IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Visti gli atti del procedimento penale pendente nei confronti di: 1) Pozzi Antonio, nato a Toano (Reggio Emilia) il 28 luglio 1946, residente in Modena, via Bassano del Grappa 27, presso la residenza "Les Suites"; 2) Teggi Ruggero, residente in Modena, via Francesco Selmi 7; 3) Bacchiani Franco, nato a Montelabbate (Pesaro) il 16 marzo 1951, residente a Coldorbolo (Pesaro) via Giotto 15; nei riguardi dei quali, in data 31 marzo 1993, ha proposto querela per i reati di truffa (art. 640 cod. pen.) e/o di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.), entrambi asseritamente aggravati a norma dell'art. 61 n. 7 cod. pen: Scaglia Enrico, nato a Piacenza il 9 luglio 1942 e residente in Piacenza, via Giordani 2, sia in proprio che nella sua qualita' di legale rappresentante della societa' "Eredi di Scaglia Nino" di Enrico e Carla Scaglia s.n.c. con sede in Piacenza via Colombo 7; Visto in particolare l'atto in data 20 febbraio 1997 con il quale il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione degli atti e la restituzione dei medesimi al suo ufficio per ritenuta inesistenza di estremi di reato nei fatti esposti dal querelante; Visto altresi' l'atto; depositato il giorno 4 marzo 1997, con il quale Scaglia Enrico, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Roverto Chiossi, con studio in Modena via Francesco Rismondo 8, sia a titolo personale che nella qualita' di legale rappresentante della societa' Eredi di Scaglia Nino, si e' opposto alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero ed ha chiesto a sua volta che detta richiesta fosse respinta e fosse disposta la prosecuzione delle indagini mediante assunzione delle informazioni che renderebbe la stessa parte lesa-querelante e mediante l'interrogatorio delle persone sottoposte ad indagini. O s s e r v a Si prescinde in questa sede da qualsiasi valutazione della fondatezza della richiesta del pubblico ministero di archiviazione degli atti e della opposizone all'accoglimento di tale richiesta proposta dalla parte che assume di essere stata lesa dai comportamenti - a suo dire integranti estremi di reato - atribuiti a coloro nei confronti dei quali ha proposto querela. Impregiudicato dunque il merito, si rileva in rito come il querelante Enrico Scaglia, avendone fatto espressa richiesta nella querela secondo quanto previsto dall'art. 408 comma 2 c.p.p., abbia avuto il prescritto avviso dell'avvenuta richiesta del pubblico ministero di archiviazione degli atti ed abbia conseguentemente potuto, nel termine stabilito dal successivo comma 3 dell'art. 408, far valere le sue ragioni per contrastare la richiesta di archiviazione, sollecitandone motivatamente la reiezione. Per il rinvio all'art. 554 comma 2 del c.p.p., disposto dall'art. 156 comma 2 disp. att. c.p.p., questo giudice per le indagini preliminari dovrebbe, o accogliere la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e disporre in conformita' ad essa nonostante l'opposizione spiegata dalla parte offesa, o rigettare la richiesta di archiviazione ed ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 555 e seguenti del codice (cosiddetta imputazione coatta), ovvero ancora, per effetto della parziale dichiarazione della illegittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 554 dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza 12 ottobre 1990 n. 445, imporre al pubblico ministero il compimento delle ulteriori indagini sollecitate dalla parte offesa con l'opposizione alla richiesta di archiviazione, ed anche di altre, entro il prefissando termine. In ogni caso, comunque, senza che le persone nei confronti delle quali le indagini preliminari sono state svolte e che hanno un presumibile ed evidente interesse all'archiviazione degli atti, ancorche' il provvedimento di archiviazione sia stato richiesto a loro insaputa, vengano a conoscenza dell'opposizione della parte offesa all'archiviazione e possano interloquire al riguardo, contrastando le argomentazioni addotte, esponendo le proprie difese, in fatto e/o in diritto ed indicando e richiedendo a loro volta ulteriori indagini ai fini dell'accertamento delle circostanze addotta discolpa. Mentre nel procedimento avanti al tribunale, qualora sia proposta opposizione alla richiesta di archiviazione, la decisone sulla richiesta e conseguentemente sull'opposizione deve essere adottata all'esito di una udienza in camera di consiglio alla quale e' ammessa a partecipare la persona sottoposta alle indagini, alla quale sono date pertanto facolta' e possibilita' di difendersi adeguatamente (artt. 410, comma 3, 409, comma 2, 127 c.p.p.) nel procedimento avanti al pretore questi, anche qualora sia proposta opposizione alla richiesta di archiviazione, deve provvedere de plano sulla richiesta e sulla opposizione. Alla persona offesa dal reato e' quindi consentito l'esercizio del diritto di difesa in ordine alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero (artt. 549 e 408 c.p.p, ed art. 156 comma 1 disp. att. c.p.p.) mentre l'esercizio dell'identico, corrispondente e conseguenziale diritto e' negato alla persona sottoposta alle indagini anche nel caso che la persona offesa abbia esercitato il proprio sottoponendo al giudice elementi di valutazione della fattispecie e sollecitazioni istruttorie soggettive, unilaterale ed interessate destinate a rimanere, allo stato attuale della legislazione, incontrastate ed incontrastabili per impossibilita' di qualsiasi contraddittorio al riguardo. La situazione normativa delineata suscita giustificati dubbi circa la sua conformita' ad alcuni principi della Carta costituzionale ed in particolare a quelli stabiliti dall'art. 3, primo comma (principio di uguaglianza) e dall'art. 24, secondo comma (principio dell'inviolabile diritto alla difesa). Questo giudice per le indagini preliminari ritiene di dover pertanto sollevare di ufficio, in relazione a detti principi, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156 delle disposizioni di attuazione del codice di rito penale (d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271) che appare la disposizione censurabile per incompletezza perche' non prevede che dell'opposizione alla richiesta di archiviazione della persona offesa debba essere eseguita la notificazione (ovvero che dell'opposizione debba essere dato avviso) alla persona sottoposta ad indagini con conferimento alla stessa delle stesse facolta' previste dall'art. 408 comma 3 c.p.p. e con conseguente estenzione al procedimento avanti al pretore del disposto dell'art. 126 disp. att. c.p.p. La questione di legittimita' costituzionale prospettata appare indubbiamente rilevante. Se essa fosse dichiarata fondata ed accolta dalla Corte costituzionale questo giudice non potrebbe decidere senz'altro sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero e sull'opposizione del querelante Enrico Scaglia, ma sarebbe invece necessario rendere previamente edotte della richiesta e dell'opposizione le tre persone sottoposte ad indagini e consentire ad esse di esercitare il diritto di difesa esponendo le loro ragioni. Non solo il rito ne risulterebbe radicalmente modificato, ma potrebbe derivarne una pronuncia di merito diversa da quella sollecitata dall'opponente o diversa da quella che il decidente dovesse ritenere di giustizia sulla base delle attuali risultanze degli atti, pronunciando inaudita altera parte. La questione non appare altresi' manifestamente infondata. E' palese la disparita' di trattamento riservata dall'attuale assetto legislativo tra la persona offesa da un (supposto) reato e la persona alla quale il reato e' attribuito, e che potrebbe non esserne l'autore, in ordine all'iniziativa adottata dal pubblico ministero di richiedere la archiviazione degli atti per infondatezza della notizia di reato (art. 408 comma 1 c.p.p.), per insostenibilita' dell'accusa in giudizio (art. 125 disp. att. c.p.p.) o per altre ragioni reputate ostative all'esercizio dell'azione penale (artt. 411 e 415 c.p.p.). Alla persona offesa e' consentito replicare alla richiesta del pubblico ministero, dedurne l'inaccoglibilita' e dimostrarne l'infondatezza, a tutela del proprio interesse al perseguimento dell'autore del reato del quale e' stata vittima; invece alla persona nei confronti della quale si e' proceduto ad indagini preliminari non e' posta in condizione di far valere se sue ragioni, contrarie a quelle di chi si sia opposto alla richiesta di archiviazione, quindi di contraddire l'opponente e di contrastare quanto da questo dedotto, in fatto e diritto, con l'opposizione. Non puo' essere reputato inconsistente il rilevato contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 primo comma Cost. La antitetica posizione della persona offesa dal reato e di quella cui il reato e' attribuito, in ordine all'esito delle indagini preliminari ed all'esercizio dell'azione penale, impone, perche' il principio di ugualianza possa dirsi rispettato, che ad una di esse non sia negata la facolta' concessa all'altra. L'impossibilita' di conoscere e di contrastare l'opposizione alla richiesta di archiviazione degli atti che la persona offesa dal reato avesse proposto, nella quale e' posta la persona sottoposta ad indagini, si risolve per quest'ultima in una lesione del suo diritto di difendersi anche nella fase cruciale della chiusura delle indagini preliminari, con violazione pertanto dell'art. 24, secondo comma, Cost. La necessita' che, perche' possa dirsi assicurato il diritto di difesa, la persona sottoposta ad indagini sia posta in grado di esercitarlo concretamente assume particolare rilevanza alloche' si sia da altri reagito alla richiesta di archiviazione, cosi' da determinare un contrasto a tale riguardo. Dalla risoluzione della controversia insorta tra il pubblico ministero e la persona offesa dal reato, circa la ricorrenza delle condizioni perche' l'archiviazione possa, quindi debba, essere disposta, la persona sottoposta ad indagini, alla decisione del giudice interessata almeno quanto, se non piu', della persona offesa, non puo' essere esclusa, dovendogli esserle attribuite, in tale fase del procedimento, garanzie difensive non inferiori a quelle della parte (che afferma di essere stata da lei) lesa. Si deve pertanto soprassedere alla decisione sulla richiesta di archiviazione ed il procedimento va sospeso, dovendosi nel contempo disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.