IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   L'anno 1997, il mese maggio, il giorno 15 alle ore 10,15 in pretura
 -  Bologna  innanzi al giudice vice pretore onorario avv. Vincenzo De
 Gaetano  assistito  per  la  redazione  del  presente   verbale   dal
 collaboratore  di cancelleria Mucci Barbara sono comparsi il pubblico
 ministero dott.ssa Poggioli, presente.
   Si da' atto che il sig. Lanzarini  Pietro,  nato  a  Bologna  il  1
 novembre  1963  - non presente - anzi successivamente presente ad ore
 10,17, assistito dal difensore di fiducia nominato ai sensi dell'art.
 97 c.p.p., avv. G. Bordoni del foro di Bologna, presente.
   Preliminarmente l'avv. Bordoni deposita copia della sentenza n.  52
 del 27 febbraio 1996 della Corte costituzionale cosi' come pubblicata
 sulla Guida al diritto edita  dal  Sole  24  ore;  sulla  scorta  dei
 principi  di  ordine  generale  espressi  dalla Consulta nella citata
 sentenza muove questione di incostituzionalita' di entrambe le  norme
 incriminatrici  di  cui  ai capi A) e B) del presente procedimento in
 quanto parimenti viziate prevedendosi per la loro violazione anche la
 pena  detentiva  che,  di  fatto  e'  stata  in   effetti   applicata
 necessariamente  sia  nel  decreto  penale  opposto, sia nel contesto
 dell'istanza di applicazione pena ex art. 444 del c.p.p.
   A nulla rilevando la sostituzione in pena pecuniaria.
   Il  pubblico  ministero  aderisce   all'eccezione   sollevata   dal
 difensore.
   Il  giudice  per  le  indagini preliminari rilevato che trattasi di
 imputazioni concernenti  materia  elettorale  che  paiono  ricomprese
 nella  previsione di cui alla sentenza prodotta dal difensore pur non
 essendo espressamente citata dichiara  rilevante  non  manifestamente
 infondata  la questione di legittimita' costituzionale oggi sollevata
 dalla difesa relativa al contrasto fra le norme  di  cui  all'art.  9
 della  legge  n. 212/1956 e l'art. 29, comma terzo e quinto, legge n.
 81/1993 dell'art. 3 della Costituzione.
   Ordina  conseguentemente  la  sospensione  del  giudizio  in  corso
 disponendo   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale. Dispone che la presente ordinanza  sia  notificata  a
 cura  della  cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
 Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
   Chiuso alle ore 10,30.
   Letto e sottoscritto.
   Il giudice per le indagini preliminari con riguardo al  dispositivo
 dell'ordinanza in data 15 maggio 1997 con il quale veniva ordinata la
 sospensione del procedimento penale a carico di Lanzarini Pietro e la
 trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale adduce la seguente
 motivazione.
   La Corte costituzionale, con sentenza 21-22 febbraio 1996,  n.  52,
 ha  dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 17
 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte  in  cui  prevedeva
 l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda.
   La  Suprema  corte  ha  quindi  stabilito un principio di carattere
 generale, in forza del quale non solo la norma sottoposta  al  vaglio
 di  legittimita'  (che  concerneva l'uso di altoparlante collocato su
 automobile)  ma  anche  tutte   quelle   che   disciplinano   aspetti
 sostanzialmente  analoghi  debbono ritenersi ugualmente viziate nella
 parte in cui sottopongono a sanzioni penali le violazioni in  materia
 di  propaganda elettorale, essendo di fatto in contrasto con la nuova
 disciplina normativa tendente alla completa depenalizzazione.
   Cio'   crea   un   grave   pregiudizio   rispetto  ai  principi  di
 ragionevolezza, uguaglianza e razionalita'  della  normativa  di  cui
 all'art. 3 della Carta costituzionale.
   Le  norme  in  base  a  cui  e' stato incriminato il Lanzarini sono
 indiscutibilmente legate ad aspetti di propaganda elettorale e devono
 ritenersi ipotesi di lieve entita', tali da ricadere pienamente nella
 necessita' di uniformarsi  ai  suddetti  criteri  di  omogeneita'  ed
 uguaglianza   di   cui  si  e'  detto,  apparendo  ingiustificata  la
 differenza sanzionatoria.
   Appare quindi evidente  che  la  questione  non  e'  manifestamente
 infondata ed e' rilevante nel procedimento penale odierno.