ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della regione
 Umbria, riapprovata il 3 giugno  1996  (Prime  norme  di  urbanistica
 commerciale),  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 Ministri notificato il 21 giugno 1996, depositato in  cancelleria  il
 28 successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  2  luglio 1997 il giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  21  giugno  1996,  il
 Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale
 dell'Umbria (Prime norme di urbanistica commerciale) riapprovata il 3
 giugno 1996 con parziali modifiche, rispetto a quella approvata nella
 seduta del 1 aprile 1996, oggetto di rinvio da parte del Governo;
     che  nel  ricorso  si  deduce  la violazione dell'art. 127, commi
 terzo e quarto, della Costituzione avendo    il  Consiglio  regionale
 riapprovato  la  delibera  impugnata  (da  ritenersi "non nuova") con
 maggioranza semplice  anziche'  assoluta,  limitandosi  ad  apportare
 parziali  e  circoscritte  modifiche  rispetto  all'originario  testo
 oggetto del rinvio;
     che il Presidente del Consiglio dei Ministri, dato atto  che  nel
 frattempo  il  consiglio  regionale  dell'Umbria  con  delibera del 2
 dicembre  1996,  n.  277  ha  revocato  la  delibera  impugnata,   ha
 dichiarato  con atto notificato al Presidente del consiglio regionale
 ed a quello della Giunta dell'Umbria, di rinunciare al ricorso;
   Considerato che va  conseguentemente  dichiarata  l'estinzione  del
 processo ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, delle norme integrative
 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.