LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  sul  ricorso  proposto  dalla
 Nuova   Friularredi   Soc.  coop.  a  r.l.,  in  persona  del  legale
 rappresentante, elett.te dom.ta in Roma,  via  B.  Tortolini  n.  34,
 presso  lo studio dell'avv. Nicolo' Paoletti, che unitamente all'avv.
 Alessandra Pascolo la rappresenta e difende per  procura  speciale  a
 margine  del  ricorso  per  cassazione, ricorrente, contro l'Istituto
 Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del  legale
 rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, via della Frezza
 n.   17,   presso   l'avvocatura   centrale  dell'Istituto  medesimo,
 rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Aldo  Bartoli  e  Leonardo
 Lironcurti   per   procura   speciale   in  calce  al  controricorso,
 controricorrente, per l'annullamento della sentenza del tribunale  di
 Udine  n. 1059 del 16 ottobre 1993 (r.g. n. 3393/93);
   Udita  nell'udienza  del  10  aprile  1997 la relazione della causa
 svolta dal consigliere relatore dott. Giovanni Prestipino;
   Sentito il p.m., nella persona dell'avvocato generale dott. Antonio
 Leo,  che  ha  chiesto  la  rimessione  della  questione  alla  Corte
 costituzionale e in subordine il rigetto del ricorso;
   Letto  il  ricorso per cassazione proposto dalla s.r.l. Cooperativa
 Nuova Fiularredi avverso la sentenza emessa il 16 ottobre  1993,  con
 la  quale il tribunale di Udine, nel pronunciare sull'appello dedotto
 dall'Istituto nazionale della previdenza sociale avverso la  sentenza
 emessa dal pretore della stessa citta', ha ritenuto che la Coopetiva,
 essendo  costituita  nella  forma  di  societa'  di capitali, a norma
 dell'art.  3, secondo comma, della legge quadro per  l'artigianato  8
 agosto  1985,  n.  443,  non  potesse  essere compresa fra le imprese
 artigiane  e  non  potesse,  per  conseguenza,  ottenere, a decorrere
 dall'11 novembre 1986, le agevolazioni  contributive  previste  dalla
 normativa dettata in materia previdenziale per tale tipo di imprese;
   Letti il controricorso e la memoria depositati dall'INPS;
   Rilevato   che   la   Cooperativa  ricorrente,  nel  contestare  il
 provvedimento con il quale l'INPS aveva disposto il suo inquadramento
 nel ramo industriale con effetto  dall'11  novembre  1986  e  l'aveva
 invitata  a  regolarizzare la posizione contributiva, sostiene che il
 suddetto art. 3, secondo comma, della legge  n.  443  del  1985  deve
 essere  interpretato  nel  senso che fra le imprese artigiane debbono
 essere comprese,  nella  ricorrenza  di  tutti  gli  altri  requisiti
 previsti  dalla  medesima  legge,  anche le cooperative costituite in
 forma di societa' di capitali;
   Rilevato  che  la  causa  dal  primo  presidente  della  Corte   di
 cassazione   e'   stata   rimessa  a  queste  sezioni  unite  per  la
 composizione di un contrasto sorto all'interno della  sezione  lavoro
 della  Corte  medesima  proprio  in  ordine all'interpretazione della
 disposizione di legge sopra indicata (v., da un lato, Cass. 11 giugno
 1996, n. 5365 e 28 agosto 1996, nn. 7893 e 7894,  tutte  di  identico
 contenuto  e,  dall'altro,  Cass.  12  giugno 1996, n. 5397), essendo
 stato affermato, per un verso, che tutte le societa' cooperative, sia
 a responsabilita' illimitata, sia a responsabilita' limitata,  sempre
 che  ricorrano  i  requisiti  soggettivi ed oggettivi richiesti dalla
 legge, debbono essere inquadrate tra le imprese artigiane e,  per  un
 altro verso, che tale inquadramento resta senz'altro escluso riguardo
 alle societa' cooperative a responsabilita' limitata;
   Rilevato  peraltro che l'art. 13, sesto comma, della medesima legge
 n. 443 del 1985, dopo avere disposto che  "le  norme  della  presente
 legge  non  si  applicano  nel  territorio  delle  regioni  a statuto
 speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in
 materia di artigianato e formazione  professionale",  stabilisce  che
 nelle  medesime  regioni e province autonome "l'efficacia costitutiva
 dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa
 stato a tutti gli effetti di legge";
   Rilevato che tale disposizione di legge,  per  quanto  concerne  la
 regione  Friuli-Venezia  Giulia  nella  quale  ha sede la cooperativa
 Nuova Friularredi, deve essere posta in relazione sia con l'art.    5
 della   legge   regionale   24  febbraio  1970,  n.  6,  secondo  cui
 "l'iscrizione nell'Albo" (di cui al precedente art.  2)  "costituisce
 prova   della   qualifica   artigiana   dell'impresa   e  da'  titolo
 all'applicazione, nei confronti della stessa e  del  titolare,  delle
 disposizioni  legislative  e  amministrative  concernenti  il settore
 artigiano", sia con l'art.  3 della legge regionale 10  aprile  1972,
 n.  17,  il  quale da' una definizione dell'impresa artigiana con una
 espressione letterale formalmente diversa da  quella  risultante  dal
 suddetto art. 3, secondo comma, della legge statale n. 443 del 1985;
   Ritenuto  pertanto che, in base alle disposizioni di legge, statali
 e regionali, sopra  indicate  e  attualmente  vigenti,  nel  presente
 giudizio si dovrebbe fare applicazione non tanto dell'art. 3, secondo
 comma,  della legge   n. 443 del 1985 piu' volte indicato, quanto del
 successivo art. 13, sesto comma, della medesima  legge  in  relazione
 agli  artt.  5 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e 3 della
 legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, essendo  prevalente,  rispetto
 all'interpretazione  del  suddetto art. 3, secondo comma, della legge
 statale,  l'interpretazione che dovrebbe essere data alla norma della
 legge regionale e, soprattutto, la questione relativa all'efficacia -
 "a tutti gli effetti di legge" e, quindi, anche ai fini previdenziali
 - della intervenuta iscrizione
  (come e' pacifico in causa) nell'albo delle imprese artigiane  della
 regione Friuli-Venezia Giulia della Cooperativa Nuova Fiularredi;
   Ritenuto,  peraltro,  che  deve  essere ritenuta non manifestamente
 infondata, in relazione agli artt. 3, primo comma, 38, quarto  comma,
 e 116 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale
 della  norma  di cui al suddetto art. 13, sesto comma prima e seconda
 parte, della legge n.  443  del  1985,  proprio  perche'  la  stessa,
 impedendo  l'applicazione  nel  territorio  delle  regioni  a statuto
 speciale di tutte le  altre  disposizioni  contenute  nella  legge  8
 agosto  1985,  n. 443, ivi compresa quella di cui all'art. 3, secondo
 comma, e conferendo efficacia costitutiva "a  tutti  gli  effetti  di
 legge" all'iscrizione delle imprese negli appositi albi regionali, e'
 suscettibile  di  determinare,  senza  una  plausibile  ragione,  una
 disparita' di trattamento fra imprese aventi caratteristiche uniformi
 in materie riservate dalla Costituzione alla legge dello Stato  (come
 e' quella previdenziale disciplinata dall'art. 38);
   Ritenuto,   in   proposito,   che   con  la  sentenza  della  Corte
 costituzionale  n.  336  del  15  giugno  1989  e'  stata  dichiarata
 l'illeggittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  comma  9,  d.-l. 30
 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988,  n.  48,
 con  il  quale  era stata conferita efficacia retroattiva al suddetto
 art. 13, sesto comma, della legge n. 443 del 1985,  mentre  e'  stata
 dichiarata  inammissibile  per  difetto  di rilevanza la questione di
 legittimita' costituzionale di quest'ultima disposizione di legge (v.
 il punto 2 della motivazione);
   Ritenuto che in tale sentenza la Corte costituzionale ha  affermato
 (v. il punto 3 della motivazione) che "il principio costituzionale di
 eguaglianza   non   consente   che   in   una  materia  quale  quella
 previdenziale sussistano disparita'  di  trattamento  motivate  dalla
 mera   localizzazione   territoriale   dei   soggetti   interessati",
 aggiungendo che  deve  escludersi  "la  possibilita'  di  trattamenti
 differenziati  ratione  loci  in via generale e di principio", per la
 decisiva ragione che  il  legislatore  costituzionale,  "considerando
 quella  previdenziale  come materia a se stante, non ha attribuito in
 proposito alcuna competenza alle regioni a statuto ordinario" ed anzi
 ha  riconosciuto  alle  regioni  a  statuto  speciale  "una  potesta'
 legislativa  ristretta  alla  mera  integrazione  ed attuazione delle
 norme statali" (argomentazioni, codeste, che a  dire  il  vero  hanno
 valenza,  oltre  che nella materia previdenziale, quale e' quella che
 interessa il presente giudizio, anche in tutte le altre materie, come
 ad esempio quella tributaria, riservate dalla Costituzione alla legge
 statale);
   Ritenuto  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  del
 suddetto  art.  13,  sesto  comma, della legge n. 443 del 1985 e' nel
 presente giudizio rilevante, sia per effetto dell'inquadramento della
 Cooperativa  Nuova  Filareddi  nelle  imprese  industriali,   operato
 dall'INPS  a  decorrere  dall'11  novembre  1986,  sia  a causa delle
 suddette norme contenute nelle  leggi  della  regione  Friuli-Venezia
 Giulia n. 6 del 1970 e n.  17 del 1972;
   Ritenuto, pertanto, in base a tutte le considerazioni che precedono
 e   previa   declaratoria  della  rilevanza  e  della  non  manifesta
 infondatezza   della   prospettata    questione    di    legittimita'
 costituzionale,  che  gli  atti  debbono  essere trasmessi alla Corte
 costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio,  e
 che,   a   cura  della  cancelleria,  questa  ordinanza  deve  essere
 notificata alle parti in causa, al  procuratore  generale  presso  la
 Corte  di cassazione nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri
 e comunicata ai Presidenti della Camera dei  deputati  e  del  Senato
 della Repubblica;