ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 3,
 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello  statuto
 speciale  per  la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della
 lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei  cittadini  con
 la  pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), promosso
 con@ordinanza emessa il 18 marzo 1996 dal giudice  istruttore  presso
 il  tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Psenner
 Andreas e la Ditta Selecta Italia, iscritta al n.  462  del  registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visti  gli atti di intervento della provincia autonoma di Bolzano e
 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997 il giudice  relatore
 Gustavo Zagrebelsky;
   Uditi  gli  avvocati  Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
 autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Michele Di Pace  per  il
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Ritenuto  che il giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano,
 con  ordinanza  del  18  marzo  1996,  ha  sollevato   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  comma  3, del d.P.R. 15
 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto  speciale  per
 la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
 e  della  lingua  ladina  nei  rapporti dei cittadini con la pubblica
 amministrazione e nei procedimenti giudiziari), nella  parte  in  cui
 prevede  che  gli  atti  e  i  documenti del processo civile comunque
 notificati ad istanza di parte  debbano  essere  tradotti  in  lingua
 italiana   a   richiesta  del  destinatario,  che  deve  chiedere  la
 traduzione a mezzo di ufficiale giudiziario  entro  otto  giorni  dal
 ricevimento della notifica, anche nell'ipotesi in cui il destinatario
 degli  atti e documenti sia un cittadino di lingua italiana residente
 fuori della provincia di  Bolzano  e  altresi'  fuori  della  regione
 Trentino-Alto  Adige,  anziche' prevedere, in tale specifica ipotesi,
 che gli atti e i documenti originariamente redatti in lingua  tedesca
 e da notificare a soggetti residenti in altra provincia e fuori della
 regione  Trentino-Alto  Adige  siano  accompagnati,  sin dall'inizio,
 dalla traduzione in lingua italiana;
     che,  in  fatto,  secondo  quanto   esposto   dall'ordinanza   di
 rimessione,  una societa' commerciale con sede in provincia di Latina
 ma processualmente domiciliata  presso  il  proprio  patrocinante  in
 Bolzano  ha  chiesto  e  ottenuto,  dinanzi  all'ufficio  giudiziario
 rimettente,  decreto  ingiuntivo  nei  confronti  di  un imprenditore
 individuale; l'ingiunto ha proposto opposizione avverso  il  decreto,
 con  atto  di  citazione  redatto  in lingua tedesca e in tale lingua
 notificato alla societa' che, costituendosi in giudizio, ha  eccepito
 la  nullita'  dell'atto  di  citazione in opposizione appunto perche'
 redatto in lingua diversa da quella italiana;
     che, in diritto, attraverso  la  disamina  della  ratio  e  degli
 ambiti di tutela della minoranza linguistica tedesca, quali contenuti
 nello  statuto  speciale  di autonomia (art. 100 del d.P.R. 31 agosto
 1972, n. 670) e  nelle  relative  norme  di  attuazione,  il  giudice
 rimettente  enuclea  un  principio  comune alle diverse disposizioni,
 principio che, in sintesi, circoscrive il diritto  del  cittadino  di
 lingua  tedesca  di  avvalersi della madrelingua: sul piano spaziale,
 all'ambito del  territorio  provinciale;  sul  piano  sostanziale,  a
 rapporti  con  organi  e  uffici  pubblici  situati  nella provincia,
 relativi allo svolgimento di  funzioni  e  attivita',  processuali  o
 procedimentali,  destinate  a  "produrre  effetti"  nella  -  sola  -
 provincia ad autonomia differenziata;
     che la norma impugnata appare  al  rimettente  in  contrasto  con
 l'anzidetto  principio,  poiche' essa accorda un eccesso di tutela al
 cittadino di lingua tedesca, rispetto a quanto stabilito  dal  citato
 art. 100 dello statuto  speciale;
     che,     posta    l'anzidetta    premessa,    le    censure    di
 incostituzionalita'  sono  svolte  dal  giudice  a  quo  secondo  tre
 profili;
     che  per  un  primo profilo l'art. 20, comma 3, del d.P.R. n. 574
 del  1988  contrasterebbe  con  l'art.  3  della  Costituzione,   per
 ingiustificata   diversita'   di   trattamento   tra   l'ipotesi  ivi
 considerata e tutti  gli  altri  casi,  regolati  da  puntuali  norme
 attuative  (artt.  7,  25,  26  e  30  del d.P.R. citato), nei quali,
 conformemente  al  principio  sopra  ricordato,  atti   e   documenti
 processuali    o    pertinenti    a    procedimenti   amministrativi,
 originariamente   redatti   in   lingua   tedesca,   sono    soggetti
 obbligatoriamente a traduzione in lingua italiana ogni volta che essi
 siano  destinati,  in  vario  modo,  alla  produzione  di effetti nei
 riguardi di cittadini altrove residenti o comunque debbano  confluire
 nell'ambito  di  procedure  che  si svolgono in territorio diverso da
 quello della provincia in argomento;
     che  tale  differenziazione   di   disciplina   sarebbe   percio'
 irragionevole,  alla  stregua  del  tratto  comune  costituito  dalla
 accennata regolazione della lingua degli atti nel  caso  di  rapporti
 che  fuoriescono  dall'ambito provinciale (o regionale), con risvolti
 di lesivita' della posizione del  cittadino  di  lingua  italiana  in
 ordine   alle   garanzie   difensive  nel  processo  (art.  24  della
 Costituzione), data la brevita' del termine  di  decadenza  stabilito
 dalla  norma  per  richiedere la traduzione dell'atto nonche' a causa
 della  pratica  difficolta'  di  conoscenza  di  una  tale  peculiare
 prescrizione  da  parte  di  soggetti  non  residenti  nella  regione
 Trentino-Alto Adige;
     che per un secondo profilo la norma impugnata sarebbe - ancora  -
 in  contrasto  con  gli  artt.  3 e 24 della Costituzione, perche' la
 notifica di un atto  in  lingua  tedesca  condizionerebbe  la  libera
 scelta  del professionista cui affidare il patrocinio in giudizio, da
 parte del cittadino residente in altra parte dello Stato;
     che  per  un  terzo  profilo,  infine,  la previsione non sarebbe
 conforme all'art.  100  dello  statuto  speciale  di  autonomia,  che
 prevede  unicamente  la  facolta'  dei cittadini di lingua tedesca di
 usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici  situati
 nella  provincia  o  aventi  competenza  regionale,  perche'  con  la
 disposizione censurata si viene a estendere  quella  facolta'  al  di
 fuori  dell'ambito  territoriale con riguardo al quale essa era stata
 posta, cosi' violandosi l'art.  116 della Costituzione;
     che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione;
     che ha depositato "atto di costituzione e deduzioni" in  giudizio
 la  provincia  autonoma di Bolzano, la cui difesa ha concluso per una
 declaratoria di inammissibilita' e comunque per l'infondatezza  della
 questione;
     che  con  ordinanza,  di  cui e' stata data lettura alla pubblica
 udienza del 20 maggio 1997, l'anzidetto  intervento  della  Provincia
 autonoma  (cosi'  qualificato  l'atto  di  "costituzione")  e'  stato
 dichiarato ammissibile, sul rilievo della sussistenza di un interesse
 giuridicamente rilevante della Provincia  di  Bolzano  all'esito  del
 giudizio  di costituzionalita', in quanto avente ad oggetto una norma
 di  attuazione  dello  statuto,   concernente   uno   degli   aspetti
 dell'autonomia  differenziata e altresi' adottata secondo la speciale
 procedura prevista dall'art. 107 dello statuto medesimo;
     che all'udienza sopra detta le parti intervenute hanno  insistito
 nelle rispettive conclusioni;
   Considerato  che  il giudice istruttore del tribunale di Bolzano ha
 sollevato questione incidentale di  legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento  agli  articoli 3, 24 e 116 della Costituzione, dell'art.
 20, comma 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, il quale dispone che,
 nel processo civile, "gli atti e i documenti comunque  notificati  ad
 istanza  di  parte  debbono  essere  tradotti nella lingua italiana o
 tedesca a richiesta del destinatario, che deve chiedere la traduzione
 a mezzo di ufficiale giudiziario entro otto  giorni  dal  ricevimento
 della notifica";
     che   il   giudice   rimettente,   ritenendo  la  sopra  indicata
 disposizione applicabile, oltre che nel caso in cui  il  destinatario
 sia   cittadino   residente  in  una  delle  province  della  regione
 Trentino-Alto Adige, anche in  quello  in  cui  il  destinatario  sia
 residente   in  altra  provincia  dello  Stato,  solleva  l'anzidetta
 questione di  costituzionalita'  con  riferimento  esclusivo  a  tale
 secondo   caso,   chiedendo,  in  relazione  a  esso,  una  decisione
 d'incostituzionalita' dalla quale derivi  l'obbligo  di  accompagnare
 gli  atti  e i documenti redatti in lingua tedesca con una traduzione
 in lingua italiana;
     che la predetta questione di costituzionalita' stata sollevata in
 un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso con atto  di
 citazione  redatto in lingua tedesca e nella stessa lingua notificato
 alla parte convenuta nel domicilio eletto presso il proprio  avvocato
 in Bolzano;
     che l'elezione di domicilio in Bolzano, avvenuta gia' nel ricorso
 per decreto ingiuntivo, secondo quanto sopra indicato, supera il dato
 rappresentato  dalla  residenza  del  convenuto  in  altra  parte del
 territorio dello Stato;
     che quindi  la  prospettazione  del  merito  della  questione  di
 costituzionalita',   quale   risultante  dall'ordinanza  del  giudice
 rimettente, appare non corrispondente agli  elementi  caratterizzanti
 il processo a quo;
     che  dunque  la  vicenda processuale in questione devesi ritenere
 svolta interamente nel territorio della provincia  di  Bolzano,  sede
 dell'ufficio   giudiziario  competente  per  il  giudizio  di  merito
 sull'opposizione a decreto ingiuntivo,  con  la  conseguenza  che  la
 disposizione  impugnata  vale,  nella specie, per la parte che regola
 l'uso della lingua per la redazione e  la  notificazione  degli  atti
 giudiziari nel territorio della provincia, in rapporto con gli uffici
 giudiziari ivi situati, conformemente a quanto disposto dall'art. 100
 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
     che  pertanto la questione di costituzionalita', sollevata invece
 con riferimento alla disciplina dell'uso della lingua  per  gli  atti
 giudiziari  nei  processi civili, notificati a istanza di parte fuori
 del territorio provinciale,  deve  essere  dichiarata  manifestamente
 inammissibile per difetto di rilevanza.