IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 2263 del 1995, proposto dai signori Carmine Fusco, Dionisio Galletti, Donato Salvatore Girardi, Francesco Grassitelli, Domenico Guglielmi, Angelo Lamanna, Bruno Loguercio, Salvatore Mozzillo, Benedetto Mutolo, Assunto Prospero Pigaglio, Giuseppe Pericolo, Francesco Quaranta, Saverio Ramolo, Fernando Santucci, Antonino Scelsi, Luigi Silvestri, Antonio Giulio Simbari, Mario Spinelli, Fausto Urbani e n. 2264 del 1995, (proposto dal signor Atanasio Miracco), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Dal Piaz e dalla dott.ssa proc. Cristina Roggia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Torino, via S. Agostino n. 12; contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino e nei cui uffici in Corso Stati Uniti n. 45 e' domiciliato ex lege; per l'annullamento: dei decreti del Capo della Polizia n. 333 D/R2 del 1 settembre 1995, resi noti con comunicazione in pari data, successivamente notificata, con i quali i ricorrenti, tutti sovrintendenti capo della Polizia di Stato, sono stati inquadrati, ai sensi dell'art. 15, terzo comma del decreto legislativo n. 197 del 1995, nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato, con decorrenza 1 settembre 1995; degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Giudice relatore il dott. Umberto Giovannini; Uditi, alla pubblica udienza del 12 febbraio 1997 l'avv. Carlo Dal Piaz e la dott.ssa proc. Cristina Roggia per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Guido Carotenuto per l'Amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Con il ricorso n. 2263 e n. 2264 entrambi del 1995, notificati e depositati nei termini, i ricorrenti indicati in epigrafe chiedono l'annullamento: dei decreti del Capo della Polizia n. 333 - D/R2 del 1 settembre 1995, resi noti con comunicazione in pari data, successivamente notificata, con i quali gli istanti, tutti sovrintendenti capo della Polizia di Stato, sono stati inquadrati, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 197 del 1995, nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato, con decorrenza 1 settembre 1995; nonche' degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento. I ricorrenti affidano la fondatezza del ricorso ad un unico motivo in diritto. Illegittimita' degli impugnati decreti derivata dalla illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 76 della Costituzione e all'art. 3 della legge delega n. 216 del 1992, dell'art. 15 del decreto legislativo n. 197 del 1995. I ricorrenti, sovrintendenti capo della polizia di Stato, sono stati inquadrati con i provvedimenti impugnati, in applicazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 197 del 1995, con decorrenza 1 settembre 1995, nella qualifica di ispettori capo del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori. Essi premettono che gli ispettori, con la legge n. 121 del 1981 erano superiori gerarchici dei sovrintendenti; questi ultimi, in base alla tabella C, erano equiparati ai sottufficiali dei carabinieri e delle altre Forze di polizia. A seguito della pronuncia d'incostituzionalita' della predetta tabella, che non contemplava il ruolo degli ispettori di polizia (Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991), i sottufficiali dei carabinieri sono stati equiparati a questi ultimi, in quanto svolgenti pari funzioni. Secondo il principio di omogeneita' sancito dalla legge delega n. 216 del 1992, il ruolo degli ispettori (ispettore capo, ispettore principale, ispettore, vice ispettore) e' stato equiparato a quello dei sovrintendenti (sovrintendente capo, sovrintendente principale, sovrintendente, vice sovrintendente) e a quello dei sottufficiale dei carabinieri (maresciallo maggiore, maresciallo capo e ordinario, brigadiere, vice brigadiere). In relazione, poi, alla citata sentenza n. 277 del 1991 della Corte costituzionale, e' stato emanato il decreto-legge n. 5 del 1992, che reca l'autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dei carabinieri e per la perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. La legge n. 216 del 1992, nel convertire il suddetto decreto, ha delegato il Governo a disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate, nonche' il riordino delle relative carriere. Peraltro, i decreti legislativi di riordino delle carriere, attribuzioni e trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate, adottati dal Governo, almeno per quanto riguarda le disposizioni transitorie e finali, avrebbero disatteso i criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 216 del 1992, nonche' il principio generale della conservazione dell'anzianita' maturata. Nei rispettivi nuovi inquadramenti, previsti nelle suddette disposizioni, non si sarebbe tenuto in alcun conto l'equiparazione stabilita dalla legge delega n. 216 del 1992 fra le varie qualifiche, che risultano collocate in posizioni differenziate. Cio' renderebbe evidente l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni transitorie e finali dei decreti legislativi in questione, rispetto all'art. 76 della Costituzione, in quanto non conformi ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla citata legge delega n. 216 del 1992. In particolare, per quanto attiene al caso in esame, le disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo n. 197 del 1995 prevedono che il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' inquadrato nelle qualifiche del nuovo ruolo degli ispettori, istituito con il medesimo decreto legislativo. In particolare, l'art. 15, comma 3, inquadra i sovrintendenti capo e i sovrintendenti principali nella qualifica di ispettori capo del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori. Tale inquadramento darebbe luogo a incongruenze, in relazione alle quali vengono sollevate le censure indicate nel titolo del motivo. Con il citato decreto legislativo, l'ispettore e' stato inquadrato nella qualifica di ispettore capo; il sovrintendente capo e il sovrintendente principale, invece, nell'apposito ruolo ad esaurimento degli ispettori, ma in posizione subordinata rispetto agli ispettori capo ex ispettori; il sovrintendente (compreso il vice sovrintendente) in quella di vice ispettore; con il decreto legislativo n. 198 del 1995 il brigadiere e' stato inquadrato nella qualifica di maresciallo ordinario (corrispondente, nella polizia di Stato, a quello di ispettore). In particolare, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 citato, gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento assumono gli obblighi e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per la qualifica degli ispettori capo del ruolo ordinario degli ispettori della polizia di Stato; sono pero' funzionalmente subordinati agli ispettori capo del ruolo ordinario. In tale ultima qualifica sono affluiti sia gli ispettori principali (equiparati ai sovrintendenti principali) e persino gli ispettori con piu' di cinque anni d'anzianita', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), mentre gli ispettori capo ex lege n. 121 del 1981 (equiparati ai sovrintendenti capo) sono stati collocati ex art. 13, comma 1, lettera a), nella qualifica apicale di ispettore superiore, sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. Di fatto, pertanto, il vecchio ruolo degli ispettori viene ricollocato sopra a quello dei sovrintendenti e cio' nonostante l'equiparazione tra i due ruoli sancita dalla citata pronuncia della Corte costituzionale e dalla legge delega n. 216 del 1992. Inoltre, il nuovo inquadramento di cui al decreto legislativo n. 197 del 1995, priverebbe ingiustificatamente il personale in questione (ex sovrintendenti capo) dell'anzianita' di servizio maturata (sino al 1 settembre 1995) nella qualifica. Al riguardo va infatti rilevato che i sovrintendenti capo hanno tutti maturato un'anzianita' nelle funzioni (prima in qualita' di sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e, quindi, dopo la legge n. 121 del 1981, di sovrintendenti) di almeno quindici anni. Cio' nonostante vengono ora collocati in posizione inferiore non solo a quella degli ispettori capo ex lege n. 121 del 1981, ma anche a quella degli ex ispettori principali e degli ex ispettori con almeno cinque anni di anzianita'. Inoltre, il mancato riconoscimento dell'anzianita' nella precedente qualifica li penalizza gravemente riguardo alla progressione di carriera per il raggiungimento della posizione apicale, nei confronti sia degli ex ispettori principali sia nei confronti degli ex ispettori con piu' di cinque anni di servizio. Tale palese violazione del principio del riconoscimento dell'anzianita' maturata nella precedente qualifica dell'ordinamento previgente, da' luogo a situazioni paradossali, oltre che a ingiustificate disparita' di trattamento. Per effetto di tale meccanismo, anche i piu' giovani ispettori, divenuti ispettori capo, hanno la possibilita' di partecipare all'ultima selezione per la promozione alla qualifica apicale di ispettore superiore. Tale sviluppo della carriera risulta di fatto precluso per gli ex sovrintendenti capo, in quanto essi, pur avendo maggiore anzianita' nelle funzioni, potranno raggiungere la qualifica apicale solo molto tempo dopo i vice ispettori e, probabilmente, quando gli organici saranno ormai saturi. Un simile meccanismo vanifica di fatto, a danno del personale del ruolo degli ex sovrintendenti, la perequazione dei trattamenti economici prevista dalla legge delega n. 216 del 1992 e per la quale sono stati stanziati appositi fondi. La disparita' di trattamento che si evidenzia, oltre che in relazione al'assetto sopra indicato e alla perdita dell'anzianita' di servizio, anche in riferimento al riordino previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare. Il decreto n. 198 del 1995, infatti nell'istituire i ruoli degli appuntati, carabinieri, sovrintendenti e ispettori, prevede, con l'art. 46 delle disposizioni transitorie (ma analoga disposizione e' contenuta nel decreto n. 199 del 1995 per la Guardia di finanza), che il relativo personale viene inqadrato nelle nuove qualifiche mantenendo sia l'anzianita' di servizio che il grado maturato. Da quanto precede, deriva l'illegittimita' dell'inquadramento disposto ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 197 del 1995, per illegittimita' costituzionale della medesima norma, che si deduce in relazione all'art. 76 della Costituzione e all'art. 3 della legge n. 216 del 1992, per la riscontrata difformita' rispetto al principio di omogeneita' sancito dalla citata norma della legge delega, in quanto la prevista equiparazione economica del personale delle Forze di polizia in analoghe posizioni di carriera (sottufficiali e sovrintendenti) non ha trovato applicazione per effetto del particolare inquadramento disposto con l'art. 15, con il quale situazioni riconosciute omogenee sono state trattate differentemente. L'art. 15 e' in contrasto pure con l'art. 36 della Costituzione, per le inevitabili ripercussioni che l'inquadramento in parola determina sul trattamento economico, pregiudicandone la progressione, e cio', in violazione del principio della proporzionalita' tra retribuzione e quantita' di lavoro. Infine la citata disposizione contrasta con l'art. 97 della Costituzione, in quanto il trattamento riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti rispetto a quello degli ex ispettori e dei sottufficiali dei carabinieri, viola il principio di efficienza e imparzialita' dell'organizzazione dei pubblici uffici. In data 1 febbraio 1997 i ricorrenti presentavano memoria conclusionale, con la quale ribadivano i motivi gia' rassegnati. Si e' costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, la quale, mediante la comparsa di costituzione dell'Avvocatura dello Stato di Torino e successiva memoria del 31 gennaio 1996, ritiene infondata la proposta questione di illegittimita' costituzionale. Infatti, ad avviso dell'Amministrazione, l'inquadramento impugnato deriverebbe da una puntuale applicazione del nuovo dettato normativo; quanto a quest'ultimo non sussisterebbe la eccepita illegittimita' con riferimento all'art. 3 della Costituzione, considerato che non rilevano ai fini del giudizio le disparita' di mero fatto, o le differenze tra due o piu' soggetti o gruppi o situazioni provocate da incongruenze del sistema normativo da circostanze casuali o accidentali e da fatti contingenti. A cio' si aggiunga - sostiene l'Avvocatura - che disparita' di fatto sono considerate anche quelle che insorgono in sede di applicazione della legge. Ne' sussisterebbe la eccepita illegittimita' con riferimento all'art. 36 della Costituzione, posto che l'art. 13 del decreto legislativo n. 197 del 1995 non e' in contrasto con il principio della proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione, ne' con altri principi costituzionalmente garantiti. Ne', infine, sarebbe configurabile la eccepita violazione dell'art. 97 perche' la materia di cui si discute, anche in denegata ipotesi di accertata arbitrarieta' ed irragionevolezza della normativa, non pare strettamente inserire ad aspetti organizzativi e di buon andamento della p.a. Con ordinanza presidenziale n. 81 del 1996 (in riferimento al ricorso n. 2263 del 1993) e n. 82 del 1996 (in riferimento al ricorso n. 2264 del 1993) venivano disposti incombenti istruttori a carico dell'Amministrazione intimata. In data 2 aprile 1996 l'Amministrazione depositava presso la segreteria del tribunale la documentazione richiesta con le citate ordinanze. Alla pubblica udienza del 12 febbraio 1997 la causa e' stata chiamata e, su concorde richiesta delle parti, e' stata trattenuta per la decisione, come da verbale. D i r i t t o Preliminarmente, il Collegio ravvisa la necessita' di riunire i ricorsi n. 2263 e n. 2264, entrambi del 1993, attesane l'oggettiva connessione, derivante da identita' di petitum e di amministrazioni intimate. Con i ricorsi indicati in epigrafe e teste' riuniti, alcuni sovrintendenti capo della polizia di Stato impugnano, chiedendone l'annullamento, i decreti del Capo della polizia n. 333 - D/R2 del 1 settembre 1995 con i quali gli istanti sono stati inquadrati, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 197 del 1995, nella qualifica di vice ispettore del nuovo ruolo degli ispettori della polizia di Stato, con decorrenza 1 settembre 1995. Con l'unico motivo di gravame i ricorrenti sostengono l'invalidita' dei citati decreti del Capo della polizia per effetto dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo n. 197 del 1997 in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 76 della Costituzione e all'art. 3 della legge delega n. 216 del 1992. Nel merito, il Collegio ritiene rilevante la questione ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto la domanda dei ricorrenti - volta a contestare la legittimita' di un inquadramento direttamente derivante da un provvedimento a carattere legislativo - non potrebbe altrimenti essere accolta, non essendo attribuito al giudice il potere di disapplicare i provvedimenti aventi forza di legge. La questione, inoltre, non si appalesa manifestamente infondata, proprio in riferimento ai parametri costituzionali individuati dai ricorrenti. Ritiene il Collegio che ai dubbi di incostituzionalita' sollevati dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza del 24 settembre 1996, con riferimento, tra l'altro, all'art. 13 del decreto legislativo n. 197 del 1995 riguardo ad inquadramenti nelle diverse qualifiche di ispettori di polizia di soggetti provenienti dall'omonimo ruolo del pregresso sistema, non sfugga l'inquadramento disposto con i provvedimenti in epigrafe, in base all'art. 15 citato, nella qualifica di ispettori capo nel ruolo degli ispettori di soggetti (sovrintendenti capo) gia' appartenenti al ruolo dei sovrintendenti. Cio' in quanto, pur trattandosi di posizioni confliggenti, le ragioni del contendere traggono origine dal medesimo sistema normativo di cui fa parte l'art. 15, che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, che aveva annullato la tabella allegata alla legge n. 121 del 1981, nella parte in cui non era prevista alcuna equiparazione tra gli ispettori della polizia di Stato e i sottufficiali dei carabinieri, ha inquadrato il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti in determinate qualifiche del nuovo ruolo degli ispettori, e in particolare il personale che rivestiva la qualifica di sovrintendente capo e sovrintendente principale nella qualifica di ispettore capo di apposito nuovo ruolo ad esaurimento, determinando le lamentate incongruenze. Relativamente all'art. 76 della Costituzione, la non manifesta infondatezza della questione di travalicamento della delega, concerne il fatto che la legge di delega 6 marzo 1992, n. 216, espressamente s'intitola "Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici". Pare evidente, pertanto, che il decreto delegato non avrebbe mai potuto obliterare le ragioni della delega, che erano, appunto, quelle di colmare il vuoto evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale. Se la delega e' attribuita per determinare un nuovo assetto in linea con la sentenza della Corte costituzionale, essa era limitata nell'oggetto, per cui l'ulteriore modifica posta in essere dal decreto legislativo n. 197 del 1995, appare non rispettosa della delega stessa, nella parte in cui tale decreto: determina inquadramenti e scavalcamenti collocando le varie qualifiche in posizioni differenziate; prevede criteri di progressione in carriera dei quali viene denunciata la sperequazione rispetto a quelli applicabili agli ispettori capo del ruolo ordinario, aventi minore anzianita' di servizio; non riconosce l'anzianita' pregressa maturata nel previgente ruolo dei sovrintendenti con la qualifica di sovrintendenti capo e, in sostanza, ricolloca il vecchio ruolo degli ispettori sopra a quello dei sovrintendenti, nonostante l'equiparazione tra i due ruoli sancita dalla legge delega n. 216 del 1992. Relativamente all'art. 97, il Collegio rileva che il buon andamento ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che deve ispirare qualsiasi assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, nel senso che questo, per le premesse da cui parte e per le conclusioni cui giunge, deve tendere all'ottimizzazione organizzativa della stessa pubblica amministrazione, in modo tale da poter soddisfare, nel migliore dei modi, gli interessi pubblici in attribuzione. Ora, come e' facile constatare dai fatti storici che hanno determinato l'emanazione del decreto legislativo n. 197 del 1995, le premesse di tale atto legislativo si radicano nella gia' ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 che aveva ritenuto illegittima la tabella allegata alla legge n. 121 del 1981, nella parte in cui non prevedeva alcuna equiparazione tra gli ispettori della polizia di Stato e i sottufficiali dei carabinieri, che la sentenza stessa riteneva, invece, sia pure in parte esistente. Queste essendo le premesse, sarebbe stato logico attendersi una modifica legislativa che individuasse la suddetta equiparazione eliminando l'omissione esistente e non gia' una revisione dei principi organizzatori che avevano ispirato la riforma della polizia di Stato. Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 15, del decreto legislativo n. 197 del 1995 anche in relazione agli artt. 3 e, conseguentemente, 36 della Costituzione. Infatti, la questione, in relazione all'art. 3 della Costituzione si fonda sulla disparita' di trattamento tra situazioni (quella del ruolo degli ispettori e quella del ruolo dei sovrintendenti) che il decreto legislativo n. 197 del 1995, nel disporre i nuovi inquadramenti, avrebbe dovuto trattare in modo omogeneo, come stabilito dalla legge delega. Quanto all'art. 36 della Costituzione, e' sufficiente osservare come gli inquadramenti disposti in base al decreto n. 197 del 1995, nel comportare un generale appiattimento delle qualifiche, in cui viene sacrificata (per coloro che provengono dal ruolo dei sovrintendenti) l'anzianita' di servizio maturata nel precedente ruolo, violino non solo il principio relativo alla proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione, ma creino, comunque, nel generale assetto del personale, situazioni irragionevoli, ostacolando la progressione di carriera (laddove non la blocchino del tutto, come nel caso degli ispettori del ruolo ad esaurimento), con ulteriori conseguenze sulla efficiente ed imparziale organizzazione degli uffici e sulla distribuzione delle responsabilita' e delle competenze e, quindi, in violazione dell'art. 97 della Costituzione. Il Collegio, pertanto, ritiene di dover investire della questione sopra individuata la Corte costituzionale e dispone la sospensione del presente giudizio.