ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della regione Umbria, riapprovata il 3 giugno 1996 (Prime norme di urbanistica commerciale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 21 giugno 1996, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1996; Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa; Ritenuto che, con ricorso notificato il 21 giugno 1996, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale dell'Umbria (Prime norme di urbanistica commerciale) riapprovata il 3 giugno 1996 con parziali modifiche, rispetto a quella approvata nella seduta del 1 aprile 1996, oggetto di rinvio da parte del Governo; che nel ricorso si deduce la violazione dell'art. 127, commi terzo e quarto, della Costituzione avendo il Consiglio regionale riapprovato la delibera impugnata (da ritenersi "non nuova") con maggioranza semplice anziche' assoluta, limitandosi ad apportare parziali e circoscritte modifiche rispetto all'originario testo oggetto del rinvio; che il Presidente del Consiglio dei Ministri, dato atto che nel frattempo il consiglio regionale dell'Umbria con delibera del 2 dicembre 1996, n. 277 ha revocato la delibera impugnata, ha dichiarato con atto notificato al Presidente del consiglio regionale ed a quello della Giunta dell'Umbria, di rinunciare al ricorso; Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.