IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Visti gli atti del procedimento penale pendente nei confronti di:
     1) Pozzi Antonio, nato a Toano (Reggio Emilia) il 28 luglio 1946,
 residente in Modena, via Bassano del Grappa 27, presso  la  residenza
 "Les Suites";
     2) Teggi Ruggero, residente in Modena, via Francesco Selmi 7;
     3)  Bacchiani  Franco,  nato  a Montelabbate (Pesaro) il 16 marzo
 1951, residente a Coldorbolo (Pesaro) via Giotto 15;
 nei riguardi dei quali, in data 31 marzo 1993,  ha  proposto  querela
 per  i  reati  di  truffa  (art. 640 cod. pen.) e/o di appropriazione
 indebita (art. 646 cod. pen.),  entrambi  asseritamente  aggravati  a
 norma  dell'art. 61 n. 7 cod. pen: Scaglia Enrico, nato a Piacenza il
 9 luglio 1942 e residente in Piacenza, via Giordani 2, sia in proprio
 che nella sua qualita' di legale rappresentante della societa' "Eredi
 di Scaglia Nino" di  Enrico  e  Carla  Scaglia  s.n.c.  con  sede  in
 Piacenza via Colombo 7;
   Visto  in  particolare l'atto in data 20 febbraio 1997 con il quale
 il pubblico ministero ha chiesto  l'archiviazione  degli  atti  e  la
 restituzione  dei medesimi al suo ufficio per ritenuta inesistenza di
 estremi di reato nei fatti esposti dal querelante;
   Visto altresi' l'atto; depositato il giorno 4 marzo  1997,  con  il
 quale  Scaglia  Enrico,  a  mezzo  del suo difensore di fiducia, avv.
 Roverto Chiossi, con studio in Modena via Francesco Rismondo 8, sia a
 titolo personale che nella qualita' di  legale  rappresentante  della
 societa'  Eredi  di  Scaglia  Nino,  si  e' opposto alla richiesta di
 archiviazione del pubblico ministero ed ha chiesto a  sua  volta  che
 detta richiesta fosse respinta e fosse disposta la prosecuzione delle
 indagini  mediante  assunzione  delle  informazioni che renderebbe la
 stessa  parte  lesa-querelante  e  mediante  l'interrogatorio   delle
 persone sottoposte ad indagini.
                             O s s e r v a
   Si   prescinde  in  questa  sede  da  qualsiasi  valutazione  della
 fondatezza della richiesta del pubblico  ministero  di  archiviazione
 degli  atti  e  della  opposizone  all'accoglimento di tale richiesta
 proposta  dalla  parte  che  assume  di   essere   stata   lesa   dai
 comportamenti  - a suo dire integranti estremi di reato - atribuiti a
 coloro nei confronti dei quali ha proposto querela.
   Impregiudicato  dunque  il  merito,  si  rileva  in  rito  come  il
 querelante  Enrico  Scaglia,  avendone fatto espressa richiesta nella
 querela secondo quanto previsto dall'art. 408 comma 2  c.p.p.,  abbia
 avuto  il  prescritto  avviso  dell'avvenuta  richiesta  del pubblico
 ministero di  archiviazione  degli  atti  ed  abbia  conseguentemente
 potuto,  nel  termine stabilito dal successivo comma 3 dell'art. 408,
 far  valere  le  sue  ragioni  per  contrastare   la   richiesta   di
 archiviazione, sollecitandone motivatamente la reiezione.
   Per  il  rinvio all'art. 554 comma 2 del c.p.p., disposto dall'art.
 156 comma 2  disp.  att.  c.p.p.,  questo  giudice  per  le  indagini
 preliminari dovrebbe, o accogliere la richiesta di archiviazione  del
 pubblico  ministero  e  disporre  in  conformita'  ad essa nonostante
 l'opposizione spiegata dalla parte offesa, o rigettare  la  richiesta
 di  archiviazione  ed  ordinare  al  pubblico  ministero di formulare
 l'imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli  artt.  555  e
 seguenti  del  codice (cosiddetta imputazione coatta), ovvero ancora,
 per  effetto  della  parziale  dichiarazione   della   illegittimita'
 costituzionale  del  comma  2  dell'art.  554  dichiarata dalla Corte
 costituzionale con la sentenza 12 ottobre 1990  n.  445,  imporre  al
 pubblico ministero il compimento delle ulteriori indagini sollecitate
 dalla parte offesa con l'opposizione alla richiesta di archiviazione,
 ed  anche  di  altre,  entro  il  prefissando  termine. In ogni caso,
 comunque,  senza che le persone nei confronti delle quali le indagini
 preliminari sono state svolte e che hanno un presumibile ed  evidente
 interesse all'archiviazione degli atti, ancorche' il provvedimento di
 archiviazione   sia  stato  richiesto  a  loro  insaputa,  vengano  a
 conoscenza dell'opposizione della parte  offesa  all'archiviazione  e
 possano  interloquire  al  riguardo,  contrastando  le argomentazioni
 addotte, esponendo le proprie difese, in  fatto  e/o  in  diritto  ed
 indicando  e  richiedendo  a  loro  volta  ulteriori indagini ai fini
 dell'accertamento delle circostanze addotta discolpa.
   Mentre nel procedimento avanti al tribunale, qualora  sia  proposta
 opposizione  alla  richiesta  di  archiviazione,  la  decisone  sulla
 richiesta e conseguentemente sull'opposizione  deve  essere  adottata
 all'esito di una udienza in camera di consiglio alla quale e' ammessa
 a  partecipare  la  persona sottoposta alle indagini, alla quale sono
 date pertanto facolta' e  possibilita'  di  difendersi  adeguatamente
 (artt.  410,  comma  3,  409,  comma  2, 127 c.p.p.) nel procedimento
 avanti al pretore questi, anche qualora sia proposta opposizione alla
 richiesta di archiviazione, deve provvedere de plano sulla  richiesta
 e  sulla  opposizione.  Alla  persona  offesa  dal  reato  e'  quindi
 consentito l'esercizio del diritto di difesa in ordine alla richiesta
 di archiviazione del pubblico ministero (artt. 549 e  408  c.p.p,  ed
 art.   156   comma   1   disp.  att.     c.p.p.)  mentre  l'esercizio
 dell'identico, corrispondente e conseguenziale diritto e' negato alla
 persona sottoposta alle indagini anche nel caso che la persona offesa
 abbia esercitato il  proprio  sottoponendo  al  giudice  elementi  di
 valutazione    della   fattispecie   e   sollecitazioni   istruttorie
 soggettive, unilaterale ed interessate  destinate  a  rimanere,  allo
 stato  attuale  della  legislazione, incontrastate ed incontrastabili
 per impossibilita' di qualsiasi contraddittorio al riguardo.
   La situazione normativa delineata suscita giustificati dubbi  circa
 la  sua  conformita' ad alcuni principi della Carta costituzionale ed
 in particolare a quelli stabiliti dall'art. 3, primo comma (principio
 di  uguaglianza)  e     dall'art.  24,   secondo   comma   (principio
 dell'inviolabile diritto alla difesa).
   Questo  giudice  per  le  indagini  preliminari  ritiene  di  dover
 pertanto  sollevare  di  ufficio,  in  relazione  a  detti  principi,
 questione   di   legittimita'   costituzionale  dell'art.  156  delle
 disposizioni di attuazione del  codice  di  rito  penale  (d.lgs.  28
 luglio  1989  n.  271)  che  appare  la  disposizione censurabile per
 incompletezza perche' non prevede che dell'opposizione alla richiesta
 di archiviazione  della  persona  offesa  debba  essere  eseguita  la
 notificazione  (ovvero che dell'opposizione debba essere dato avviso)
 alla persona sottoposta ad  indagini  con  conferimento  alla  stessa
 delle  stesse  facolta' previste dall'art.   408 comma 3 c.p.p. e con
 conseguente estenzione al procedimento avanti al pretore del disposto
 dell'art. 126 disp. att. c.p.p.
   La questione  di  legittimita'  costituzionale  prospettata  appare
 indubbiamente  rilevante. Se essa fosse dichiarata fondata ed accolta
 dalla Corte  costituzionale  questo  giudice  non  potrebbe  decidere
 senz'altro  sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero e
 sull'opposizione del querelante Enrico  Scaglia,  ma  sarebbe  invece
 necessario    rendere    previamente   edotte   della   richiesta   e
 dell'opposizione le tre persone sottoposte ad indagini  e  consentire
 ad esse di esercitare il diritto di difesa esponendo le loro ragioni.
 Non solo il rito ne risulterebbe radicalmente modificato, ma potrebbe
 derivarne  una  pronuncia  di  merito  diversa  da quella sollecitata
 dall'opponente o diversa da quella che il decidente dovesse  ritenere
 di   giustizia  sulla  base  delle  attuali  risultanze  degli  atti,
 pronunciando inaudita altera parte.
   La questione non appare altresi' manifestamente infondata.
   E' palese  la  disparita'  di  trattamento  riservata  dall'attuale
 assetto legislativo tra la persona offesa da un (supposto) reato e la
 persona alla quale il reato e' attribuito, e che potrebbe non esserne
 l'autore, in ordine all'iniziativa adottata dal pubblico ministero di
 richiedere la archiviazione degli atti per infondatezza della notizia
 di  reato (art. 408 comma 1 c.p.p.), per insostenibilita' dell'accusa
 in giudizio (art. 125 disp. att. c.p.p.) o per altre ragioni reputate
 ostative all'esercizio dell'azione penale (artt. 411 e  415  c.p.p.).
 Alla  persona  offesa  e'  consentito  replicare  alla  richiesta del
 pubblico  ministero,   dedurne   l'inaccoglibilita'   e   dimostrarne
 l'infondatezza,  a  tutela  del  proprio  interesse  al perseguimento
 dell'autore del reato del quale e' stata vittima; invece alla persona
 nei confronti della quale si e' proceduto ad indagini preliminari non
 e' posta in condizione di far valere  se  sue  ragioni,  contrarie  a
 quelle  di chi si sia opposto alla richiesta di archiviazione, quindi
 di contraddire l'opponente e di contrastare quanto da questo dedotto,
 in fatto e diritto,  con  l'opposizione.  Non  puo'  essere  reputato
 inconsistente  il  rilevato contrasto con il principio costituzionale
 di uguaglianza di cui all'art.   3 primo comma  Cost.  La  antitetica
 posizione  della persona offesa dal reato e di quella cui il reato e'
 attribuito,  in  ordine  all'esito  delle  indagini  preliminari   ed
 all'esercizio  dell'azione  penale,  impone,  perche' il principio di
 ugualianza possa dirsi rispettato, che ad una di esse non sia  negata
 la facolta' concessa all'altra.
   L'impossibilita'  di  conoscere e di contrastare l'opposizione alla
 richiesta di archiviazione degli atti che la persona offesa dal reato
 avesse proposto, nella  quale  e'  posta  la  persona  sottoposta  ad
 indagini,  si risolve per quest'ultima in una lesione del suo diritto
 di difendersi anche nella fase cruciale della chiusura delle indagini
 preliminari, con violazione pertanto  dell'art.  24,  secondo  comma,
 Cost. La necessita' che, perche' possa dirsi assicurato il diritto di
 difesa,  la  persona  sottoposta  ad  indagini  sia posta in grado di
 esercitarlo concretamente assume particolare  rilevanza  alloche'  si
 sia  da  altri  reagito  alla  richiesta  di  archiviazione, cosi' da
 determinare un contrasto a tale  riguardo.  Dalla  risoluzione  della
 controversia  insorta  tra  il pubblico ministero e la persona offesa
 dal   reato,   circa   la   ricorrenza   delle   condizioni   perche'
 l'archiviazione  possa,  quindi  debba,  essere  disposta, la persona
 sottoposta ad indagini, alla decisione del giudice interessata almeno
 quanto, se non piu', della persona offesa, non puo'  essere  esclusa,
 dovendogli   esserle  attribuite,  in  tale  fase  del  procedimento,
 garanzie difensive non inferiori a quelle della parte (che afferma di
 essere stata da lei) lesa.
   Si deve pertanto soprassedere alla  decisione  sulla  richiesta  di
 archiviazione  ed  il procedimento va sospeso, dovendosi nel contempo
 disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.