IL VICE PRETORE Esaminati gli atti e sentite le parti; Ritenuto che con ricorso, depositato il 23 aprile 1997, il ricorrente, assumendo di essere un medico di famiglia, titolare di un rapporto parasubordinato con l'ASL BN/1, distretto n. 19 di Montesarchio e che quest'ultima gli aveva comunicato che, maturando egli al 17 agosto 1997 settanta anni, doveva essere estromesso dalla convenzione (determinazione del 10 aprile 1997, sub prot. n. 3556), per il raggiungimento del limite di eta' ai sensi della legge n. 549/1995 e del contratto di lavoro ex d.P.R. n. 484/1996 e che cio' comporterebbe l'impossibilita' di lavorare, ha chiesto l'immediata sospensiva della cancellazione sopravveniente, mantenimento della convenzione ed un rinvio alla Corte costituzionale della legge n. 549/1995, art. 2 e del d.P.R. n. 484/1996, art. 6, che ne ha fatto applicazione, perche' sia la legge che il contratto di lavoro contengono norme in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione; Rilevato che la resistente, a cui il ricorso e' stato tempestivamente notificato, ne ha chiesto il rigetto, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito ex art. 37, primo comma c.p.c., l'incompetenza per territorio del giudice adito ai sensi dell'art. 413 c.p.c., quarto comma e nel merito l'infondatezza; O s s e r v a: 1. - Non e' fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c., poiche' il rapporto tra i medici convenzionati esterni e le USL, contemplato dall'art. 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e disciplinato dagli accordi collettivi nazionali in applicazione della norma medesima, integra un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata, dal quale conseguono posizioni di diritto soggettivo non suscettibili di affievolimento per determinazione unilaterale dell'amministrazione. Ne consegue che le controversie relative al predetto rapporto come quello promosso dal medico per l'accertamento del denegato diritto a proseguirlo spettano alla cognizione del giudice ordinario, al quale competono il sindacato sulla legittimita' degli atti regolamentati e dei provvedimenti amministrativi lesivi degli indicati diritti al limitato fine della disapplicazione e la verifica della compatibilita' delle singole domande con i limiti interni della propria giurisdizione (Cass. SS.UU. 21 gennaio 1992, n. 681). E' pertanto, del tutto fuori luogo la sollevata eccezione giacche' il ricorrente non contesta alla resistente "l'esercizio dei poteri legislativamente e convenzionalmente previsti", ma solo l'illegittimita' costituzionale delle norme invocate dalla resistente, che, a suo dire, ledono il diritto soggettivo al lavoro ed all'esercizio della professione ed il principio costituzionale di eguaglianza. 2. - Neppure e' fondata l'eccezione di incompetenza per territorio, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., quarto comma, poiche' il ricorrente risiede ad Airola. Il foro suindicato, che ha carattere esclusivo e la cui previsione e' ispirata ad esigenze di tutela del lavoratore parasubordinato, deve essere identificato con riguardo al domicilio in cui si svolge o si e' svolta l'attivita' del lavoratore medesimo, dovendo escludersi nel caso di rapporto gia' cessato la possibilita' di riferimento al domicilio del lavoratore al tempo dell'instaurazione della controversia, atteso anche che tale possibilita' consentirebbe allo stesso lavoratore - in contrasto con l'art. 25, comma primo, Costituzione - di scegliersi il giudice con il preventivo trasferimento del proprio domicilio (Cass. 11 maggio 1994, n. 4581). Ne consegue che nel caso di specie, sussiste la competenza per territorio del giudice adito, poiche' il domicilio del ricorrente e' Montesarchio, svolgendo l'attivita' di medico di famiglia nel distretto di Montesarchio n. 19 della resistente. 3. - La questione di illegittimita' costituzionale, sollevata dal ricorrente, e' ammissibile nel corso del procedimento cautelare. La struttura di tale procedimento con la possibilita' di anticipare gli effetti della decisione militano a favore della tesi dell'ammissibilita'. Ne' puo' opporsi come e' stato sostenuto che la sospensione degli atti in via provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio, dopo l'incidente di costituzionalita', determini l'esaurimento del potere cautelare del giudice stesso. (Cort. cost. 12 ottobre 1990, n. 444). Non si vede, invero, come il giudice cautelare potrebbe comportarsi, se egli stesso ritenesse non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale. Nel caso di rigetto dell'istanza cautelare, in cui non si fa luogo al giudizio di merito, mancherebbe del tutto la possibilita' di sollevare la questione di legittimita' costituzionale, se fosse ritenuta non manifestamente infondata. Il ricorrente ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale della disposta cancellazione in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Con riferimento alla prima norma egli sostiene che e' violato, il principio di eguaglianza non fosse altro perche' eguale limite temporale non sussiste nella convenzione libero - professionali per altri liberi professionisti, sia del settore sanitario che di quello non sanitario. Sostiene altresi' il ricorrente che, posto che la scelta del medico, e' fondata sulla libera scelta del cittadino e del rapporto di fiducia, e' del tutto irragionevole la limitazione in parola, che e' destinata soltanto ad impedire al medico ultrasettantenne l'esercizio della professione. Il limite di eta' di settanta anni non e' previsto nemmeno per altre categorie di dipedenti pubblici e privati (ad es. i magistrati possono restare in servizio fino a settantadue anni, v. legge n. 125/1993). La norma di cui all'art. 2, comma quarto, legge n. 549/1995, secondo il ricorrente, appare anche in contrasto con l'art. 4 della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini la possibilita' di svolgere la propria attivita' o funzione che concorra al progresso della societa'; invero privare il medico di base della possibilita' di lavoro al raggiungimento del settantesimo anno significa negargli la possibilita' di lavoro, poiche' il medico di medicina generale, privato del rapporto convenzionale con la ASL, pur - se ipoteticamente intenzionato a svolgere la libera professione - sarebbe praticamente destinato a non poterla esercitare giacche' non troverebbe dei clienti, essendo quest'ultimi costretti a preferirgli i medici convenzionati, per fruire, per le stesse prestazioni, del servizio sanitario nazionale gratuito. Tali motivi possono condividersi e la questione dell'illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 2, comma quarto, non appare manifestamente infondata e poiche' il presente giudizio cautelare non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione, va emessa ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ordinanza con la quale si deve disporre la immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale. La sollevata questione impone la sospensione dell'intero procedimento cautelare ed altresi' in via provvisoria e temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare, dopo l'incidente di costituzionalita', dell'efficacia della impugnata comunicazione del 10 aprile 1997 sub prot. 3556 ASL BN/1.