IL VICE PRETORE
   Sciogliendo la riserva che precede;
   Rilevato che il ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto  la
 raccomandata  a.r.  contenente  la  contestazione della infrazione al
 C.d.S., ne' altro avviso  (e  cioe'  nemmeno  l'avviso  previsto  dal
 secondo comma dell'art. 8, legge n. 890/1982);
     che tale norma prescrive che, lasciato l'avviso e trascorsi dieci
 giorni  dalla  data  in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio
 postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato
 il ritiro, il piego stesso sia datato e sottoscritto  dall'impiegato,
 e subito restituito al mittente con l'indicazione "non ritirato";
     che il quarto comma dell'art. 8, legge n. 890/1982 dispone quindi
 che la notificazione si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla
 data di deposito;
     che l'art. 140 c.p.p., avente epigrafe "irreperibilita' o rifiuto
 di  ricevere  la copia", dispone che l'ufficiale giudiziario depositi
 la copia nella casa comunale ove la notifica deve eseguirsi,  affigga
 avviso  del  deposito  alla  porta  dell'abitazione  o dell'ufficio o
 dell'azienda del destinatario, e gliene dia notizia "per raccomandata
 con avviso di ricevimento";
     che  risultano evidenti le diverse attivita' per la effettuazione
 delle due ipotesi di  notificazione  (quella  regolata  dall'art.  8,
 legge  n.  890/1982,  e  quella  disciplinata  nell'art. 140 c.p.c.),
 uguale invece essendo, nelle  due  norme,  il  presupposto  di  fatto
 disciplinato,  e  consistente,  nell'uno  come  nell'altro  caso, nel
 rifiuto  del  destinatario  (citato,  quanto  all'art.  140   c.p.c.,
 nell'epigrafe  della  norma,  e  nell'art.  8, legge n. 890/1982, nel
 verbo che indica il contegno della persona);
     che tale diversa regolamentazione (e nulla  rilevando,  a  parere
 dello scrivente, il fatto che l'art. 140 c.p.c. disciplini un caso di
 notifica  a  mani,  mentre  l'art.  8,  legge  n. 890/1982 un caso di
 notifica a mezzo del servizio postale)  si  appalesa  priva  di  ogni
 ragione   logica,   e   quindi   ingiusta,   non  essendo  altrimenti
 giustificabile  che  il  notificatario  ex  art.  140  c.p.c.,  oltre
 all'avviso  presso  l'abitazione o l'ufficio o l'azienda, riceve, per
 raccomandata  a.r.,  notizia,  non  essendo  invece  tale   ulteriore
 attivita'  prevista  nella  procedura  di  cui  all'art.  8, legge n.
 890/1982, secondo comma;
     che tutte le attivita' previste a carico dell'agente postale  non
 possano  ritenersi  equipollenti  alla  notizia per raccomandata a.r.
 (prevista nell'art. 140 c.p.c. a favore del notificatario), in quanto
 si svolgono al di fuori della sfera del medesimo;
     che il notificatario ex art.  8  legge  n.  890/1982  nulla  puo'
 verificare  in quanto compiuto dall'agente postale (il cui avviso ben
 puo',  anche  accidentalmente,  non   giungere   a   conoscenza   del
 destinatario),  mentre  la  raccomandata a.r., prevista dall'art. 140
 c.p.c. dopo l'affissione dell'avviso, e' traccia sempre  verificabile
 di una attivita' a favore del notificatario della quale questi, anche
 a posteriori, puo' avere riscontro;
     che  il  diverso  trattamento  riservato ai notificatarii ex art.
 140 c.p.c.  e  a  quelli  ex  art.  8,  legge  n.  890/1982  (il  cui
 presupposto,  invece,  identico,  e'  la  impossibilita' materiale di
 consegnare a mani del  destinatario  l'atto),  determina  una  palese
 discriminazione dei secondi rispetto ai primi;
     che  il  disposto  di cui all'art. 8, legge n. 890/1982, secondo,
 terzo e quarto comma, appare lesivo nei precetti fondamentali di  cui
 gli  artt.  3  e  24  Cost.,  primo  e  secondo  comma,  comprimendo,
 ingiustificatamente, il diritto di difesa di soggetti che si  trovano
 in  situazioni  identiche  rispetto  a  coloro  che,  invece, possano
 beneficiare della procedura prevista dall'art. 140 c.p.c.;
     che si ritiene pertanto di dover sollevare d'ufficio la questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  legge  n.  890/1982,
 secondo,  terzo  e quarto comma, in relazione agli artt. 3 e 24 della
 Costituzione, nella parte in cui non  prevede  che  il  destinatario,
 dopo  l'avviso  lasciato  alla  sua  abitazione  o ufficio o azienda,
 riceva notizia di tale attivita' per raccomandata  a.r.,  cosi'  come
 previsto dall'art.  140 c.p.c.;
     che  appare  altresi'  evidente  la rilevanza della questione qui
 sollevata, dalla cui risoluzione dipende la decisione della lite  (in
 assenza  della  notifica  compiuta  validamente  nel termine di legge
 rispetto al di' della contestata infrazione, infatti,  verrebbe  meno
 la  potesta'  impositiva  della p.a., verso la quale il ricorrente ha
 fatto opposizione);