IL PRETORE
   Ha pronunciato nel pubblico dibattimento la seguente ordinanza.
   Il 4 giugno 1997 i Carabinieri della stazione di  Bagni  di  Tivoli
 traevano  in  arresto Di Marco Sergio colto nella flagranza del reato
 di cui agli artt. 337 e 339 c.p., nel termine di legge era presentato
 in tale stato, dinanzi a  questo  pretore  per  la  convalida  ed  il
 contestuale giudizio a norma dell'art. 566 c.p.p.
   Il pretore, convalidava l'arresto con ordinanza del 6 giugno 1997 e
 disponeva    procedersi   immediatamente   al   giudizio   con   rito
 direttissimo.     In  punto  rileva   che   sussistono   profili   di
 incostituzionalita'  come  di  seguito evidenziati: sul merito com'e'
 noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995  (vedi
 la  n.  149  e  la  432)  ha  rivisto  i limiti dell'incompatibilita'
 prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da
 creare pre-giudizio) una valutazione  di  contenuto  sulla  probabile
 fondatezza dell'accusa.
   E,  con  specifico  riguardo  al  giudizio  direttissimo  avanti al
 pretore, ha dichiarato la  manifesta  infondatezza  della  questione,
 radicandola  sulla  circostanza che in tale eventualita' la convalida
 dell'arresto implica una valutazione sulla  riferibilita'  del  reato
 all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione
 del  giudice  competente per il merito direttamente investito, cui e'
 devoluta la convalida e il contestuale giudizio al  quale  si  accede
 ogni  altro  provvedimento  cautelare; aggiungendovi che, "il giudice
 del dibattimento, al quale e' presentato l'imputato per  il  giudizio
 direttissimo,   si  pronuncia  pregiudizialmente,  con  la  convalida
 dell'arresto, sulla esistenza dei presupposti che gli  consentono  di
 procedere  immediatamente  al  giudizio  ed e' competente ad adottare
 incidentalmente  misure  cautelari,  attratte nella competenza per la
 cognizione  del  merito.  Non  puo'  dunque  essere  configurata  una
 menomazione  dell'imparzialita'  del  giudice,  che  adotta decisioni
 preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso".
   Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione
 alle superiori argomentazioni adottate dalla  Corte,  si  imponga  la
 rivalutazione  di aspetti di incostituzionalita' afferenti al momento
 di formazione della prova per la decisione  di  merito  ed  al  tema,
 dunque,   della   corretta  utilizzazione  degli  elementi  di  prova
 (rectius:  di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del
 libero convincimento del giudice.
   Invero, muovendo dalla  indicata  premessa  che  il  giudice  della
 convalida  e  il  giudice  di  merito solo incidentalmente chiamato a
 verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione
 del relativo processo e posto che,  tale  fase  si  snoda  attraverso
 l'acquisizione  di elementi di valutazione influenti sulla formazione
 del convincimento del giudice, e' indubbio che l'acquisizione di tali
 elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie
 fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di  giudizio  in  modo
 che  ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilita' in senso
 formale    e    conseguentemente    non    intaccato    il    profilo
 dell'imparzialita'   (altrimenti   riposante   solo   sulla  generica
 affermazione che comunque si e' fronte al giudice del merito) nonche'
 i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti
 nella acquisizione e formazione  della  prova.  In  particolare  cio'
 concerne  i  qualificanti  momenti  della  cosiddetta relazione orale
 dell'ufficiale o agente di  p.g.  procedente  e  della  dichiarazione
 dell'arrestato  che, a norma dell'art. 566 c.p.p.  viene "sentito" ai
 fini di convalida.
   Poiche' tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale  fase
 incidentale  e  antecedente  al  giudizio,  la  prova  testimoniale e
 l'esame dell'imputato, a salvaguardare la loro compatibilita'  con  i
 parametri  costituzionali  rappresentati  dall'art. 3 (sottospecie di
 parita'  di  trattamento  con  gli  altri  imputati),  dall'art.   24
 (sottospecie  di  garanzie  difensive),  dagli  artt.  3, 24, secondo
 comma, 25 e 27, secondo comma (sottospecie di interconnessione tra  i
 richiamati  profili  con  quello  della  indipendenza  del giudice di
 merito e, dunque, nella prospettiva funzionale  dell'esercizio  della
 giurisdizione   con   riferimento  al  momento  acquisitivo  di  dati
 contenutistici e di  merito  dell'imputazione,  influenti  come  tali
 sulla   formazione   del   libero   convincimento   del   giudice)  a
 salvaguardare come detto,  la  loro  compatibilita'  con  i  suddetti
 parametri  di  costituzionalita'  si  impone  il rispetto delle forme
 previste per gli atti a  contenuto  congenere  nel  dibattimento,  in
 funzione  anticipatoria  (cosi'  come avviene per i casi di incidente
 probatorio) cosi' da risultare salvaguardato  anche  l'aspetto  della
 loro diretta utilizzabilita' ai fini di giudizio.
   In      conclusione     si     ritiene     pertanto     ravvisabile
 l'incostituzionalita' dell'art. 566  laddove  non  prescrive  che  la
 relazione   dell'ufficiale   o  agente  p.g.  procedente  nonche'  le
 dichiarazioni dell'imputato vengano assunte con  rispetto  e  con  le
 forme  dettate  nella  fase dibattimentale per la testimonianza e per
 l'esame dell'imputato con conseguente invalidita' della stessa  norma
 e  dell'art.  138  disp.  att.  al c.p.p.   in relazione all'art. 431
 c.p.p.    laddove  non prescrive l'inserimento degli atti suddetti da
 acquisire nelle forme come dianzi individuate nel  fascicolo  per  il
 dibattimento.
   E'  indubbia  la rilevanza della prospettata questione nel presente
 giudizio, che si trova proprio nella fase dibattimentale  conseguente
 alla   convalida   con   diretta   influenza,  dove  trovano  diretta
 applicazione le norme censurate.