ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale delle leggi della provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento); 30 marzo 1989, n. 1 (Normegenerali in materia di assetto della disciplina del rapporto di impiego del personale della provincia); 23 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale; modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento"); e 24 gennaio 1992, n. 5 (Norme di recepimento dell'accordo sindacale in data 27 ottobre 1990 concernente il personale della Provincia autonoma di Trento per il triennio 1988-1990. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 ed altre disposizioni in materia di personale della scuola dell'infanzia e dei vigili del fuoco), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 agosto 1994, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 1994; Visto l'atto di costituzione della provincia autonoma di Trento; Udito nell'udienza pubblica del 1 luglio 1997 il giudice relatore Massimo Vari; Udito l'Avvocato Gualtiero Rueca per la Provincia autonoma di Trento; Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il TrentinoAlto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), varie disposizioni legislative della provincia autonoma di Trento, in quanto non adeguate ai nuovi principi in materia di pubblico impiego dettati dalla legislazione statale, in particolare dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dai dd.lgs. 10 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n. 546; che le censure vengono rivolte avverso la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento), la legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 (Norme generali in materia di assetto della disciplina del rapporto di impiego del personale della Provincia), la legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale; modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento") e la legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 (Norme di recepimento dell'accordo sindacale in data 27 ottobre 1990 concernente il personale della provincia autonoma di Trento per il triennio 1988-1990. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 ed altre disposizioni in materia di personale della scuola dell'infanzia e dei vigili del fuoco), nel loro complesso, nonche' avverso singole disposizioni contenute nelle medesime leggi provinciali; che si e' costituita in giudizio la provincia autonoma di Trento, deducendo l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso; che, in data 24 giugno 1997, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, essendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto la provincia autonoma di Trento, con legge 15 aprile 1997, n. 7, ha adeguato la propria normativa; che la provincia autonoma di Trento, con atto depositato il 1 luglio 1997, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso; Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.