IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  reg.  gen.
 7060/1995,  proposto  dal  sig.  Ibn  Brahim Mohamed, rappresentato e
 difeso dall'avv.   Giampietro Garofalo,  presso  il  cui  studio,  in
 Catania, viale XX Settembre n. 47/E, e' elettivamente domiciliato;
   contro  la  prefettura  della  provincia  di Palermo in persona del
 prefetto pro-tempore, rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  dello
 Stato  presso la cui sede distrettuale in Catania, via Vecchia Ognina
 n. 149, e' ex lege domiciliato;
   Per  l'annullamento, previa sospensione del decreto Cat. A. 11/1995
 P.S. del 18 dicembre 1995,  notificato  in  pari  data,  con  cui  il
 prefetto  di  Palermo  ha  espulso il ricorrente dal territorio dello
 Stato italiano;
   Visti gli atti depositati dal ricorrente;
   Visti gli atti di  costituzione  in  giudizio  dell'Amministrazione
 intimata;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Designato relatore il referendario avv. Carlo Modica;
   Uditi  nella  camera  di  consiglio  del  15  gennaio  1996  l'avv.
 Giampietro Garofalo per il  ricorrente  (verificare|);  e  l'Avvocato
 dello Stato Attilio Barbieri per l'amministrazione resistente.
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  ricorso  notificato  il  27  dicembre 1995, e depositato il 29
 dicembre 1995, il sig. Ibn Brahim Mohamed ha impugnato il decreto  di
 espulsione  emesso  nei  suoi confronti dal prefetto di Palermo il 18
 dicembre 1995 e notificatigli in pari data.
   Nel chiederne l'annullamento, per le conseguenti statuizioni e  con
 vittoria  di  spesa,  lamenta  violazione dell'art. 7-quinquies della
 legge 28 febbraio 1990 n. 39, introdotto dall'art.  7  del  d.-l.  18
 novembre  1995  n.  489,  deducendo  di  non  versare in alcuna delle
 ipotesi che la norma prevede.
   Il ricorrente espone infatti:
     di essere regolarmente entrato in Italia nel  1980  e  di  avervi
 stabilmente risieduto rinnovando i propri permessi di soggiorno;
     di essere sposato con una cittadina italiana e di essere pertanto
 nelle  condizioni previste dall'art. 5 della legge n. 91/1991 (avendo
 ormai maturato il diritto di acquistare la cittadinanza italiana).
   Con lo stesso gravame il ricorrente ha chiesto la  sospensione  del
 provvedimento  impugnato  lamentando  che  l'espulsione gli arreca un
 danno gravissimo ed irreparabile.
   Alla camera di consiglio  del  15  gennaio  1996,  fissata  per  la
 trattazione    della   domanda   incidentale   di   sospensione   del
 provvedimento impugnato proposta dal ricorrente in seno  al  ricorso,
 la  intimata amministrazione si e' costituita in giudizio depositando
 copia del ricorso notificato e spiegando difese orali.
   Con ordinanza n. 237 del 16 gennaio 1996 (depositata il 30  gennaio
 1996),  la  III Sezione di questo tribunale amministrativo regionale,
 avendo ritenuto, ad un primo esame, che il ricorso  e'  assistito  da
 sufficiente fumus boni juris, e che dall'esecuzione dei provvedimenti
 impugnati  deriverebbe  al ricorrente un danno grave ed irreparabile;
 ed avendo altresi' deciso di sollevare la questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 7-quinquies, comma 5, del d.-l. 18 novembre
 1995 n. 489 (nella parte in cui assegna  termini  abnormemente  brevi
 per  la  notifica  ed il deposito del ricorso), ha - in conseguenza -
 temporaneamente   accolto   l'istanza    di    sospensiva    avanzata
 dall'interessato rinviando l'ulteriore e definitiva trattazione della
 domanda  cautelare  alla  prima  camera  di  consiglio  utile dopo la
 restituzione  degli  atti  del  giudizio   da   parte   della   Corte
 costituzionale.
                             D i r i t t o
   1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato
 il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal prefetto
 di Palermo nei suoi confronti il 18 dicembre 1995.
   La  parte  ricorrente  ha notificato il ricorso all'amministrazione
 intimata oltre il termine di sette giorni  dall'acquisita  conoscenza
 del  decreto  di  espulsione;  e cioe' tardivamente rispetto a quanto
 prescritto dall'art. 7-quinquies, comma 5, del d.-l. 18 novembre 1995
 n. 489.