IL PRETORE Ha pronunciato nel pubblico dibattimento la seguente ordinanza. Il 14 giugno 1997 gli agenti del Commissariato di P.S. di Tivoli e Guidonia traevano in arresto Mida Marco colto nella flagranza del reato di cui agli artt. 56 c.p., 624, 625 nn. 1 e 2 c.p.; nel termine di legge era presentato in tale stato, dinanzi a questo pretore per la convalida ed il contestuale giudizio a norma dell'art. 566 c.p.p. Il pretore, convalidava l'arresto con ordinanza del 16 giugno 1997 e disponeva procedersi immediatamente al giudizio con rito direttissimo. In punto rileva che sussistono profili di incostituzionalita' come di seguito evidenziati: sul merito com'e' noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995 (vedi la n. 149 e la 432) ha rivisto i limiti dell'incompatibilita' prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da creare pre-giudizio) una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa. E, con specifico riguardo al giudizio direttissimo avanti al pretore, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, radicandola sulla circostanza che in tale eventualita' la convalida dell'arresto implica una valutazione sulla riferibilita' del reato all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione del giudice competente per il merito direttamente investito, cui e' devoluta la convalida e il contestuale giudizio al quale si accede ogni altro provvedimento cautelare; aggiungendovi che, "il giudice del dibattimento, al quale e' presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto, sulla esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed e' competente ad adottare incidentalmente misure cautelari, attratte nella competenza per la cognizione del merito; Non puo' dunque essere configurata una menomazione dell'imparzialita' del giudice, che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso"; Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione alle superiori argomentazioni adottate dalla Corte, si imponga la rivalutazione di aspetti di incostituzionalita' afferenti al momento di formazione della prova per la decisione di merito ed al tema, dunque, della corretta utilizzazione degli elementi di prova (rectius: di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del libero convincimento del giudice; Invero, muovendo dalla indicata premessa che il giudice della convalida e' il giudice di merito solo incidentalmente chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione del relativo processo e posto che, tale fase si snoda attraverso l'acquisizione di elementi di valutazione influenti sulla formazione del convincimento del giudice, e' indubbio che l'acquisizione di tali elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di giudizio in modo che ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilita' in senso formale e conseguentemente non intaccato il profilo dell'imparzialita' (altrimenti riposante solo sulla generica affermazione che comunque si e' fronte al giudice del merito) nonche' i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti nella acquisizione e formazione della prova. In particolare cio' concerne i qualificanti momenti della cosidetta relazione orale dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 c.p.p. viene "sentito" ai fini di convalida; Poiche' tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase incidentale e antecedente al giudizio, la prova testimoniale e l'esame dell'imputato, a salvaguardare la loro compatibilita' con i parametri costituzionali rappresentati dall'art. 3 (sottospecie di parita' di trattamento con gli altri imputati), dall'art. 24 (sottospecie di garanzie difensive), dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo comma (sottospecie di interconnessione tra i richiamati profili con quello della indipendenza del giudice di merito e, dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio della giurisdizione con riferimento al momento acquisitivo di dati contenutistici e di merito dell'imputazione, influenti come tali sulla formazione del libero convincimento del giudice) a salvaguardare come detto, la loro compatibilita' con i suddetti parametri di costituzionalita' si impone il rispetto delle forme previste per gli atti a contenuto congenere nel dibattimento, in funzione anticipatoria (cosi' come avviene per i casi di incidente probatorio) cosi' da risultare salvaguardato anche l'aspetto della loro diretta utilizzabilita' ai fini di giudizio; In conclusione si ritiene pertanto ravvisabile l'incostituzionalita' dell'art. 566 laddove non prescrive che la relazione dell'ufficiale o agente p.g. procedente nonche' le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte con rispetto e con le forme dettate nella fase dibattimentale per la testimonianza e per l'esame dell'imputato con conseguente invalidita' della stessa norma e dell'art. 138 disp. att. al c.p.p. in relazione all'art. 431 c.p.p. laddove non prescrive l'inserimento degli atti suddetti da acquisire nelle forme come dianzi individuate nel fascicolo per il dibattimento; E' indubbia la rilevanza della prospettata questione nel presente giudizio, che si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente alla convalida con diretta influenza, dove trovano diretta applicazione le norme censurate;