IL VICE PRETORE
   Esaminati gli atti e sentite le parti;
   Ritenuto  che  con  ricorso,  depositato  il  23  aprile  1997,  il
 ricorrente, assumendo di essere un medico di famiglia, titolare di un
 rapporto  parasubordinato  con  l'ASL  BN/1,  distretto  n.   19   di
 Montesarchio  e  che quest'ultima gli aveva comunicato che, maturando
 egli al 17 agosto 1997 settanta anni, doveva essere estromesso  dalla
 convenzione  (determinazione  del 10 aprile 1997, sub prot. n. 3556),
 per il raggiungimento del limite di eta'  ai  sensi  della  legge  n.
 549/1995  e  del contratto di lavoro ex d.P.R. n. 484/1996 e che cio'
 comporterebbe l'impossibilita' di lavorare,  ha  chiesto  l'immediata
 sospensiva  della  cancellazione  sopravveniente,  mantenimento della
 convenzione  ed  un  rinvio  alla Corte costituzionale della legge n.
 549/1995, art. 2 e del d.P.R.  n. 484/1996, art. 6, che ne  ha  fatto
 applicazione,  perche'  sia  la  legge  che  il  contratto  di lavoro
 contengono  norme  in  contrasto  con  gli  articoli  3  e  97  della
 Costituzione;
   Rilevato   che   la   resistente,   a   cui  il  ricorso  e'  stato
 tempestivamente notificato, ne ha chiesto il  rigetto,  eccependo  il
 difetto  di  giurisdizione  del giudice adito ex art. 37, primo comma
 c.p.c., l'incompetenza per territorio  del  giudice  adito  ai  sensi
 dell'art. 413 c.p.c., quarto comma e nel merito l'infondatezza;
                            O s s e r v a:
   1. - Non e' fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione ex art.
 37  c.p.c.,  poiche' il rapporto tra i medici convenzionati esterni e
 le USL, contemplato dall'art. 48, legge 23 dicembre 1978,  n.  833  e
 disciplinato dagli accordi collettivi nazionali in applicazione della
 norma   medesima,   integra   un   rapporto  di  prestazione  d'opera
 professionale,  sia  pure  con  i  connotati   della   collaborazione
 continuativa  e coordinata, dal quale conseguono posizioni di diritto
 soggettivo non  suscettibili  di  affievolimento  per  determinazione
 unilaterale  dell'amministrazione.  Ne  consegue  che le controversie
 relative al predetto rapporto come quello  promosso  dal  medico  per
 l'accertamento  del  denegato  diritto  a  proseguirlo  spettano alla
 cognizione del giudice ordinario, al  quale  competono  il  sindacato
 sulla  legittimita'  degli  atti  regolamentati  e  dei provvedimenti
 amministrativi lesivi degli indicati diritti al limitato  fine  della
 disapplicazione  e  la  verifica  della  compatibilita' delle singole
 domande con i  limiti  interni  della  propria  giurisdizione  (Cass.
 SS.UU. 21 gennaio 1992, n. 681).
   E'  pertanto, del tutto fuori luogo la sollevata eccezione giacche'
 il ricorrente non contesta alla resistente   "l'esercizio dei  poteri
 legislativamente    e    convenzionalmente    previsti",    ma   solo
 l'illegittimita'  costituzionale     delle   norme   invocate   dalla
 resistente,  che,  a suo dire, ledono il diritto soggettivo al lavoro
 ed all'esercizio della professione ed il principio costituzionale  di
 eguaglianza.
   2. - Neppure e' fondata l'eccezione di incompetenza per territorio,
 ai  sensi  dell'art.  413 c.p.c., quarto comma, poiche' il ricorrente
 risiede ad Airola.
   Il foro suindicato, che ha carattere esclusivo e la cui  previsione
 e'  ispirata  ad  esigenze  di tutela del lavoratore parasubordinato,
 deve essere identificato con riguardo al domicilio in cui si svolge o
 si e' svolta l'attivita' del lavoratore medesimo, dovendo  escludersi
 nel  caso  di rapporto gia' cessato la possibilita' di riferimento al
 domicilio  del   lavoratore   al   tempo   dell'instaurazione   della
 controversia,  atteso  anche che tale possibilita' consentirebbe allo
 stesso  lavoratore  -  in  contrasto  con  l'art.  25,  comma  primo,
 Costituzione   -   di   scegliersi   il  giudice  con  il  preventivo
 trasferimento del proprio domicilio (Cass. 11 maggio 1994, n. 4581).
   Ne consegue che nel caso di  specie,  sussiste  la  competenza  per
 territorio  del giudice adito, poiche' il domicilio del ricorrente e'
 Montesarchio,  svolgendo  l'attivita'  di  medico  di  famiglia   nel
 distretto di Montesarchio n. 19 della resistente.
   3.  -  La questione di illegittimita' costituzionale, sollevata dal
 ricorrente, e' ammissibile nel corso del procedimento cautelare.
   La struttura di tale procedimento con la possibilita' di anticipare
 gli  effetti  della  decisione   militano   a   favore   della   tesi
 dell'ammissibilita'.  Ne' puo' opporsi come e' stato sostenuto che la
 sospensione  degli  atti  in  via  provvisoria e temporanea fino alla
 ripresa  del  giudizio,  dopo   l'incidente   di   costituzionalita',
 determini  l'esaurimento  del  potere  cautelare  del giudice stesso.
 (Cort. cost. 12 ottobre 1990, n. 444).
   Non  si  vede,  invero,  come   il   giudice   cautelare   potrebbe
 comportarsi, se egli stesso ritenesse non manifestamente infondata la
 questione  di  illegittimita'  costituzionale.  Nel  caso  di rigetto
 dell'istanza cautelare, in cui non si fa luogo al giudizio di merito,
 mancherebbe del tutto la possibilita' di sollevare  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  se  fosse  ritenuta non manifestamente
 infondata.
   Il   ricorrente   ha   sollevato   eccezione   di    illegittimita'
 costituzionale della disposta cancellazione in riferimento agli artt.
 3 e 97 della Costituzione.
   Con  riferimento  alla prima norma egli sostiene che e' violato, il
 principio di  eguaglianza  non  fosse  altro  perche'  eguale  limite
 temporale  non  sussiste nella convenzione libero - professionali per
 altri liberi professionisti, sia del settore sanitario che di  quello
 non sanitario.
   Sostiene  altresi'  il  ricorrente  che,  posto  che  la scelta del
 medico, e' fondata sulla libera scelta del cittadino e  del  rapporto
 di  fiducia, e' del tutto irragionevole la limitazione in parola, che
 e'  destinata  soltanto  ad  impedire  al   medico   ultrasettantenne
 l'esercizio della professione. Il limite di eta' di settanta anni non
 e'  previsto  nemmeno  per  altre  categorie  di dipedenti pubblici e
 privati (ad es. i magistrati  possono  restare  in  servizio  fino  a
 settantadue anni, v. legge n.  125/1993).
   La  norma  di  cui  all'art.  2,  comma  quarto, legge n. 549/1995,
 secondo il ricorrente, appare anche in contrasto con l'art.  4  della
 Costituzione,  che  garantisce a tutti i cittadini la possibilita' di
 svolgere la propria attivita' o funzione che  concorra  al  progresso
 della  societa';  invero privare il medico di base della possibilita'
 di lavoro al raggiungimento del settantesimo anno significa  negargli
 la  possibilita'  di  lavoro, poiche' il medico di medicina generale,
 privato  del  rapporto  convenzionale  con   la   ASL,   pur   -   se
 ipoteticamente  intenzionato  a  svolgere  la  libera  professione  -
 sarebbe praticamente destinato a non poterla esercitare giacche'  non
 troverebbe  dei clienti, essendo quest'ultimi costretti a preferirgli
 i medici convenzionati, per fruire, per le  stesse  prestazioni,  del
 servizio sanitario nazionale gratuito.
   Tali motivi possono condividersi e la questione dell'illegittimita'
 costituzionale  della  norma  di  cui  all'art.  2, comma quarto, non
 appare  manifestamente  infondata  e  poiche'  il  presente  giudizio
 cautelare   non   puo'   essere   definito   indipendentemente  dalla
 risoluzione di tale questione, va emessa ai sensi dell'art. 23  della
 legge  11  marzo 1953, n. 87, ordinanza con la quale si deve disporre
 la immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte
 costituzionale.
   La   sollevata   questione   impone   la   sospensione  dell'intero
 procedimento cautelare ed altresi' in via provvisoria  e  temporanea,
 fino  alla  ripresa  del  giudizio  cautelare,  dopo  l'incidente  di
 costituzionalita', dell'efficacia della impugnata  comunicazione  del
 10 aprile 1997 sub prot. 3556 ASL BN/1.