Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato domiciliataria in Roma,
 via dei Portogliesi n. 12, contro la regione Sicilia, in persona  del
 presidente  della  Giunta  regionale  pro-tempore,  nel  conflitto di
 attribuzioni  riguardo  all'Accordo  di  cooperazione  ed  al   primo
 protocollo  stipulati  fra  la  regione  Sicilia  ed il Ministero del
 turismo della Repubblica di Malta (e pervenuti al Dipartimento affari
 regionali in data 19 maggio 1997 con nota trasmessa  al  Dipartimento
 del  turismo) in mancanza del preventivo assenso del Governo previsto
 dall'art.  2, comma 1, lett. b) del d.P.R. 31 marzo 1994 recante atto
 di indirizzo e di coordinamento in materia  di  attivita'  all'estero
 delle  regioni  e  delle  province  autonome e comunque in violazione
 della competenza dello Stato  in  materia  di  politica  estera,  con
 riferimento  all'art.  4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e all'art.
 3 del citato d.P.R.  31 marzo 1994.
   L'Accordo  ed  il  Protocollo  in  epigrafe,  stipulati  senza   il
 preventivo  assenso  del Governo, hanno per oggetto la formulazione e
 la sperimentazione  congiunta  di  programmi  di  collaborazione  nel
 settore  del  Turismo internazionale. A parte la violazione dell'art.
 2, comma 1, lett.   b) del d.P.R. 31 marzo  1994,  la  lesione  delle
 competenze statali e' configurabile sotto diversi aspetti.
   La   preventiva   comunicazione  al  Governo,  da  effettuarsi  con
 tempestivita' e completezza di informazione, delle iniziative che  si
 intendono   intraprendere,   attraverso   l'indicazione   precisa   e
 dettagliata del loro oggetto e dei  documenti  relativi  ad  accordi,
 protocolli, intese o atti similari eventualmente da sottoscrivere, e'
 finalizzata   alla   verifica  della  conforrnita'  delle  iniziative
 regionali con gli indirizzi politici generali dello Stato (non  solo,
 quindi, con quelli di politica estera) e della riconducibilita' delle
 stesse  nell'ambito  della  competenza  regionale,  la cui arbitraria
 dilatazione risulta nella specie evidente.
   Codesta Corte ha precisato in piu' occasioni (sentenze n. 179/1987;
 n. 472/1992; n. 204/1993; n. 425/1995 e n.  343/1996)  che  l'obbligo
 della  preventiva  comunicazione  discende  dal  principio  di  leale
 cooperazione tra Stato e Regioni e che sussiste ogni qualvolta queste
 ultime si apprestino ad incontrare organi rappresentativi esteri.
   In realta' la stipulazione del Protocollo e' avvenuta fra enti  non
 omologhi,  arrogandosi  la  regione  il ruolo proprio dello Stato nei
 rapporti con Malta.
   Numerose materie oggetto del Protocollo rientrano, del resto, nella
 competenza  statale  piuttosto che in quella regionale, cosi' come ad
 esempio la creazione di societa' miste (vedi legge 24 aprile 1990, n.
 100 e Protocollo, art. 2, punto c), la disciplina delle formalita' di
 frontiera (Accordo, art. 2) e della navigazione  marittima  ed  aerea
 (Protocollo, art. 2, punto b).
   L'accordo contiene addirittura una intesa programmatica di politica
 estera,  laddove  prevede la stipula di un protocollo di alleanza per
 la penetrazione congiunta  sui  mercati  esteri  (Accordo,  art.  6).
 Previsione  che, seppure effettuata con esclusivo riguardo al settore
 del  turismo,  nel  momento  in  cui  mira  ad  offrire  sul  mercato
 internazionale  una  opzione turistica congiunta avente ad oggetto le
 due isole mediterranee, involge necessariamente  scelte  di  politica
 estera di esclusiva competenza statale.