IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI L'anno 1997, il mese maggio, il giorno 15 alle ore 10,15 in pretura - Bologna innanzi al giudice vice pretore onorario avv. Vincenzo De Gaetano assistito per la redazione del presente verbale dal collaboratore di cancelleria Mucci Barbara sono comparsi il pubblico ministero dott.ssa Poggioli, presente. Si da' atto che il sig. Lanzarini Pietro, nato a Bologna il 1 novembre 1963 - non presente - anzi successivamente presente ad ore 10,17, assistito dal difensore di fiducia nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., avv. G. Bordoni del foro di Bologna, presente. Preliminarmente l'avv. Bordoni deposita copia della sentenza n. 52 del 27 febbraio 1996 della Corte costituzionale cosi' come pubblicata sulla Guida al diritto edita dal Sole 24 ore; sulla scorta dei principi di ordine generale espressi dalla Consulta nella citata sentenza muove questione di incostituzionalita' di entrambe le norme incriminatrici di cui ai capi A) e B) del presente procedimento in quanto parimenti viziate prevedendosi per la loro violazione anche la pena detentiva che, di fatto e' stata in effetti applicata necessariamente sia nel decreto penale opposto, sia nel contesto dell'istanza di applicazione pena ex art. 444 del c.p.p. A nulla rilevando la sostituzione in pena pecuniaria. Il pubblico ministero aderisce all'eccezione sollevata dal difensore. Il giudice per le indagini preliminari rilevato che trattasi di imputazioni concernenti materia elettorale che paiono ricomprese nella previsione di cui alla sentenza prodotta dal difensore pur non essendo espressamente citata dichiara rilevante non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale oggi sollevata dalla difesa relativa al contrasto fra le norme di cui all'art. 9 della legge n. 212/1956 e l'art. 29, comma terzo e quinto, legge n. 81/1993 dell'art. 3 della Costituzione. Ordina conseguentemente la sospensione del giudizio in corso disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Chiuso alle ore 10,30. Letto e sottoscritto. Il giudice per le indagini preliminari con riguardo al dispositivo dell'ordinanza in data 15 maggio 1997 con il quale veniva ordinata la sospensione del procedimento penale a carico di Lanzarini Pietro e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale adduce la seguente motivazione. La Corte costituzionale, con sentenza 21-22 febbraio 1996, n. 52, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui prevedeva l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda. La Suprema corte ha quindi stabilito un principio di carattere generale, in forza del quale non solo la norma sottoposta al vaglio di legittimita' (che concerneva l'uso di altoparlante collocato su automobile) ma anche tutte quelle che disciplinano aspetti sostanzialmente analoghi debbono ritenersi ugualmente viziate nella parte in cui sottopongono a sanzioni penali le violazioni in materia di propaganda elettorale, essendo di fatto in contrasto con la nuova disciplina normativa tendente alla completa depenalizzazione. Cio' crea un grave pregiudizio rispetto ai principi di ragionevolezza, uguaglianza e razionalita' della normativa di cui all'art. 3 della Carta costituzionale. Le norme in base a cui e' stato incriminato il Lanzarini sono indiscutibilmente legate ad aspetti di propaganda elettorale e devono ritenersi ipotesi di lieve entita', tali da ricadere pienamente nella necessita' di uniformarsi ai suddetti criteri di omogeneita' ed uguaglianza di cui si e' detto, apparendo ingiustificata la differenza sanzionatoria. Appare quindi evidente che la questione non e' manifestamente infondata ed e' rilevante nel procedimento penale odierno.