LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha  emesso  la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli 1952/96
 depositato il 16 ottobre  1995,  avverso  la  sentenza  n.  410/07/95
 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova da: Ufficio
 D.R.E.  Liguria (Sez. Genova), controparti: fondaz. Gerolamo Gaslini,
 residente a Genova in corso Italia, 26.
   Fondazione G. Gaslini - Irpeg e Ilor 1989.
   La   Fondazione  Gerolamo  Gaslini  in  data  31  gennaio  1991  ha
 presentato istanza di rimborso ex  art  38  D.P.R.  602/73  volta  ad
 ottenere   il   rimborso   delle   maggiori   imposte  Ilor  e  Irpeg
 indebitamente versate in conseguenza di "errati calcoli" che  secondo
 la  Fondazione  sarebbero  stati  compiuti in sede di redazione della
 dichiarazione  dei  redditi  mod.  760/90  relativa   all'anno   1989
 presentata  in  data  30  maggio  1990.    Contro il silenzio rifiuto
 dell'Intendenza di  finanza  ha  prodotto  ricorso  alla  Commissione
 tributaria  di primo grado di Genova, che con decisione n. 410 dell'8
 giugno 1995 ha accolto il ricorso della  Fondazione.  Le  motivazioni
 della ricorrente sono le seguenti:
     1) In data 30 agosto 1989 la Fondazione Gaslini, proprietaria dei
 locali siti in Genova e facenti parte dell'edificio civ. 15 di piazza
 della  Vittoria  e contraddistinti dai numeri rossi dal 55 al 63 lato
 Via Diaz, dal 94 al 116 lato Via Brigata Liguria, dall'86 al 92  lato
 distacco  Nord,  nonche'  sottostanti  locali, ai sensi dell'art.  34
 legge 27 luglio 1978 n. 392 ha  dovuto  corrispondere  alla  societa'
 Buontex  s.n.c.  la  somma di lire 300.000.000 a titolo di indennita'
 per la perdita dell'avviamento commerciale derivante dalla cessazione
 del rapporto di locazione in essere;
     2) Nel mod. 760/90 relativo al periodo d'imposta 1989  e  recante
 un  imponibile ai fini Ilor di  lire 3.783.034.000 e ai fini Irpeg di
 lire 3.499.829.000 corrispondenti a un'imposta Ilor da versare pari a
 lire 612.852.000 e Irpeg di lire 507.757.000;
     3) In  sede  di  compilazione  della  dichiarazione  dei  redditi
 relativa  all'anno  1989  non e' stata computata in detrazione, nella
 determinazione del reddito effettivo netto  del  fabbricato,  pari  a
 lire 73.733.000, la suddetta indennita' ancorche', come esposto dalla
 Fondazione,  l'art.  110 decreto del Presidente della Repubblica 917,
 nell'indicare gli oneri deducibili dal reddito complessivo degli enti
 non commerciali non richiami la lettera  S  e  pertanto  non  preveda
 esplicitamente  la  deducibilita' delle somme corrisposte a titolo di
 indennita' per la perdita di avviamento commerciale;
     4) L'art. 11 della legge 27 gennaio 1963  n.  19  in  materia  di
 tutela giuridica dell'avviamento commerciale al secondo comma prevede
 che  il  compenso  corrisposto  a titolo di indennita' per la perdita
 dell'avviamento  commerciale  e'  detraibile  per  un  triennio  agli
 effetti  dell'imposta sui fabbricati attinente all'unita' immobiliare
 nella  misura  di  1/3  per  ciascun  anno  sempreche'  ricorrano  le
 condizioni  previste  dal secondo comma dell'art. 2 legge 23 febbraio
 1960 (la verifica consiste nell'appurare se il reddito netto  risulta
 di  1/5  inferiore  alla  rendita  catastale aggiornata). Tale norma,
 secondo la ricorrente Fondazione, sarebbe tuttora in vigore  poiche',
 in  ipotesi  contraria, appare manifesta la disparita' di trattamento
 tra le persone fisiche e gli enti commerciali da una parte e gli enti
 non commerciali dall'altra  in  relazione  alla  deducibilita'  degli
 oneri  in  argomento.    Innanzitutto  e'  da  evidenziare  la  piena
 legittimita' della richiesta di  ricalcolo  stante  la  natura  della
 dichiarazione  dei  redditi  inquadrata  dalla giurisprudenza e dalla
 dottrina  quale  manifestazione  di  scienza  che,  in  quanto  tale,
 comporta  la  libera  rettificabilita'  della dichiarazione stessa da
 parte dell'interessato nei limiti dei termini  decadenziali  previsti
 dalla   legge;   pertanto  la  rettificabilita'  della  dichiarazione
 tributaria fino  a  quando  non  e'  divenuto  definitivo  il  debito
 d'imposta   e'  possibile  e  cio'  e'  realizzabile  anche  in  sede
 contenziosa.  A  seguito  quindi  del  ricalcolo   effettuato   dalla
 Fondazione  il reddito imponibile complessivo dei fabbricati indicato
 nel  quadro B si ridurrebbe ai fini Ilor da lire 3.605.257.000 a lire
 3.538.590.000  e  ai  fini  Irpeg  da  lire  3.672.217.000   a   lire
 3.605.550.000  poiche' il reddito effettivo al lordo della detrazione
 pari a lire 110.599.000 viene abbattuto dell'importo pari a  1/3  per
 indennita' per perdita di avviamento commerciale.
   L'effetto  di  tale ricalcolo comporta una minore imposta per Irpeg
 pari a 12.000.000 e per Ilor pari a 10.800.000 che vengono chieste  a
 rimborso con la procedura di cui all'art. 38, 602/73.
   Contro  la  decisione  della  Commissione tributaria di primo grado
 appella la D.R.E. per la  Liguria  eccependo  che  con  l'entrata  in
 vigore  del  T.U.I.D. la determinazione del reddito dei fabbricati e'
 disciplinata dall'art. 134 dello stesso e richiama in particolare  il
 secondo   comma   dell'articolo  in  questione,  secondo  cui  per  i
 fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza
 radicali trasformazioni, come nel caso di  specie,  il    reddito  e'
 determinato  in  misura pari a quella del canone di locazione ridotto
 di un terzo qualora gli immobili non siano utilizzati  da  parte  del
 possessore   per  l'esercizio  di  un'impresa,  arte  o  professione.
 Conseguentemente, a parere della D.R.E, deve  ritenersi  superata  la
 disposizione  contenuta  nell'art.11 secondo comma legge  n. 19/1963.
 D'altronde, sostiene ancora la D.R.E, non puo' neppure ammettersi  la
 deducibilita' della spesa in  questione in virtu' dell'art. 10, comma
 primo,  lett.  S,  T.U.I.D  considerato  che  l'art.110  testo  unico
 nell'indicare gli oneri deducibili dal reddito complessivo degli enti
 non commerciali non richiama la norma suindicata.
   Il nocciolo della questione consiste se, allo stato, e'  ancora  in
 vigore  la  legge  piu'  volte  richiamata.  In  nessun decreto vi e'
 indicazione abrogativa in ordine all'art.  11  della  legge  19/1963.
 Peraltro  l'art.  15  delle  disposizioni sulle interpretazioni delle
 leggi in generale prevede anche l'abrogazione di una legge o  perche'
 c'e''  incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le vecchie ovvero
 perche' la nuova legge regola la materia gia'  regolata  dalla  legge
 precedente.  Per  quanto concerne il requisito dell'incompatibilita',
 poiche' la determinazione del reddito si basa  su  un  meccanismo  di
 deduzioni   e   detrazioni   non   sussiste  alcuna  incompatibilita'
 trattandosi pur sempre di riduzione  di  capacita'  contributiva.  Ai
 sensi  dell'art.  11 della legge 19/1963 la detraibilita' e' concessa
 se un determinato conteggio corrisponde alla previsione  dell'art.  2
 della  legge 131/1960, previsione che nell'esercizio 1989 era tuttora
 richiamata dall'art.134  T.U.I.D  e  pertanto  la  detraibilita'  del
 secondo comma, art. 11 contiene un metodo quantitativo ex art 2 legge
 131/1960  non  incompatibile  con  la  legge  allora  in vigore. Piu'
 complesso si  presenta  l'esame  del  secondo  requisito  concernente
 l'ipotesi  se  la  nuova materia ha regolato espressamente in tema di
 indennita' per  la  perdita  dell'avviamento  commerciale  e'  a  tal
 proposito    v'e'  da  rilevare che nell'anno in contestazione (1989)
 l'art. 10, primo comma , lettera S del decreto del  Presidente  della
 Repubblica  617  contemplava espressamente quali oneri deducibili dal
 reddito complessivo delle persone fisiche le indennita'  per  perdita
 dell'avviamento  corrisposte  per disposizione di legge al conduttore
 in caso di cessazione della locazione di immobili urbani  adibiti  ad
 usi diversi da quello di abitazione.
   In  conseguenza  di cio' e' indubbio che nell'anno in contestazione
 sussistesse norma espressa che regolamentava tale  materia  anche  se
 limitatamente  alle persone fisiche (art. 10, primo comma, lettera S,
 decreto del Presidente della Repubblica 617) e agli enti  commerciali
 mentre  l'art.  110  che  contempla  gli oneri deducibili dal reddito
 complessivo degli enti  non  commerciali  non  prevede  tale  ipotesi
 specifica.    Pertanto  sulla  base delle argomentazioni di cui sopra
 vigeva una disciplina specifica concernente le indennita' per perdita
 di avviamento che ha determinato l'abrogazione ai sensi dell'art.  15
 delle  disposizioni  sull'interpretazione  delle  leggi  in  generale
 poiche' la nuova legge regola la materia gia'  trattata  dalla  legge
 precedente.  Tuttavia  e'  altrettanto  indubbio che, alla luce delle
 nuove disposizioni in merito alla deducibilita' delle  indennita'  in
 questione,  appare  del  tutto manifesta la disparita' di trattamento
 tra le persone fisiche e gli enti commerciali da una parte e gli enti
 non commerciali dall'altra in ordine alla deduzione  delle  spese  in
 argomento.
                             D i r i t t o
   Il  Collegio  ritiene  che la decisione sul merito dell'appello non
 possa essere adottata senza la previa soluzione di una  questione  di
 legittimita'  costituzionale.  La  questione  rilevante  nel presente
 giudizio concerne la legittimita' costituzionale  dell'art.  110  del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 che
 disciplina  gli  oneri  deducibili  dal  reddito   degli   enti   non
 commerciali  e  che  non  prevede  la  possibilita'  per tali enti di
 deduzione delle indennita' per la perdita dell'avviamento corrisposte
 per disposizione di legge al conduttore in caso di  cessazione  della
 locazione  di  immobili  urbani  adibiti  a  usi diversi da quello di
 abitazione a differenza di quanto previsto dall'art. 10, primo comma,
 lett. H  (gia' S)) per le persone fisiche nonche' dalle  disposizioni
 concernenti gli enti commerciali.