LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha pronunciato la seguente ordinanza per la trattazione dell'istanza di sospensione formulata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel ricorso n. 1810/96 di prot. gener. proposto - unitamente ad istanza di sospensione dell'atto impugnato - dalla Fondazione Omar, con sede in Novara - Baluardo Lamarmora n. 12, in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dal rag. Guido Bosetto del Collegio di Novara, contro il Centro di servizio delle imposte dirette di Torino, avverso la cartella esattoriale n. 6055157 - 1996/3 e la relativa iscrizione a ruolo disposta dal predetto Centro di servizio a seguito dell'esame della dichiarazione mod. 760 presentata dal contribuente nel 1992 per l'anno 1991. Visto il ricorso ed i relativi allegati, nonche' tutta la documentazione in atti. Sentita in camera di consiglio la relazione del dott. Paolo Scafi e sentito altresi' il rag. Guido Bosetto per conto del ricorrente. Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 27 luglio 1996, direttamente a mezzo del servizio postale, al Centro di servizio delle imposte dirette di Torino la Fondazione Omar impugnava l'iscrizione nei ruoli emessi a seguito dell'esame della dichiarazione dei redditi dell'anno 1991 mod. 760/92, per lire 81.000 di Irpeg a saldo, oltre a soprattasse ed interessi, invocando la tardivita' dell'iscrizione medesima e l'erroneita' dei calcoli sulla base dei quali era stata determinata la maggior imposta dovuta; contestualmente il ricorrente richiedeva la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, secondo quanto previsto dall'art. 47 decreto legislativo n. 546/1992. Il ricorso in questione veniva depositato con la documentazione di rito presso la segreteria di questa Commissione il 7 agosto successivo, prima che maturasse il termine dilatorio semestrale alla scadenza del quale l'art. 10 del d.P.R. 28 novembre 1980 n. 787 (tuttora vigente per espressa riserva formulata nell'art. 21 comma 3 decreto legislativo n. 546/1992) subordina la ricevibilita' dei ricorsi giurisdizionali avverso i ruoli dei Centri di servizio e le relative cartelle di pagamento. Motivi della decisione Come si e' sopra evidenziato il ricorso proposto dal ricorrente e', secondo la normativa vigente, senz'altro irricevibile perche' presentato prima del richiamato termine semestrale e come tale dovra' essere dichiarato in sede di trattazione del merito della controversia: in mancanza di un ricorso validamente proposto il collegio dovrebbe pertanto dichiarare improcedibile anche l'istanza di sospensione, senza poter neppure esaminare se nella fattispecie sussistano i presupposti cui la nuova normativa sul processo tributario subordina la sospensione cautelare in sede giurisdizionale dell'atto impositivo. La disciplina vigente infatti subordina la esperibilita' del procedimento cautelare di cui all'art. 47 decreto legislativo n. 546/1992 ad una valida instaurazione del contraddittorio relativo al procedimento sul merito dell'atto del quale si invoca la sospensione, come chiaramente si evince dal testo del comma 1 del medesimo art. 47, che espressamente richiede che "siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22 (ovvero quelle dettate in materia di costituzione in giudizio del ricorrente). A tale proposito deve inoltre evidenziarsi come, consentendo al ricorrente di ottenere la sospensione dell'atto prima di una efficace costituzione in giudizio, si vanificherebbe l'esplicita disposizione del sesto comma del ripetuto art. 47 (per il quale nei casi di sospensione la trattazione deve essere fissata entro novanta giorni), rischiando anzi che, ove la costituzione per il giudizio di merito venga ritardata o del tutto omessa, l'atto rimanga sospeso cautelarmente sine die". Ritiene tuttavia il collegio che la normativa in questione cosi' come fin qui ricostruita presenti profili di illegittimita' in particolare per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Le disposizioni vigenti infatti riconoscono in via generale per tutte le materie riservate alla giurisdizione tributaria l'esperibilita' immediata (contestualmente alla proposizione del ricorso o subito dopo essa) della richiesta di sospensione cautelare in sede giurisdizionale dell'atto impugnato, che e' invece impraticabile solo appunto nel caso di iscrizione a ruolo disposta dai Centri di servizio, ove per tutto il periodo di pendenza del termine dilatorio in questione la parte, dopo aver presentato all'ufficio il ricorso, non puo' depositarne la copia alla Commissione tributaria e quindi validamente instaurare il rapporto processuale. A parere del collegio una tale discriminazione, rilevante a prescindere dall'entita' della somma in contestazione nel caso concreto, e' assolutamente irrazionale e come tale urta con il principio di uguaglianza: essa e' inoltre tanto piu' inaccettabile in una materia cosi' delicata come quella della tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive direttamente garantita dall'art. 24 della Costituzione. Nel caso dei ruoli emessi dai Centri di servizio con la procedura di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 787/1980 non sussiste infatti alcuna particolare motivazione che giustifichi un trattamento diverso da quello generalmente previsto per tutte le altre imposte (ed anche per le stesse imposte dirette nel caso che l'accertamento sia stato compiuto dal competente Ufficio imposte e non dal centro di servizio). Per le ragioni suesposte, ritenendo rilevante la questione di legittimita' costituzionale della disciplina processuale applicabile nel presente procedimento, deve essere disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.