IL PRETORE
   A  scioglimento  della riserva del 27 maggio 1997 letti gli atti di
 causa, ha pronunziato in data 27 maggio 1997  la  seguente  ordinanza
 nella causa civile iscritta al n. 447/1995 del registro generale, tra
 Napolitano   Francesco  +  2  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  V.
 Barbato,   ricorrenti,   e   l'I.N.P.S.   in   persona   del   legale
 rappresentante   pro-tempore  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  R.
 Grimaldi, resistente.
   Con ricorso depositato il  26  gennaio  1995  Napolitano  Francesco
 premettendo  di  essere titolare di pensione diretta e di pensione di
 reversibilita', chiedeva al  pretore,  in  funzione  di  giudice  del
 lavoro,  di  dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione di
 reversibilita' in misura del 60% della pensione spettante al  coniuge
 deceduto,  comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo da
 quest'ultimo  percepita,  o  che  costui  avrebbe  avuto  diritto   a
 percepire,  cosi'  come  statuito  dalla  sentenza  n.  495 del 29-31
 dicembre  1993  della  Corte  costituzionale;  chiedeva  inoltre   di
 condannare  l'I.N.P.S.    al  pagamento  in  suo  favore dei relativi
 importi.
   Si costituiva l'I.N.P.S. nel termine di  cui  all'art.  416  c.p.c.
 eccependo  l'avvenuta  decadenza della parte ricorrente dal potere di
 proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e
 comunque la carenza di prova in ordine  ai  fatti  costitutivi  della
 domanda.
   Nelle  more  del giudizio veniva promulgata dal Parlamento la legge
 23 dicembre 1996 n. 662,  che  all'art.  1,  commi  181,  182  e  183
 introduceva  nuove  regole,  applicabili  anche  ai  giudizi pendenti
 all'entrata in vigore della predetta legge, con la  sola  preclusione
 del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali
 delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  in  conseguenza
 dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e  n. 240 del 1994.
   All'udienza del 27 maggio 1997 il pretore disponeva la riunione  al
 giudizio  proposto  da  Napolitano  Francesco degli altri proposti da
 Sorrentino  Raffaele  e  da  Rescigno  Michelina,  quale  procuratore
 speciale   di   Anversa  Raffaela,  aventi  ad  oggetto  la  medesima
 questione.    Il  procuratore  dei  ricorrenti sollevava questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e  183  della
 legge  n.  662/1996,  in  riferimento  agli  artt.  24,  3 e 38 della
 Costituzione nei termini che appresso si riportano.
   1) In primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181  con  l'art.
 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che "il pagamento
 delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  sui trattamenti
 pensionistici  erogati  dagli  enti  previdenziali  interessati,   in
 conseguenza    dell'applicazione    delle    sentenze   della   Corte
 costituzionale  n. 495 del 1993 e n.  240  del  1994,  e'  effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico,  aventi  libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei
 annualita'...", asseriva infatti che tale disciplina  realizza  sotto
 un  duplice  aspetto una deroga al diritto comune delle obbligazioni,
 innanzitutto  perche'  consente  all'ente  tenuto  al   rimborso   di
 estinguere  il  proprio  debito  in  sei  annualita',  precludendo al
 creditore la possibilita' di  esigere  tempestivamente  l'adempimento
 dell'obbligazione  nella  sua  interezza, ed in secondo luogo perche'
 prevede che il rimborso  delle  somme  in  questione  sia  effettuato
 mediante  assegnazione  agli aventi diritto di titoli di stato aventi
 libera circolazione, legittimando cosi' l'estinzione  delle  relative
 obbligazioni  mediante  una  datio  in  solutum,  a  prescindere  dal
 consenso del creditore.   Ad avviso del  procuratore  dei  ricorrenti
 tale  sistema di adempimento e' inidoneo a realizzare un'immediata ed
 integrale ricostituzione del patrimonio del creditore, e per di  piu'
 dotato  di  un carattere aleatorio in relazione alle oscillazioni che
 si verificano nel mercato dei titoli di Stato, e' tale  situazione  e
 tanto piu' grave quando si pensi che i destinatari di tale sistema di
 adempimento  coincidono  con l'area piu' svantaggiata dei pensionati,
 essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo.
   2) Sosteneva inoltre la ravvisabilita' di un contrasto  tra  l'art.
 3 Cost. ed il comma 182 dell'art. 1 della legge 662/1996, nella parte
 in  cui  quest'ultimo  dispone che "nella determinazione dell'importo
 maturato al 31 dicembre  1995  non  concorrono  gli  interessi  e  la
 rivalutazione  monetaria",  in  quanto,  essendo  ormai  assodato  il
 diritto alla rivalutazione monetaria  ed  agli  interessi  legali  in
 favore del titolare del diritto ad ottenere una prestazione di natura
 previdenziale, appare illogico sancirne l'esclusione nei confronti di
 talune  categorie di crediti, in particolare appare ingiustificata la
 disparita' di trattamento che viene a verificarsi nei  confronti  dei
 destinatari   della   disposizione   legislativa   in  discorso,  che
 appartengono a fasce sociali svantaggiate.
   3) In relazione al comma 182 ravvisava il contrasto con gli art.  3
 e 38 della Costituzione,  nella  parte  in  cui  stabilisce  che  "il
 pagamento  delle  somme  arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli
 soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione
 di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996", affermava infatti che
 tale norma, escludendo gli eredi dalla possibilita'  di  azionare  il
 diritto  al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle sentenze
 n.  495/1993   e   240/1994,   ha   effettuato   una   ingiustificata
 discriminazione,  resa  ancora piu' marcata dal fatto, obiettivamente
 riscontrabile, che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti  di
 eta'  avanzata;  la norma in esame, inoltre, se posta in relazione al
 comma 181, che dispone che il pagamento "avviene in sei  annualita'",
 appare  poi in contrasto con l'art. 38 Cost. in quanto abilita l'ente
 debitore a corrispondere la  somme  dovute  ai  pensionati  in  lungo
 margine  di  tempo,  senza  tener  conto che l'elevata eta' di questi
 ultimi rende probabile il verificarsi di numerosi decessi, prima  che
 sia  intervenuto  l'integrale  pagamento,  e  senza che alcun diritto
 possa trasmettersi agli eredi, con il risultato pratico di  esonerare
 in molti casi l'ente dal pagamento della prestazione previdenziale.
   4)  Infine  prospettava  il possibile contrasto con l'art. 24 Cost.
 del comma 183, norma che dispone: "I giudizi pendenti  alla  data  di
 entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni
 di  cui  ai  commi  181  e  182 del presente articolo sono dichiarati
 estinti d'ufficio con compensazione  delle  spese  tra  le  parti.  I
 provvedimenti  giudiziari  non  ancora  passati  in giudicato restano
 privi  di  effetto".    Asseriva  infatti  che  intanto  puo'   dirsi
 ammissibile,   e   compatibile   con   il   disegno   costituzionale,
 l'intervento del legislatore nel processo teso  a  definirne  l'esito
 attraverso  la  declaratoria  di  estinzione,  quando  la  situazione
 soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non
 pienamente soddisfatta, comunque arricchita  dalla  nuova  previsione
 normativa;  nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha escluso
 che sugli importi maturati fino al 31 dicembre  1995  in  favore  dei
 pensionati  interessati possano essere computati gli interessi legali
 e   la   rivalutazione   monetaria,   nonostante    la    consolidata
 interpretazione  giurisprudenziale  di  senso contrario, menomando in
 maniera  pregnante  il  diritto  di  difesa  degli   interessati,   e
 sottraendo la controversia al controllo giurisdizionale.
   Ritiene  questo pretore che la questione di costituzionalita' cosi'
 sollevata dal procuratore dei ricorrenti, oltre che rilevante al fine
 della definizione del presente  giudizio,  in  quanto  esso  riguarda
 proprio,  come  sopra  si e' esposto, la materia che e' oggetto della
 pronuncia della Corte costituzionale n.  495/1993,  poi  disciplinata
 dall'art.  1,  commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n.
 662, non sia manifestamente infondata per tutti  i  rilievi  poc'anzi
 riferiti  ai punti 1), 2), 3) e 4), sia singolarmente considerati che
 nel loro complesso.