquadramento, si trovano in posizione sensibilmente discriminata rispetto a questi ultimi per il solo fatto di appartenere a una diversa forza di polizia. Da quanto precede, l'inquadramento disposto ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 1971/1995 risulterebbe illegittimo in via derivata per illegittimita' costituzionale della medesima norma, in relazione alla quale si deduce pertanto la questione di legittimita' costituzionale con riferimento: all'art. 76 della Costituzione e all'art. 3 della legge n. 216/1992, per difformita' rispetto al principio di omogeneita' sancito dalla citata norma della legge delega, in quanto la prevista equiparazione economica del personale delle forze di polizia in analoghe posizioni di carriera (sottufficiale e sovrintendente) non ha trovato applicazione per effetto del partcolare inquadramento riservato al ruolo dei sovrintenenti; all'art. 3, per violazione del principio di uguaglianza, in quanto per effetto dell'inquadramento disposto ai sensi dell'art. 15 citato, situazioni omogenee vengono trattate differentemente; all'art. 36, per le inevitabili ripercussioni che l'inquadramento in parola determina sul trattamento economico, pregiudicandone sensibilmente la progressione, e cio' in violazione del principio della proporzionalita' tra retribuzione e quantita' e qualita' di lavoro; ed infine all'art. 97, in quanto il trattamento riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti rispetto a quello degli ex ispettori e dei sottufficiali viola il principio di efficienza e imparzialita' dell'organizzazione dei pubblici uffici. Si e' costituito nei cinque giudizi il Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, la quale, con memoria, depositata, in ciascun giudizio, ha eccepito "la infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale", osservando, in particolare, che non sussiste la detta illegittimia': a) con riferimento all'art. 3 della Costituzione, considerato, anche, che non rilevano, ai fini del giudizio ex art. 3, le "disparita' di mero fatto", quelle differenze tra due o piu' soggetti o gruppi o situazioni provocate da incongruenze del sistema normativo (Corte cost. n. 29/1984), da circostanze causali o accidentali (123/1981) e da fatti contingenti, tanto piu' che disparita' di fatto sono considerate, anche, quelle che insorgono in sede di applicazione della legge (77/1984); b) con riferimento all'art. 36 della Costituzione, posto che le due norme in questione - 13, primo comma, lett. d), e 15, terzo comma, del decreto legislativo 1995, n. 197 - non sono in contrasto con il principio della proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione ne' con altri principi costituzionalmente garantiti; c) con riferimento all'art. 97 della Costituzione perche' la materia di cui si discute, anche in denegata ipotesi di accertata arbitrarieta' ed irragionevolezza della normativa, non pare strettamente inerire ad aspetti organizzativi e di buon andamento della pubblica ammmistrazione. Hanno depositato memoria, in ciascuno dei cinque giudizi, i ricorrenti. Nell'odierna udienza i ricorsi sono passati in decisione. Motivi della decisione 1. - I cinque ricorsi, in epigrafe indicati, vanno riuniti in quanto sono fra loro intimamente connessi dal punto di vista oggettivo; e cio' perche' il loro "petitum" e' sostanzialmente identico e sostanzialmente identiche sono le doglianze con essi dedotte. 2. - Quanto ai ricorsi n. 2256/1995 e n. 2257/1995, il Collegio ritiene di sollevare questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, lett. d), del decreto legislativo n. 197/1995 per contrasto con gli artt. 76, 97, 3 e 36 della Costituzione. La questione e' rilevante nei due giudizi, promossi con i detti ricorsi, in quanto la domanda dei ricorrenti - diretta a contestare la legittimita' di un inquadramento derivante da un provvedimento a carattere legislativo - non potrebbe altrimenti essere accolta, non essendo attribuito al giudice il potere di disapplicare i provvedimenti aventi forza di legge. La questione e' anche non manifestamente infondata, e cio' per contrasto con i sopra citati articoli della Costituzione. Ritiene il Collegio che ai dubbi di incostituzionalita', sollevati dal T.A.R. per il Lazio con ordinanza 24 settembre 1996, con riferimento tra l'altro all'art. 13 del decreto legislativo n. 197/1995 riguardo ad inquadramenti nelle diverse qualifiche di ispettori di polizia di soggetti provenienti dall'omonimo ruolo del pregresso sistema, non sfugga l'inquadramento disposto con i provvedimenti in epigrafe, in base all'art. 13 cit., nella qualifica di vice ispettori nel ruolo degli ispettori di soggetti gia' appartenenti al ruolo del sovrintendente. Cio' in quanto, pur trattandosi di posizioni confliggenti, le ragioni del contendere traggono origine dal medesimo sistema normativo, di cui fa parte l'art. 13, comma 1, lett. d), che - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991, che aveva annullato la tabella allegata alla legge n. 121/1981, nella parte in cui non era prevista alcuna equiparazione fra gli ispettori della Polizia di Stato e i sottufficiali dei carabinieri - ha inquadrato il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti in determinate qualifiche del nuovo ruolo degli ispettori, ed in particolare il personale che rivestiva la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente nella qualifica di vice ispettore, determinando le iamentate incongruenze. Relativamente all'art. 76 della Costituzione la non manifesta infondatezza della questione di travalicamento della delega concerne il fatto che la legge di delega 6 marzo 1992, n. 216, espressamente si intitola "Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici" per cui pare evidente che il decreto delegato non avrebbe mai potuto obliterare le ragioni della delega, che erano appunto quelle di colmare il vuoto evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale. Se la delega e' attribuita per determinare un nuovo assetto in linea con la sentenza della Corte costituzionale, essa era limitata nell'oggetto, per cui l'ulteriore modifica posta in essere dal decreto legislativo n. 197/1995 appare non rispettosa della delega stessa, nella parte in cui il decreto legislativo n. 197/1995 determina inquadramenti e scavalcamenti collocando le varie qualifiche in posizioni differenziate, prevede criteri di progressione in carriera dei quali viene denunciata la sperequazione rispetto a quelli applicabili ai vice ispettori nominati a seguito di concorso ex art. 52 legge n. 121/1981, aventi minore anzianita' di servizio; limita (attraverso il richiamo da parte dell'art. 13, comma 4) al personale di cui alla lett. d) del comma 1) la conservazione dell'anzianita' posseduta nel ruolo dei sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, ad un massimo di due anni ed in sostanza ricolloca il vecchio ruolo degli ispettori sopra a quello dei sovrintendenti, nonostante l'equiparazione tra i due ruoli sancita dalla legge delega n. 216/1992. Relativamente all'art. 97, il collegio rileva che il buon andamento ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che deve ispirare qualsiasi assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, nel senso che questo, per le premesse da cui parte e per le conclusioni cui giunge, deve tendere alla ottimizzazione organizzativa della stessa pubblica amministrazione in modo tale da poter soddisfare nel migliore dei modi gli interessi pubblici in attribuzione. Ora, come e' facile constatare dai fatti storici che hanno determinato l'emanazione del decreto legislativo n. 197/1995, le premesse di tale atto legislativo si radicano nella gia' ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991 che aveva ritenuto illegittima la tabella allegata alla legge n. 121/1981, nella parte in cui non prevedeva alcuna equiparazione tra gli ispettori della Polizia di Stato e i sottufficiali dei carabinieri, che la sentenza stessa riteneva invece, sia pure in parte, inesistente. Queste essendo le premesse, sarebbe stato logico attendersi una modifica legislativa che individuasse la suddetta equiparazione eliminando l'omissione esistente, e non gia' una revisione dei principi organizzatori che avevano ispirato la riforma della Polizia di Stato. Alla stregua delle considerazioni che precedono appare non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 13, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 197/1995 anche in relazione agli artt. 3 e, conseguentemente, 36 della Costituzione. Infatti la questione in relazione all'art. 3 della Costituzione ha per oggetto la disparita' di trattamento di situazioni gia' riconosciute omogenee, che le norme di cui al decreto legislativo n. 197/1995, nel disporre sul nuovo inquadramento, avrebbero dovuto trattare in modo omogeneo, come del resto stabilito dalla legge delega, le dette situazioni. Quanto all'art. 36 della Costituzione, e' sufficiente osservare come gli inquadramenti disposti in base al decreto legislativo n. 197/1995, nel comportare un generale appiattimento delle qualifiche, in cui viene sacrificata l'anzianita' di servizio maturata nel precedente ruolo, violino non solo il principio relativo alla proporzionalita' e adeguatezza della retribuzione economica, ma creino comunque nel generale assetto del personale situazioni irragionevoli, ostacolando la progressione in carriera (laddove non la blocchino del tutto, come nel caso degli ispettori del ruolo ad esaurimento), con ulteriori conseguenze (art. 97 della Costituzione) sulla efficiente ed imparziale organizzazione degli uffici e sulla distribuzione delle responsabilita' e delle competenze. Il Collegio pertanto ritiene di dover investire della questione sopra individuata la Corte costituzionale e sospende i due giudizi, dianzi indicati. 3. - Quanto ai ricorsi n. 2260/1995, n. 2261/1995 e n. 2262/1995, il Collegio ritiene di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 197/1995 per contrasto con gli artt. 76, 97, 3 e 36 della Costituzione. La questione e' rilevante nei giudizi, promossi con i detti tre ricorsi, in quanto la domanda dei ricorrenti - volta a contestare la legittimita' di un inquadramento direttamente derivante da un provvedimento a carattere legislativo - non potrebbe altrimenti essere accolta, non essendo attribuito al giudice il potere di disapplicare i provvedimenti aventi forza di legge. La questione, inoltre, non si appalesa manifestamente infondata, proprio in riferimento ai parametri costituzionali individuati dai ricorrenti. Ritiene il Collegio che ai dubbi di incostituzionalita' sollevati dal T.A.R. per il Lazio con ordinanza del 24 settembre 1996, con riferimento, tra l'altro, all'art. 13 del decreto legislativo n. 197/1995 riguardo ad inquadramenti nelle diverse qualifiche di ispettori di polizia di soggetti provenienti dall'omonimo ruolo del pregresso sistema, non sfugga l'inquadramento disposto con i provvedimenti in epigrafe, in base all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo citato, nella qualifica di ispettori capo nel nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori di soggetti (sovrintendenti capo) gia' appartenenti al ruolo dei sovrintendenti. Cio' in quanto, pur trattandosi di posizioni confliggenti, le ragioni del contendere traggono origine dal medesimo sistema normativo di cui fa parte l'art. 15, comma 3, che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991, che aveva annullato la tabella allegata alla legge n. 121/1981, nella parte in cui non era prevista alcuna equiparazione tra gli ispettori della Polizia di Stato e i sottutficiali dei carabinieri, ha inquadrato il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti in determinate qualifiche del nuovo ruolo degli ispettori, e in particolare, il personale che rivestiva la qualifica di sovrintendente capo e sovrintendente principale nella qualifica di ispettore capo di apposito nuovo ruolo ad esaurimento, determinando le lamentate incongruenze. Relativamente all'art. 76 della Costituzione, la non manifesta infondatezza della questione di travalicamento della delega, concerne il fatto che la legge di delega 6 marzo 1992, n. 216, espressamente s'intitola "Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenze della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici". Pare evidente, pertanto, che il decreto delegato non avrebbe mai potuto obliterare le ragioni della delega, che erano, appunto, quelle di colmare il vuoto evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale. Se la delega e' stata attribuita per determinare un nuovo assetto in linea con la sentenza della Corte costituzionale, essa era limitata nell'oggetto, per cui l'ulteriore modifica posta in essere dal decreto legislativo n. 197/1995, appare non rispettosa della delega stessa, nella parte in cui tale decreto determina inquadramenti e scavalcamenti collocando le varie qualifiche in posizioni differenziate; prevede criteri di progressione in carriera dei quali viene denunciata la sperequazione rispetto a quelli applicabili agli ispettori capo del ruolo ordinario, aventi minore anzianita' di servizio; non riconosce l'anzianita' pregressa maturata nel previgente ruolo dei sovrintendenti con la qualifica di sovrintendenti capo e, in sostanza, ricolloca il vecchio ruolo degli ispettori sopra a quello dei sovrintendenti, nonostante l'equiparazione tra i due ruoli sancita dalla legge delega n. 216/1992. Relativamente all'art, 97, il Collegio rileva che il buon andamento ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che deve ispirare qualsiasi assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, nel senso che questo, per le premesse da cui parte e per le conclusioni cui giunge, deve tendere all'ottimizzazione organizzativa della stessa pubblica amininistrazione, in modo tale da poter soddisfare, nel migliore dei modi, gli interessi pubblici in attribuzione. Ora, come e' facile constatare dai fatti storici che hanno determinato l'emanazione del decreto legislativo n. 197/1995, le premesse di tale atto legislativo si radicano nella gia' ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991 che aveva ritenuto illegittima la tabella allegata alla legge n. 121/1981, nella parte in cui non prevedeva alcuna equiparazione tra gli ispettori della Polizia di Stato e i sottufficiali dei Carabinieri, che la sentenza stessa riteneva, invece, sia pure in parte, esistente. Queste essendo le premesse, sarebbe stato logico attendersi una modifica legislativa che individuasse la suddetta equiparazione eliminando l'omissione esistente e non gia' una revisione dei principi organizzatori che avevano ispirato la riforma della Polizia di Stato. Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 197/1995 anche in relazione agli artt. 3 e, conseguentemente, 36 della Costituzione. Infatti, la questione, in relazione all'art. 3 della Costituzione si fonda sulla disparita' di trattamento tra situazioni (quella del ruolo degli ispettori e quella del ruolo dei sovrintendenti) che il decreto legislativo n. 197/1995, nel disporre i nuovi inquadramenti, avrebbe dovuto trattare in modo omogeneo, come stabilito dalla legge delega. Quanto all'art. 36 della Costituzione, e' sufficiente osservare come gli inquadramenti disposti in base al decreto n. 197 del 1995, nel comportare un generale appiattimento delle qualifiche, in cui viene sacrificata (per coloro che provengono dal ruolo dei sovrintendenti) l'anzianita' di servizio maturata nel precedente ruolo, violino non solo il principio relativo alla proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione, ma creino, comunque, nel generale assetto del personale, situazioni irragionevoli, ostacolando la progressione di carriera (laddove non la blocchino del tutto, come nel caso degli ispettori del ruolo ad esaurimento), con ulteriori conseguenze sulla efficiente ed imparziale organizzazione degli uffici e sulla distribuzione delle responsabilita' e delle competenze e, quindi, in violazione dell'art. 97 della Costituzione. Il Collegio, pertanto, ritiene di dover investire della questione sopra individuata la Corte costituzionale e dispone la sospensione dei tre giudizi, dianzi indicati.