LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
   Ha  emesso  la seguente ordinanza sul seguente fascicolo r.g. fasc.
 n. 125/94 contenente  appello principale n. 8450/89 presentato a mano
 in data 13 ottobre 1989 con ricevuta n. 3509/89 da Basile Giovanni
  residente a Milano, in via G. Leopardi 24, (controparte:  Intendenza
 di   finanza   di   Milano),  contro  la  decisione:  n.  24821/47/89
 pronunciata in data 13 giugno 1989 (atti citati: s. rif. su I.  rimb.
 n.).  Imposta  Irpef  83/86  decisioni  pronunciate dalla Commissione
 tributaria di primo grado di Milano.
 Oggetto della  domanda,  svolgimento  del  processo  e  motivi  della
 decisione
   Basile Giovanni, con istanza di rimborso inviata alla Intendenza di
 finanza  il  6  luglio  1987, chiedeva il rimborso dell'IRPEF versata
 sulla indennita' integrativa speciale degli anni  1983,  '84,  '85  e
 1986, ritenendo tale imposta non dovuta.
   In  seguito al silenzio-rifiuto, adiva la Commissione tributaria di
 primo grado, rilevando:
     1) che l'I.I.S. non e' reddito e non  ha  natura  sinallagmatica,
 rilevando  che,  nel  caso  di  cumuli di impieghi o di pensioni, era
 dovuta una sola volta; che nel caso di pensionato  che  riprendeva  a
 lavorare,  veniva  sospesa;  che,  nel caso di ricongiunzione di piu'
 periodi assicurativi, era esclusa  dalla  retribuzione  pensionabile;
 che  non  competeva  per  le  pensioni pagate all'estero e che veniva
 determinata dal legisaltore in base alle variazioni del  costo  della
 vita;
     2)  che  era  in  contrasto  con l'art. 53 della Costituzione, in
 quanto  la  partecipazione  alle  spese  collettive,  nel   caso   di
 tassazione  dell'I.I.S.,  non  colpiva  la capacita' contributiva del
 lavoratore e che tale contrasto esisteva pure in  relazione  all'art.
 77  della Costituzione, per eccesso di delega: infatti, mentre l'art.
 9 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 stabiliva che le esenzioni
 e le agevolazioni in materia  di  imposte  dirette  avrebbero  dovuto
 essere  sostituite  dalla  concessione  di contributi, di fronte alla
 abrogazione della  precedente  agevolazione  (esenzione  dell'imposta
 complementare)  ex art. 42 decreto del Presidente della Repubblica n.
 601/73, il legislatore delegato non aveva provveduto a sostituire  la
 precedente   agevolazione   con  detrazione  d'imposta,  al  fine  di
 eliminare l'eccessiva tassazione del reddito di lavoro dipendente.
   Chiedeva,  pertanto,  in  via  principale,  la   dichiarazione   di
 illegittimita'  dell'imposta,  e,  in  subordine,  la sospensione del
 giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Con successiva memoria, ribadiva il concetto che la I.I.S. aveva il
 fine  di  salvaguardare una parte dello stipendio, e, di conseguenza,
 la  capacita'  contributiva  dei   lavoratori   dall'inflazione.   La
 Commissione  tributaria di primo grado, con decisione 13 giugno 1989,
 respingeva il ricorso.
   Il contribuente proponeva  appello,  chiedendo  l'accoglimento  del
 ricorso.
   La  Commissione  ritiene,  anzitutto,  di  non potere accogliere la
 domanda  principale  circa  l'illegittimita'  della  ritenuta   sulla
 I.I.S.,   in   quanto  la  legislazione  vigente  non  consente  tale
 decisione.
   Quanto  alla  richiesta  subordinata,  relativa  all'eccezione   di
 illegittimita'  costituzionale,  osserva:  l'art.  1  della  legge 27
 maggio  1959  n.  324  ha  stabilito  l'attribuzione  dell'indennita'
 integrativa  speciale  mensile "applicando, su una base fissata in L.
 40.000, mensili per tutti i  dipendenti,  la  variazione  percentuale
 dell'indice   del  costo  della  vita  relativo  agli  ultimi  dodici
 mesi...".
   Da tale disposizione risulta evidente che tale indennita', non solo
 non  costituisce  un  reddito,  ma  viene  ad   eliminre   -   almeno
 parzialmente  -  l'erosione  del  valore dei compensi retributivi, in
 seguito all'inflazione.
   Non comporta, pertanto, un  "quid"  di  retribuzione  aggiunta,  ma
 tende a mantenere la capacita' d'acquisto delle retribuzioni.
   A  tal  fine  l'art. 1 della legge n. 324/59, al terzo comma, lett.
 C), stabiliva l'esenzione di tale indennita' da  qualsiasi  ritenuta,
 comprese  quelle erariali e dichiarava che la stessa non concorreva a
 formare il reddito complessivo ai  fini  dell'imposta  complementare.
 Ora,  mentre  l'art.  82, lett. b), della legge n. 597/1973, aboliva,
 tra le altre, l'imposta complementare, l'esenzione  da  tale  gravame
 non veniva rideterminata, anzi, l'art. 42 del decreto del  Presidente
 della  Repubblica  n.  601/73,  aboliva  le  agevolazioni  tributarie
 diverse da quella comprese nel decreto stesso.
   In tal modo, in base agli artt. 46 e 48 del decreto del  Presidente
 della Repubblica n. 597/73, la I.I.S. veniva sottoposta a tassazione.
   La  Commissione,  in  sintesi,  ritiene  che l'indennita' di cui si
 tratta non puo' costituire il reddito, oltre che  per le ragioni gia'
 esposte, anche perche', essendo stata  attribuita  per  mantenere  il
 potere   d'acquisto  degli     stipendi,  corrosi  dalla  persistente
 svalutazione, la sottoposizione ad imposta verrebbe  ulteriormente  a
 diminuire   il   reddito   stesso,  allontanando,  in  tal  modo,  la
 possibilita' di sopperire all'inflazione, vanificando lo scopo    per
 cui era stata stabilita.
   Da  quanto esposto ritiene non manifestamente infondata l'eccezione
 di incostituzionalita' degli artt. 11, 15, 16, 47 e 48 del d.P.R.  29
 settembre 1973 n. 597, per contrasto con gli  artt.  3,  23,  53,  77
 della  Costituzione,  e,  pertanto, ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale.
   Sospende il processo, disponendo la previa notifica della  presente
 ordinanza  alle  parti  in  giudizio, al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.