Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della Giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 4381 dell'8 settembre 1997, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 11 settembre 1997, autenticata dal segretario della Giunta avv. Adolf Auckenthaler (rep. n. 18526), dagli avv.ti proff.ri Roland Riz e Sergio Panunzio, presso il qua|'ultimo e' elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione di incostituzionalita' degli artt. 1, 2 e 4 del d.-l. 20 giugno 1997, n. 175, "Disposizioni urgenti in materia di attivita' libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale", convertito in legge, senza modificazioni, con legge 7 agosto 1997, n. 272. F a t t o 1. - In base allo Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) la provincia autonoma di Bolzano e' titolare di competenza primaria legislativa ed amministrativa (artt. 8, n. 1 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 610) in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto. La provincia autonoma di Bolzano e', inoltre, titolare di competenza concorrente, legislativa ed amministrativa, in materia di igiene e sanita' (artt. 9, n. 10 e 16 Statuto). Inoltre, con legge 30 aprile 1980, n. 6, art. 15, la regione Trentino-Alto Adige - che in base all'art. 4, n. 7, dello Statuto e' titolare di competenza primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri - ha demandato alla provincia autonoma ricorrente il potere di controllo sugli atti e sugli organi delle unita' sanitarie locali. Piu' di recente, in sede di definizione del c.d. "pacchetto" per il Trentino-Alto Adige, con la norma d'attuazione dello Statuto di cui all'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (sostitutiva della norma d'attuazione originariamente contenuta nell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474) si e' stabilito che spetta alla regione Trentino-Alto Adige il potere di disciplinare "il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari", mentre spettano alle province autonome di Trento e Bolzano "le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari". A sua volta, una ulteriore norma d'attuazione statutaria, quella contenuta nell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, stabilisce che "nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative norme d'attuazione...". Si aggiunga che, nel quadro del "riordino" della disciplina in materia sanitaria - che a livello nazionale e' stato effettuato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - l'art. 1 della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 gennaio 1992, n. 1, ha stabilito che le funzioni dirette alla tutela della salute possono essere gestite "mediante aziende speciali con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile" (art. 1, commna 1), e che "le dimensioni, il numero, le modalita' di funzionamento e l'organizzazione delle aziende di cui al comma 1 sono disciplinati con leggi delle province autonome di Trento e Bolzano" (art. 1, comma 2). Nell'esercizio delle gia' descritte competenze ad esse costituzionalmente attribuite, la provincia autonoma di Bolzano ha emanato, fra le altre, la legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50 disciplinando autonomamente l'attivita' libero-professionale dei medici ospedalieri, la legge provinciale 29 luglio 1990, n. 30 (Nuove norme sulla gestione delle unita' sanitarie locali) e la legge 10 novembre 1993, n. 22 (sul riordino del servizio sanitario provinciale), dettando cosi' un quadro normativo organico della materia. 2. - Ricordiamo anche che con il gia' citato d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, lo Stato ha dettato norme per il riordino della disciplina in maeria sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 421/1992. L'art. 5 del decreto legislativo suddetto ha disciplinato il patrimonio e la contabilita' delle unita' sanitarie locali. In particolare il quinto comma dell'art. 5 ha dettato una analitica disciplina della gestione economico finanziaria e patrimonIale delle U.S.L., demandando alle regioni il compito di dettare la disciplina successiva di ulteriore dettaglio; ed il quinto comma dello stesso art. 5 ha previsto la predisposizione da parte dei Ministri del tesoro e della sanita' di uno schema del bilancio delle U.S.L. Tale disciplina, tuttavia, anche in considerazione del suo carattere di dettaglio, non era di per se' applicabile alle province autonome di Trento e Bolzano, come del resto si evince dalle disposizioni stabilite dall'art. 1, comma 1, lett. z) della legge delega n. 421/1992, e poi dall'art. 2 dello stesso decreto delegato n. 502/1992. Recentemente con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), all'art. 1, sono state emanate una serie di disposizioni in materia di sanita', pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza. Il comma 143, del medesimo art. 1, ha stabilito che, siccome le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Valle d'Aosta provvedono in modo del tutto autonomo al finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori (ai sensi dell'art 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724), senza alcun apporto da parte del bilancio dello Stato, "di conseguenza (come dice appunto espressamente la legge n. 662/1996) non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 44". 3. - Successivamente, pero', e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1997 la legge 7 agosto 1997, n. 272, che converte, senza modificazioni, il d.lgs. 20 giugno 1997, n. 175 "Disposizioni urgenti in materia libero-professionale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale" che apporta alcune innovazioni. L'art. 1 del d.lgs. 20 giugno 1997, n. 175, convertito con legge 7 agosto 1997, n. 272, attribuisce al Ministro della sanita' di individuare con decreto: "le caratteristiche dell'attivita' libero-professionale intramuraria del persorale medico e delle altre professionalita' della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attivita' intramuraria; sono, altresi' disciplinate l'opzione tra attivita' libero-professionale intramuraria ed extramuraria, le modalita' del controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilita', le attivita' di consulenza e consulto". L'art. 2 del medesimo decreto-legge sostituisce l'ultimo periodo del comma 143 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (che escludeva l'applicabilita' alla provincia autonoma di Bolzano delle disposizioni del medesimo art. 1 dei commi da 1 a 44) con il seguente: "Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'art. 1". L'art. 4 del d.-l. 20 giugno 1997, n. 175, convertito con legge 7 agosto 1997, n. 272, dispone infine che: "1. Il Ministro della sanita' sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome emana le linee guida dell'organizzazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria. Dette linee guida per gli aspetti riguardanti il personale universitario e le esigenze della didattica e della ricerca, sono emanate di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 settembre 1997, comunicano al Ministero della sanita' i dati necessari per la relazione di quest'ultimo al Parlamento sullo stato di attuazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria e sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione". Tali disposizioni del decreto-legge n. 175/1997 sono incostituzionali e gravemente lesive dell'autonomia della provincia ricorrente, onde questa le impugna per i seguenti motivi di D i r i t t o I) Violazione da parte dell'art. 2, d.-l. 20 giugno 1997, n. 175, convertito con legge 7 agosto 1997, n. 272 delle competenze provinciali di cui agIi artt. 8, n. 1 e 9 n. 10; 16, comma 1, e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione (spec. d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266). L'art. 2 del d.lgs. 20 giugno 1997, n. 175, convertito con legge 7 agosto 1997, n. 272, qui impugnato, modifica la legge 23 dicembre 1996, n. 662, disponendo: "L'ultimo periodo del comma 143 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituito dal seguente: ''Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16 primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'art. 1''". L'originario tenore del comma 143 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, rispettoso dell'autonomia provinciale, aveva, invece, escluso l'applicabilita' di tutte le disposizoni contenute nei commi da 1 a 44 perche' la provincia autonoma di Bolzano provvede "al finanziamento del servizio sanitario nazionale" nel proprio territorio "ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato". Le premesse non sono cambiate. Cionondimeno il decreto-legge qui impugnato pretende di estendere le disposizioni contenute nei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, secondo comma, 18, 26, 28, 29, 33 e 43 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 anche alla provincia autonoma di Bolzano, ledendo le competenze provinciali in materia che, come abbiamo gia' visto sopra, sono di tipo in parte esclusivo e in parte concorrente. Infatti, ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, la provincia autonoma di Bolzano nelle materie indicate all'art. 8 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige e quindi in materia d ordinamento di uffici provinciali e' tenuta ad osservare soltanto i limiti fissati dall'art. 4 dello Statuto: cioe', in particolare i princi'pi dell'ordinamento giuridico dello Stato e le norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica; mentre per le materie indicate all'art. 9 dello Statuto, come la marie di igiene e sanita', essa deve rispettare i principi legislativi statali, quali in genere i principi fondamentali delle materie stabiliti dalle leggi dello Stato, ex art. 5 Statuto ed art. 117 della Costituzione. Per quanto riguarda, poi, l'ambito ed i confini materiali delle suddette competenze, e' pure opportuno ricordare, in primo luogo, che secondo quanto stabilito dal secondo e terza comma dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, recante le nuove norme d'attuazione dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige), competono alle province autonome di Trento e di Bolzano le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, con l'obbligo di garantire nell'esercizio di tali potesta', l'erogazione di prestazioni di assisenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalla normaiva nazionale e comunitaria; cosi' come spettano pure alle medesime province autonome le competenze (da esercitare nei limiti previsti dallo Statuto) relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti suddetti. Giova anche ricordare come, secondo la consolidata giurisprudenza di codesta Corte (per tutte sentenze nn. 219/1984, 1033/1988, 349/1991), la qualificazione delle disposizioni di una legge quali norme fondamentali di riforma economico-sociale non possa discendere soltanto dalla definizione adottata dal legislatore ma debba invece trovare corrispondenza nella natura obiettiva delle disposizioni in questione; ed inoltre come il carattere di "fondamentalita'" di tali norme sia collegato alla natura di "norme-principio" delle stesse. Piu' in particolare. proprio a proposito della disciplina in materia sanitaria posta dal decreto legislativo n. 502/1992, codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 355/1993, con richiami alla giurisprudenza precedente) ha altresI' affermato: a) che solo le disposizioni legislative "dirette a porre i principi" concernenti l'organizzazione del servizio sanitario possono essere considerate norme fondamentali delle riforme economico-sociali; b) e che neppure una legge di riforma economico-sociale puo' integralmente estromettere le Regioni dalle materie di loro competenza, onde le disposizioni di dettaglio che eventualmente accompagnino nella stessa legge di riforma le predette norme fondamentali possono vincolare l'esercizio delle competenze regionali e provinciali soltanto ove siano legate con i principi della riforma da un rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione (rapporto - riteniamo si possa aggiungere - la cui sussistenza va accertata con rigore ed in base a criteri di interpretazione "stretta"). L'ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 354/1994, sempre in materia sanitaria e relativa al decreto legislativo n. 512/1993, ha ulteriormente ribadito: "Non e' peraltro sufficiente, ai fini dell'lndividazione dei principi di riforma economico-sociale, la qualicazione operata dal legislatore perche' occorre verificare gli aspetti sostanziali della normativa in questione (in particolare sentenza n. 219 del 1984, nonche' sentenze nn. 355 del 1993, 349 del 1991, 85 del 1990, 1033 del 1988, 99 del 1987). E' vero che i princi'pi concernenti l'organizzazione delle strutture del servizio nazionale sono stati considerati quali norme fondamentali di riforma economico-sociale (v.., ad es., sentenze nn. 274 e 107 del 1988); ed e' vero che le disposizioni di dettaglio che accompagnano dette norme fondamentali possono vincolare l'esercizio delle competenze regionali ma solo ove siano legate ai principi stessi da un rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione (sentenze nn. 355 del 1993 e 99 del 1987). Il richiamo, operato dall'articolo in esame, a tutte le disposizioni introdotte dai vari articoli e commi indicati, non risponde dunque a un corretto rapporto fra lo Stato e le province autonome, ed e' certamente lesivo delte competenze invocate nel ricorso". Cio' premesso, e' palese la incostituzionalita' della impugnata disciplina dell'art. 2 del decreto-legge n. 175/1996 convertito con legge n. 272/1996 qui impugnato. Infatti, mentre nella sua originaria formulazione il comma 143 dell'art. 1, legge n. 662/1996 faceva salve le competenze della provincia ricorrente, escludendo l'applicabilita' dei commi da 1 a 44, dell'art. 1 stesso alla provincia autonoma di Bolzano, invece con la nuova formulazione del comma 143 operata dal decreto-legge qui impugnato si vorrebbe vincolare la competenza provinciale non solo ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 43 dell'art. 1, legge n. 662/1996 che - appunto e soltanto in quanto disposizioni di principio - possono configurarsi come norme fondentali di riforma economico-socale della Repubblica. Infatti, secondo il nuovo testo legislativo, tutte le disposizioni (di principio e non) di cui ai commi dell'art. 1 della legge n. 662/1996 non espressamente esclusi dal nuovo testo del comma 143 dello stesso art. 1 della legge n. 662/1996, dovrebbero considerarsi come norme fondamentali di riforma economico sociale, e quindi vincolanti oltre che quella concorrente, anche la competenza esclusiva della provincia ricorrente. E' evidente che, disponendo in tal modo, il legislatore comprime oltre i limiti costituzionalmente stabiliti le competenze provinciali. Vero e', invece che le disposizioni che il comma 143, art. 1 della legge n. 662/1992 rende applicabile alla provincia autonoma di Bolzano difettano dei caratteri che secondo la giurisprudenza gia' citata di codesta ecc.ma Corte caratterizzano il limite in questione delle norme fondamentali. Esse, infatti, non solo difettano spesso di quei caratteri di incisiva innovativita' rispetto alle norme che regolano settori o beni della vita di fondamentale importanza, ma soprattutto la loro formulazione non e' limitata alla enunciazione delle sole norme di principio fondamentali connesse ad un interesse unitario dello Stato, secondo quella che e' invece una caratteristica essenziale del limite in questione. Infine, va rilevato che le disosizioni di cui ai commi 14 e 33 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 prevedono l'emanazione di decreti ministeriali aventi per oggetto di stabilire i termini per l'attuazione dei commi, 8, 11 e 12, le modalita' per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilita', nonche' la disciplina dei consulti e delle consulenze (comma 14) e di fissare i termini e le sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori, per la completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (comma 33). Questa previsione di decreti ministeriali e' lesiva della competenza provinciale, perche' riguarda il funzionamento e la gestione delle USL e delle aziende ospedaliere e quindi materie che sono integralmente devolute alla provincia autonoma di Bolzano in forza delle gia' citate norme statutarie e relative norme di attuazione. Una materia che, come tale, secondo il costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte non puo' essere certo disciplinata da regolamenti ministeriali, quali in sostanza sarebbero i decreti ministeriali in questione. Inoltre, per quanto riguarda in particolare la disciplina degli impugnati commi 14 e 33 dell'art. 1 legge n. 662/1996 valgono anche le censure che qui di seito verranno formulate nel terzo motivo del presente ricorso, in relazione alla previsione del decreto ministeriale di cui all'art. 1 del decreto-legge impugnato (e che si richiamano integralmente). II) Violazione da parte dell'art. 2 d.-l. 20 giugno 1997, n. 175, convertito con legge 7 agosto 1997, n. 272 delle competenze proviniali di cui agli artt. 8, n. 1 e 9 n. 10; 16, comma 1, e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione (spec. d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266). Le censure gia' dedotte con il precedente motivo nei confronti dell'art. 2 del decreto-legge impugnato valgono anche nei confronti delle disposizioni contenute nei gia' richiamati artt. 1 e 4 del decreto-legge n. 175/1997. Infatti, sia l'art. 1, sia i due commi dell'art. 4, contengono una disciplina di dettaglio della materia (che oltretutto a sua volta rinvia ad una ulteriore disciplina di piu' minuto dettaglio che dovra' essere successivamente emanata con decreti ministeriali). Una disciplina che, dunque, non puo' definirsi "di principio", e che manca anche di quei caratteri che - come si e' detto in precedenza - sono propri delle "norme fondamentali" delle leggi di riforma economico sociale. Si tratta, quindi, di disposizioni incostituzionali, poiche' pretendono di applicarsi anche alla provincia autonoma ricorrente, senza pero' corrispondere a quei limiti che secondo gli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige sono gli unici costituzionalmente ammessi nei confronti delle competenze proprie della provincia. III) Violazione da parte dell'art. 2, d.-l. 20 giugno 1997, n. 175, convertito con legge 7 agosto 1997, n. 272 delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, n. 1 e 9 n. 10; 16, comma 1, e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione (spec. d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266). 1. - L'art. 1 del d.-l. 20 giugno 1997, n. 175, convertito con legge 7 agosto 1997, n. 272, dispone che: "Con il decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 14 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono individate, in attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso art. 1, le caratteristiche dell'attivita' libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalita' della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizoni sull'attivita' intramuraria; sono altresi' disciplinate l'opzione tra attivita' libero-professionale intramuraria ed extramuraria, le modalita' del controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilita', le attivita' di consulenza e consulto". Tale disposizione e' lesiva delle competenze provinciali dianzi esposte in quanto attribuisce al MInistro della sanita' (e, quindi, ad un organo amministrativo dello Stato) il potere di dettare una disciplina riguardante l'organizzazione del personale sanitario, cioe' una disciplina che rientra integralmente in una materia di competenza propria della provincia di rango primario (art. 8, n. 1 - ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto) e secondario (art. 9, n. 10 - igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera). Infatti, sotto un primo profilo, l'art. 1 in questione attribuisce al Ministro della sanita' (cioe' ad un'autorita' statale) il potere di disciplinare con un proprio atto amministrativo, di natura sostanzialmente regolamentare, una materia che in base agli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto e' riservata all'Amministrazione provinciale ed e' per di piu', in gran parte, gia' disciplinata dalla legge provinciale. Una materia, quindi, nella quale e' precluso al Ministro di dettare una disciplina con propri atti (anche se di natura regolamentare, secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte). Sotto un ulteriore profilo si osserva che la disciplina legislativa impugnata implica un vincolo per lo stesso legislatore provinciale, e quindi essa viola anche il particolare sistema di adeguamento della legislazione provinciale dettagliatamente disciplinato dalle norme di attuazione dello Statuto. Infatti, l'art. 1 del decreto-legge n. 175/1997, convertito con legge n. 272/1997, non solo attribuisce ad un organo dello Stato, quale il Ministro della sanita', un potere amministrativo in una materia di competenza provinciale, ma dal tenore della disposizione si e' indotti a pensare che secondo questa i decreti del Ministro della sanita' debbano vincolare anche l'attivita' legislativa della provincia stessa, mentre e' certo che il potere legislativo della provincia autonoma di Bolzano puo' essere vincolato soltanto da norme contenute in atti legislativi (tanto piu' che la provincia autonoma ha gia' disciplinato tutta la materia con proprie leggi ed in particolare con legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50, che disciplina l'attivita' libero-professionale dei medici dipendenti dai servizio sanitario provinciale). Sotto questo profilo la lesivita' dell'art. 1 impugnato deriva dal fatto che l'esercizio della funzione legislativa provinciale, per cio' che attiene alle esigenze di adeguamento alla disciplina stabilita dallo Stato, trova oggi la sua speciale ed esclusva regolamentazione nelle norme d'attuazione statutarie contenute negli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 266/1992. In virtu' delle suddette norme d'attuazione non e' possibile porre con decreti ministeriali obblighi di adeguamento al legislatore provinciale. Ed anche i tempi ed i modi dell'adeguamento non possono essere che quelli stabiliti dal suddetto art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992. E' palese che l'art. 1 impugnato viola le norme di attuazione di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 266/1992 (e con esse lo stesso art. 107 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e quindi anche in relazione a tale violazione risultano lese le attribuzoni costituzionali della ricorrente provincia autonoma di Bolzano. Infine, si osserva che se anche il decreto ministeriale di cui all'impugnato art. 1 potesse essere configurato come un atto di indirizzo e coordinamento (il che non e'), egualmente esso sarebbe incostituzionale e lesivo, sotto un ulteriore profilo, delle competenze provinciali. A questo riguardo, in considerazione della specialita' dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla provincia autonoma ricorrente (art. 1, decreto legislativo n. 266/1992), vige - come e' noto - una speciale disciplina degli atti di indirizzo e coordinamento del Governo, stabilita dalle norme d'attuazione statutarie di cui all'art. 3 del gia' citato decreto legislativo n. 266/1992. In tal caso il decreto ministeriale in questione sarebbe illegittimo e lesivo delle attribuzioni provinciali sia perche' l'atto di indirizzo non e' stato preceduto da una delibera del Consiglio dei Ministri, sia perche' esso non trova nella legge un sufficiente fondamento sostanziale sotto forma di limiti e vincoli per l'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento. Non solo, ma sarebbe ulteriormente violata la speciale disciplina dell'art. 3 del decreto legislativo n. 266/1992, sia perche' in base al secondo comma di tale articolo gli atti di indirizzo e coordinamento possono vincolare la provincia "solo al conseguimento degli obiettivi o risultati da essi stabiliti", mentre l'articolo impugnato non si limita a prevedere cio'; sia perche' il procedimento di formazione del decreto ministerie previsto viola anche la disciplina procedurale di cui ai commi 1 e seguenti dell'art. 3, in particolare perche' manca l'obbligo di una previa consultazione della provincia di cui al terzo comma. Da ultimo, e sciogliendo la riserva fatta alla fine dei primo motivo del presente ricorso, ribadiamo che le censure sin qui svolte nei confronti della disciplina contenuta nell'art. 1 del decreto-legge n. 175/1997, si estendono anche all'art. 2 dello stesso decreto-legge, nella parte in cui quest'ultimo pretende di rendere applicabili anche nei confronti della provincia ricorrente le disposizioni contenute nei commi 14 e 33 dell'art. 1 della legge n. 662/1996. Disposizioni queste ultime, che - come gia' detto - prevedono anch'esse la emanazione da parte del Ministro della sanita' di decreti rivolti a disciplinare materie di competenza provinciale. IV) Violazione da parte dell'art. 2, d.-l. 20 giugno 1997, n. 175, convertito con legge 7 agosto 1997, n. 272 delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, n. 1 e 9 n. 10; 16, comma 1, e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione (spec. d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266). L'art. 4 del d.-l. 20 giugno 1997, n. 175, convertito con legge 7 agosto 1997, n. 272, qui impugnato, attribuisce al Ministero della sanita' il potere di stabilire le linee guida dell'organizzazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria: "1. - Il Ministro della sanita', sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, emana le linee guide dell'organizzazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria. Dette linee guida, per gli aspetti riguardanti il personale universitario e le esigenze della didattica e della ricerca, sono emanate di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. - Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 settembre 1997, comunicano al Ministero della sanita' i dati necessari per la relazione di quest'ultimo al Parlamento sullo stato di attuazione dell'attivita' libero-pofessionale intramuraria e sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione". Anche l'art. 4 e' incostituzionale per motivi analoghi a quelli gia' dedotti e illustrati nel precedente motivo, in relazione all'art. 1. Infatti, anche il decreto ministeriale previsto dal primo comma dell'art. 4 interviene in una materia (quella dell'attivita' libero-professionale intramuraria) che e' di competenza dell'Amministrazione provinciale. Anzi, nel caso specifico della provincia autonoma di Bolzano si tratta di materia addirittura in gran parte gia' disciplinata dalla legge provinciale (a partire dalla gia' citata legge provinciale n. 50/1978). Una materia, dunque, nella quale (secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte) e' escluso l'intervento di un regolamento ministeriale, quale in sostanza si configura il decreto ministeriale di cui al primo comma dell'art. 4. Analogamente, nella misura in cui anche il decreto del Ministro della sanita' ex art. 4 si potesse configurare come un atto che richiede un corrispondente adeguamento della stessa legislazione provinciale in vigore, ne' risulterebbe violata anche la speciale normativa di attuazione dello Statuto, contenuta negli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 266/1992, che disciplina in modo inderogabile i modi, le forme ed i tempi dell'adeguamento della legislazione provinciale ai princi'pi stabiliti (solo) dalla legge statale (secondo quanto appunto gia' detto in relazione alla disciplina dell'impugnato art. 1). Infine, anche per i decreti ministeriali di cui all'art. 4 si deve osservare che se anche questi venissero configurati come atti di inidirizzo e coordinamento nei confronti dell'Amministrazione provinciale egualmente la disciplina dell'art. 4 risulterebbe incostituzionale. Al riguardo valgono le stesse censure gia' dedotte in relazione alla disciplina dell'art. 1 n. 7 infatti, anche qui ci troveremmo di fronte alla pura e semplice previsione da parte della legge di un potere di indirizzo e coordinamento esercitato in via amministrativa, senza che pero' la legge ne abbia in qualche modo disciplinato anche l'esercizio sotto il profilo sostanziale. Ed inoltre si tratterebbe di una disciplina del potere di indirizzo statale incompatibile con la specifica ed inderogabile normativa stabilita dall'art. 3 del decreto delegato n. 266/1992: perche' si tratterebbe di un atto di un singolo Ministro, anziche' del Consiglio dei Ministri; di un atto di indirizzo che non si limita a fissare solo obiettivi e risultati che la provincia potra' poi autonomamente perseguire; di un atto di indirizzo per la cui emanazione e' previsto un procedimento diverso da quello inderogabilmente stabilito dai commi 3 e seguenti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 266/1992. Nessuno di questi aspetti della disciplina del potere di indirizzo e coordinamento e' stato rispettato dallart. 4 impugnato (in particolare il parere della Conferenza Stato/regioni non equivale certamente al parere della provincia). In conclusione, anche l'art. 4 e' sicuramente incostituzionale, perche' lesivo delle competenze provinciali in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, ex art. 8, n. 1 Statuto, e in materia di igiene e sanita' di cui all'art. 9, n. 10 Statuto e delle relative norme di attuazione (fra queste, in particolare, dell'art. 1 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 ai sensi del quale spettano alla provincia le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari (comma 2) compreso lo Stato giuridico ed economico del personale addetto (comma 3)).