IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da Carlini Erina contro l'I.N.P.S di Siena, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23 aprile 1997, osserva: la questione di legittimita' sollevata dalla difesa di parte ricorrente deve ritenersi, rilevante e non manifestamente infondata. La rilevanza della medesima ai fini della decisione del presente giudizio e' evidente, trattandosi di norma, quella di cui all'art. 1, commi 181 e 182 e 183, legge n. 662/1996, che se applicata, determinerebbe l'estinzione della presente controversia incidendo direttamente sul diritto soggettivo fatto valere nel presente giudizio. Per quanto attiene alla non manifesta infondatezza devesi rilevare come le disposizioni di cui trattasi - che prevedono a favore del pensionato il pagamento delle somme maturate al 31 dicembre 1995, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale la cui applicazione e' invocata nel presente giudizio, in sei annualita' a mezzo di titoli di Stato, senza decorrenza di interessi e rivalutazione con estinzione di ufficio dei procedimenti pendenti con spese compensate - appaiono in possibile contrasto con i principi costituzionali sanciti agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione. Le disposizioni, in commento, invero, sembrano ledere il principio di eguaglianza dei cittadini, operando una discriminazione di convenienza finanziaria dello Stato, tra coloro che hanno ottenuto un riconoscimento giurisdizionale irrevocabile al loro diritto e coloro, per i quali tale riconoscimento, per motivi indipendenti dalla loro volonta', e' ancora in itinere; penalizzando questi ultimi al solo fine di limitare l'erogazione pubblica. Anche i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 38 possono fondatamente ritenersi violati, laddove nella applicazione della suddetta disciplina si limiti la liberta' di agire in giudizio di ogni cittadino per la tutela dei propri diritti, andando ad incidere negativamente su posizioni di pensionati deboli economicamente, ponendo in pericolo la provvista di mezzi necessari per la sopravvivenza. In sostanza, lo Stato, parte in causa dei giudizi de quibus, ha dettato una disciplina legislativa diretta a bloccare il riconoscimento giurisdizionale dei diritti reiteratamente riconosciuti dalla sentenza della Corte costituzionale, impegnandosi ad assolvere solo in parte l'obbligo su di esso incombente e sancito dalle medesime sentenze, dettando, di converso, una disciplina penalizzante per quei pensionati che hanno ancora in corso la loro vertenza. Cio' posto e ritenendo equo rimettere la questione alla Corte costituzionale circa la legittimita' costituzionale delle norme di cui trattasi.