LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza su ricorso proposto in data 13 novembre 1995 da De Vita Leonardo contro l'avviso di accertamento - notificatogli in data 5 settembre 1995 - con il quale l'Ufficio imposte dirette di Verbania, in base al processo verbale della Guardia di finanza del 10 ottobre 1987, aveva rettificato per il 1987 il reddito di lavoro autonomo (medico dentista) elevandolo da L. 81.980.000 a L. 179.989.000. Il ricorrente chiedeva in via principale l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento, affermando di aver aderito per l'anno 1987 al "concordato di massa" e, in via subordinata, la riduzione a L. 20.320.000 del maggior importo accertato. L'Ufficio imposte dirette di Verbania resisteva al ricorso con deduzioni scritte con le quali chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Con istanza depositata in data 19 maggio 1997 il ricorrente, rappresentato e difeso dal rag. Guereschi Mario ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in Domodossola, via Marconi, 13, giusta procura speciale rilasciata in data 13 maggio 1997, chiedeva, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la discussione in udienza pubblica. Per la complessita' e per il rilevante importo della controversia, oggetto d'esame, questo collegio potrebbe e dovrebbe, in applicazione della norma di cui all'art. 79, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, ove il ricorrente non fosse gia' assistito da un professionista abilitato, disporre "la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sull'assistenza tecnica". Tuttavia, allo stato, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della norma anzidetta perche' il ricorrente, ancor prima dell'udienza di discussione, si e' munito dell'assistenza tecnica di un difensore, dell'assistenza tecnica di un ragioniere. La decisione del presente ricorso, a parere di questo collegio, deve essere preceduta dalla soluzione di una questione di legittimita' costituzionale. Il ricorrente non e' "difeso" da un avvocato ma da un ragioniere il quale, indubbiamente, in base alla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 546/1992, e' compreso tra i tanti soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. Ma questo collegio, i cui componenti non esercitano la professione forense, dubita della legittimita' costituzionale dell'anzidetta norma e la relativa questione e' rilevante ai fini della definizione della causa in quanto concerne la costituzione delle parti in giudizio e, in particolare, lo jus postlandi del difensore. E cio', ovviamente, ma e' opportuno evidenziarlo, a prescindere dal "valore" del suddetto professionista.