ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  22  del  regio
 decreto  30  aprile  1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e
 dei regi istituti di istruzione media), dell'art. 54 della  legge  11
 luglio   1980,  n.  312  (Nuovo  assetto  retributivo-funzionale  del
 personale civile e militare dello Stato)  e  della  legge  14  agosto
 1971, n. 821 (Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza
 nelle  scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario),
 promosso con ordinanza emessa il 20  aprile  1995  (pervenuta  il  17
 settembre  1996) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul
 ricorso proposto da Raffaella Tartaglia ed altri contro il  Ministero
 della  pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 1148 del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto l'atto  di  costituzione  di  Raffaella  Tartaglia  ed  altri
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il giudice  relatore
 Cesare Mirabelli;
   Udito   l'avvocato   dello  Stato  Giuseppe  Orazio  Russo  per  il
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1. -   Con ordinanza emessa il 20  aprile  1995  (pervenuta  il  17
 settembre  1996)  nel corso di un giudizio promosso da alcuni docenti
 di ruolo che chiedevano, quali presidi incaricati, il  riconoscimento
 del  diritto  al  trattamento  economico  dei  presidi  di  ruolo, il
 tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  ha  sollevato,   in
 riferimento  agli  artt.  3, 36 e 97 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 22 del r.d. 30 aprile 1924,  n.
 965  (Ordinamento  interno  delle  giunte  e  dei  regi  istituti  di
 istruzione media), dell'art.  54 della legge 11 luglio 1980,  n.  312
 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare
 dello  Stato)  e  della  legge  14  agosto 1971, n. 821 (Norme per il
 conferimento degli incarichi  di  presidenza  nelle  scuole  e  negli
 istituti  di  istruzione dell'ordine secondario), nella parte in cui,
 prevedendo il conferimento di incarichi di  presidenza  al  personale
 docente  di ruolo, non stabiliscono la corresponsione del trattamento
 economico dei presidi di ruolo.
   Il  giudice  rimettente  ricorda  di  avere  gia'  sollevato,   con
 ordinanza   emessa   l'8   giugno  1992,  la  medesima  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  in  ordine   alla   quale   la   Corte
 costituzionale  aveva  disposto,  con  ordinanza  n. 453 del 1993, la
 restituzione  degli  atti  allo  stesso  giudice  perche'  esaminasse
 nuovamente   la   rilevanza   della   questione   tenendo  conto  che
 successivamente all'ordinanza di rimessione  era  stato  emanato,  in
 attuazione  dell'art.  2 della legge di delega legislativa 23 ottobre
 1992, n. 421, il d.lgs. 3 febbraio 1993,  n.  29,  il  cui  art.  57,
 integrato  dal  d.lgs.  19 luglio 1993, n. 247, regola l'attribuzione
 temporanea di mansioni superiori nel pubblico impiego, includendo gli
 incarichi di presidenza di istituto secondario.
   Il tribunale amministrativo regionale  del  Lazio  ritiene  che  la
 disciplina legislativa sopravvenuta abbia carattere innovativo e, non
 essendone  prevista  la  retroattivita',  non  si  applichi  al  caso
 sottoposto al  suo  giudizio.  Pertanto,  richiamando  la  precedente
 ordinanza  di  rimessione, prospetta nuovamente il medesimo dubbio di
 legittimita' costituzionale,  la  cui  soluzione  influirebbe  ancora
 sulla definizione del giudizio in corso.
   2.  -  Alcuni  ricorrenti nel giudizio principale hanno depositato,
 tempestivamente, atto di costituzione, per chiedere che  sia  accolta
 la questione di legittimita' costituzionale.
   3.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, intervenuto in
 giudizio, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile  o
 non  fondata,  richiamando  gli argomenti gia' esposti nel precedente
 atto di intervento.
   L'Avvocatura ricorda che quando in un istituto medio manchi  o  non
 sia   in   servizio,  anche  temporaneamente,  il  preside,  uno  dei
 professori di ruolo dell'istituto puo' essere nominato dal  Ministro,
 su  proposta  del  provveditore, preside supplente (art. 22 del regio
 decreto n.   965 del 1924). La nomina  e'  stata,  poi,  affidata  al
 provveditore    ed   e'   stata   eliminata   ogni   discrezionalita'
 dell'amministrazione,  stabilendosi,  per   il   conferimento   degli
 incarichi  di  presidenza,  la  formazione  di  apposite  graduatorie
 provinciali (legge n. 821 del 1971). Al personale docente  incaricato
 della  presidenza  e' stata attribuita, in aggiunta allo stipendio in
 godimento,  la  medesima  indennita' di funzione spettante ai presidi
 (art. 54 della legge n. 312 del 1980).
   Questa  disciplina  non  violerebbe  il  principio  di  eguaglianza
 giacche'  il  trattamento economico dei presidi titolari non potrebbe
 essere corrisposto ai presidi incaricati, essendo connesso a funzioni
 attribuite a seguito di pubblico concorso. Non sarebbe  neppure  leso
 il  principio  di  equa  retribuzione  (art.  36 della Costituzione),
 essendo stata  prevista  per  i  presidi  incaricati  una  indennita'
 aggiuntiva  in  ragione  dell'esercizio delle mansioni superiori; ne'
 sarebbe,  infine,  ipotizzabile  alcuna  lesione  del  principio   di
 imparzialita' dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione).
   4.  -  In  una  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,
 l'Avvocatura ha ribadito che il preside incaricato mantiene lo  stato
 giuridico   ed   economico  del  docente  di  ruolo  ed  il  relativo
 trattamento  stipendiale,  con  l'aggiunta  dell'indennita'  per   la
 funzione  direttiva,  analogamente  a quanto avviene per il personale
 direttivo di ruolo. Sarebbe in tal modo garantito un compenso per  le
 mansioni  effettivamente svolte e non sarebbe violato il principio di
 eguaglianza, perche' la medesima indennita' direttiva e'  corrisposta
 sia  al  personale  incaricato  della presidenza sia a chi riveste la
 qualifica direttiva di ruolo.
   5. - La parte privata ha depositato,  oltre  il  termine  stabilito
 dall'art. 10 della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale,   una   memoria,  sottolineando  in  particolare  che
 sarebbero   violati   il   principio   di   ragionevolezza    e    la
 proporzionalita'  della  retribuzione  alla  quantita' e qualita' del
 lavoro prestato, essendo le funzioni di preside incaricato  conferite
 su  un posto della pianta organica, mediante una procedura selettiva,
 ma con retribuzione ridotta.
                         Considerato in diritto
   1.  -    Il  tribunale  amministrativo  regionale   del   Lazio   -
 effettuando,  a  seguito  della  restituzione  degli atti disposta da
 questa Corte in ordine alla medesima questione in precedenza proposta
 nello stesso giudizio, la richiesta valutazione sul  permanere  della
 rilevanza  del  dubbio  di  legittimita' costituzionale nonostante le
 sopravvenute innovazioni legislative - ha sollevato,  in  continuita'
 con  la  precedente  ordinanza  di rimessione e ad integrazione della
 stessa, questione di legittimita' costituzionale  delle  disposizioni
 che,  prevedendo il conferimento ai professori di ruolo, nelle scuole
 medie e nelle scuole secondarie superiori, di  incarichi  annuali  di
 presidenza,  non  attribuiscono  ad essi il trattamento economico dei
 presidi di ruolo (art. 22 del r.d. 30 aprile 1924, n.  965,  art.  54
 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e legge 14 agosto 1971, n. 821).
   Ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la  preposizione  a mansioni
 superiori senza l'attribuzione della correlativa retribuzione sarebbe
 in contrasto con gli artt. 3, 36 e 97  della  Costituzione.  Difatti,
 per  un  verso,  il  trattamento  economico dei professori incaricati
 della presidenza non corrisponderebbe alla quantita' e  qualita'  del
 lavoro  da essi effettivamente prestato, da considerare pari a quello
 del  preside  di  ruolo  sostituito;  per  altro  verso,  il  diverso
 ammontare  della  retribuzione  per  l'esercizio di analoghe funzioni
 contrasterebbe con i principi di eguaglianza e di buon  andamento  ed
 imparzialita' dell'amministrazione.
   2.  -  Preliminarmente  va  osservato  che il giudice rimettente ha
 integrato le motivazioni della precedente  ordinanza  di  rimessione,
 argomentando  plausibilmente  sulla  persistente  necessita'  di fare
 applicazione  nel  giudizio  principale   delle   disposizioni   gia'
 denunciate,  sicche'  la questione di legittimita' costituzionale e',
 sotto il profilo della rilevanza, ammissibile.
   3. - La questione, tuttavia, non  e'  ammissibile  con  riferimento
 all'art.  22  del  r.d.  30 aprile 1924, n. 965. Tale disposizione e'
 difatti inserita in un atto, l'ordinamento interno delle giunte e dei
 regi istituti di istruzione media, che nelle sue stesse  premesse  si
 qualifica  come  regolamento.  Per  tale sua natura, e' una norma non
 suscettibile  di  essere  oggetto   del   giudizio   incidentale   di
 legittimita' costituzionale (da ultimo, ordinanza n. 208 del 1997).
   4.  - Con riferimento alle altre disposizioni denunciate, che hanno
 natura legislativa, la questione non e' fondata.
   L'ordinamento scolastico provvede  a  che  sia  sempre  assicurata,
 negli  istituti  di  istruzione  secondaria,  la  funzione direttiva,
 distinta da quella docente, anche in assenza o mancanza del  preside.
 Tale  funzione  e' esercitata da un docente dello stesso istituto, in
 caso di assenza o impedimento del titolare (art. 3, ultimo comma, del
 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; art. 396, ultimo comma, del d.lgs.  16
 aprile 1994, n. 297). Lo stesso ordinamento prevede, quando manchi il
 preside di ruolo, incarichi annuali di presidenza, da  attribuire  in
 base  ad  apposite  graduatorie provinciali tra i professori di ruolo
 che ne facciano domanda (legge 14 agosto 1971, n. 821).
   La disciplina  dell'assetto  retributivo-funzionale  del  personale
 della  scuola  stabilisce,  infine,  che  al  personale direttivo sia
 corrisposta  una  specifica  indennita',  intesa  a   compensare   le
 attivita'   connesse   all'esercizio  delle  funzioni  direttive.  La
 medesima indennita' e' attribuita, in aggiunta allo stipendio,  anche
 a  chi  sostituisce  il  capo  d'istituto  ed  al personale direttivo
 incaricato, in  relazione  all'effettivo  esercizio  della  direzione
 dell'istituto  scolastico  (art.  54  della  legge 11 luglio 1980, n.
 312).
   5. - Questo sistema tende a  garantire  il  regolare  funzionamento
 delle istituzioni scolastiche, assicurando che ciascun istituto possa
 essere  diretto  anche  in  assenza  del preside titolare o in attesa
 della copertura del relativo posto di ruolo, mediante  il  temporaneo
 conferimento ad un docente della direzione dell'istituto, considerata
 come funzione necessaria.
   Nell'ordinamento  scolastico la funzione direttiva e' attribuita al
 personale appartenente ad uno specifico ruolo,  al  quale  si  accede
 mediante  un concorso che verifica, selettivamente, la qualificazione
 professionale  di  chi   vi   aspira.   Tale   diversa   e   maggiore
 qualificazione   non   e'   necessariamente  connessa  all'esercizio,
 eccezionale  e  temporaneo,  di  funzioni  direttive  da  parte   del
 personale docente, che appartiene ad un ruolo diverso. Pur se, in tal
 caso,  acquista rilievo lo svolgimento della funzione direttiva, cio'
 non significa che non possa essere considerata  diversa  la  qualita'
 del lavoro prestato, in ragione del diverso livello di qualificazione
 di  chi  vi e' temporaneamente addetto.  Sicche' non e' irragionevole
 ne'  discriminatoria,  per  i  presidi  incaricati,  una   differenza
 retributiva  che  tenga conto di un diverso livello di qualificazione
 professionale, accertata, solo per i presidi di ruolo, a  seguito  di
 apposito concorso: la differenza retributiva, oggettivamente ancorata
 ad  una  diversa qualita' di lavoro con la quale la medesima funzione
 e'  espletata,  non   contrasta   con   la   proporzionalita'   della
 retribuzione (art. 36 della Costituzione). Questo principio, difatti,
 richiede  che  si  tenga  conto,  ai  fini  della retribuzione, delle
 funzioni espletate e che il  temporaneo  svolgimento  delle  mansioni
 superiori   sia   sempre  aggiuntivamente  compensato  rispetto  alla
 retribuzione della qualifica di appartenenza  (sentenze  n.  101  del
 1995,  n.  296  del  1990  e  n. 57 del 1989), ma non impone la piena
 corrispondenza  al  complessivo  trattamento  economico  di  chi  sia
 titolare  di  quelle  funzioni  appartenendo  ad  un ruolo diverso ed
 essendo  stata  oggettivamente  accertata  con   apposita   selezione
 concorsuale  la  maggiore qualificazione professionale, significativa
 di una piu' elevata qualita' del lavoro prestato.
   A questa finalita' ha inteso provvedere la legge n. 312  del  1980,
 disponendo  la  corresponsione  di una apposita indennita' in ragione
 dell'effettivo esercizio della direzione di un  istituto  scolastico,
 indennita'  la  cui  adeguatezza  quantitativa  non  e'  oggetto  del
 presente giudizio.
   La diversita' di stipendio, che permane, tra  preside  di  ruolo  e
 docente  con  incarico  di presidenza, resta collegata allo specifico
 ruolo di appartenenza ed  allo  stato  giuridico  delle  due  diverse
 figure;   non   e',  pertanto,  in  contrasto  con  il  principio  di
 eguaglianza.
   Il dubbio di legittimita' costituzionale  e'  privo  di  fondamento
 anche  con  riferimento  ai  principi  di  imparzialita'  e  di  buon
 andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione), che  non
 possono  essere  richiamati  per conseguire miglioramenti retributivi
 (sentenze n. 15 del 1995 e n. 146  del  1994;  ordinanza  n.  92  del
 1993).