L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 14 agosto 1997, ha approvato il disegno di legge n. 471 dal titolo: "Interventi in favore dei consorzi di bonifica" pervenuta a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale il successivo giorno 18 agosto 1997. Il provvedimento legislativo de quo riproduce integralmente la norma contenuta nel comma 2 dell'art. 3 del d.d.l. n. 380 approvato dall'Assemblea nella seduta del 30 aprile 1997 ed impugnato da questo Commissariato con ricorso dell'8 maggio 1997 per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione. La riapprovazione della norma gia' oggetto di gravame si e' resa necessaria per consentire l'esame e la pronuncia di codesta ecc.ma Corte sulla legittimita' della stessa in quanto il presidente della regione il 27 maggio 1997 ha promulgato, con omissione della disposizione impugnata, la legge regionale dal titolo: "Autorizzazione di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della regione per l'anno finanziario 1997" creando automaticamente il presupposto per la dichiarazione di cessata materia del contendere del giudizio gia' instaurato. Considerato che il disegno di legge e' stato approvato senza che su di esso si sia svolto un dibattito parlamentare da cui eventualmente sarebbero potuti emergere convincenti argomenti di fatto e/o di diritto atti a superare le motivazioni del pendente ricorso commissariale, questo ufficio con il presente atto ritiene di riprodurlo. L'art. 1, che di seguito si trascrive, si appalesa viziato di illegittimita' per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione: "Il limite di spesa di lire 1.500 milioni previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, e' elevato per il 1997 a lire 6.500 milioni (capitolo 16008). Gli interventi previsti dall'art. 3 della predetta legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 sono prorogati sino al 31 dicembre 1999. Gli oneri relativi valutati in lire 1.500 milioni annui per gli anni 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della regione - codice 1001". La suddetta disposizione nella sostanza riproduce ed amplia una norma ritenuta illegittima da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 127/1996. Ai fini di una migliore intelligenza della questione si ritiene opportuno premettere un conciso excursus delle vicende normative che costituiscono il presupposto della attuale disposizione. L'Assemblea regionale siciliana il 7 aprile 1995 ha approvato il disegno di legge n. 460-88/A (attuale legge regionale n. 45/1995) con cui, nel dettare una disciplina organica per un nuovo assetto dei consorzi di bonifica correlato all'accorpamento dei preesistenti organismi consortili, si introducevano norme di particolare favore nei confronti del personale precario in servizio presso i disciolti enti. In particolare l'art. 30, commi 2, 3 e 7 disponeva l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato dei soggetti che nel triennio 1992/1994 avessero svolto incarichi di prestazione d'opera per le esigenze istituzionali nei sopprimendi consorzi per un periodo complessivo non inferiore a 6 mesi nel suddetto triennio e l'assicurazione, a richiesta, di 151 giornate lavorative (c.d. garanzie occupazionali) per i prestatori d'opera i cui rapporti di lavoro avevano avuto una durata inferiore ad un semestre nel triennio medesimo. Tali previsioni, unitamente a quella relativa all'assunzione ope legis del personale in servizio presso l'ASCEBEM, hanno costituito oggetto di impugnativa per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, su cui codesta Corte ha dichiarato, con sentenza n. 394/1995, cessata la materia del contendere a seguito dell'espressa abrogazione delle norme stesse disposta con legge regionale n. 48/1995. Successivamente (con la citata sentenza n. 127/1996), e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle norme riprodotte con l'art. 3 della delibera legislativa approvata il 6 maggio 1995, e nuovamente impugnata da parte di questo ufficio (ricorso n. 37/1995). Nell'attesa della definizione del complesso contenzioso costituzionale cosi' instaurato, l'Assemblea regionale con l'art. 3 della legge regionale n. 76/1995 ha autorizzato i consorzi di bonifica, in presenza di comprovate esigenze funzionali, a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge regionale n. 239/1962 "avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera gia' utilizzati nel triennio 1992-1994", a tal fine stanziando 1.500 milioni di lire per ciascuno degli anni 1996 e 1997. In considerazione dell'incertezza sull'esito dei ricorsi in precedenza promossi e, soprattutto, della transitorieta' della suddetta norma strettamente correlata all'espletamento della complessa procedura per l'istituzione di nuovi enti e l'avvio della relativa attivita', questo Commissariato ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per promuovere utilmente ricorso dinanzi a codesta ecc.ma Corte. Poiche' la nuova delibera legislativa modifica la situazione preesistente, si ritiene che dette condizioni siano ora esistenti giacche' si e' in presenza non solo di un ingiustificato incremento della spesa per il corrente esercizio, ma anche della proroga dell'autorizzazione a stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato sino al 1999. Dai chiarimenti forniti dai competenti organi regionali, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969 ed allegati al precedente ricorso, mentre, da un canto si evince la ormai imminente nomina degli amministratori provvisori ex art. 6 legge regionale n. 45/1995 che dovranno procedere alla organizzazione delle nuove strutture consortili, dall'altro, nulla e' possibile desumere sull'esistenza e/o sul permanere di particolari esigenze funzionali dei vecchi consorzi che giustifichino il reclutamento di oltre 120 dipendenti, nonche' sulla prevista sopravvenienza di nuove opere e/o servizi, definiti di carattere temporaneo, che rendano comprensibile il maggiore impegno finanziario della regione (piu' del quadruplo rispetto alle previsioni del decorso anno). L'Amministrazione non e' stata, infatti, in grado di fornire esaustivi chiarimenti in merito. L'assessore regionale all'agricoltura e le foreste ha soltanto genericamente ed astrattamento fatto riferimento alla "necessita' per i nuovi enti di disporre di personale in numero adeguato all'entita' ed alla complessita' delle problematiche connesse all'avvio dell'attivita' istituzionale dei nuovi istituiti enti". Ne' e' stato fatto alcun specifico e puntuale riferimento al numero ed alle qualifiche del personale dei soppressi consorzi collocati in prepensionamento, le cui attivita' avrebbero potuto, secondo quanto indicato in via di pura ipotesi dall'Amministrazione regionale, essere svolte dai lavoratori precari di cui si autorizza l'assunzione e/o l'ulteriore prosecuzione dei rapporti di lavoro instaurati. Si ritiene, pertanto, tuttora persistente la violazione del principio costituzionale del buon andamento della p.a. posto a fondamento della richiamata pronuncia di codesta ecc.ma Corte. E' ipotizzabile, infatti, anche in relazione all'avvenuta approvazione nella seduta del 30 aprile 1997 di un ordine del giorno con cui si impegna il governo della regione a far si' che tutto il personale di ruolo, a tempo indeterminato o determinato dei soppressi consorzi di bonifica transiti nei nuovi enti, che lo scopo della norma possa essere quello di precostituire le condizioni per inserire altri dipendenti precari nelle istituende strutture burocratiche indipendentemente dalla preventiva verifica della necessita' di procedere a nuove immissioni di personale e dell'espletamento di congrue procedure selettive. Il disporre senza alcuna espressa e specifica motivazione un incremento del finanziamento in precedenza autorizzato di cui, peraltro, contestualmente si prevede, del pari immotivamente, la proroga per un ulteriore biennio, si appalesa strumento surretizio per eludere il giudicato costituzionale gia' formatosi con la piu' volte citata sentenza n. 127/1996 e, pertanto, lesivo del principio di cui all'art. 136 della Costituzione. Codesta Corte ha, infatti, dichiarato l'illegittimita' delle norme che miravano a realizzare garanzie occupazionali con modalita' che non contemplavano per i beneficiari alcuna prova selettiva in assenza, peraltro, della valutazione dell'interesse dei nuovi enti a carico dei quali le assunzioni erano destinate ad operare. Valutazione ancor piu' necessaria, a fronte della menzionata legge regionale n. 45/1995 che, nel riorganizzare la struttura degli enti consortili, ha provveduto ad una loro drastica riduzione.