IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 2, 767 e 768 del 1996 proposti: A) il ricorso n. 2 del 1996 da Martelli Giorgio, Tavoletti Roberto e Patacchini Daniela, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Cataldi e dal dott. proc. Valentina Leccesi, elettivamente domiciliati in Ancona, alla via Maratta n. 18, presso l'avv. Giovanni Covatta; contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona dell'on.le Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio e' domiciliato ex lege; l'Accademia di belle arti di Macerata, in persona del direttore pro-tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento della deliberazione 10 ottobre 1995 del Collegio dei docenti, relativa alla ratifica degli esami di passaggio della sessione autunnale anno accademico 1994/95, nella parte relativa al risultato della prova di esame orale in storia dell'arte sostenuta dai ricorrenti il 6 ottobre 1995, nonche' di tutti gli atti connessi e, occorrendo, della stessa prova di esame i cui risultati sono stati pubblicati il 14 ottobre 1995; B) il ricorso n. 767 del 1996 da Tavoletti Roberto, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Cataldi e Pietro Referza, elettivamente domiciliato in Ancona, alla via Maratta n. 18, presso l'avv. Giovanni Covatta; contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona dell'on.le Ministro pro-tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato; l'Accademia di belle arti di Macerata, in persona del direttore pro-tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento del provvedimento 12 aprile 1996 n. 916/37 del direttore della predetta accademia, nella parte in cui nega l'iscrizione del ricorrente al IV anno del corso di scenografia; C) il ricorso n. 768 del 1996 da Martelli Giorgio e Patacchini Daniela, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Cataldi e Pietro Referza, elettivamente domiciliati in Ancona, alla via Maratta n. 18, presso l'avv. Giovanni Covatta; contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona dell'on.le Ministro pro-tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato; l'Accademia di belle arti di Macerata, in persona del direttore pro-tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento dei provvedimenti 12 aprile 1996, n. 916/37 e 6 maggio 1996, n. 111/37 del direttore della predetta accademia, nella parte in cui negano l'iscrizione dei ricorrenti al IV anno del corso di scenografia; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione in tutti i ricorsi; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Viste le ordinanze 24 gennaio 1996, n. 52, 23 agosto 1996, n. 435 e 23 agosto 1996, n. 436 relative, rispettivamente, ai singoli ricorsi; Visti gli atti tutti delle cause; Relatore, alla pubblica udienza del 19 febbraio 1997, il consigliere Mario Di Giuseppe; Uditi l'avv. Cataldi per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Andrea Honorati per l'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o A) I signori Martelli Giorgio, Tavoletti Roberto e Patacchini Daniela, iscritti nell'anno accademico 1994/95 al III anno del corso di scenografia presso l'Accademia di belle arti di Macerata, hanno sostenuto il 6 ottobre 1995 l'esame di Storia dell'arte, conseguendo una valutazione di inidoneita' con punti 15 su 30. Il Collegio dei docenti, nella riunione del 10 ottobre 1995, in sede di ratifica degli esami di passaggio della sessione autunnale del predetto anno accademico, ha riconosciuto legittimo il risultato degli esami ed ha stabilito di non applicare il beneficio di cui all'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 5 maggio 1918, n. 1852 in favore di alcuni studenti, fra cui i predetti, i quali si trovano a perdere il cosi' detto "maturato scolastico" in quanto bocciati per la seconda volta e, quindi, impossibilitati ad essere iscritti allo stesso corso per piu' di cinque anni, per effeto dell'art. 62, secondo comma, del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123. I signori Martelli, Tavoletti e Patacchini, con atto notificato il 5 e 7 dicembre 1995, depositato il 3 gennaio 1996 (iscritto al n. 2 del reg. ric. 1996), hanno impugnato la deliberazione 10 ottobre 1995 del Collegio dei docenti, nelle parti in cui ratifica la prova di esame in storia dell'arte sostenuta e dispone di non applicare in favore degli interessati il beneficio di cui all'art. 134, quarto comma, del decreto legislativo n. 1852 del 1918, chiedendone l'annullamento, unitamente alla predetta prova di esame, deducendo i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per contraddittorieta' della motivazione, illogicita' ed ingiustizia manifesta, poiche' il Collegio dei docenti ha deliberato di non applicare la norma che consente alla commissione plenaria di promuovere gli studenti piu' meritevoli adducendo, quale motivazione, che vi e' "il pericolo di creare precedenti e l'inutilita' dell'applicazione che non risolve comunque tutti i casi" e che "la maggioranza sostiene la linea: o tutti o nessuno". Una tale motivazione e' illegittima in quanto contraria al dettato legislativo: infatti, la norma (art. 134, quarto comma, del decreto legislativo n. 1852 del 1918) non opera a favore di tutti, ma soltanto degli studenti piu' meritevoli, cioe' di coloro che, pur non avendo superato l'esame nelle materie di cultura generale, abbiano conseguito un voto non minore di 15/30 in ciascuna di esse ed una media complessiva non minore di 9/10 in tutte le materie artistiche. Lo stesso collegio ha asserito, inoltre, che sussistevano i presupposti di convenienza ed opportunita' che giustificavano l'applicazione della norma (quali: l'elevato numero di studenti bocciati in storia dell'arte; la discontinuita' didattica verificatasi in quel determinato corso), ma ha stabilito di non applicarla in quanto in futuro, verificandosi gli stessi presupposti, sarebbe costretto ad applicarla nuovamente. In tal modo il collegio ha disconosciuto che trattasi di correttivo o beneficio legislativamente ammesso in presenza di determinati presupposti, pur essendo stato ammesso dal direttore dell'accademia che una delle cause dell'elevato numero di bocciati nel predetto esame e' individuabile nella discontinuita' didattica che si era verificata; 2) irregolarita' della prova di esame in storia dell'arte, nonche' eccesso di potere per contraddittorieta', difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta, essendo inficiate da gravi irregolarita' le prove di esame sostenute dai ricorrenti nella detta disciplina: a) la durata delle prove e' stata di appena quindici minuti, mentre per gli altri candidati e' stata mediamente di quarantacinque minuti. Tale disparita' di trattamento, oltre a violare il principio della par condicio, non trova giustificazione alcuna, mentre ha impedito ai ricorrenti di esprimere pienamente capacita' e preparazione. Il tempo di quindici minuti appare estremamente ridotto anche in relazione alla durata media degli esami relativi ad altre discipline fondamentali; b) il tenore dei quesiti posti ai ricorrenti appare insufficiente e limitato in relazione al programma di esame, comprendente argomenti ben piu' vasti, che non sono stati oggetto di interrogazione. Non solo, ma la commissione ha ritenuto decisiva (per Martelli e Tavoletti) la insufficienza della esposizione fornita su uno solo dei quesiti posti a ciascuno degli interessati; c) in contrasto con le circolari interne dell'accademia, il giudizio emesso dalla commissione, sulla prova di esame dei ricorrenti, appare insufficiente nella motivazione, non potendo ritenersi adeguata la mera attribuzione di un punteggio. La motivazione del giudizio negativo era ancor piu' necessaria nel caso del Martelli, in quanto i commissari non apparivano concordi nel valutare la relativa prova (contestazione immediata e pubblica da parte del prof. Marangoni); d) la seguita procedura di valutazione delle prove di esami contrasta con l'art. 134, primo e secondo comma, del decreto legislativo n. 1852 del 1918, poiche' non vi e' stata assegnazione di punteggio distintamente da parte di ciascun commissario; il prof. Chiodi ha omesso di esprimere qualsiasi giudizio sul Martelli e la votazione finale e' stata attribuita autonomamente dal presidente della commissione, il quale non ha tenuto conto della diversa valutazione del prof. Marangoni. Non e' stata compiuta alcuna somma aritmetica delle singole valutazioni, ne' si e' dato conto, nel verbale, della contestazione sul voto formulata dal prof. Marangoni. Per quanto riguarda le valutazioni relative al Tavoletti ed alla Patacchini, il voto attribuito e' il risultato della valutazione di due soli commissari: il punteggio attribuito al Tavoletti e' stato stabilito in assenza del prof. Marangoni; il punteggio assegnato alla Patacchini e' stato stabilito senza che il predetto docente potesse esprimere il proprio giudizio sulla prova di esame, cui aveva assistito solo nella parte finale; e) nel corso dello svolgimento delle prove di esami e' stato piu' volte violato il principio della collegialita' della commissione: il presidente ha formulato i quesiti ed ha valutato gli esiti in modo assolutamente autonomo, non consentendo di intervenire agli altri componenti della commissione e lo svolgimento e' avvenuto perfino in assenza di uno dei componenti; f) i ricorrenti hanno sostenuto la prova di esame in storia dell'arte fornendo risposte esaustive ad almeno due quesiti su tre (il Martelli) e comunque in generale (gli altri due), sicche' meritavano un giudizio almeno di sufficienza; 3) illegittimita' costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123, per contrasto con gli artt. 3, 33 e 34 Cost., poiche' la norma consente di frequentare un corso dell'Accademia di belle arti soltanto per un anno in piu' rispetto alla sua durata normale (di quattro anni). La norma citata non tiene conto della varieta' delle situazioni per le quali uno studente possa non superare un esame o subire un rallentamento negli studi, avendo ciascun individuo tempi diversi di maturazione e di apprendimento e potendo verificarsi le piu' disparate situazioni contingenti e transitorie. Per effetto di detta norma, gli studenti che abbiano uno scarso ma sufficiente profitto sono avvantaggiati rispetto a quelli che ottengono votazioni piu' alte, ma impiegando maggior tempo nella preparazione dei singoli esami. La severita' della norma non trova riscontro nelle altre discipline dei vari istituti di istruzione: l'art. 15, primo comma, del r.d. 4 maggio 1925, n. 653, relativo agli istituti medi di istruzione, consente che ciascuna classe possa essere frequentata per due anni, con conseguente raddoppio della durata normale dei corsi di scuola secondaria; l'art. 149, secondo comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, relativo alla istruzione superiore, impone di rinnovare l'iscrizione ai corsi universitari e di ripetere le prove degli esami gia' superati solo se non siano sostenuti esami per otto anni consecutivi. L'art. 62, secondo comma, del regio decreto n. 3123 del 1923 non trova giustificazione alcuna, neppure in relazione alle peculiari caratteristiche dell'Accademia di belle arti. Se questa e' disciplinata alla stregua di istituto intermedio fra gli istituti di istruzione secondaria e quelli di rango universitario, il periodo massimo consentito di frequenza dei relativi corsi dovrebbe essere disciplinato in modo analogo ad uno dei predetti ordinamenti. La ratio legis della norma appare finalizzata al solo contenimento delle spese (come espressamente enunciato dall'art. 1 della legge di delega 3 dicembre 1922, n. 601) attraverso una consistente limitazione del numero degli studenti (attuata anche mediante l'art. 67 del r.d. n. 3123 del 1923), ma tale finalita' di contenimento della spesa pubblica sussiste per qualsiasi tipo di istituto di istruzione, sicche' non si comprendono le ragioni per le quali possa giustificarsi una disparita' di trattamento fra gli utenti dei diversi istituti. Oltre all'art. 3 Cost., appaiono violati: l'art. 33 Cost., che impone di assicurare un adeguato trattamento scolastico per tutti i cittadini; l'art. 34 Cost., che riconosce a tutti i soggetti capaci e meritevoli il diritto di raggiungere i piu' alti gradi di istruzione. Per resistere in giudizio si e' costituito il Ministero della pubblica istruzione la cui difesa, con memoria depositata l'8 gennaio 1996, ha controdedotto in ordine alle doglianze esposte in ricorso, eccependo la inammissibilita' della censura relativa alla mancata applicazione del beneficio di cui all'art.134, quarto comma, del decreto legislativo n. 1852 del 1918 per quanto riguarda la posizione del sig. Tavoletti, il quale non potrebbe beneficiarne poiche' ha conseguito nell'esame di scenografia la votazione di 26/30, quindi inferiore ai 9/10 richiesti dalla norma. In ordine alla questione di incostituzionalita', la difesa del resistente ha controdedotto nel merito, sostenendone la irrilevanza, in quanto l'oggetto del ricorso non e' costituito da un provvedimento di diniego di iscrizione al successivo anno di corso. In sede cautelare, con ordinanza 24 gennaio 1996, n. 52, il t.a.r. ha respinto la domanda di sospensione della esecuzione degli atti impugnati, presentata ai fini dell'ammissione con riserva al quarto anno di corso. Con memoria depositata l'8 febbraio 1997 la difesa dei ricorrenti ha esplicitato le dedotte censure, insistendo per l'accoglimento del ricorso. B) In seguito i signori Martelli, Patacchini e Tavoletti hanno rivolto separate istanze 26 febbraio 1996 alla predetta Accademia, onde ottenere la concessione del beneficio di cui all'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 5 maggio 1918, n. 1852 e comunque la iscrizione al IV anno del corso di scenografia per l'anno accademico 1995/1996, negata con distinti provvedimenti di analogo contenuto, basati sull'esistenza di una disposizione di legge (r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123), ribadita dall'art. 207, comma 6, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che non consente la frequenza oltre il quinto anno presso le Accademie di belle arti, non potendo essere ignorato l'esito negativo dell'esame di passaggio dal terzo al quarto anno di corso. Detti provvedimenti negativi sono stati impugnati dagli interessati con separati ricorsi. In particolare, il sig. Tavoletti Roberto, con atto notificato il 7 e 14 giugno 1996, depositato il 29 giugno 1996 (iscritto al n. 267 del reg. ric. 1996), ha impugnato il provvedimento 12 aprile 1996 n. 916/37, che lo riguarda personalmente, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: a) eccesso di potere per carenza, erroneita' e contraddittorieta' della motivazione, illogicita', erroneita' ed illegittimita' dei presupposti, poiche' la motivazione del diniego appare illogica e contraddittoria laddove riconosce come "deprecabili" le conseguenze della norma di cui all'art. 62 del regio decreto n. 3123 del 1923 e tuttavia la applica nel caso di specie. Il diniego recepisce totalmente il contenuto della deliberazione 10 ottobre 1995 del Collegio dei docenti e quindi si basa sull'erroneo presupposto della legittimita' della prova di esame sostenuta dal ricorrente per il passaggio dal terzo al quarto anno di corso; b) A carico di detta deliberazione e dell'esame in storia dell'arte, in quanto presupposti dell'atto impugnato, il ricorso deduce censure analoghe a quelle esposte con il precedente ricorso n. 2 del 1996. Per resistere in giudizio si e' costituito il Ministero della pubblica istruzione la cui difesa, con memorie depositate in data 1 luglio 1996 e 9 gennaio 1997, ha controdedotto nel merito del ricorso, ribadendo anche le argomentazioni gia' esposte nel precedente ricorso. In sede cautelare, con ordinanza 23 agosto 1996, n. 435, il t.a.r. ha respinto la domanda di sospensione della esecuzione dell'atto impugnato. Con memoria depositata l'8 febbraio 1997 la difesa del ricorrente ha ulteriormente esplicitato le dedotte censure, insistendo per l'accoglimento del ricorso. C) I signori Martelli Giorgio e Patacchini Daniela, dal canto loro, con atto notificato il 7 e 14 giugno 1996, depositato il 29 giugno 1996 (iscritto al n. 768 del reg. ric. 1996), hanno impugnato i provvedimenti 12 aprile 1996 n. 916/37 e 6 maggio 1996 n. 111/37, che rispettivamente li riguardano, chiedendone l'annullamento per gli stessi motivi di cui sopra. Per resistente in giudizio si e' costituito il Ministero della pubblica istruzione la cui difesa, con memoria depositata in data 1 luglio 1996, ha controdedotto nel merito del ricorso, ribadendo anche la argomentazioni gia' svolte nel primo ricorso. In sede cautelare, con ordinanza 23 agosto 1996, n. 436, il t.a.r. ha respinto la domanda di sospensione della esecuzione dell'atto impugnato. Con memoria depositata l'8 febbraio 1997 la difesa dei ricorrenti ha illustrato tesi e richieste, insistendo per l'accoglimento del ricorso. D i r i t t o I. - I tre ricorsi in epigrafe indicati, in quanto oggettivamente connessi, possono essere riuniti ai fini della pronuncia con una sola sentenza, ai sensi dell'art. 52 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, richiamato dall'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. II. - Il collegio ritiene che debba essere sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 62, secondo comma, del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123, secondo cui non e' possibile essere iscritti per piu' di cinque anni allo stesso corso dell'Accademia di belle arti, con riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione. La questione appare, infatti, rilevante e non manifestamente infondata. III. - La rilevanza della questione deriva dalla circostanza che i provvedimenti impugnati, con i quali si nega ai ricorrenti la iscrizione al quarto anno del corso di scenografia, costituiscono applicazione della citata norma e che la legittimita' costituzionale della stessa, in considerazione del suo contenuto estremamente restrittivo, e' posta in dubbio da uno dei motivi di ricorso. L'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma comporterebbe l'accoglimento dei ricorsi avverso il diniego di iscrizione degli interessati al quarto anno di corso, con soddisfacimento della relativa pretesa. IV. - La non manifesta infondatezza della questione emerge dalle seguenti considerazioni: a) la severita' della norma, che consente di frequentare un corso dell'Accademia di belle arti soltanto per un anno in piu' rispetto alla durata legale di quattro anni, non trova corrispondenza nelle discipline legislative di analoghi corsi di istruzione; b) infatti, presso gli istituti medi di istruzione secondaria e tecnica ciascuna classe puo' essere frequentata per due volte, sicche' un corso di tali scuole puo', in definitiva, essere frequentato per il doppio del tempo prescritto per la relativa durata legale (art. 15, primo comma, r.d. 4 maggio 1925, n. 653; art. 57, secondo comma, legge 15 giugno 1931, n. 839); c) sussiste l'obbligo di rinnovare la iscrizione ai corsi universitari e di ripetere le prove degli esami gia' superati soltanto se non siano sostenuti esami per otto anni consecutivi (art. 149, secondo comma, r.d. 31 agosto 1933, n.1592); d) non sono comprensibili le ragioni che giustifichino una cosi' grave disparita' di trattamento tra studenti di analoghi corsi di istruzione se si consideri che l'Accademia di belle arti e' un istituto di istruzione intermedio tra quelli secondari e quelli universitari onde, secondo logica, si dovrebbe far riferimento agli uni o agli altri per quanto riguarda la durata massima consentita; e) non sono ravvisabili differenziazioni di situazioni che giustifichino tale disparita' di trattamento, neppure in relazione alla necessita' di contenere la relativa spesa pubblica, che sembra una delle ragioni tenute presenti all'epoca della emanazione del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123; f) tale disciplina ingiustificatamente severa nei confronti degli studenti dell'Accademia di belle arti comporta anche violazione dell'obbligo imposto dall'art. 33 della Costituzione di assicurare a tutti i cittadini un adeguato trattamento scolastico, nonche' la violazione dell'art. 34 Cost., che riconosce il diritto di raggiungere i piu' alti gradi di istruzione a tutti i capaci e meritevoli, tali dovendosi ritenere anche coloro che, come i ricorrenti, superino leggermente il periodo di normale durata del corso di studi. V. - I giudizi relativi ai ricorsi in esame debbono, pertanto, essere sospesi ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.