ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
 della regione Liguria 11 settembre 1991, n. 27 (Norme in  materia  di
 commercializzazione   dei  funghi  epigei  spontanei),  promosso  con
 ordinanza emessa il 14 agosto 1996 dal giudice conciliatore di Genova
 nel procedimento civile vertente tra  Remigio  Griggi  e  U.S.L.  XIV
 Genova,  iscritta al n. 1192 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  44,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1996.
   Visto l'atto di intervento della regione Liguria;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  4  giugno 1997 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 agosto 1996 nel  corso  di
 un  procedimento  di  opposizione  a  decreto  ingiuntivo, il giudice
 conciliatore di Genova ha sollevato, in riferimento  agli  artt.  23,
 117   e   119   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 3  della  legge  della  regione  Liguria  11
 settembre  1991,  n.  27 (Norme in materia di commercializzazione dei
 funghi epigei spontanei), che prevede il pagamento di una tariffa per
 il controllo, effettuato da esperti  micologi  dell'unita'  sanitaria
 locale,  dei  funghi  epigei  spontanei  destinati alla vendita (lire
 cinquecento per ogni chilogrammo di funghi secchi o per ogni cassetta
 di funghi freschi di peso non superiore a cinque chilogrammi);
     che, ad avviso  del  giudice  rimettente,  la  norma  sarebbe  in
 contrasto  con  gli  artt.  23  e 119 della Costituzione, giacche' si
 tratterebbe di una prestazione imposta dalla regione per un'attivita'
 di pubblica utilita', svolta in condizioni di supremazia rispetto  ai
 privati,  prestazione  che  non  troverebbe  fondamento  in una legge
 statale;
     che sarebbe violato anche il  limite  dei  principi  fondamentali
 stabiliti  dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost.), in quanto l'art.
 15 della legge 23 agosto 1993, n. 352  attribuisce  alla  regione  il
 potere  di  disciplinare  la  raccolta  e  la commercializzazione dei
 funghi  epigei  e  prevede  che  la  vendita  al dettaglio dei funghi
 freschi spontanei e' consentita, previa  certificazione  di  avvenuto
 controllo da parte dell'unita' sanitaria locale, secondo le modalita'
 stabilite  dal  regolamento  locale  d'igiene,  ma  non imporrebbe il
 pagamento in base a tariffa del servizio reso;
     che nel giudizio dinanzi alla Corte  e'  intervenuta  la  regione
 Liguria,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata manifestamente
 infondata.
   Considerato  che  la  disposizione  regionale   denunciata,   nello
 stabilire  la  tariffa  per  il  controllo,  a  tutela  della  salute
 pubblica, dei  funghi  destinati  alla  vendita  e  per  la  relativa
 certificazione,   prevede   il  pagamento  di  un  compenso  per  una
 prestazione richiesta e resa al privato che intenda  commercializzare
 tale  prodotto, restando gratuito e senza certificazione il controllo
 dei funghi destinati al consumo diretto;
     che e' demandata alle regioni la determinazione delle tariffe per
 le prestazioni rese a privati, o eseguite nell'interesse di  privati,
 da   parte   di   laboratori  e  autorita'  sanitarie  pubbliche,  in
 particolare in materia di vigilanza  sulla  produzione,  commercio  e
 vendita  delle sostanze alimentari (art. 13, secondo comma, numeri 6)
 e 14), del d.P.R. 14 gennaio  1972,  n.  4;  art.  27,  primo  comma,
 lettera  e), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 69, primo comma,
 lettera e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833);
     che  dalla  legislazione  statale  in  materia  sanitaria  e   di
 commercio  delle  sostanze  alimentari  non  e'  dato  desumere, come
 vorrebbe  il  giudice  rimettente,  un  principio   fondamentale   di
 gratuita'  delle  prestazioni rese nell'interesse di privati, essendo
 invece  previsto  il  pagamento  di  un  compenso,  secondo  apposite
 tariffe,  a  carico del privato che quelle prestazioni richieda (art.
 42 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
 27 luglio 1934, n. 1265);
     che il regolamento concernente la  disciplina  della  raccolta  e
 della  commercializzazione  dei  funghi  epigei  freschi e conservati
 (d.P.R. 14 luglio  1995,  n.  376)  ne  consente  la  vendita  previa
 certificazione   secondo   le   modalita'  previste  dalle  autorita'
 regionali (art. 3);
     che la disposizione regionale denunciata non e' in contrasto  con
 l'art.  117  della  Costituzione,  giacche'  non sussiste la supposta
 violazione di  principi  fondamentali  stabiliti  dalle  leggi  dello
 Stato;
     che  la  percezione di un compenso a parziale copertura dei costi
 per prestazioni erogate nell'interesse del richiedente non  configura
 un  tributo  regionale e non puo' pertanto essere invocato l'art. 119
 della Costituzione (sentenza n. 105 del 1995);
     che, infine, non e' violata la riserva di legge per l'imposizione
 di prestazioni patrimoniali (art. 23 Cost.),  giacche'  il  pagamento
 per  il  controllo  dei funghi destinati al commercio e' richiesto in
 base ad una legge regionale in una materia attribuita alla competenza
 della regione (cfr., da ultimo, sentenza n. 180 del 1996);
     che, pertanto, la questione  di  legittimita'  costituzionale  va
 dichiarata manifestamente infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.