IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 2256, 2257,
2260, 2261 e 2262 del 1995, proposti, rispettivamente, da:
Falbo Giuseppe, Mariani Francesco, Nicoletti Michele, Somma
Domenico, Taormina Giuseppe (ricorso n. 2256/1995);
Falbo Mauro, Ferrara Pasquale, Ferreri Antonio, Formento Marco,
Formiglia Michele, Fresi Francesco, Frusciante Fiore, Galaverna
Giuseppe, Ghigo Riccardo, Girardi Germano, Kersik Valerio, Loiodice
Artidoro Claudio, Lorito Emilio Mario, Mangano Giuseppe, Mannu
Fulvio, Mariotto Angelo, Mortarelli Fabio, Massetta Paolo, Merico
Salvatore (ricorso n. 2257/1995);
Ajera Giuseppe, Caddeo Giusepino, Canu Salvatore, Fadda
Salvatore, Leggio Giuseppe, Lino Sergio, Mastellone Vincenzo Alberto,
Periti Matteo, Perrone Francesco, Ranocchia Claudio, Rossi Enrico,
Sabino Silverio, Salimbeni Alberto, Schiera Damiano, Spano Battista,
Trotta Girolamo (ricorso n. 2260/1995);
Basile Vito (ricorso n. 2261/1995);
Antonini Aldo, Basile Pietro, Basciotti Mario, Bello Francesco,
Bertoli Mario, Bianco Pellegrino, Bianchini Giorgio, Camello Giovanni
Antonio, Cantile Alfonso, Ciccarelli Nicola, Coscia Massimo
Francesco, D'Agostino Francesco, Del Rossi Franco, De Maio Emilio,
Dettore Lelio, Diana Silvio, Dusi Giorgio, Esposito Antonio, Forlucci
Ivano, Fuschillo Stefano (ricorso n. 2262/1995);
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato prof. Claudio Dal Piaz e
dalla dott. proc. Cristina Roggia, elettivamente domiciliati presso
lo studio del primo in Torino, via Sant'Agostino n. 12;
contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro
pro-tempore, resistente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Torino, presso cui e' domiciliato in
corso Stati Uniti n. 45;
quanto al ricorso n. 2256/1995, per l'annullamento dei decreti del
Capo della Polizia n. 333-D/R2 del 1 settembre 1995, resi noti con
comunicazione in pari data, successivamente notificata, con i quali i
ricorrenti, tutti sovrintendenti della Polizia di Stato, sono stati
inquadrati, ai sensi dell'art. 13, lett. d), del d.lgs. 12 maggio
1995, n. 197, nella qualifica di viceispettore del nuovo ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato, con decorrenza 1 settembre 1995;
nonche' per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati,
conseguenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni
ulteriore consequenziale statuizione;
quanto al ricorso n. 2257/1995, per l'annullamento dei decreti del
Capo della Polizia n. 333-D/R2 del 1 settembre 1995, resi noti con
comunicazione in pari data, successivamente notificata, con i quali i
ricorrenti, tutti sovrintendenti della Polizia di Stato, sono stati
inquadrati, ai sensi dell'art. 13, lett. d), del d.lgs. 12 maggio
1995, n. 197, nella qualifica di vice ispettore del nuovo ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato, con decorrenza 1 settembre 1995,
nonche' per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati,
conseguenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni
ulteriore consequenziale statuizione;
quanto al ricorso n. 2260/1995, per l'annullamento dei decreti del
Capo della Polizia n. 333-D/R1 del 1 settembre 1995, resi noti con
comunicazione in pari data, successivamente notificata, con i quali i
ricorrenti, sovrintendenti della Polizia di Stato, sono stati
inquadrati, ai sensi dell'art. 15, comma III, del d.lgs. 12 maggio,
1995 n. 197, nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad
esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato, con decorrenza 1
settembre 1995, nonche' per l'annullamento degli atti tutti
antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del
procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;
quanto al ricorso n. 2261/1995, per l'annullamento del decreto del
Capo della Polizia n. 333-D/R2 del 1 settembre 1995, reso noto con
comunicazione in pari data, successivamente notificata, con il quale
il ricorrente, sovrintendente principale della Polizia di Stato, e'
stato inquadrato, ai sensi dell'art. 15, comma III, del d.lgs. 12
maggio 1995, n. 197, nella qualifica di ispettore capo del nuovo
ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato, con
decorrenza 1 settembre 1995, nonche' per l'annullamento degli atti
tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi
del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;
quanto al ricorso 2262/1995, per l'annullamento dei decreti del
Capo della Polizia n. 333-D/R1 del 1 settembre 1995, resi noti con
comunicazione in pari data, successivamente notificata, con i quali i
ricorrenti, sovrintendenti capo della Polizia di Stato, sono stati
inquadrati, ai sensi dell'art. 15, comma III, del d.lgs. 12 maggio
1995, n. 197, nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad
esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato, con decorrenza 1
settembre 1995, nonche' per l'annullamento degli atti tutti
antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del
procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;
Visti i cinque ricorsi con i relativi allegati;
Visti i relativi atti di costituzione in giudizio del Ministero
dell'interno;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti tutti gli atti delle cause;
Udita alla pubblica udienza del 12 febbraio 1997 la relazione del
cons. G. Calvo, e uditi, altresi', l'avvocato prof. Carlo Dal Piaz e
la dott. proc. C. Roggia per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato
Guido Carotenuto per l'amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Esposizione in fatto
Quanto ai gravami n. 2256/1995 e n. 2257/1995, con essi i
ricorrenti "sovrintendenti della Polizia di Stato" hanno impugnato il
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza n. 333-D/R2 in data 1 settembre 1995, con il quale si era
stabilito, all'art. 1, che "I sottonotati sovrintendenti della
Polizia di Stato,
.., sono inquadrati, ... , nella qualifica di vice ispettore del
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 13,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 197/1995" ed,
all'art. 3, che "Gli effetti giuridici ed economici degli
inquadramenti di cui al presente decreto decorrono dal 1 settembre
1995, ...", nella parte concernente il loro inquadramento, nonche'
gli altri atti, in epigrafe menzionati.
Con i detti gravami i ricorrenti, dopo aver fatto riferimento
all'art. 13, 1 comma, lett. d), del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 -
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia
di Stato - norma posta a base del citato inquadramento, la quale
stabilisce che "Il personale del ruolo degli ispettori e dei
sovrintendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto e' inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo,
anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle
sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, istituito con il
presente decreto, conservando, se piu' favorevole, il trattamento
economico in godimento: a) ... ; b) ... c) ...; d) nella qualifica
di vice ispettore, il personale che riveste la qualifica di
sovrintendente e vice sovrintendente", sostengono, da un lato, che
con il citato art. 3 della legge 1992, n. 216, il Governo e' stato
delegato ad emanare i decreti legislativi per conferire alle
carriere, alle attribuzioni e ai trattamenti economici del personale
delle forze di polizia una disciplina omogenea e, dall'altro, che il
suddetto principio di omogeneita' non pare, per il vero, aver trovato
applicazione nelle disposizioni transitorie e finali del d.lgs. 12
maggio 1995, n. 197 (tra le quali e' compreso il citato art. 13), di
cui pertanto si contesta l'illegittimita' costituzionale, dalla quale
deriva l'illegittimita' dei provvedimenti di inquadramento impugnati:
di qui il seguente motivo di ricorso:
Illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art.
13 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in relazione all'art. 76 della
Costituzione e all'art. 3 della legge delega 6 marzo 1992, n. 216,
nonche' con riferimento agli artt. 3, 36, 97 della Costituzione ed al
principio di ragionevolezza.
Quanto ai gravami n. 2260/1995 e n. 2261/1995, con essi i
ricorrenti, "sovrintendenti principali della Polizia di Stato", hanno
impugnato il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza n. 333-D/R1 in data 1 settembre 1995, con il
quale si era stabilito, all'art. 2, che "I sottonotati sovrintendenti
principali della Polizia di Stato sono inquadrati, ..., nella
qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli ispettori
della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 15, terzo comma, del
d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, ..." ed, all'art. 3, che "Gli effetti
giuridici ed economici degli inquadramenti di cui al presente
decreto, decorrono dal 1 settembre 1995, ... nella parte concernente
il loro inquadramento, nonche' gli altri atti, in epigrafe
menzionati.
Con i detti gravami i ricorrenti, dopo aver fatto riferimento
all'art. 15, terzo comma, del decreto legislativo 1995, n. 197,
norma posta a base del citato inquadramento, la quale stabilisce che
"Il personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo o di
sovrintendente principale alla data di entrata in vigore del presente
decreto e' inquadrato nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad
esaurimento degli ispettori secondo l'ordine di qualifica e di ruolo,
conservando il trattamento economico attualmente in godimento",
sostengono, da un lato, che con l'art. 3 della legge 1992, n. 216, il
Governo e' stato delegato ad emanare i decreti legislativi per
conferire alle carriere, alle attribuzioni e ai trattamenti economici
del personale delle forze di polizia, una disciplina omogenea e,
dall'altro, che il suddetto principio di omogeneita' non pare, per il
vero, aver trovato applicazione nelle disposizioni transitorie e
finali del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 (tra le quali e' compreso
il citato art. 15, tezo comma), di cui pertanto si contesta
l'illegittimita' costituzionale, dalla quale deriva l'illegittimita'
dei provvedimenti di inquadramento impugnati: di qui il seguente
motivo di ricorso:
Illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art.
15 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in relazione all'art. 76 della
Costituzione e all'art. 3 della legge delega 6 marzo 1992, n. 216,
nonche' in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione ed al
principio di ragionevolezza.
Quanto al gravame n. 2262/1995, con esso i ricorrenti,
"sovrintendenti capo della Polizia di Stato" hanno impugnato il
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza - n. 333-D/R1 in data 1 settembre 1995, con il quale si
era stabilito, all'art. 1, che "I sottonotati sovrintendenti capo
della Polizia di Stato sono inquadrati, ... , nella qualifica di
ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia
di Stato, ai sensi dell'art. 15, terzo comma, del d.-lgs. 12 maggio
1995, n. 197, ..." ed all'art. 3, che "Gli effetti giuridici ed
economici degli inquadramenti di cui al presente decreto, decorrono
dal 1 settembre 1995, ...", nella parte concernente il loro
inquadramento, nonche' gli altri atti, in epigrafe menzionati.
Con il detto gravame i ricorrenti, dopo aver fatto riferimento
all'art. 15, terzo comma, del decreto legislativo 1995, n. 197, norma
posta a base del citato inquadramento, il cui contenuto e' stato in
precedenza trascritto, sostengono, da un lato, che con l'art. 3
della legge 1992, n. 216, il Governo e' stato delegato ad emanare i
decreti legislativi per conferire alle carriere, alle attribuzioni e
ai trattamenti economici del personale delle forze di polizia una
disciplina omogenea e, dall'altro, che il suddetto principio di
omogeneita' non pare, per il vero, aver trovato applicazione nelle
disposizioni transitorie e finali del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197
(tra le quali e' compreso, come si e' visto, il citato art. 15, terzo
comma), di cui pertanto si contesta l'illegittimita' costituzionale,
dalla quale deriva l'illegittimita' dei provvedimenti di
inquadramento impugnati: di qui il seguente motivo di ricorso:
Illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art.
15 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in relazione all'art. 76 della
Costituzione e dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche'
in riferimento agli artt. 3, 36, 97 della Costituzione, nonche' al
principio di ragionevolezza. Con l'unico motivo di gravame, dedotto
con i due ricorsi n. 2256/1995 e 2257/1995, si sostiene quanto segue;
Gli ispettori, con la legge n. 121/1981, erano superiori gerarchici
dei sovrintendenti; questi ultimi, in base alla tabella C), erano
equiparati ai sottufficiali dei Carabinieri e delle altre forze di
Polizia. A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 227
del 12 giugno 1991, di incostituzionalita' della predetta tabella, i
sottufficiali dei Carabinieri sono stati equiparati agli ispettori di
Polizia, in quanto svolgenti pari funzioni.
Di conseguenza, nel riordino disposto per effetto della legge 6
marzo 1992, n. 216, i tre ruoli sono stati retributivamente
omogeneizzati.
Secondo il principio di omogeneita' sancito dalla legge n.
216/1992, il ruolo degli ispettori (ispettore capo, ispettore
principale, ispettore, viceispettore) e' stato equiparato a quello
dei sovrintendenti (sovrintendente capo, sovrintendente principale,
sovrintendente, vicesovrintendente) e a quello dei sottufficiali dei
Carabinieri (maresciallo maggiore, maresciallo capo e ordinario,
brigadiere, vice brigadiere). Peraltro, i decreti legislativi di
riordino delle carriere, attribuzioni e trattamenti economici del
personale delle Forze di Polizia e del personale delle Forze Armate,
adottati dal Governo, almeno per quanto concerne le disposizioni
transitorie e finali, avrebbero del tutto disatteso i criteri
direttivi contenuti nella legge delega n. 216/1992, nonche' il
principio generale della conservazione dell'anzianita' maturata. Nei
rispettivi nuovi inquadramenti, previsti nelle suddette disposizioni,
non si sarebbe tenuta in alcun conto l'equiparazione stabilita dalla
legge delega n. 216/1992 fra le varie qualifiche, che, per l'appunto,
risultano collocate in posizioni differenziate.
Cio' renderebbe di per se' evidente l'illegittimita' costituzionale
delle disposizioni transitorie e finali dei decreti legislativi in
questione rispetto all'art. 76 della Costituzione, in quanto non
conformi ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla citata
legge delega n. 216/1992. Ma ulteriori e piu' specifiche censure
emergono dall'esame della fattispecie in questione. Le disposizioni
transitorie e finali prevedono che il personale del ruolo degli
ispettori e dei sovrintendenti di cui al d.P.R. 24 aprile 1982, n.
335, e' inquadrato nelle qualifiche del nuovo ruolo degli ispettori,
istituito con il medesimo decreto legislativo. In particolare,
l'art. 13, primo comma, lett. d), inquadra i vicesovrintendenti e i
sovrintendenti nella qualifica di viceispettori. Tale inquadramento
darebbe luogo a inammissibili incongruenze, in relazione alle quali
vengono sollevate le censure di cui in rubrica.
1) Gli ispettori ex lege n. 121/1981 (cui erano equiparati i
sovrintendenti) sono inquadrati, ex art. 13, primo comma, lett. b),
nella qualifica di ispettore capo (superiore di due livelli rispetto
a quella di viceispettore in cui sono collocati i sovrintendenti).
Di fatto, il vecchio ruolo degli ispettori viene pertanto ricollocato
sopra a quello dei sovrintendenti, e cio' nonostante l'equiparazione
tra i due ruoli sancita dalle citate pronunce giurisprudenziali e
dalla legge delega n. 216/1992.
2) Il nuovo inquadramento di cui al decreto legislativo n.
197/1995, inoltre, priverebbe, ingiustificatamente, il personale in
questione dell'anzianita' di servizio maturata (sino al 1 settembre
1995) nella qualifica. Ed infatti, ai sensi dell'art. 13, quarto
comma, del citato decreto, i sovrintendenti, ai fini dell'ammissione
allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore, conservano
l'anzianita' posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di
due anni, perdendo, di conseguenza sino a cinque anni di anzianita'.
3) La perdita dell'anzianita' di servizio, illegittimamente
stabilita per il ruolo dei sovrintendenti, non puo' considerarsi
compensata dai previsti apparenti benefici, in termini di riduzione
dell'anzianita' nella qualifica, riconosciuti dall'art. 13, quarto
comma, ai sovrintendenti ai fini della promozione a ispettore capo.
Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 197/1995, per
quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, la
promozione alla qualifica apicale di ispettore superiore sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza si conseguira': a) per scrutinio per
merito comparativo, per il personale avente anzianita' di otto anni
di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo; b) per
contingenti di 1000 posti all'anno, per selezione, per gli ispettori
capo che ne faranno domanda. A causa dell'inquadramento previsto
dall'art. 13, lett. d), i sovrintendenti, pur fruendo della riduzione
di due anni su sette, ottengono la nomina a ispettore capo oltre il
termine di applicazione dell'art. 14.
Cio', mentre gli ispettori ex lege n. 121/1981, inquadrati ai sensi
dell'art. 13, comma primo, lett. b), nella qualifica di ispettori
capo, proprio in forza di tale selezione, a decorrere dal corrente
anno e sino al 1998, possono raggiungere la qualifica apicale di
ispettore superiore - s.u.p.s., distaccandosi cosi' dai
sovrintendenti (cui erano equiparati) di ben tre qualifiche. E cio',
ovviamente, con ogni conseguente effetto sul trattamento economico la
cui progressione segue con lo stesso ritardo lo sviluppo di carriera.
Al riguardo si rileva infatti che, mentre l'ispettore, inquadrato
ispettore capo al 1 settembre 1995, passa dal VI al VII livello
retributivo, con la prospettiva di raggiungere il VII-bis (quale
ispettore superiore - s.u.p.s.) nei prossimi quattro anni, il
sovrintendente, inquadrato viceispettore al 1 settembre 1995,
continua a mantenere il VI livello, e soltanto fra cinque anni,
quando cioe' sara' nominato ispettore capo, raggiungera' il VII
livello retributivo.
4) Macroscopiche disparita' di trattamento, sia in relazione
all'assetto sopra indicato, che in relazione alla perdita
dell'anzianita' di servizio, si noterebbero infine rispetto al
riordino previsto per le forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei Carabinieri e Corpo delle Guardie di Finanza) in quanto il
decreto legislativo n. 198/1995, avente ad oggetto: "Riordino dei
ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato, ed avanzamento
del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
Carabinieri" istituisce i ruoli degli appuntati e carabinieri, dei
sovrintendenti, degli ispettori. In quest'ultimo ruolo, ai sensi
dell'art. 46 delle disposizioni transitorie (ma analoga disposizione
e' contenuta nel decreto n. 199/1995 per il Corpo della Guardia di
Finanza), il relativo personale viene inquadrato nelle nuove
qualifiche, mantenendo l'anzianita' di servizio ed il grado maturato.
Di conseguenza: - non solo i brigadieri (cui erano equiparati i
sovrintendenti e gli ispettori ex lege 121/1981) sono inquadrati nel
grado di maresciallo ordinario (corrispondente alla qualifica di
ispettore); - ma anche i vicebrigadieri che sono in stato di
avanzamento (cioe' con piu' di quindici mesi di anzianita') sono
inquadrati nello stesso grado di maresciallo ordinario. Inoltre, i
brigadieri in stato di avanzamento (cioe' con piu' di sette anni di
anzianita') sono inquadrati nel grado di maresciallo capo
(corrispondente alla qualifica di ispettore capo). Anche sotto
questo profilo sarebbe pertanto evidente la disparita' di trattamento
che comporta il riordino disposto con il d.lgs. 197/1995, che
penalizza ingiustificatamente le posizioni del personale con maggiore
anzianita' di servizio, ledendone, di conseguenza, le legittime
aspettative di carriera. Da quanto precede, l'inquadramento disposto
ai sensi dell'art. 13, primo comma, lett. d), del decreto
legislativo n. 197/1995 risulterebbe illegittimo per illegittimita'
costituzionale della medesima norma, in relazione alla quale si
deduce pertanto la questione di illegittimita' costituzionale con
riferimento all'art. 76 della Costituzione e all'art. 3 della legge
n. 216/1992, per difformita' rispetto al principio di omogeneita'
sancito dalla citata norma della legge delega, in quanto la prevista
equiparazione economica del personale delle forze di polizia in
analoghe posizioni di carriera (sottufficiali e sovrintendenti) non
ha trovato l'applicazione per effetto del particolare inquadramento
riservato al ruolo dei sovrintendenti; all'art. 3, per violazione del
principio di uguaglianza, in quanto per effetto dell'impugnato
inquadramento situazioni omogenee risultano trattate diversamente;
all'art. 36 per le ripercussioni che l'inquadramento in parola
determina sul trattamento economico, pregiudicandone sensibilmente la
progressione, e cio' in violazione del principio della
proporzionalita' tra retribuzione e quantita' e qualita' del lavoro;
ed infine all'art. 97, in quanto il trattamento riservato al
personale del ruolo dei sovrintendenti rispetto a quello degli ex
ispettori e dei sottufficiali dei Carabinieri viola il principio di
efficienza e imparzialita' dell' organizzazione dei pubblici uffici.
Con l'unico motivo di gravame, dedotto con i tre ricorsi n.
2260/1995, n. 2261/1995 e n. 2262/1995, si sostiene quanto segue:
Gli ispettori, con la legge n. 121/1981, erano superiori gerarchici
dei sovrintendenti; questi ultimi, in base alla tabella C), erano
equiparati ai sottufficiali dei Carabinieri e delle altre forze di
Polizia. A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 227
del 12 giugno 1991 di incostituzionalita' della predetta tabella, i
sottufficiali dei Carabinieri sono stati equiparati agli ispettori di
Polizia, in quanto svolgenti pari funzioni.
Di conseguenza, nel riordino disposto per effetto della legge 6
marzo 1992, n. 216, i tre ruoli sono stati retributivamente
omogeneizzati.
Secondo il principio di omogeneita' sancito dalla legge n.
216/1992, il ruolo degli ispettori (ispettore capo, ispettore
principale, ispettore, viceispettore) e' stato equiparato a quello
dei sovrintendenti (sovrintendente capo, sovrintendente principale,
sovrintendente, vicesovrintendente) e a quello dei sottufficiali dei
Carabinieri (maresciallo maggiore, maresciallo capo e ordinario,
brigadiere, vice brigadiere).
Peraltro, i decreti legislativi di riordino delle carriere,
attribuzioni e trattamenti economici del personale delle Forze di
Polizia e del personale delle Forze Armate, adottati dal Governo,
almeno per quanto concerne le disposizioni transitorie e finali,
avrebbero del tutto disatteso i criteri direttivi contenuti nella
legge delega n. 216/92. Nei rispettivi nuovi inquadramenti, previsti
dalla suddette disposizioni, non si sarebbe infatti tenuto in alcun
conto l'equiparazione stabilita dalla legge-delega n. 216/1992 fra le
varie qualifiche, che per l'appunto risultano collocate in posizioni
differenziate. Cio' renderebbe di per se' evidente l'illegittimita'
costituzionale delle disposizioni transitorie e finali dei decreti
legislativi in questione, rispetto all'art. 76 della Costituzione, in
quanto non conformi ai principi e ai criteri direttivi stabiliti
dalla citata legge delega n. 216/1992. Ma ulteriori e piu'
specifiche censure emergono dall'esame della fattispecie in
questione. Le disposizioni transitorie e finali del decreto n.
197/1995 disciplinano l'inquadramento del personale del ruolo degli
ispettori e dei sovrintendenti di cui al d.P.R. 24 aprile 1982, n.
335, nelle qualifiche del nuovo ruolo degli ispettori istituito con
lo stesso decreto.
In particolare, l'art. 15 istituisce il ruolo ad esaurimento degli
ispettori, che comprende l'unica qualifica di ispettore capo. In
tale qualifica sono inquadrati i sovrintendenti capo e i
sovrintendenti principali, con diritto alla conservazione del
trattamento economico attualmente in godimento. Ai sensi del quinto
comma dell'art. 15 citato, gli ispettori capo del ruolo ad
esaurimento, assumono gli obblighi e le funzioni previste dalle
vigenti disposizioni per la qualifica degli ispettori capo del ruolo
ordinario degli ispettori della polizia di Stato; sono pero'
funzionalmente subordinati agli ispettori capo del ruolo ordinano.
Tale inquadramento darebbe luogo a inammissibili incongruenze in
relazione alle quali vengono sollevate le censure di cui in rubrica.
1) Gli ispettori capo ex lege n. 121/1981 (cui erano equiparati i
sovrintendenti capo) sono inquadrati, ex art. 13, lett. a), nella
qualifica apicale di ispettore superiore-sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza. Gli ispettori principali ex lege n. 121/1981
(equiparati ai sovrintendenti principali, cioe' a una qualifica
inferiore a quella dei sovrintendenti capo) e persino gli ispettori
(equiparati alla qualifica ulteriormente inferiore di sovrintendente)
con piu' di cinque anni di anzianita' sono inquadrati, ai sensi
dell'art. 13, primo comma, lett. b), nella qualifica di ispettore
capo del ruolo ordinario, e pertanto, in una posizione che, ai sensi
dell'art. 15, comma quinto, e' sovraordinata rispetto a quella
occupata dai sovrintendenti capo, inquadrati nel ruolo degli
ispettori capo del ruolo ad esaurimento. Di fatto, pertanto, il
vecchio ruolo degli ispettori viene ricollocato sopra a quello dei
sovrintendenti e cio', nonostante l'equiparazione tra i due ruoli
sancita dalle citate pronunce giurisprudenziali e dalla legge delega
n. 216/1992.
2) Il nuovo inquadramento di cui al decreto legislativo n. 197/1995
priverebbe inoltre ingiustificatamente il personale in questione
dell'anzianita' di servizio maturata (sino al 1 settembre 1995) nella
qualifica.
3) L'inquadramento dei sovrintendenti capo disposto ai sensi
dell'art. 15, terzo comma, crea di fatto un'ulteriore ingiustificata
disparita' di trattamento all'interno della stessa qualifica
(ispettore capo), in palese contraddizione con il richiamato
principio di omogeneita'.
Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 197/1995, per
quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, la
promozione alla qualifica apicale di ispettore superiore sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza si conseguira':
a) per scrutinio per merito comparativo, per il personale avente
anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di
ispettore capo;
b) per contingenti di mille posti all'anno, per selezione, per
gli ispettori capo che ne faranno domanda, per cui gli ispettori capo
del ruolo ad esaurimento, nonostante l'art. 14, lett. b) non contenga
alcuna specifica previsione al riguardo, risultano esclusi dalla
selezione di cui alla citata norma, con evidente ingiustificato
pregiudizio alla loro progressione di carriera.
L'esclusione (quanto meno di fatto) dalla selezione prevista
dall'art. 14, lett. b), impedisce infatti ai sovrintendenti capo di
raggiungere la qualifica apicale di ispettore superiore-sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza prima della saturazione delle
previste dotazioni organiche (6.000 unita'). I sovrintendenti capo,
nominati ex art. 15 ispettori capo del ruolo ad esaurimento, soltanto
dopo otto anni di anzianita' in tale qualifica possono partecipare,
ai sensi dell'art. 15, sesto comma, allo scrutinio per merito
comparativo per il 50% dell'aliquota dei posti disponibili di
ispettore superiore - s.u.p.s., previsto dall'art. 31-bis, primo
comma, lett. a), del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, come modificato
dall'art. 3, ottavo comma, del decreto legislativo n. 197/1995.
4) Macroscopiche disparita' di trattamento sia in relazione
all'assetto sopra indicato, che in relazione alla perdita
dell'anzianita' di servizio, si noterebbero infine ancor piu'
marcatamente rispetto al riordino previsto per le forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo delle Guardie di
Finanza) in quanto il decreto legislativo n. 198/1995 relativo
all'Arma dei Carabinieri (lo stesso vale per il decreto n. 199/1995),
avente ad oggetto: "Riordino dei ruoli e modifica delle norme di
reclutamento, stato, avanzamento del personale non direttivo e no
dirigente dell'Arma dei Carabinieri" istituisce i ruoli degli
appuntati e carabinieri, dei sovrintendenti, degli ispettori. In
quest'ultimo ruolo, ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni
transitorie e finali (ma analoga disposizione e' contenuta nel
decreto n. 199/1995 per il Corpo della Guardia di Finanza), il
relativo personale viene inquadrato nelle nuove qualifiche,
mantenendo l'anzianita' di servizio ed il grado maturato. Di
conseguenza: non solo i marescialli maggiori (cui erano equiparati i
sovrintendenti capo e gli ispettori capo ex lege n. 121/1981) sono
inquadrati nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di
P.S., e superiore a quella in cui sono inquadrati i sovrintendenti
capo); anche i marescialli capo (il cui grado corrisponde a quello
dei sovrintendenti principali, cioe' a una qualifica addirittura
inferiore a quella dei sovrintendenti capo) in stato di avanzamento
sono inquadrati nella stessa qualifica apicale. Inoltre, i
brigadieri in stato di avanzamento (cioe' con piu' di sette anni di
servizio) sono infatti inquadrati nel grado di maresciallo capo, che
corrisponde alla qualifica di ispettore capo del ruolo ordinario;
quest'ultima qualifica, ai sensi dell'art. 15, quinto comma, del
decreto legislativo n. 197/1995, e' funzionalmente sovraordinata a
quella degli ispettori capo del ruolo ad esaurimento.
I sovrintendenti capo, di conseguenza, pur provenendo dal ruolo dei
sottufficiali ed avendo pertanto seguito (sino alla legge n.
121/1981) la stessa progressione di carriera dei sottufficiali dei
Carabinieri, per effetto del nuovo inquadramento, si trovano in
posizione sensibilmente discriminata rispetto a questi ultimi per il
solo fatto di appartenere a una diversa forza di polizia.
Da quanto precede, l'inquadramento disposto ai sensi dell'art. 15
del decreto legislativo n. 1971/1995 risulterebbe illegittimo in via
derivata per illegittimita' costituzionale della medesima norma, in
relazione alla quale si deduce pertanto la questione di legittimita'
costituzionale con riferimento: all'art. 76 della Costituzione e
all'art. 3 della legge n. 216/1992, per difformita' rispetto al
principio di omogeneita' sancito dalla citata norma della legge
delega, in quanto la prevista equiparazione economica del personale
delle forze di polizia in analoghe posizioni di carriera
(sottufficiale e sovrintendente) non ha trovato applicazione per
effetto del partcolare inquadramento riservato al ruolo dei
sovrintenenti; all'art. 3, per violazione del principio di
uguaglianza, in quanto per effetto dell'inquadramento disposto ai
sensi dell'art. 15 citato, situazioni omogenee vengono trattate
differentemente; all'art. 36, per le inevitabili ripercussioni che
l'inquadramento in parola determina sul trattamento economico,
pregiudicandone sensibilmente la progressione, e cio' in violazione
del principio della proporzionalita' tra retribuzione e quantita' e
qualita' di lavoro; ed infine all'art. 97, in quanto il trattamento
riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti rispetto a quello
degli ex ispettori e dei sottufficiali viola il principio di
efficienza e imparzialita' dell'organizzazione dei pubblici uffici.
Si e' costituito nei cinque giudizi il Ministero dell'interno,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Torino, la quale, con memoria, depositata, in ciascun giudizio, ha
eccepito "la infondatezza della sollevata questione di legittimita'
costituzionale", osservando, in particolare, che non sussiste la
detta illegittimia':
a) con riferimento all'art. 3 della Costituzione, considerato,
anche, che non rilevano, ai fini del giudizio ex art. 3, le
"disparita' di mero fatto", quelle differenze tra due o piu' soggetti
o gruppi o situazioni provocate da incongruenze del sistema normativo
(Corte cost. n. 29/1984), da circostanze causali o accidentali
(123/1981) e da fatti contingenti, tanto piu' che disparita' di fatto
sono considerate, anche, quelle che insorgono in sede di applicazione
della legge (77/1984);
b) con riferimento all'art. 36 della Costituzione, posto che le
due norme in questione - 13, primo comma, lett. d), e 15, terzo
comma, del decreto legislativo 1995, n. 197 - non sono in contrasto
con il principio della proporzionalita' ed adeguatezza della
retribuzione ne' con altri principi costituzionalmente garantiti;
c) con riferimento all'art. 97 della Costituzione perche' la
materia di cui si discute, anche in denegata ipotesi di accertata
arbitrarieta' ed irragionevolezza della normativa, non pare
strettamente inerire ad aspetti organizzativi e di buon andamento
della pubblica ammmistrazione.
Hanno depositato memoria, in ciascuno dei cinque giudizi, i
ricorrenti.
Nell'odierna udienza i ricorsi sono passati in decisione.
Motivi della decisione
1. - I cinque ricorsi, in epigrafe indicati, vanno riuniti in
quanto sono fra loro intimamente connessi dal punto di vista
oggettivo; e cio' perche' il loro "petitum" e' sostanzialmente
identico e sostanzialmente identiche sono le doglianze con essi
dedotte.
2. - Quanto ai ricorsi n. 2256/1995 e n. 2257/1995, il Collegio
ritiene di sollevare questione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 13, primo comma, lett. d), del decreto legislativo n.
197/1995 per contrasto con gli artt. 76, 97, 3 e 36 della
Costituzione. La questione e' rilevante nei due giudizi, promossi
con i detti ricorsi, in quanto la domanda dei ricorrenti - diretta a
contestare la legittimita' di un inquadramento derivante da un
provvedimento a carattere legislativo - non potrebbe altrimenti
essere accolta, non essendo attribuito al giudice il potere di
disapplicare i provvedimenti aventi forza di legge.
La questione e' anche non manifestamente infondata, e cio' per
contrasto con i sopra citati articoli della Costituzione.
Ritiene il Collegio che ai dubbi di incostituzionalita', sollevati
dal T.A.R. per il Lazio con ordinanza 24 settembre 1996, con
riferimento tra l'altro all'art. 13 del decreto legislativo n.
197/1995 riguardo ad inquadramenti nelle diverse qualifiche di
ispettori di polizia di soggetti provenienti dall'omonimo ruolo del
pregresso sistema, non sfugga l'inquadramento disposto con i
provvedimenti in epigrafe, in base all'art. 13 cit., nella qualifica
di vice ispettori nel ruolo degli ispettori di soggetti gia'
appartenenti al ruolo del sovrintendente. Cio' in quanto, pur
trattandosi di posizioni confliggenti, le ragioni del contendere
traggono origine dal medesimo sistema normativo, di cui fa parte
l'art. 13, comma 1, lett. d), che - a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 277/1991, che aveva annullato la tabella
allegata alla legge n. 121/1981, nella parte in cui non era prevista
alcuna equiparazione fra gli ispettori della Polizia di Stato e i
sottufficiali dei carabinieri - ha inquadrato il personale del ruolo
degli ispettori e dei sovrintendenti in determinate qualifiche del
nuovo ruolo degli ispettori, ed in particolare il personale che
rivestiva la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente nella
qualifica di vice ispettore, determinando le iamentate incongruenze.
Relativamente all'art. 76 della Costituzione la non manifesta
infondatezza della questione di travalicamento della delega concerne
il fatto che la legge di delega 6 marzo 1992, n. 216, espressamente
si intitola "Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 7
gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la
perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma
dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonche'
perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al
governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle
Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il
riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti
economici" per cui pare evidente che il decreto delegato non avrebbe
mai potuto obliterare le ragioni della delega, che erano appunto
quelle di colmare il vuoto evidenziato dalla sentenza della Corte
costituzionale. Se la delega e' attribuita per determinare un nuovo
assetto in linea con la sentenza della Corte costituzionale, essa era
limitata nell'oggetto, per cui l'ulteriore modifica posta in essere
dal decreto legislativo n. 197/1995 appare non rispettosa della
delega stessa, nella parte in cui il decreto legislativo n. 197/1995
determina inquadramenti e scavalcamenti collocando le varie
qualifiche in posizioni differenziate, prevede criteri di
progressione in carriera dei quali viene denunciata la sperequazione
rispetto a quelli applicabili ai vice ispettori nominati a seguito di
concorso ex art. 52 legge n. 121/1981, aventi minore anzianita' di
servizio; limita (attraverso il richiamo da parte dell'art. 13, comma
4) al personale di cui alla lett. d) del comma 1) la conservazione
dell'anzianita' posseduta nel ruolo dei sovrintendenti, ai fini
dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di
ispettore capo, ad un massimo di due anni ed in sostanza ricolloca il
vecchio ruolo degli ispettori sopra a quello dei sovrintendenti,
nonostante l'equiparazione tra i due ruoli sancita dalla legge delega
n. 216/1992.
Relativamente all'art. 97, il collegio rileva che il buon andamento
ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che
deve ispirare qualsiasi assetto organizzatorio della pubblica
amministrazione, nel senso che questo, per le premesse da cui parte e
per le conclusioni cui giunge, deve tendere alla ottimizzazione
organizzativa della stessa pubblica amministrazione in modo tale da
poter soddisfare nel migliore dei modi gli interessi pubblici in
attribuzione. Ora, come e' facile constatare dai fatti storici che
hanno determinato l'emanazione del decreto legislativo n. 197/1995,
le premesse di tale atto legislativo si radicano nella gia' ricordata
sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991 che aveva ritenuto
illegittima la tabella allegata alla legge n. 121/1981, nella parte
in cui non prevedeva alcuna equiparazione tra gli ispettori della
Polizia di Stato e i sottufficiali dei carabinieri, che la sentenza
stessa riteneva invece, sia pure in parte, inesistente.
Queste essendo le premesse, sarebbe stato logico attendersi una
modifica legislativa che individuasse la suddetta equiparazione
eliminando l'omissione esistente, e non gia' una revisione dei
principi organizzatori che avevano ispirato la riforma della Polizia
di Stato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono appare non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art.
13, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 197/1995 anche in
relazione agli artt. 3 e, conseguentemente, 36 della Costituzione.
Infatti la questione in relazione all'art. 3 della Costituzione ha
per oggetto la disparita' di trattamento di situazioni gia'
riconosciute omogenee, che le norme di cui al decreto legislativo n.
197/1995, nel disporre sul nuovo inquadramento, avrebbero dovuto
trattare in modo omogeneo, come del resto stabilito dalla legge
delega, le dette situazioni.
Quanto all'art. 36 della Costituzione, e' sufficiente osservare
come gli inquadramenti disposti in base al decreto legislativo n.
197/1995, nel comportare un generale appiattimento delle qualifiche,
in cui viene sacrificata l'anzianita' di servizio maturata nel
precedente ruolo, violino non solo il principio relativo alla
proporzionalita' e adeguatezza della retribuzione economica, ma
creino comunque nel generale assetto del personale situazioni
irragionevoli, ostacolando la progressione in carriera (laddove non
la blocchino del tutto, come nel caso degli ispettori del ruolo ad
esaurimento), con ulteriori conseguenze (art. 97 della Costituzione)
sulla efficiente ed imparziale organizzazione degli uffici e sulla
distribuzione delle responsabilita' e delle competenze.
Il Collegio pertanto ritiene di dover investire della questione
sopra individuata la Corte costituzionale e sospende i due giudizi,
dianzi indicati.
3. - Quanto ai ricorsi n. 2260/1995, n. 2261/1995 e n. 2262/1995,
il Collegio ritiene di sollevare questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n.
197/1995 per contrasto con gli artt. 76, 97, 3 e 36 della
Costituzione.
La questione e' rilevante nei giudizi, promossi con i detti tre
ricorsi, in quanto la domanda dei ricorrenti - volta a contestare la
legittimita' di un inquadramento direttamente derivante da un
provvedimento a carattere legislativo - non potrebbe altrimenti
essere accolta, non essendo attribuito al giudice il potere di
disapplicare i provvedimenti aventi forza di legge.
La questione, inoltre, non si appalesa manifestamente infondata,
proprio in riferimento ai parametri costituzionali individuati dai
ricorrenti.
Ritiene il Collegio che ai dubbi di incostituzionalita' sollevati
dal T.A.R. per il Lazio con ordinanza del 24 settembre 1996, con
riferimento, tra l'altro, all'art. 13 del decreto legislativo n.
197/1995 riguardo ad inquadramenti nelle diverse qualifiche di
ispettori di polizia di soggetti provenienti dall'omonimo ruolo del
pregresso sistema, non sfugga l'inquadramento disposto con i
provvedimenti in epigrafe, in base all'art. 15, comma 3, del decreto
legislativo citato, nella qualifica di ispettori capo nel nuovo ruolo
ad esaurimento degli ispettori di soggetti (sovrintendenti capo) gia'
appartenenti al ruolo dei sovrintendenti.
Cio' in quanto, pur trattandosi di posizioni confliggenti, le
ragioni del contendere traggono origine dal medesimo sistema
normativo di cui fa parte l'art. 15, comma 3, che, a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991, che aveva annullato
la tabella allegata alla legge n. 121/1981, nella parte in cui non
era prevista alcuna equiparazione tra gli ispettori della Polizia di
Stato e i sottutficiali dei carabinieri, ha inquadrato il personale
del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti in determinate
qualifiche del nuovo ruolo degli ispettori, e in particolare, il
personale che rivestiva la qualifica di sovrintendente capo e
sovrintendente principale nella qualifica di ispettore capo di
apposito nuovo ruolo ad esaurimento, determinando le lamentate
incongruenze.
Relativamente all'art. 76 della Costituzione, la non manifesta
infondatezza della questione di travalicamento della delega, concerne
il fatto che la legge di delega 6 marzo 1992, n. 216, espressamente
s'intitola "Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 7
gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la
perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma
dei carabinieri in relazione alla sentenze della Corte costituzionale
n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonche'
perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre forze di polizia. Delega al
Governo per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle
forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il
riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti
economici".
Pare evidente, pertanto, che il decreto delegato non avrebbe mai
potuto obliterare le ragioni della delega, che erano, appunto, quelle
di colmare il vuoto evidenziato dalla sentenza della Corte
costituzionale.
Se la delega e' stata attribuita per determinare un nuovo assetto
in linea con la sentenza della Corte costituzionale, essa era
limitata nell'oggetto, per cui l'ulteriore modifica posta in essere
dal decreto legislativo n. 197/1995, appare non rispettosa della
delega stessa, nella parte in cui tale decreto determina
inquadramenti e scavalcamenti collocando le varie qualifiche in
posizioni differenziate; prevede criteri di progressione in carriera
dei quali viene denunciata la sperequazione rispetto a quelli
applicabili agli ispettori capo del ruolo ordinario, aventi minore
anzianita' di servizio; non riconosce l'anzianita' pregressa maturata
nel previgente ruolo dei sovrintendenti con la qualifica di
sovrintendenti capo e, in sostanza, ricolloca il vecchio ruolo degli
ispettori sopra a quello dei sovrintendenti, nonostante
l'equiparazione tra i due ruoli sancita dalla legge delega n.
216/1992.
Relativamente all'art, 97, il Collegio rileva che il buon andamento
ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che
deve ispirare qualsiasi assetto organizzatorio della pubblica
amministrazione, nel senso che questo, per le premesse da cui parte e
per le conclusioni cui giunge, deve tendere all'ottimizzazione
organizzativa della stessa pubblica amininistrazione, in modo tale da
poter soddisfare, nel migliore dei modi, gli interessi pubblici in
attribuzione.
Ora, come e' facile constatare dai fatti storici che hanno
determinato l'emanazione del decreto legislativo n. 197/1995, le
premesse di tale atto legislativo si radicano nella gia' ricordata
sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991 che aveva ritenuto
illegittima la tabella allegata alla legge n. 121/1981, nella parte
in cui non prevedeva alcuna equiparazione tra gli ispettori della
Polizia di Stato e i sottufficiali dei Carabinieri, che la sentenza
stessa riteneva, invece, sia pure in parte, esistente.
Queste essendo le premesse, sarebbe stato logico attendersi una
modifica legislativa che individuasse la suddetta equiparazione
eliminando l'omissione esistente e non gia' una revisione dei
principi organizzatori che avevano ispirato la riforma della Polizia
di Stato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art.
15, comma 3, del decreto legislativo n. 197/1995 anche in relazione
agli artt. 3 e, conseguentemente, 36 della Costituzione.
Infatti, la questione, in relazione all'art. 3 della Costituzione
si fonda sulla disparita' di trattamento tra situazioni (quella del
ruolo degli ispettori e quella del ruolo dei sovrintendenti) che il
decreto legislativo n. 197/1995, nel disporre i nuovi inquadramenti,
avrebbe dovuto trattare in modo omogeneo, come stabilito dalla legge
delega.
Quanto all'art. 36 della Costituzione, e' sufficiente osservare
come gli inquadramenti disposti in base al decreto n. 197 del 1995,
nel comportare un generale appiattimento delle qualifiche, in cui
viene sacrificata (per coloro che provengono dal ruolo dei
sovrintendenti) l'anzianita' di servizio maturata nel precedente
ruolo, violino non solo il principio relativo alla proporzionalita'
ed adeguatezza della retribuzione, ma creino, comunque, nel generale
assetto del personale, situazioni irragionevoli, ostacolando la
progressione di carriera (laddove non la blocchino del tutto, come
nel caso degli ispettori del ruolo ad esaurimento), con ulteriori
conseguenze sulla efficiente ed imparziale organizzazione degli
uffici e sulla distribuzione delle responsabilita' e delle competenze
e, quindi, in violazione dell'art. 97 della Costituzione.
Il Collegio, pertanto, ritiene di dover investire della questione
sopra individuata la Corte costituzionale e dispone la sospensione
dei tre giudizi, dianzi indicati.