IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
 n.  7187  del  registro  generale  degli  affari  civili  contenziosi
 dell'anno 1995 promosso da:
     1) Amoroso Letteria;
     2) Forestiere Catena;
     3) Maiorana Maria Tindara Rosa;
     4) Costa Giovanna;
     5) Epifanio Amalia;
     6) Di Stefano Maria,
  tutte  elettivamente domiciliate ai fini del giudizio a Palermo, via
 Tripoli n. 3, presso lo studio del prof. avv. Vincenzo Sigillo',  dal
 quale  sono rappresentate e difese per mandato a margine dell'atto di
 citazione, contro:
     1) Commissario pro-tempore  per  la  prima  formazione  dell'albo
 degli assistenti sociali della regione siciliana;
     2)  Ministero  di  grazia  e  giustizia,  in persona del Ministro
 pro-tempore,  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  distrettuale
 dello  Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n.
 81, sono ope legis domiciliati.
                               F a t t o
   Con atti di citazione notificati il 6 luglio 1995 Letteria Amoroso,
 Catena Forestiere,  Maria  Tindara  Rosa  Maiorana,  Giovanna  Costa,
 Amalia  Epifanio  e  Maria  Di  Stefano  convennero  dinanzi a questo
 tribunale  il  Commissario  pro-tempore  per  la   prima   formazione
 dell'albo  degli  assistenti  sociali  della  regione siciliana ed il
 Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro in carica, e
 dopo aver esposto che il primo, con atto del 10  aprile  1995,  aveva
 loro  negato  l'iscrizione  all'albo sul rilievo che la convalida dei
 titoli (da parte delle scuole dirette a fini  speciali  universitarie
 per  assistenti sociali) era intervenuta dopo la scadenza del termine
 all'uopo fissato dall'art.  5 della legge 23 marzo 1993, n.  84,  che
 rinvia  al d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14 come modificato dal d.P.R.  5
 luglio  1989  n.  280,  dedussero  che  il  termine   applicato   dal
 Commissario  avrebbe  dovuto  essere considerato come ordinatorio, ed
 eccepirono comunque l'illegittimita' costituzionale della  norma  che
 aveva  correlato la possibilita' di iscrizione all'albo professionale
 al termine entro il  quale  avrebbero  dovuto  essere  convalidati  i
 titoli anziche' a quello di presentazione dei titoli stessi.
   Costituitisi,  i convenuti contestarono il fondamento della domanda
 fatta valere in  giudizio  dall'attrice,  allegando  che  il  termine
 previsto  dall'art.  5  della  legge  23  marzo  1993  n.  84  era da
 considerare perentorio, e ne chiesero, conseguentemente, il rigetto.
   In corso di causa, il giudice istruttore, con provvedimento ex art.
 700 c.p.c., ordino' al Commissario per la prima formazione  dell'albo
 degli  assistenti  sociali  presso  la Corte di appello di Palermo di
 iscrivere  con  riserva  le  attrici  nell'albo  professionale  degli
 assistenti sociali della regione siciliana.
   In   esito  all'istruzione  probatoria  la  causa  venne  posta  in
 decisione, con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni
 per il deposito di comparse conclusionali e quello di ulteriori venti
 giorni per il deposito di memorie di replica.
                             D i r i t t o
   Giova preliminarmente chiarire che  la  norma  transitoria  di  cui
 all'art.  5 della legge 23 marzo 1993, n. 84 prevede che l'iscrizione
 all'albo professionale degli assistenti sociali e' consentita (anche)
 a coloro i  quali  abbiano  conseguito  l'abilitazione  all'esercizio
 della professione ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14.
   Tale  decreto,  all'art.  5,  prevedeva  a  sua volta che le scuole
 dirette  a  fini  speciali  universitarie  per   assistenti   sociali
 convalidassero,  entro  tre  anni dalla data di entrata in vigore del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 14  del  1987  (pubblicato
 sulla Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1987, n. 29 ed entrato percio' in
 vigore  il  20  febbraio  dello  stesso anno) i titoli rilasciati nel
 precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la
 durata triennale o  almeno  fino  al  1959,  da  enti  e  istituzioni
 pubbliche e private. La convalida era poi subordinata al sostenimento
 di un esame con esito positivo, ed il relativo termine a disposizione
 delle  scuole universitarie e' stato prorogato di un anno dall'art. 3
 del d.P.R. 5 luglio 1989 n. 280,  ditalche'  la  scadenza  ultima  e'
 stata fissata alla data del 20 febbraio 1991.
   Nella specie le attrici avevano presentato nel predetto termine (la
 Amoroso  il 29 luglio 1989, la Forestiere e la Maiorana il 22 gennaio
 1990, la Costa e la Di Stefano il 26 gennaio 1990, la Epifanio il  25
 gennaio  1990)  l'apposita  istanza  - corredata da tutti i documenti
 indicati dalla legge -  finalizzata  ad  ottenere  la  convalida  dei
 titoli necessaria per l'abilitazione professionale.
   Le  istanti  sono  state,  pero'  ammesse  a  sostenere  l'esame  -
 prescritto dall'art. 5 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14  -  solo  in
 epoca successiva al 20 febbraio 1991 (la Amoroso il 16 dicembre 1991,
 la  Forestiere  il  5  aprile 1991, la Maiorana il 22 aprile 1991, la
 Costa il 10 aprile 1991, la Di Stefano l'8 maggio  1991)  sicche'  la
 convalida  e' intervenuta in ritardo rispetto al termine di legge, ed
 appunto in considerazione di siffatto ritardo il Commissario  per  la
 prima formazione dell'albo nella regione siciliana ha ritenuto di non
 poter procedere alla chiesta iscrizione nell'albo professionale.
   Le   attrici   eccepiscono  l'incostituzionalita'  delle  norme  in
 commento, stigmatizzandone la contrarieta' con i precetti di cui agli
 artt.  3 e 97 della Costituzione della Repubblica italiana.
   L'eccezione appare fondata, e giustifica senz'altro  la  rimessione
 degli atti alla Corte costituzionale.
   La  subordinazione  dell'abilitazione  professionale - refluente in
 maniera  decisiva  sulla  successiva   possibilita'   di   iscrizione
 nell'albo  professionale  -  ad  un  termine massimo di completamento
 delle operazioni di  convalida  dei  titoli  da  parte  della  scuola
 universitaria   (anziche'   soltanto   ad   un   termine  massimo  di
 presentazione delle domande), posta dall'art. 5 legge 23  marzo  1993
 n.  84 attraverso il rinvio al d.P.R.  15 gennaio 1987 n. 14, appare,
 invero, contrastante con il principio costituzionale di  uguaglianza,
 nonche'  con  quelli di buon andamento e di imparzialita' della p.a.,
 ove  si  consideri che situazioni assolutamente identiche (quali sono
 quelle di soggetti aventi i requisiti indicati dal  predetto  decreto
 del   Presidente   della  Repubblica  per  conseguire  l'abilitazione
 professionale) vengono ad essere trattate in  maniera  differente  in
 funzione  esclusiva  dei  tempi  con  i quali le scuole universitarie
 esaminano la domanda degli interessati  provvedendo  alla  fissazione
 delle  sessioni  di  esame  ed  alla  valutazione  dei titoli, con la
 conseguenza, che  non  puo'  essere  considerata  contraria  ai  piu'
 elementari   principi  costituzionali,  che  il  giudizio  egualmente
 positivo attribuito dalla stessa commissione d'esame a candidati  che
 -  dopo  aver proposto rituale, tempestiva, e contemporanea domanda -
 abbiano  superato   con   esito   parimenti   positivo   l'esame   di
 abilitazione,    produce   effetti   radicalmente   diversi,   quanto
 all'efficacia giuridica dei titoli convalidati,  a  causa  dei  tempi
 (intuitivamente  diversi  in  rapporto  al tipo di organizzazione, al
 numero di domande pervenute, ed alle concrete modalita' di disimpegno
 del  carico  del  lavoro)  con  cui  la  scuola  di  specializzazione
 universitaria  abbia  dato risposta alle pur tempestive istanze degli
 interessati.
   Diversamente opinando, si  finirebbe  invero  col  riversare  sugli
 aspiranti le conseguenze di inefficienze o di contingenti difficolta'
 operative  delle  scuole  universitarie,  con  effetto perverso della
 finalita' sollecitatoria perseguita dal legislatore con la previsione
 di un termine massimo per il completamento delle operazioni.
   La disparita' di trattamento,  d'altro  canto,  non  si  giustifica
 neanche  in  vista  di  peculiari  finalita' organizzative perseguite
 dall'amministrazione, non vertendosi nel caso di specie in ipotesi di
 concorso pubblico (in presenza del quale  ben  possono  privilegiarsi
 esigenze di celerita' nella procedura di reclutamento del personale),
 bensi' di mera abilitazione professionale.
   Va poi evidenziato che in casi analoghi a quello che qui ci occupa,
 lo  stesso  legislatore  ha  adottato criteri diametralmente opposti,
 ricollegando  la  possibilita'  di  ottenere  il  riconoscimento   di
 specifiche  competenze  ed esperienze professionali non gia' ai tempi
 dell'attivita' valutativa rimessa agli  organi  all'uopo    preposti,
 bensi'  a  quelli  di  presentazione  dell'istanza  e  di possesso di
 determinati requisiti in capo agli aspiranti (si veda l'art. 35 della
 legge  18  febbraio  1989  n.  56,  contenente  l'ordinamento   della
 professione  di  psicologo),  la  qual  cosa costituisce un ulteriore
 profilo di illegittimita'  della  normativa  dettata  in  materia  di
 abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale.
   Con  riferimento  alla rilevanza della questione, e' poi il caso di
 sottolineare che - diversamente da quanto prospettato dall'attrice  -
 il  termine  fissato  dall'art. 5 del d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14 in
 quanto  richiamato  dalla  legge  n.  84  del  1993  non  puo'  certo
 considerarsi ordinatorio, dal momento che la sua perentorieta', oltre
 a  discendere  dalla  natura  transitoria della disciplina, si ricava
 dallo stesso fatto che il legislatore  e'  intervenuto  espressamente
 per  prorogarlo con l'art. 3 del d.P.R. 5 luglio 1989 n. 280, laddove
 appunto tale intervento si giustifica solo ritenendo  che  lo  stesso
 autore  della legge abbia ritenuto necessario provvedere direttamente
 a posticipare la scadenza di un termine che altrimenti avrebbe dovuto
 essere considerato irrimediabilmente scaduto. E' peraltro da rilevare
 che anche la seconda sezione del  Consiglio  di  Stato,  interpellata
 sullo  specifico punto dal Ministero dell'universita' e della ricerca
 scientifica e  tecnologica,  nella  seduta  del  28  agosto  1991  ha
 espresso  il  parere  che  i  termini per la convalida dei diplomi di
 assistente sociale non possono essere considerati ordinatori.
   Considerato,  peratanto,  che  la  questione  prospettata   risulta
 rilevante  per  il  giudizio  in  corso, che non puo' essere definito
 senza la sua decisione, visto che solo in caso di suo accoglimento da
 parte della Corte costituzionale verrebbe espunta dall'ordinamento la
 norma che ricollega la  validita'  della  convalida  ai  tempi  della
 procedura  di competenza della scuola universitaria, e - mediatamente
 - rimosso l'impedimento al riconoscimento del diritto  delle  attrici
 Maimone ad essere iscritte nell'albo professionale.