IL VICE PRETORE
   Esaminata  la  richiesta  avanzata dalla difesa di remissione degli
 atti del presente procedimento n. 96/183 r.  dib.  nei  confronti  di
 Cutrone  Luigi  e  Agostini  Antonio  alla  Corte costituzionale, per
 violazione dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre
 1994 n.  758 in relazione all'art. 1, punto  b),  1,  della  legge  6
 dicembre 1993 n. 499 degli artt. 3 e 76 della Costituzione;
   Considerato  che  l'eccezione  di  incostituzionalita'  fonda sulla
 assunta relazione del  predetto  decreto  legislativo  del  principio
 sancito  dall'art.  2  c.p.,  che sancisce l'applicazione della legge
 piu' favorevole al reo, salvo intervento di  giudicato,  in  caso  di
 successione di leggi nel tempo;
   Rilevato  che nel caso di specie il decreto legislativo n. 758/1994
 su delega del Parlamento di cui alla legge n. 499/1993  (art.  1  b1)
 dispone  la  non applicabilita' delle norme relative al capo II circa
 l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed  igiene
 sul  lavoro ai procedimenti in corso alla data in vigore del predetto
 decreto. Ritenuto che la questione di  incostituzionalita'  dell'art.
 25,  comma  2,  decreto  legislativo  n.  758/1994  appare  a  questo
 giudicante fondata e pertanto ammissibile e rilevante  sotto  diversi
 profili  e  specificatamente:  la  legge  delega n. 499/1993 indicava
 all'organo esecutivo al punto b/1 del primo  comma  di  stabilire  in
 sede  di decretazione per le contravvenzioni in questione quale causa
 di estinzione del reato  l'adempimento  alle  prescrizioni  impartite
 dagli  organi  di  vigilanza  entro un termine prefissato senza nulla
 disporre circa l'applicazione del nuovo trattamento sanzionatorio ne'
 deroga ai principi guida  della  normativa  codicistica.  ll  decreto
 legislativo,  invero, precludeva tale applicazione ai procedimenti in
 corso all'epoca della sua entrata in vigore, formando in  essere  una
 illegittima  deroga all'art. 2, terzo comma del codice penale e senza
 delega del Parlamento, cosi' violando  l'art. 76 della  Costituzione.
 Si   ritiene,   altresi',   palesemente   violato,   l'art.  3  della
 Costituzione,  perche'  ingiustamente  disseminato   il   trattamento
 sanzionatorio  di  coloro  che  hanno  posto  in  essere  la medesima
 condotta criminosa  in tempi diversi, in contrasto con  il  principio
 del favor rei nella successione dileggi penali nel tempo;