IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  nel  procedimento  penale  n.
 430/1994  r.g.trib.  a carico di Saracino Giuseppe imputato dei reati
 di cui agli artt. 81-110-628, comma I, Il, e III, n. 1,  c.p.  e  110
 c.p.- 4 Lg.n. 110/1975;
   Rilevato;
     che  nel  processo  erano  imputate due persone, ridotte ad una a
 seguito della separazione dei processi disposta a carico di  Bernardi
 Ermenegildo  per  effetto della scelta procedurale da costui compiuta
 con la richiesta di pena ex artt. 444 e ss.  c.p.p.  (cfr.  proc.  n.
 109/1995 r.g. trib. e sentenza n. 92/1995);
     che  all'odierna  udienza  il  tribunale ha proposto d'ufficio la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
 c.p.p. nella parte in cui non  prevede  la  incompatibilita'  per  il
 giudice  del  dibattimento che, a seguito di separazione di processi,
 abbia pronunciato, o concorso a pronunciare, sentenza  nei  confronti
 di  uno  o  piu'  imputati,  a  giudicare  gli altri coimputati nella
 medesima fattispecie concorsuale;
   Sentite le parti;
   Preso atto:
     che con  la  sentenza  n.  371  del  2  novembre  1996  la  Corte
 costituzionale    ha   dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale
 dell'art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede  che  non
 possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice
 che  abbia  pronunciato  o  concorso  a  pronunciare  una  precedente
 sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di
 quello stesso imputato sia gia' stata comunque valutata;
     che,  come  precisato  nell'ambito  della  stessa  pronuncia,  il
 principio  del  giusto  processo ha un'operativita' che "trascende, a
 ben vedere, la particolare struttura dei reati a concorso  necessario
 e  abbraccia in un medesimo giudizio di disvalore tutte le ipotesi in
 cui  il  giudice,  nella  sentenza  che  definisce il processo, abbia
 incidentalmente  espresso  valutazioni  di  merito  in  ordine   alla
 responsabilita' penale di un terzo non imputato in quel processo";
     che  tale  principio  e'  stato  specificamente dettato anche per
 l'ipotesi in cui il compimento di dette valutazioni non  fosse  stato
 necessario o fosse stato addirittura illegittimo;
   Considerato:
     che   in   presenza   di  situazioni  sostanziali  e  processuali
 identiche,  l'imputato  riceverebbe  una  disparita'  di  trattamento
 sostanziale,  sotto  il  profilo  della  valutazione  di merito delle
 decisioni che lo riguardano (con riferimento al principio del "giusto
 processo" piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale), a  seconda
 che  il  giudicante - nell'ambito del precedente giudizio a carico di
 coimputato  -  abbia  o  meno  espresso  le  valutazioni  di   merito
 eventualmente formulate pure in ordine alla sua responsabilita';
     che  pertanto  puo'  dubitarsi  del  contrasto con l'art. 3 della
 Carta costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p.  cosi'  come
 formulato  a  seguito della pronuncia n. 371/1996, nella parte in cui
 raccorda esclusivamente all'esplicita  valutazione  di  merito  della
 posizione  del  terzo  -  e non gia' alla mera possibilita' che detta
 valutazione, anche se non esposta, possa  essere  stata  compiuta  -,
 l'incompatibilita' del giudice a partecipare al successivo giudizio a
 carico del terzo;
     che   in   presenza   di  situazioni  sostanziali  e  processuali
 identiche, l'imputato potrebbe  avere  diverso  giudice  naturale,  a
 seconda che il giudicante abbia o meno scelto di compiere valutazioni
 inerenti alla sua responsabilita' penale nel procedimento a carico di
 coimputati;
     che  pertanto,  puo'  dubitarsi anche del contrasto con l'art. 25
 della Carta costituzionale della attuale formulazione  dell'art.  34,
 secondo  comma, c.p.p., nella parte in cui consente l'operativita' di
 criteri per  la  determinazione  del  giudicante  legati  a  condotte
 occasionali, e finanche illegittime, da parte di singoli giudici;
     che,  per le suddette considerazioni, la prospettata questione di
 legittimita' costituzionale non appare  manifestamente  infondata  ed
 appare  sicuramente  rilevante, posto che nell'eventualita' di un suo
 accoglimento  da  parte  della  Corte  costituzionale,   ricorrerebbe
 l'incompatibilita' di questo collegio a giudicare l'altro imputato di
 una  fattispecie  concorsuale  per la quale e' stata gia' pronunciata
 sentenza a carico di altra persona;
   Ritenuto che in applicazione dell'art. 23 della  legge  87  dell'11
 marzo  1953, occorre sospendere il processo n. 430/1994 r.g. Trib.  a
 carico di Saracino Giuseppe cui  si  riferisce  ed  ha  rilevanza  la
 questione di legittimita' costituzionale sollevata;