L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 14  agosto  1997,
 ha  approvato  il  disegno di legge n. 471 dal titolo: "Interventi in
 favore dei consorzi di bonifica"  pervenuta  a  questo  Commissariato
 dello  Stato,  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto
 speciale il successivo giorno 18 agosto 1997.
   Il provvedimento legislativo  de  quo  riproduce  integralmente  la
 norma  contenuta  nel comma 2 dell'art. 3 del d.d.l. n. 380 approvato
 dall'Assemblea nella seduta del 30 aprile 1997 ed impugnato da questo
 Commissariato con ricorso dell'8 maggio  1997  per  violazione  degli
 artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione.
   La  riapprovazione  della  norma gia' oggetto di gravame si e' resa
 necessaria per consentire l'esame e la pronuncia  di  codesta  ecc.ma
 Corte  sulla  legittimita' della stessa in quanto il presidente della
 regione  il  27  maggio  1997  ha  promulgato,  con  omissione  della
 disposizione    impugnata,    la    legge   regionale   dal   titolo:
 "Autorizzazione di spesa per l'utilizzo delle somme  accantonate  nei
 fondi globali del bilancio della regione per l'anno finanziario 1997"
 creando  automaticamente  il  presupposto  per  la  dichiarazione  di
 cessata materia del contendere del giudizio gia' instaurato.
   Considerato che il disegno di legge e' stato approvato senza che su
 di esso si sia svolto un dibattito parlamentare da cui  eventualmente
 sarebbero  potuti  emergere  convincenti  argomenti  di  fatto e/o di
 diritto  atti  a  superare  le  motivazioni  del   pendente   ricorso
 commissariale,  questo  ufficio  con  il  presente  atto  ritiene  di
 riprodurlo.
   L'art. 1, che di seguito  si  trascrive,  si  appalesa  viziato  di
 illegittimita'  per  violazione  degli  artt.  3,  51, 97 e 136 della
 Costituzione: "Il limite di spesa di lire 1.500 milioni previsto  dal
 comma  3  dell'art.    3  della  legge  regionale 30 ottobre 1995, e'
 elevato per il 1997  a  lire  6.500  milioni  (capitolo  16008).  Gli
 interventi  previsti  dall'art.   3 della predetta legge regionale 30
 ottobre 1995, n. 76 sono prorogati sino  al  31  dicembre  1999.  Gli
 oneri relativi valutati in lire 1.500 milioni annui per gli anni 1998
 e  1999  trovano  riscontro  nel bilancio pluriennale della regione -
 codice 1001".
   La  suddetta  disposizione  nella  sostanza riproduce ed amplia una
 norma ritenuta illegittima da codesta ecc.ma Corte  con  sentenza  n.
 127/1996.
   Ai  fini  di  una  migliore intelligenza della questione si ritiene
 opportuno premettere un conciso excursus delle vicende normative  che
 costituiscono il presupposto della attuale disposizione.
   L'Assemblea  regionale  siciliana  il 7 aprile 1995 ha approvato il
 disegno di legge n. 460-88/A (attuale legge regionale n. 45/1995) con
 cui, nel dettare una disciplina organica per  un  nuovo  assetto  dei
 consorzi  di  bonifica  correlato  all'accorpamento  dei preesistenti
 organismi consortili, si introducevano norme  di  particolare  favore
 nei  confronti  del personale precario in servizio presso i disciolti
 enti.
   In particolare l'art. 30, commi 2, 3 e 7 disponeva l'assunzione con
 contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato  dei  soggetti  che  nel
 triennio  1992/1994  avessero svolto incarichi di prestazione d'opera
 per le esigenze istituzionali nei sopprimendi consorzi per un periodo
 complessivo  non  inferiore  a  6  mesi  nel  suddetto   triennio   e
 l'assicurazione,  a  richiesta,  di  151  giornate  lavorative  (c.d.
 garanzie occupazionali) per i prestatori d'opera i  cui  rapporti  di
 lavoro avevano avuto una durata inferiore ad un semestre nel triennio
 medesimo.
   Tali  previsioni,  unitamente  a quella relativa all'assunzione ope
 legis del personale in servizio presso  l'ASCEBEM,  hanno  costituito
 oggetto  di  impugnativa  per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della
 Costituzione, su cui codesta Corte ha  dichiarato,  con  sentenza  n.
 394/1995,  cessata  la materia del contendere a seguito dell'espressa
 abrogazione delle  norme  stesse  disposta  con  legge  regionale  n.
 48/1995.    Successivamente  (con la citata sentenza n. 127/1996), e'
 stata  dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale   delle   norme
 riprodotte  con  l'art.   3 della delibera legislativa approvata il 6
 maggio 1995, e  nuovamente  impugnata  da  parte  di  questo  ufficio
 (ricorso n. 37/1995).
   Nell'attesa    della    definizione   del   complesso   contenzioso
 costituzionale cosi' instaurato, l'Assemblea regionale con  l'art.  3
 della  legge  regionale  n.  76/1995  ha  autorizzato  i  consorzi di
 bonifica, in presenza di comprovate esigenze funzionali, a  stipulare
 rapporti  di  lavoro  ai  sensi  della  legge  regionale  n. 239/1962
 "avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera gia' utilizzati
 nel triennio 1992-1994", a tal fine stanziando 1.500 milioni di  lire
 per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
   In   considerazione   dell'incertezza  sull'esito  dei  ricorsi  in
 precedenza  promossi  e,  soprattutto,  della  transitorieta'   della
 suddetta   norma   strettamente   correlata   all'espletamento  della
 complessa procedura per l'istituzione di nuovi enti e  l'avvio  della
 relativa  attivita',  questo  Commissariato  ha  ritenuto  che non vi
 fossero le condizioni per  promuovere  utilmente  ricorso  dinanzi  a
 codesta ecc.ma Corte.  Poiche' la nuova delibera legislativa modifica
 la situazione preesistente, si ritiene che dette condizioni siano ora
 esistenti  giacche'  si  e' in presenza non solo di un ingiustificato
 incremento della spesa per il  corrente  esercizio,  ma  anche  della
 proroga  dell'autorizzazione  a  stipulare rapporti di lavoro a tempo
 determinato sino al 1999.
   Dai  chiarimenti  forniti dai competenti organi regionali, ai sensi
 dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969 ed allegati al precedente ricorso,
 mentre, da un  canto  si  evince  la  ormai  imminente  nomina  degli
 amministratori  provvisori  ex  art. 6 legge regionale n. 45/1995 che
 dovranno  procedere  alla  organizzazione   delle   nuove   strutture
 consortili,  dall'altro,  nulla  e' possibile desumere sull'esistenza
 e/o sul permanere  di  particolari  esigenze  funzionali  dei  vecchi
 consorzi  che  giustifichino il reclutamento di oltre 120 dipendenti,
 nonche' sulla prevista sopravvenienza di  nuove  opere  e/o  servizi,
 definiti  di  carattere  temporaneo,  che  rendano  comprensibile  il
 maggiore  impegno  finanziario  della  regione  (piu'  del  quadruplo
 rispetto alle previsioni del decorso anno).
   L'Amministrazione  non  e'  stata,  infatti,  in  grado  di fornire
 esaustivi    chiarimenti    in    merito.    L'assessore    regionale
 all'agricoltura   e   le   foreste   ha   soltanto  genericamente  ed
 astrattamento fatto riferimento alla "necessita' per i nuovi enti  di
 disporre   di  personale  in  numero  adeguato  all'entita'  ed  alla
 complessita' delle problematiche  connesse  all'avvio  dell'attivita'
 istituzionale dei nuovi istituiti enti".
   Ne' e' stato fatto alcun specifico e puntuale riferimento al numero
 ed  alle qualifiche del personale dei soppressi consorzi collocati in
 prepensionamento, le cui attivita' avrebbero potuto,  secondo  quanto
 indicato  in  via  di  pura  ipotesi  dall'Amministrazione regionale,
 essere svolte dai lavoratori precari di cui si autorizza l'assunzione
 e/o l'ulteriore prosecuzione dei rapporti di lavoro instaurati.
   Si  ritiene,  pertanto,  tuttora  persistente  la  violazione   del
 principio  costituzionale  del  buon  andamento  della  p.a.  posto a
 fondamento della richiamata pronuncia di codesta ecc.ma Corte.
   E'  ipotizzabile,  infatti,   anche   in   relazione   all'avvenuta
 approvazione  nella seduta del 30 aprile 1997 di un ordine del giorno
 con cui si impegna il governo della regione a far si'  che  tutto  il
 personale di ruolo, a tempo indeterminato o determinato dei soppressi
 consorzi  di  bonifica  transiti  nei  nuovi enti, che lo scopo della
 norma possa essere quello di precostituire le condizioni per inserire
 altri dipendenti  precari  nelle  istituende  strutture  burocratiche
 indipendentemente  dalla  preventiva  verifica  della  necessita'  di
 procedere a nuove immissioni  di  personale  e  dell'espletamento  di
 congrue procedure selettive.
   Il  disporre  senza  alcuna  espressa  e  specifica  motivazione un
 incremento  del  finanziamento  in  precedenza  autorizzato  di  cui,
 peraltro,  contestualmente  si  prevede,  del  pari immotivamente, la
 proroga per un ulteriore biennio, si  appalesa  strumento  surretizio
 per  eludere  il  giudicato costituzionale gia' formatosi con la piu'
 volte citata sentenza n. 127/1996 e, pertanto, lesivo  del  principio
 di  cui  all'art.  136 della Costituzione. Codesta Corte ha, infatti,
 dichiarato l'illegittimita' delle norme  che  miravano  a  realizzare
 garanzie  occupazionali  con  modalita'  che  non contemplavano per i
 beneficiari  alcuna  prova  selettiva  in  assenza,  peraltro,  della
 valutazione  dell'interesse  dei  nuovi  enti  a  carico dei quali le
 assunzioni  erano  destinate  ad  operare.  Valutazione  ancor   piu'
 necessaria, a fronte della menzionata legge regionale n. 45/1995 che,
 nel  riorganizzare  la struttura degli enti consortili, ha provveduto
 ad una loro drastica riduzione.