ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 44  del  d.P.R.
 26  ottobre  1972,  n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
 valore aggiunto), promosso con ordinanza  emessa  il  14  marzo  1996
 dalla  Commissione  tributaria  di primo grado di Trieste sul ricorso
 proposto da SOGEMAR s.r.l. contro l'Ufficio IVA di Trieste,  iscritta
 al  n.  607  del  registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 27,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  2  luglio  1997  il  giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 marzo 1996 (r.o. n. 607 del
 1996)  la  Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Trieste  ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53  della  Costituzione,
 questione  incidentale  di  legittimita' costituzionale dell'art. 44,
 secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre  1972,  n.  633  (Istituzione  e
 disciplina  dell'imposta  sul  valore aggiunto), che punisce l'omesso
 versamento, in tutto o  in  parte,  dell'ammontare  dell'imposta  sul
 valore  aggiunto  relativa  alle  liquidazioni periodiche di cui agli
 artt. 27 e 33 del menzionato d.P.R., con una pena pecuniaria da due a
 quattro volte il tributo non versato o versato in meno;
     che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato che ha
 concluso per la infondatezza della questione;
   Considerato che, dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, la
 norma impugnata e' stata abrogata con effetto retroattivo,  dall'art.
 10,  comma  2, lettera a) numero 2, del d.-l. 20 giugno 1996, n. 323,
 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425;
     che  l'omesso  versamento,  in  tutto  o  in  parte, dell'imposta
 risultante dalle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27,  33  e
 74,  quarto  comma,  e'  da  ritenere  ora  sanzionato,  in base alla
 modifica apportata al primo comma dell'art. 44 del d.P.R. 26  ottobre
 1972, n. 633, dall'art.  10, comma 2, lettera a) numero 1, del citato
 decreto-legge  n.  323  del 1996, con una soprattassa pari alla somma
 non versata;
     che, a seguito delle menzionate innovazioni legislative, gli atti
 vanno restituiti al giudice rimettente,  perche'  valuti  l'incidenza
 dello jus superveniens nel giudizio a quo.