Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria in Roma, via dei Portogliesi n. 12, contro la regione Sicilia, in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore, nel conflitto di attribuzioni riguardo all'Accordo di cooperazione ed al primo protocollo stipulati fra la regione Sicilia ed il Ministero del turismo della Repubblica di Malta (e pervenuti al Dipartimento affari regionali in data 19 maggio 1997 con nota trasmessa al Dipartimento del turismo) in mancanza del preventivo assenso del Governo previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d.P.R. 31 marzo 1994 recante atto di indirizzo e di coordinamento in materia di attivita' all'estero delle regioni e delle province autonome e comunque in violazione della competenza dello Stato in materia di politica estera, con riferimento all'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e all'art. 3 del citato d.P.R. 31 marzo 1994. L'Accordo ed il Protocollo in epigrafe, stipulati senza il preventivo assenso del Governo, hanno per oggetto la formulazione e la sperimentazione congiunta di programmi di collaborazione nel settore del Turismo internazionale. A parte la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.P.R. 31 marzo 1994, la lesione delle competenze statali e' configurabile sotto diversi aspetti. La preventiva comunicazione al Governo, da effettuarsi con tempestivita' e completezza di informazione, delle iniziative che si intendono intraprendere, attraverso l'indicazione precisa e dettagliata del loro oggetto e dei documenti relativi ad accordi, protocolli, intese o atti similari eventualmente da sottoscrivere, e' finalizzata alla verifica della conforrnita' delle iniziative regionali con gli indirizzi politici generali dello Stato (non solo, quindi, con quelli di politica estera) e della riconducibilita' delle stesse nell'ambito della competenza regionale, la cui arbitraria dilatazione risulta nella specie evidente. Codesta Corte ha precisato in piu' occasioni (sentenze n. 179/1987; n. 472/1992; n. 204/1993; n. 425/1995 e n. 343/1996) che l'obbligo della preventiva comunicazione discende dal principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni e che sussiste ogni qualvolta queste ultime si apprestino ad incontrare organi rappresentativi esteri. In realta' la stipulazione del Protocollo e' avvenuta fra enti non omologhi, arrogandosi la regione il ruolo proprio dello Stato nei rapporti con Malta. Numerose materie oggetto del Protocollo rientrano, del resto, nella competenza statale piuttosto che in quella regionale, cosi' come ad esempio la creazione di societa' miste (vedi legge 24 aprile 1990, n. 100 e Protocollo, art. 2, punto c), la disciplina delle formalita' di frontiera (Accordo, art. 2) e della navigazione marittima ed aerea (Protocollo, art. 2, punto b). L'accordo contiene addirittura una intesa programmatica di politica estera, laddove prevede la stipula di un protocollo di alleanza per la penetrazione congiunta sui mercati esteri (Accordo, art. 6). Previsione che, seppure effettuata con esclusivo riguardo al settore del turismo, nel momento in cui mira ad offrire sul mercato internazionale una opzione turistica congiunta avente ad oggetto le due isole mediterranee, involge necessariamente scelte di politica estera di esclusiva competenza statale.