ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
 della Valle d'Aosta, riapprovata il 24 ottobre 1996 (Disposizioni  in
 merito  al  transito  di  autotreni  ed  autoarticolati attraverso il
 territorio del Monte Bianco), promosso con ricorso del Presidente del
 Consiglio dei Ministri, notificato il 13 novembre 1996, depositato in
 cancelleria il 21 successivo  ed  iscritto  al  n.  44  del  registro
 ricorsi 1996;
   Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 1 luglio 1997 il giudice relatore
 Fernando Santosuosso;
   Uditi l'avvocato dello Stato Aldo  Linguiti  per  il  ricorrente  e
 l'avvocato Gustavo Romanelli per la regione Valle d'Aosta.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    Con  ricorso  regolarmente  notificato  e  depositato,  il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, per contrasto con
 l'art.  117 della Costituzione e con l'art. 2 dello statuto speciale,
 la legge regionale della Valle d'Aosta  (Disposizioni  in  merito  al
 transito  di autotreni ed autoarticolati attraverso il territorio del
 Monte Bianco), riapprovata dal Consiglio della Valle,  a  maggioranza
 assoluta dei componenti, nella seduta del 24 ottobre 1996.
   Secondo  la difesa erariale tale legge, nell'istituire una tassa di
 circolazione da applicarsi a carico degli autoveicoli commerciali  in
 entrata  ed  in  uscita  dal  traforo del Monte Bianco, violerebbe il
 limite del diritto  internazionale,  poiche'  l'uso  del  traforo  e'
 regolato  da  convenzioni  stipulate tra il Governo italiano e quello
 francese,  con  la  conseguenza  che  la  predetta  tassa  viene   ad
 interferire in un campo gia' regolato da disciplina statale.
   Oltre  a  cio'  la  legge impugnata si porrebbe in contrasto con la
 direttiva CEE 93/89, perche' introduce, con carattere di  durevolezza
 e  continuita',  un  diritto  d'utenza su di un tratto di strada gia'
 gravato da pedaggio.
   Nel ricorso, inoltre, l'Avvocatura dello Stato  sottolinea  che  la
 legge  in  questione  va  oltre  la  competenza fissata dallo statuto
 speciale della Valle d'Aosta in materia di strade, poiche'  nel  caso
 non  si tratta di strada di interesse regionale, bensi' di una strada
 ad evidente rilevanza statale.
   La medesima legge, poi, troverebbe  un  limite  anche  nel  diritto
 privato,  in  quanto  crea  un  obbligo  di  esazione  a carico delle
 societa' (private) che gestiscono il traforo del Monte Bianco.
   2.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si   e'
 costituita la Regione Valle d'Aosta, chiedendo che la questione venga
 dichiarata non fondata.
   Rileva  innanzitutto  la  Regione  che  la  tassa in contestazione,
 relativa ai mezzi commerciali le cui  immissioni  non  rispondono  ai
 limiti  contro  l'inquinamento,  e' stata disposta nel pieno rispetto
 degli artt.  2 e 12 dello statuto speciale e dell'art. 1 della  legge
 26  novembre 1981, n. 690, che regola la competenza finanziaria della
 Valle d'Aosta.   Osserva inoltre  che  l'istituzione  di  una  simile
 tassa,  da  considerarsi  a  tutti  gli  effetti  come  una eco-tassa
 finalizzata  alla  protezione   dell'ambiente,   non   incide   sulla
 determinazione della politica estera, ne' si pone in contrasto con la
 direttiva  comunitaria  indicata dall'Avvocatura.   Infatti, se da un
 lato la Corte di giustizia della CEE, con sentenza 19 maggio 1992, ha
 affermato che la protezione  dell'ambiente  e'  uno  degli  obiettivi
 fondamentali  della  comunita',  dall'altro va detto che la direttiva
 indicata nel ricorso non impedisce (art. 10, lett.   c))  ai  singoli
 Stati   di   istituire  appositi  tributi  finalizzati  a  combattere
 particolari situazioni di traffico circoscritte a determinati luoghi;
 e la tassa, che non fa alcuna discriminazione tra vettori italiani  e
 vettori  stranieri,  ha  l'effetto  di  scoraggiare il transito degli
 automezzi che inquinano l'ambiente.
   Quanto alle presunte lesioni degli artt. 7 e 9 della direttiva,  la
 parte resistente osserva che il divieto di cumulo dei pedaggi per uno
 stesso  tratto  stradale  non  vale  per  le gallerie ed i valichi di
 montagna,  e  che  l'obbligo  di   preventiva   consultazione   della
 Commissione  CEE  non  puo'  applicarsi  al caso di specie, in cui la
 normativa regionale si e' pienamente adattata a quella comunitaria.
   Rileva infine la Regione che, alla luce della recente  sentenza  n.
 264  del  1996  di  questa Corte, e' scorretto ogni richiamo all'art.
 120 Cost., poiche' il  giudice  delle  leggi  ha  in  quell'occasione
 dichiarato non fondata un'analoga questione sollevata in relazione ad
 altra   legge   della  Valle  d'Aosta  istitutiva  di  una  tassa  di
 circolazione.
   3. -  In  prossimita'  dell'udienza  l'Avvocatura  dello  Stato  ha
 presentato una memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
   In  particolare, la difesa erariale ha rilevato che e' improprio il
 richiamo alla sentenza n. 264 del 1996 di questa Corte,  giacche'  in
 quell'occasione  si  discuteva  di  una  tassa  relativa  a strade di
 competenza comunale e regionale. E del resto nel ricorso  stesso  non
 c'e' alcun richiamo all'art. 120 Cost..
   Oltre  a  cio',  l'Avvocatura  dello  Stato ha osservato che e' del
 tutto evidente il contrasto tra la legge impugnata e l'art. 10  della
 direttiva  93/89 CEE, poiche' tale norma consente soltanto agli Stati
 membri (e non alle Regioni, dunque)  di  istituire  tributi  volti  a
 combattere  particolari situazioni di congestione stradale per luoghi
 e tempi  limitati.
   4. - Anche  la  regione  Valle  d'Aosta  ha  depositato,  ma  fuori
 termine, una memoria a sostegno delle gia' rassegnate conclusioni.
                        Considerato in diritto
   1.  -    Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri chiede a questa
 Corte di dichiarare l'illegittimita'  costituzionale,  per  contrasto
 con  l'art.  117  della  Costituzione  e  con  l'art. 2 dello statuto
 speciale  della  Valle  d'Aosta,  della  legge   regionale   (recante
 "Disposizioni  in  merito  al transito di autotreni ed autoarticolati
 attraverso  il  territorio  del  Monte  Bianco"),   riapprovata   dal
 Consiglio  della  Valle, a maggioranza assoluta dei componenti, nella
 seduta del 24 ottobre 1996.
   La predetta legge, secondo il ricorrente, si pone in contrasto  con
 gli indicati parametri per i seguenti motivi:
     a)  per  violazione  dei  limiti  statutari in materia di strade,
 poiche' il traforo del Monte Bianco  non  puo'  ritenersi  strada  di
 interesse regionale;
     b)  per  violazione  della  direttiva CEE 25 ottobre 1993, n. 89,
 perche' la tassa va a gravare su di un tratto di strada gia' soggetto
 a pedaggio, per di piu' con carattere di  durevolezza  e  continuita'
 (artt. 7, 9 e 10 della direttiva);
     c)  per violazione del limite del diritto internazionale, poiche'
 la  gestione  ed  il  funzionamento  del  traforo  sono  regolati  da
 convenzioni tra l'Italia e la Francia;
     d)  per  violazione  del  limite  del diritto privato, perche' la
 tassa crea un obbligo di esazione a carico delle  societa'  (private)
 che gestiscono il traforo.
   2.  -  La  questione di legittimita' costituzionale posta all'esame
 della Corte coinvolge numerosi profili; ma il suo fulcro  investe  la
 disciplina  delle  strade,  sicche'  e' alla stregua della competenza
 regionale  in  tale  materia   che   occorre   anzitutto   verificare
 l'eventuale violazione degli indicati parametri.
   Dal  testo  complessivo  della  legge,  d'altronde, risulta in modo
 evidente il collegamento tra l'esazione della tassa e la circolazione
 di alcuni tipi di autoveicoli su determinati tratti stradali.  L'art.
 1  della  legge,  infatti,  prende  le  mosse  dalla competenza della
 Regione "in  materia  di  strade",  ed  i  successivi  artt.  2  e  3
 specificano  chiaramente che il pagamento della tassa si riferisce al
 traffico di autotreni "provenienti o diretti  all'estero  tramite  il
 traforo  del  Monte Bianco".   Che l'attraversamento di quest'ultimo,
 nonostante i contrari rilievi della difesa della  Regione,  abbia  un
 ruolo  fondamentale  e'  confermato  dal  comma 2 dell'art. 3, ove si
 afferma espressamente che il pagamento del tributo "e' effettuato  al
 traforo",  e  dal  comma  3  dello  stesso  articolo,  secondo cui le
 modalita' di riscossione  sono  definite  "sentite  le  societa'  che
 gestiscono il traforo del Monte Bianco".
   3.  -  Cosi'  precisata  la parte fondamentale dell'impugnativa, il
 ricorso risulta fondato.
   L'art. 2, lett. f) dello statuto speciale  per  la  Valle  d'Aosta,
 approvato  con  legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, afferma
 che la Regione ha competenza in materia di "strade e lavori  pubblici
 di  interesse  regionale",  con  cio' implicitamente riconoscendo che
 tale competenza viene meno ove si tratti di una strada  di  interesse
 nazionale  o  internazionale.  E'  pacifico,  d'altra  parte,  che la
 potesta'  normativa  regionale,  sia  essa  primaria,  concorrente  o
 semplicemente  attuativa,  incontra  il  primo  ed  essenziale limite
 costituito  dal  proprio  territorio,  nel  senso  che   la   Regione
 chiaramente  non  puo'  legiferare con effetti che vanno al di la' di
 tale ambito.
   Nel caso specifico appare di immediata evidenza, come  gia'  detto,
 che  la  tassa  istituita  con  la  legge  in  questione, pur essendo
 motivata   soprattutto    da    esigenze    ecologiche    conseguenti
 all'attraversamento  di  una  parte  del territorio valdostano, ha un
 nesso inscindibile con il  transito  degli  autotreni  attraverso  il
 traforo  del  Monte Bianco, la cui natura non e' ovviamente quella di
 una strada di interesse regionale. Inoltre il  traforo,  sia  per  il
 fatto  di  costituire  un  passaggio  di  confine  tra  l'Italia e la
 Francia, sia per essere stato oggetto di apposite convenzioni  tra  i
 due   Paesi,  fa  parte  di  una  strada  che  assume  una  rilevanza
 oggettivamente internazionale.
   4. - Da questa situazione consegue che il ricorso  del  Governo  si
 palesa  fondato  sotto  entrambi  i  profili ora richiamati. In primo
 luogo, invero, la legge in esame oltrepassa i  limiti  fissati  dallo
 statuto  alla competenza in materia di strade. Tale materia va intesa
 non solo con riguardo alle strade nella loro materialita',  ma  anche
 in  connessione  con  il  problema piu' generale del traffico e della
 viabilita'.  E  la  violazione  delle  indicate  norme-parametro   e'
 ravvisabile  per  l'incidenza  della  legge  regionale  sul regime di
 afflusso dei veicoli verso un passaggio di interesse italo-francese.
   In realta', essendo il transito e l'amministrazione del traforo del
 Monte Bianco materia di accordi tra l'Italia e la Francia,  non  puo'
 una  singola  Regione  intervenire  con una propria legge in un campo
 riservato alla competenza  statale  ed  alla  particolare  disciplina
 oggetto   di   convenzione  internazionale.  Come  rileva  la  difesa
 erariale, questa materia e' stata regolata  da  tre  convenzioni  tra
 l'Italia  e la Francia: la convenzione stipulata a Parigi il 14 marzo
 1953 e  ratificata  con  legge  1  agosto  1954,  n.  846,  l'accordo
 aggiuntivo  alla  convenzione,  concluso  a  Roma  il  25 marzo 1965,
 ratificato con legge il 14 luglio 1965, n. 921,  nonche'  l'ulteriore
 accordo concluso a Parigi il 7 febbraio 1967, ratificato con legge 13
 ottobre  1969, n. 761. In particolare, l'art. 12 della convenzione 14
 marzo 1953 prevede espressamente che le questioni monetarie e fiscali
 relative alla costruzione ed all'amministrazione (intesa  anche  come
 utilizzazione  economica)  del  tunnel  siano  oggetto  di  specifici
 accordi tra i Governi dei due Stati.
   E' palese, dunque, che la legge regionale impugnata si  risolve  in
 un'indebita  ingerenza della Regione in un ambito - come quello della
 conclusione di un accordo  con  uno  Stato  estero  -  certamente  di
 spettanza  statale  senza  possibilita'  di  interferenze da parte di
 altri enti territoriali.
   5.  - Alla luce delle esposte considerazioni, il richiamo contenuto
 nella difesa della Valle d'Aosta alla sentenza n.  264  del  1996  di
 questa Corte deve ritenersi improprio.
   La  legge  regionale della Valle d'Aosta impugnata in quel giudizio
 fu ritenuta esente dai lamentati vizi di incostituzionalita'  perche'
 riguardava   strade   di  rilevanza  che  non  supera  la  competenza
 regionale, e per di piu' con carattere di temporaneita',  allo  scopo
 di  decongestionare  il  traffico  in  particolari periodi dell'anno,
 nonche' con  destinazione  dei  proventi  in  modo  finalizzato  alla
 soppressione del pedaggio stesso.
   E'  chiaro,  invece,  che  analoghe  ragioni giustificatrici non si
 riscontrano nel presente caso, i cui elementi  costitutivi  sono  del
 tutto differenti.
   6.  -  La  difesa della Regione sottolinea infine che, specialmente
 dall'art.  6  della  legge  impugnata,  emergono  il  concetto  e  la
 finalita' della tassa ecologica oggetto del presente esame.
   Questa  Corte  ha  gia'  osservato in proposito che (v. sentenza n.
 183 del 1987) una competenza "costituzionalmente garantita in materia
 di protezione ambientale" spetta  alle  Regioni,  nel  senso  che  le
 stesse ben possono, unitamente allo Stato o anche in piena autonomia,
 attivarsi  per  la  tutela del bene ambiente contro tutte le forme di
 inquinamento; anche perche' gli interventi regionali sono fondati  su
 quella  conoscenza  specifica delle realta' locali che e' garanzia di
 validi risultati.   Ma deve  essere  nel  contempo  ribadito  che  il
 perseguimento  di  questi apprezzabili obiettivi non puo' avvenire se
 non nel rispetto delle reciproche competenze e del contesto normativo
 vigente, senza alterare l'equilibrio dei rapporti tra lo Stato  e  le
 Regioni  e senza oltrepassare i limiti statutari nelle varie materie.
 Rimane assorbito ogni altro motivo.