LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  su ricorso proposto in data 13
 novembre 1995 da De Vita Leonardo contro l'avviso di  accertamento  -
 notificatogli  in  data  5  settembre  1995  - con il quale l'Ufficio
 imposte dirette di  Verbania,  in  base  al  processo  verbale  della
 Guardia di finanza del 10 ottobre 1987, aveva rettificato per il 1987
 il  reddito  di  lavoro  autonomo  (medico dentista) elevandolo da L.
 81.980.000 a L. 179.989.000.
   Il   ricorrente   chiedeva   in   via   principale   l'annullamento
 dell'impugnato avviso di accertamento, affermando di aver aderito per
 l'anno  1987  al  "concordato  di  massa"  e,  in via subordinata, la
 riduzione a L.  20.320.000 del maggior importo accertato.
   L'Ufficio imposte dirette di  Verbania  resisteva  al  ricorso  con
 deduzioni  scritte  con le quali chiedeva il rigetto del ricorso e la
 condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
   Con istanza depositata  in  data  19  maggio  1997  il  ricorrente,
 rappresentato  e  difeso  dal  rag.  Guereschi Mario ed elettivamente
 domiciliato nel di lui studio in Domodossola, via Marconi, 13, giusta
 procura speciale rilasciata in data  13  maggio  1997,  chiedeva,  ai
 sensi   dell'art.  33  del  d.lgs.  31  dicembre  1992,  n.  546,  la
 discussione in udienza pubblica.
   Per  la complessita' e per il rilevante importo della controversia,
 oggetto d'esame, questo collegio potrebbe e dovrebbe, in applicazione
 della norma di cui all'art. 79, comma 2, del decreto  legislativo  n.
 546/1992,   ove   il  ricorrente  non  fosse  gia'  assistito  da  un
 professionista  abilitato,  disporre   "la   regolarizzazione   della
 costituzione  delle  parti  secondo  le  nuove  norme sull'assistenza
 tecnica". Tuttavia, allo  stato,  non  ricorrono  i  presupposti  per
 l'applicazione  della  norma  anzidetta  perche' il ricorrente, ancor
 prima dell'udienza  di  discussione,  si  e'  munito  dell'assistenza
 tecnica di un difensore, dell'assistenza tecnica di un ragioniere.
   La  decisione  del  presente  ricorso, a parere di questo collegio,
 deve  essere  preceduta  dalla  soluzione   di   una   questione   di
 legittimita' costituzionale.
   Il ricorrente non e' "difeso" da un avvocato ma da un ragioniere il
 quale,  indubbiamente,  in  base  alla disposizione di cui al secondo
 comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 546/1992,  e'  compreso
 tra  i  tanti  soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle
 commissioni tributarie.
   Ma questo collegio, i cui componenti non esercitano la  professione
 forense,  dubita  della  legittimita'  costituzionale  dell'anzidetta
 norma e la relativa questione e' rilevante ai fini della  definizione
 della  causa  in  quanto  concerne  la  costituzione  delle  parti in
 giudizio e, in particolare, lo jus postlandi del difensore.  E  cio',
 ovviamente,  ma e' opportuno evidenziarlo, a prescindere dal "valore"
 del suddetto professionista.