ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  delle  leggi  della
 provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento
 dei servizi e del personale della provincia autonoma di  Trento);  30
 marzo   1989,  n.  1  (Normegenerali  in  materia  di  assetto  della
 disciplina del rapporto di impiego del personale della provincia); 23
 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni generali  sul  funzionamento  della
 struttura  provinciale;  modifiche  alla  legge provinciale 29 aprile
 1983, n.  12,  concernente  "Nuovo  ordinamento  dei  servizi  e  del
 personale della provincia autonoma di Trento"); e 24 gennaio 1992, n.
 5  (Norme  di  recepimento  dell'accordo sindacale in data 27 ottobre
 1990 concernente il personale della Provincia autonoma di Trento  per
 il  triennio  1988-1990.  Modifiche  alla legge provinciale 29 aprile
 1983, n. 12 ed altre  disposizioni  in  materia  di  personale  della
 scuola  dell'infanzia  e  dei vigili del fuoco), promosso con ricorso
 del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato  il  18  agosto
 1994, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 59
 del registro ricorsi 1994;
   Visto l'atto di costituzione della provincia autonoma di Trento;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 1 luglio 1997 il giudice relatore
 Massimo Vari;
   Udito l'Avvocato Gualtiero  Rueca  per  la  Provincia  autonoma  di
 Trento;
   Ritenuto  che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura   generale   dello  Stato,  ha  impugnato,  ai  sensi
 dell'art.  2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266  (Norme  di  attuazione
 dello  statuto  speciale  per  il  TrentinoAlto  Adige concernenti il
 rapporto  tra  atti  legislativi  statali   e   leggi   regionali   e
 provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
 coordinamento),  varie  disposizioni  legislative   della   provincia
 autonoma  di  Trento,  in  quanto  non  adeguate ai nuovi principi in
 materia di pubblico impiego dettati dalla  legislazione  statale,  in
 particolare  dall'art.  2  della  legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dai
 dd.lgs. 10 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n. 546;
     che le censure vengono rivolte avverso la  legge  provinciale  29
 aprile  1983,  n.  12  (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale
 della provincia autonoma di Trento), la legge  provinciale  30  marzo
 1989, n. 1 (Norme generali in materia di assetto della disciplina del
 rapporto   di  impiego  del  personale  della  Provincia),  la  legge
 provinciale  23  febbraio  1990,  n.  6  (Disposizioni  generali  sul
 funzionamento  della  struttura  provinciale;  modifiche  alla  legge
 provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei
 servizi e del personale della provincia autonoma  di  Trento")  e  la
 legge  provinciale  24  gennaio  1992,  n.  5  (Norme  di recepimento
 dell'accordo  sindacale  in  data  27  ottobre  1990  concernente  il
 personale   della  provincia  autonoma  di  Trento  per  il  triennio
 1988-1990. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12  ed
 altre disposizioni in materia di personale della scuola dell'infanzia
 e  dei vigili del fuoco), nel loro complesso, nonche' avverso singole
 disposizioni contenute nelle medesime leggi provinciali;
     che si e' costituita in giudizio la provincia autonoma di Trento,
 deducendo l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso;
     che, in data 24 giugno 1997, l'Avvocatura generale dello Stato ha
 depositato un atto  di  rinuncia  al  ricorso,  essendo  venuto  meno
 l'interesse  alla  prosecuzione  del giudizio, in quanto la provincia
 autonoma di Trento, con legge 15 aprile 1997, n. 7,  ha  adeguato  la
 propria normativa;
     che  la  provincia  autonoma  di Trento, con atto depositato il 1
 luglio 1997, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;
   Considerato che la rinuncia  al  ricorso,  seguita  dalla  relativa
 accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative
 per  i  giudizi  davanti  alla Corte costituzionale, l'estinzione del
 processo.