IL PRETORE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
 costituzionale esaminati gli atti del procedimento penale a carico di
 Turturro Nicola e preso atto delle richieste conclusive formulate dal
 p.m. e dal difensore dell'esito della odierna udienza dibattimentale:
                            Rileva in fatto
   Turturro Nicola e' stato tratto a giudizio per rispondere del reato
 di  cui  all'art.  3-bis,  quarto  comma,  legge  n. 575/65 (aggiunto
 dall'art.   15  della  legge  13  settembre  1982,  n.  464),  ed  in
 particolare,  secondo la imputazione formulata dal p.m., "... per non
 aver adempiuto entro il termine prescrittogli, al versamento  di  una
 cauzione  di  L.  30.000.000  imposta  allo  stesso  con  decreto del
 tribunale  di  Bari, sezione misure di prevenzione, emesso in data 31
 maggio 1993, notificato il 18 agosto 1993".
   Nel corso  del  dibattimento  il  Turturro  ha  addotto  a  propria
 discolpa  che  all'epoca  in  cui  gli  fu  notificato il decreto del
 tribunale, egli non aveva la  disponibilita'  di  una  cosi'  ingente
 somma  di  danaro  e  che  successivamente,  per  il  tramite del suo
 difensore,  si  dichiaro'  disponibile  ad  offrire,  quale  garanzia
 sostitutiva,  la  propria  autovettura e dei monili in oro, richiesta
 che peraltro fu rigettata dal tribunale  di  Bari  con  provvedimento
 dell'11 luglio 1994.
   Ciononostante  il  p.m. di udienza ha chiesto che il Turturro venga
 dichiarato responsabile del reato ascrittogli e condannato alla  pena
 di mesi 2 di arresto.
                          Osserva in diritto
   Ritiene   il   giudicante   di  dover  sollevare  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  della  norma  incriminatrice   di   cui
 all'art. 3-bis, quarto comma, legge n. 575/1965, per contrasto con le
 norme  parametro di cui agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della
 Carta costituzionale, per le ragioni appresso specificate:
     a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione,  perche'  la  norma
 incriminatrice, sanzionando il comportamento di chi ometta di versare
 la  somma  determinata  a  titolo  di  cauzione  dal  Tribunale (o in
 alternativa delle  garanzie  sostitutive),  discrimina  di  fatto  la
 posizione  di  coloro  che  possono  materialmente  adempiere  a tale
 obbligo, avendo sufficienti risorse economiche, da quella  di  coloro
 che per converso non dispongono di analoghi mezzi economici. Trattasi
 di  una disparita' di trattamento ingiusta e del tutto irragionevole,
 tanto piu' che la stessa norma non contiene alcuna  disposizione  che
 consenta   alla  autorita'  giudiziaria  di  verificare  in  concreto
 (accertamento, peraltro, assai arduo), quali siano le reali fonti  di
 reddito ed i mezzi economici del soggetto;
     b)  Violazione  con  l'art. 27, primo  comma, della Costituzione,
 perche' la norma incriminatrice in esame fa dipendere la applicazione
 della sanzione penale dal mancato adempimento di un obbligo di  dare,
 la  cui  concreta  esecuzione  peraltro non rientra in modo esclusivo
 nella potesta' del soggetto, posto che non  e'  sufficiente  la  mera
 volonta'  di  adempiere  all'obbligo  in  questione,  ma  e' altresi'
 necessario che il  soggetto  a  cui  viene  imposto  l'obbligo  della
 cauzione,   abbia   effettivamente  le  possibilita'  economiche  per
 adempiere. Tale imposizione contrasta con  l'art.  27,  primo  comma,
 Cost.,   laddove   si  afferma  che  "La  responsabilita'  penale  e'
 personale", posto che il soggetto  che  non  versi  la  cauzione  per
 mancanza   di   disponibilita'   economica,  finisce  per  rispondere
 oggettivamente per una condotta (omissione)  non  riconducibile  alla
 sfera  dalla  sua  volonta'  e da lui non dominabile sotto il profilo
 finalistico;
     c) Violazione con l'art. 27,  terzo  comma,  della  Costituzione,
 posto che affinche' la pena possa spiegare i suoi effetti rieducativi
 sulla persona del reo e' indispensabile che quest'ultimo sia messo in
 grado  di percepire il disvalore sociale dell'atto illecito compiuto,
 risolvendosi altrimenti la sanzione in una insopportabile  sofferenza
 fisica  e  psichica  non adeguatamente sorretta da un giustificazione
 razionale  e  comprensibile.  Ora,  laddove  il  soggetto  non  abbia
 provveduto a versare la cauzione, non gia' per colpevole e volontaria
 sua  decisione, ma bensi' per indisponibilita' economica, la funzione
 rieducativa della pena rimarrebbe del tutto vanificata.
   Le questioni innanzi prospettate,  oltre  che  non  manifestamente,
 sono  altresi'  rilevanti nel presente giudizio, posto che dalla loro
 risoluzione dipende la sussistenza o meno dell'illecito contestato al
 Turturro.
   Ritiene, pertanto, questo pretore di dover dimettere  la  questione
 incidentale di costituzionalita', per contrasto con gli artt. 3 e 27,
 primo  e  terzo  comma,  della  Costituzione, dell'art. 3-bis, quarto
 comma, legge n. 565/75;