IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa dalle societa' Delicia S.p.a. e Celchi S.r.l. con gli avvocati Terpin e Paolini, ricorrenti, contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con gli avvocati Formicola e Dolcher, resistente, avente ad oggetto: opposizione a decreti ingiuntivi. L'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 recante "incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia" previde per le imprese di tali territori uno "sgravio aggiuntivo di due punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali". Sorse questione se lo sgravio comportasse l'abbassamento di due punti di ciascuna delle aliquote contributive sia assistenziali che previdenziali, ovvero solo l'abbassamento di due punti del coacervo delle aliquote assistenziali e di due punti del coacervo delle aliquote previdenziali. La giurisprudenza si oriento' nel primo senso. Interveniva, allora, il d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale stabili' che "il primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio ivi previsto e' concesso alle imprese che gia' fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali" In un primo tempo parte della giurisprudenza di merito intese tale previsione come innovativa, poi a seguito dell'intervento delle s.u. della Cassazione che confermarono il valore interpretativo e, quindi, retroattivo della norma da ultimo citata (Cass. 2 febbraio 1993, n. 1281, in Foro it.,1993, I, 1884), la tesi piu' ampia venne definitivamente abbandonata. Non di meno anche dopo il tramonto della linea interpretativa favorevole ad uno sgravio per ciascuna aliquota, molte imprese della provincia di Gorizia continuarono a vantare tale piu' ampio beneficio, per il periodo anteriore alla legge di interpretazione autentica, compensando all'atto della compilazione dei modelli di denuncia mensile (d.m. 10) i contributi correnti con pretesi crediti costituiti dalla differenza fra quanto pagato per contributi (calcolati con il sistema meno favorevole) e quanto asseritamente dovuto (contributi calcolati con il sistema piu' favorevole) Quando l'I.N.P.S. inizio' a recuperare i contributi pagati in misura inferiore sulla base delle interpretazione errata e/o le indebite compensazioni (ovviamente non autorizzate) gravando le relative somme di interessi e accessori, il legislatore predispose il d.-l. 17 marzo 1994, n. 183 poi reiterato con d.-l. 16 maggio 1994, n. 299 convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451 che prevede che "l'obbligo contributivo per le imprese industriali della provincia di Gorizia nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali previsto dall'art. 4 della legge 9 gennaio 1986, n. 26 si considera regolarmente assolto con i versamenti delle predette imprese effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 17, del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389", art. 18 comma 2. Preso atto pero' che tale formula poteva non coprire il meccanismo di compensazione gia' descritto, si ricorse ad un ulteriore interpretazione autentica con decreti-legge piu' volte reiterati fino all'entrata in vigore della legge 28 novembre 1996, n. 608 conversione in legge del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510 che al suo art. 4, comma 12, stabilisce che: "il disposto di cui all'art. 18, comma 2, del d.-l. 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1994, n. 451 si applica alle imprese industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo delle imprese operanti nella provincia di Gorizia, nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali previsto dall'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 17, del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo a tale data". Opponendosi a decreti ingiuntivi emessi dall' I.N.P.S. in merito alle omissioni e indebite compensazioni di cui sopra, in procedimenti riuniti ex art. 151 d. att. c.p.c., le ditte ricorrenti invocano lo ius superveniens per vedere revocato il provvedimento monitorio. L'I.N.P.S. contesta la possibilita' di revoca dovendosi ritenere comunque il decreto ingiuntivo legittimamente emesso, salva la valutazione delle norme sopravvenute in ordine all'esigibilita' (di parte) del credito azionato. Per il generale scrutinio sulla legittimita' del provvedimento monitorio che, permanendo le parti in conflitto, compete al giudice in base al principio iura novit curia (Cass. 3 febbraio 1995, n. 1315 in Foro it., 1995, I, 786), la questione di legittimita' dell'art. 18, comma 2 del d.-l. 16 maggio 1994, n. 299 convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451 e dell'art. 2, comma 12 del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510 convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608 dei quali, concordemente, si chiede l'applicazione risulta rilevante nella causa in esame. In quanto il dubbio sulla legittimita' dell'art. 18, comma 2, d.-l. 16 maggio 1994, n. 299 convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451 e dell'art. 2, comma 12, del d.-l. n. 510 convertito in legge 18 novembre 1996, n. 608 non appare manifestamente infondato, il giudizio va, di conseguenza, sospeso ai sensi dell'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. I profili di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' delle norme in esame derivano dalla maniera in cui la "sanatoria" e' congeniata che pare collidere con la ragionevolezza, l'eguaglianza dei cittadini, la giustizia sostanziale. Il legislatore, infatti, con la "sanatoria" in questione lungi dal ritornare sui propri passi smentendo la interpretazione restrittiva della legge n. 26/1986 quale suggellato dalla norma di interpretazione autentica e dalle sezioni unite della Cassazione, ha preteso di chiudere la partita riconoscendo solo a chi ha pagato, in via diretta o mediante compensazioni, i contributi in misura inferiore al dovuto il diritto a vedersi riconosciuto lo sgravio di due punti su tutte le aliquote, mentre per coloro che si sono attenuti alla interpretazione piu' restrittiva, risultata l'unica giuridicamente fondata, il beneficio e' negato. Anzi data la formulazione della norma a chi ha pagato in misura inferiore al dovuto viene riconosciuto qualsiasi sgravio si sia autoliquidato. Questo e' infatti l'effetto della norma invocata che prevede che l'obbligo contributivo si consideri comunque regolarmente assolto con i versamenti delle imprese effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 338/1991 (o comunque, mediante compensazioni successive ma relative a crediti vantati per periodi anteriori a tale data) senza che alcun rilievo abbiano le modalita' di (auto)liquidazione e l'entita' delle somme versate. Tale sistema normativo pare in definitiva contrastare con l'art. 3, comma 1, della Costituzione nella misura in cui riconosce una posizione deteriore a coloro che hanno applicato la norma secondo l'interpretazione giuridicamente corretta e con gli artt. 2 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esonera (in parte) alcuni soggetti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali senza alcun razionale disegno incentivante o di tutela. Connessa a quest'ultimo aspetto risulta evidente l'incongruita' fra fine perseguito (eliminazione degli inconvenienti creati dalle vicende interpretative della legge n. 26 del 1986) e strumento utilizzato (riconoscimento generalizzato della liceita' dello stato di fatto, in tema di versamenti contributivi, fino ad una certa data), incongruita' che configura quella forma di violazione del principio di ragionevolezza denominata "eccesso di potere legislativo".