Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
 Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
 dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro
 la  regione  Veneto, in persona del presidente in carica della Giunta
 regionale, per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
 della  legge  regionale  concernente "prevenzione dei danni derivanti
 dai   campi   elettromagnetici   generati   da   elettrodi.    Regime
 transitorio",  approvata dal Consiglio regionale in sede di riesame a
 seguito dei rinvio del Governo nella seduta del 29  luglio  1997,  in
 relazione  agli  artt.  117  della  Costituzione,  4  della  legge n.
 833/1978 e 2, comma 14, della legge n. 239/1986, nonche' al  D.P.C.M.
 28  settembre  1995  con  i  quali  lo Stato ha esercitato la propria
 competenza.
   In conformita' di deliberazione del Consiglio dei Ministri in  data
 5  agosto 1997, che sara' depositata in copia autentica unitamente al
 presente atto, la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  propone
 ricorso  per  la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
 legge  della  regione Veneto richiamata in epigrafe, in quanto lesiva
 delle normative adottate dallo Stato in base alla propria  competenza
 in  materia.  La  legge  regionale  anzidetta,  rinviata al Consiglio
 regionale per i motivi che di seguito  vengono  enunciati,  e'  stata
 riapprovata  a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale nel testo
 originario.
   La legge appare censurabile perche',  dettando  norme  in  tema  di
 distanze  da  mantenere  fra  costruzioni  residenziali scolastiche e
 sanitarie e le linee elettriche aree esterne con tensione superiore o
 uguale a 132 Kw,  invade  la  competenza  attribuita  allo  Stato  in
 materia,  confermata dagli artt. 4 della legge n. 833/1978 e 2, comma
 14, della legge n. 349/1986.
   Tale competenza e' stata esercitata dallo  Stato  con  l'emanazione
 del  D.P.C.M. 23 aprile 1992 e del D.P.C.M. 28 settembre 1995. A cio'
 si aggiunga che i valori determinati nella  legge  sono  notevolmente
 diversi  da quelli di cui al D.C.P.M. 23 aprile 1992, il che comporta
 nell'attuale sistema di  tariffa  unificata  che  le  maggiori  spese
 sostenute dall'ente gestore della rete elettrica per ottemperare alle
 previsioni  regionali ricadrebbero su tutti gli utenti del territorio
 nazionale, a fronte di un presunto e non dimostrato  beneficio  degli
 abitanti  della  regione.  Per  tali motivi il Governo ha rinviato la
 legge a nuovo esame del Consiglio regionale.
   Non  soltanto  quindi  vi  e'  una  violazione   della   competenza
 legislativa   dello   Stato,  ma  anche  una  lesione  dell'interesse
 nazionale e di quello di altre regioni (art. 177 Cost.).