LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 1245/94 presentato il 3 ottobre 1994 (avverso: car. esattoriale n. 33876, Irpef + Ilor/89) da: D'Archivio Dante, residente a: Pescara in: via R. Paolini, 10, contro l'Ufficio imposte dirette di Pescara. Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione LA COMMISSIONE Visto il ricorso spedito a mezzo raccomandata in data 5 gennaio 1993 dal dott. Alessandro Annibali, procuratore speciale di D'Archivio Dante, avverso la cartella di pagamento emessa dal Centro di servizio delle imposte dirette di Pescara, relativa all'anno d'imposta 1989; Osserva Il ricorrente, nei confronti del quale il Centro di servizio imposte dirette di Pescara ha provveduto alla emissione del ruolo in base alla liquidazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1989, indicato dallo stesso contribuente a norma dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, come modificato dall'art. 8 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69 che dispone che le imprese ammesse al regime di contabilita' semplificata e con ricavi non superiori a lire diciottomilioni determinino il reddito imponibile applicando ai ricavi i coefficienti di redditivita' fissati dallo stesso articolo, elevandolo da lire 6.172.000 di reddito negativo (perdita) a lire 15.797.000 di reddito positivo, solleva la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 79 ed 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986. A sostegno di tale assunto parte ricorrente argomenta che per i soggetti in regime di contabilita' semplificata le norme per la formazione del conto economico sono sostanzialmente uguali a quelle dei soggetti in regime di contabilita' ordinaria, per cui il reddito e' determinato dalla contrapposizione di costi e ricavi, mentre per i minimi si applicano i coefficienti di redditivita' determinati forfettariamente in mancanza di costi analitici che le imprese marginali non sono obbligate a dichiarare fino al superamento del limite di diciottomilioni di lire di ricavi. Ritenuto che l'art. 2 della legge n. 825/1971 "delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria", di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 costituisce attuazione, statuisce, al sedicesimo comma, il principio che i redditi derivati da imprese commerciali vengano determinati secondo criteri di adeguamento al reddito imponibile calcolato con i principi di competenza economica e cio' in base alle scritture contabili (cfr. diciottesimo comma stessa norma). Orbene, la normativa sopra richiamata (artt. 79 ed 80 decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986) introduce un meccanismo di determinazione automatica del reddito, in difformita' con i principi ed i criteri direttivi della legge delega e cio' in palese contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. La stessa normativa (artt. 79 ed 80 decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986) impone invero al ricorrente di dichiarare un reddito minimo quantunque in presenza di una perdita di esercizio, astraendo dalla tenuta della contabilita' semplificata, violando cosi' manifestamente, a parere del Collegio, non solo i principi informatori della legge delega, ma anche l'art. 53 della Costituzione che fissa il criterio della capacita' contributiva. Appare in conseguenza evidente che il legislatore delegato ha esorbitato da limiti e confini ben precisi demarcati dalla Carta costituzionale e dalla legge delega, anche perche' nel caso di specie la questione di legittimita' costituzionale e' rappresentata dal fatto che il ricorrente, attraverso la documentazione contabile, dimostra il non conseguimento del reddito presunto ex lege. Tutto cio' premesso si ravvisa l'esigenza di sottoporre all'esame della Corte costituzionale la questione dianzi dibattuta.