ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio promosso con ricorso della regione Veneto, notificato il
 19 luglio 1996, depositato  in  cancelleria  il  29  successivo,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto  a seguito dell'atto di citazione,
 datato 8 maggio 1996, con il quale il Procuratore regionale presso la
 Sezione giurisdizionale della  Corte  dei  conti  per  il  Veneto  ha
 chiamato  in  giudizio taluni consiglieri regionali, quali componenti
 l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto che ebbe a
 deliberare nel 1993 l'acquisto di alcune autovetture per rinnovare il
 parco macchine del Consiglio medesimo,  ed  iscritto  al  n.  20  del
 registro conflitti 1996;
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella udienza pubblica del 20 maggio 1997 il giudice relatore
 Massimo Vari;
   Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi  per  la  regione
 Veneto  e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente
 del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  Con ricorso notificato in data  19  luglio  1996  la  regione
 Veneto  ha  impugnato  "per  regolamento  di  competenza"  l'atto  di
 citazione,  datato  8  maggio  1996,  con  il  quale  il  Procuratore
 regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
 il   Veneto  ha  chiamato  in  giudizio  i  componenti  l'Ufficio  di
 presidenza del Consiglio regionale del  Veneto,  che,  all'epoca  dei
 fatti,  ebbero  a  deliberare  l'acquisto  di cinque autovetture Alfa
 Romeo 164, al fine  di  effettuare  un  parziale  rinnovo  del  parco
 macchine.
   A  parere  del  procuratore regionale, l'Ufficio di presidenza, nel
 far cadere la scelta su un modello di costo superiore ad altro  dello
 stesso  tipo  di  autovettura, non si sarebbe attenuto ai principi di
 ragionevolezza, economicita' e  convenienza,  che  devono  presiedere
 alle  decisioni degli organi di un ente pubblico, si' da cagionare un
 danno corrispondente alla maggiore spesa, indicata in lire 18.900.000
 circa.
   Peraltro,  osserva  il  procuratore  regionale,   la   destinazione
 promiscua delle autovetture induceva oggettivamente a ritenere che le
 medesime  fossero  prevalentemente impiegate per il normale trasporto
 di persone con valenza residuale di quello di rappresentanza.
   Nell'impugnare il predetto atto di citazione la regione assume  che
 esso  invade la sfera delle sue attribuzioni, in quanto contrasta con
 l'immunita' garantita ai consiglieri regionali dall'art. 122,  quarto
 comma,  della  Costituzione,  il  cui  ambito  di operativita', sulla
 scorta della giurisprudenza di questa  Corte  (sentenze  nn.  81  del
 1975, 69 e 70 del 1985), e' da ritenere delimitato dalla Costituzione
 stessa,  dalla legge statale nonche' dagli atti aventi forza di legge
 dello Stato. Detta guarentigia riguarda la funzione  legislativa,  di
 indirizzo  politico  e quelle strumentali alle predette, consistenti,
 tra  l'altro,  nell'attivita'  di  autorganizzazione  interna  e   di
 predisposizione dei mezzi umani e materiali necessari per l'esercizio
 dei compiti istituzionali del Consiglio regionale.
   Posto  che la portata della immunita' deve ritenersi definita anche
 dalle leggi statali, la ricorrente osserva che la  legge  6  dicembre
 1973,  n.  853,  sull'autonomia  contabile  e funzionale dei Consigli
 regionali delle regioni a statuto  ordinario,  rappresenta  "in  ogni
 caso,  anche  a prescindere dalle previsioni costituzionali suddette,
 titolo per l'acquisto dei beni in questione".
   2. - Fermo quanto sopra, la  regione  Veneto  nega,  comunque,  che
 l'attivita'   svolta   nella  specie  dal  magistrato  contabile  sia
 riconducibile alla funzione giurisdizionale.
   Afferma la ricorrente che, secondo gli  orientamenti  che  si  sono
 venuti  consolidando  nella  giurisprudenza  contabile,  il sindacato
 sull'attivita' discrezionale dell'amministrazione avviene sulla  base
 dei meri dati di fatto enucleabili dall'esperienza, si' da risolversi
 in  attivita'  non  giurisdizionale, in quanto, come rilevabile anche
 nel caso di specie, l'economicita', la  ragionevolezza  e  l'utilita'
 per   l'ente   rappresentano   il   contenuto   di   una  valutazione
 squisitamente politica.
   La attuale vicenda da', pertanto, luogo ad un  errore  sui  confini
 stessi  della  giurisdizione,  e  non sul concreto esercizio di essa,
 realizzando un tipo di comportamento (lesivo, tra  gli  altri,  degli
 artt.  5,  97,  117,  118, 119 e 123 della Costituzione) che la Corte
 costituzionale ha gia' censurato con la sentenza n. 285 del 1990.
   La regione Veneto chiede, pertanto, che,  previa  dichiarazione  di
 non  spettanza  allo  Stato  di  emettere  l'atto di citazione di cui
 trattasi, lo stesso sia annullato in quanto lesivo delle attribuzioni
 della  regione  garantite  dall'art.   122,   quarto   comma,   della
 Costituzione  e,  comunque,  emesso  travalicando  i  confini segnati
 dall'ordinamento alla giurisdizione della Corte dei conti.
   3. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato  e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con
 atto 7 agosto 1996, ha chiesto che  il  ricorso  sia  dichiarato  non
 fondato,  in  quanto l'attivita' per la quale i consiglieri regionali
 sono stati citati in  giudizio  non  sarebbe  coperta  dall'immunita'
 garantita  dall'art.  122,  quarto  comma, della Costituzione, avendo
 essa "carattere puramente amministrativo-gestionale".
   Si nega, inoltre, che l'atto di citazione del Procuratore regionale
 violi le altre garanzie invocate dalla regione ricorrente.
   4. - Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza la  regione
 Veneto ha ribadito che:
     a)  l'azione  consiliare,  pur  se si traduce in atti formalmente
 amministrativi, tuttavia, quando, come  nel  caso  all'esame,  appare
 riconducibile  a  compiti istituzionali di carattere generale, propri
 di qualunque Consiglio regionale, rientra nell'ambito della immunita'
 garantita dall'art. 122,  quarto  comma,  della  Costituzione;  anche
 perche'  l'atto  di  gestione sindacato dalla Procura della Corte dei
 conti e' classificabile in una delle tipologie elencate,  in  maniera
 non tassativa, dalla legge n. 853 del 1973;
     b)   dal   carattere   amministrativo-gestionale   dell'attivita'
 sindacata discende, altresi', che le valutazioni operate dalla  Corte
 dei  conti  -  alla  stregua  dei  criteri  secondo  i quali opera la
 giurisdizione contabile - si risolvono  in  un  riscontro  di  natura
 amministrativa, e non giurisdizionale.
   5.  -  Ha  presentato memoria difensiva anche l'Avvocatura generale
 dello  Stato  rilevando  che  i  consiglieri  citati  a  giudizio  di
 responsabilita'  dal Procuratore regionale hanno agito nella veste di
 componenti di un ufficio  che  esercita  compiti  amministrativi  per
 l'organizzazione  ed  il  funzionamento dell'organo legislativo della
 regione: l'acquisto di autovetture non darebbe luogo quindi ad  "atti
 od opinioni tutelate dalla norma costituzionale".
   Con riferimento alla fattispecie all'esame si osserva che "l'azione
 proposta dal Procuratore regionale non esercita alcun sindacato sulla
 valutazione  delle  esigenze  del  Consiglio o sull'apprezzamento del
 corrispondente fabbisogno, investendo  soltanto  le  scelte  relative
 all'approvvigionamento   di   autovetture";  operazione  quest'ultima
 avente caratteri esclusivamente tecnico-amministrativi, soggetta alle
 regole   sostanziali    e    procedurali    proprie    dell'attivita'
 amministrativa.
                         Considerato in diritto
   1.  -    La  regione  Veneto  solleva conflitto di attribuzione nei
 confronti dello Stato, a seguito dell'atto di citazione con il  quale
 il   Procuratore   regionale  presso  la  Corte  dei  conti,  Sezione
 giurisdizionale per  il  Veneto,  ha  convenuto  in  giudizio  taluni
 consiglieri   regionali,   componenti   nel   1993   dell'Ufficio  di
 presidenza, chiamandoli a rispondere del danno  cagionato  all'erario
 per  non  essersi  attenuti,  nel  deliberare  l'acquisto  di  cinque
 autovetture e nell'individuare il relativo modello,  ai  principi  di
 ragionevolezza, economicita' e convenienza che devono presiedere alle
 scelte degli organi di un ente pubblico.
   Assume la regione Veneto che l'atto di citazione in parola sia:
     confliggente  con  la  guarentigia  prevista  per  i  consiglieri
 regionali  dall'art.   122,   quarto   comma,   della   Costituzione,
 nell'ambito  della quale dovrebbe ricomprendersi anche la funzione di
 autorganizzazione interna, nel cui esercizio rientrerebbe  l'acquisto
 delle   autovetture   in   questione,   riconducibile,  tra  l'altro,
 nell'ambito di applicazione dell'art. 2 della legge n. 853 del 1973;
     esorbitante dall'ambito dei poteri giurisdizionali  spettanti  al
 giudice  contabile, in quanto il sindacato sulla ragionevolezza delle
 spese  discrezionali  si  risolve   in   un   riscontro   di   natura
 amministrativa,  che  concretizza  un  comportamento  lesivo, tra gli
 altri, degli artt.  5, 97, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione.
   2.  -  Sostiene,  anzitutto,  la   ricorrente   che   l'ambito   di
 operativita'  dell'immunita'  prevista  dall'art.  122, quarto comma,
 della Costituzione - in base al quale i  consiglieri  regionali  "non
 possono  essere  chiamati  a rispondere delle opinioni espresse e dei
 voti dati nell'esercizio delle loro funzioni" -  risulta  delimitato,
 non  solo dalla Costituzione, ma, per quanto attiene alla sfera delle
 funzioni, anche dalle leggi statali e  dagli  atti  aventi  forza  di
 legge dello Stato. Pertanto, la stessa immunita', oltre alla funzione
 legislativa, di indirizzo politico e di controllo, ricomprende, a suo
 avviso,  anche  quella  di autorganizzazione interna, fermo restando,
 comunque, che  le  funzioni  possono  estrinsecarsi  attraverso  atti
 aventi,  dal  punto  di  vista  formale,  natura  sia legislativa che
 amministrativa.
   Secondo la regione Veneto, l'attivita' che il procuratore regionale
 pretende di censurare e', dunque, coperta dalla guarentigia in parola
 per un duplice motivo: sia, per l'appunto, in quanto  rientrante  fra
 le  funzioni  di  autorganizzazione  interna,  svolte  mediante  atti
 amministrativi,  con specifico riferimento agli strumenti di cui deve
 disporre il consigliere regionale per compiere i doveri  del  proprio
 ufficio,  nonche'  ai  mezzi  umani  (personale) e materiali (risorse
 finanziarie) spettanti al Consiglio  per  l'esercizio  delle  proprie
 competenze  legislative, amministrative e di controllo; sia in quanto
 l'acquisto di beni del tipo di quelli che  hanno  dato  occasione  al
 giudizio  di  responsabilita',  trova  titolo  nella  legge statale 6
 dicembre  1973,  n.  853,  che  disciplina  l'autonomia  contabile  e
 funzionale dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.
   3.  -  Si  tratta  di  ragioni che, alla luce degli indirizzi della
 giurisprudenza costituzionale, richiamati  dalla  stessa  ricorrente,
 non possono non essere condivise.
   Come  questa  Corte  ha gia' avuto occasione di precisare sin dalla
 sentenza n. 81 del 1975, l'immunita' prevista dall'art.  122,  quarto
 comma,  della  Costituzione  attiene  alla  particolare  natura delle
 attribuzioni del Consiglio regionale, che costituiscono "esplicazione
 di autonomia costituzionalmente garantita" attraverso l'esercizio  di
 funzioni  "in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte
 dalle altre fonti normative cui la prima rinvia". Anche se il  nucleo
 caratterizzante  delle  funzioni consiliari, quale definito dall'art.
 121, secondo comma, della Costituzione, porta a considerare  ad  esso
 estranee, in via di principio, le funzioni di amministrazione attiva,
 la  giurisprudenza di questa Corte e' dell'avviso che, per i Consigli
 regionali,  le  attribuzioni  costituzionalmente  previste   non   si
 esauriscono  in quelle legislative, ma ricomprendono anche quelle "di
 indirizzo   politico,   nonche'   quelle   di    controllo    e    di
 autorganizzazione" (sentenza n.  70 del 1985).
   E'  cosi'  possibile  individuare  il presupposto sistematico della
 disposizione sull'immunita', con riguardo anche alle "altre funzioni"
 conferite al Consiglio "dalla Costituzione e dalle leggi", secondo la
 locuzione accolta dal gia' menzionato art. 121 della Costituzione.
   In definitiva, secondo  quanto  e'  dato  evincere  dai  richiamati
 precedenti (per cui v. anche sentenza n. 69 del 1985), il criterio di
 delimitazione  della  insindacabilita'  dei consiglieri regionali sta
 nella fonte attributiva della funzione, e non nella forma degli atti,
 si' che risultano garantite sotto tale aspetto anche le funzioni che,
 benche'  di  natura  amministrativa,  sono  assegnate  al   Consiglio
 regionale  in via immediata e diretta dalle leggi dello Stato, avendo
 tuttavia presente che l'immunita' non e' diretta  ad  assicurare  una
 posizione di privilegio per i consiglieri regionali, ma si giustifica
 in quanto vale a preservare da interferenze e condizionamenti esterni
 le   determinazioni   inerenti   alla   sfera  di  autonomia  propria
 dell'organo (cfr. la gia' menzionata sentenza n. 70 del 1985).
   4. - Da detti principi va desunta la soluzione del caso  in  esame.
 Proprio  a  salvaguardia  dell'autonomia contabile e funzionale degli
 organi in questione la legge n. 853 del 1973, da un lato, ha previsto
 che per le esigenze funzionali dei Consigli regionali siano istituiti
 nel bilancio della regione appositi capitoli di spesa tra i quali  e'
 menzionato  anche  quello  per  attrezzature,  mentre, dall'altro, ha
 escluso che gli atti amministrativi e di  gestione  dei  fondi  siano
 soggetti  ai  controlli ex art. 125 della Costituzione (vedi legge n.
 853 del 1973 artt. 2 e 4, terzo comma).
   Il  che  comporta  la  riconducibilita' all'art. 122, quarto comma,
 della  Costituzione  delle  opinioni  espresse  e   dei   voti   dati
 nell'ambito delle attivita' rivolte a fornire all'organo consiliare i
 mezzi  indispensabili  per  l'esercizio  delle  sue  funzioni, con la
 doverosa precisazione, tuttavia, che non si tratta di  una  immunita'
 assoluta,  in  quanto  essa  non  copre  gli  atti  non riconducibili
 ragionevolmente all'autonomia ed alle esigenze ad essa sottese.
   Per i motivi sopra indicati il concorso alla delibera  oggetto  del
 giudizio  promosso  dal Procuratore regionale della Corte dei conti -
 delibera  concernente  una  spesa  per  attrezzature  necessarie   al
 funzionamento  dell'organo  regionale,  rientrante  come  tale tra le
 spese contemplate dalla predetta legge n.  853  del  1973  -  non  e'
 suscettibile di sindacato da parte del giudice contabile.
   5.  -  L'accoglimento  del  ricorso per le suesposte considerazioni
 assorbe ogni altro motivo.