LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli 740/1996 spedito l'8 aprile 1995, avverso la sentenza n. 9/07/95, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze da: Ufficio imposte dirette di Firenze I ufficio; Controparti: Barbieri Umberto, residente a Rufina (Firenze) in via G. Rossa n. 8. Atti impugnati: s/rif su I.rimb - Irpef - on. deducibili, 84; s/rif su I.rimb - Irpef - on. deducibili, 85; s/rif su I.rimb del 2 febbraio 1993 - Irpef - on. deducibili, 86. Motivi della decisione Con autonomi ricorsi il sig. Barbieri Umberto contestava il diniego opposto dall'amministrazione finanziaria al riconoscimento di oneri deducibili per gli anni 1984, 1985 e 1986 e chiedeva che per i predetti periodi d'imposta venisse riconosciuto il diritto al rimborso del credito scaturente dal pagamento di interessi passivi corrisposti a fronte di un finanziamento ipotecario finalizzato all'acquisto di un immobile. Sosteneva il ricorrente che, benche' la norma tributaria parlasse di mutuo ipotecario, in realta' si trattava solo di una distinzione formale, terminologica, posto che entrambe le operazioni potevano configurarsi come prestiti. Con decisione n. 9 del 16 gennaio 1995 la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, riuniti i ricorsi e presa visione della documentazione prodotta dal contribuente, accoglieva la tesi sostenuta dal sig. Barbieri affermando che, pur se la forma contrattuale usata non era quella prevista dalla legge, non vi era alcuna sostanziale difformita' tra le due modalita' di erogazione di somme, considerato che in tutti e due i casi vi era una garanzia ipotecaria sull'immobile acquisito. Avverso tale giudizio proponeva appello l'Ufficio sostenendo che l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 prevede unicamente la deducibilita' degli interessi passivi su mutuo ipotecario ed osservava che il contratto di apertura di credito ed il mutuo ipotecario sono istituti giuridici diversi, ancorche' rispondenti, sul piano economico, ad eguali finalita' pratiche. Questa Commissione ritiene che la formulazione letterale del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 all'art. 10 lett. c), ovvero che siano deducibili dal reddito complessivo "gli interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili" non consenta una interpretazione analogica estensiva per rapporti contrattuali aventi struttura e caratteristiche similari. Pur tuttavia occorre valutare la struttura del contratto di mutuo regolata dagli artt. 1813 e segg. del codice civile onde sottolineare le analogie con la diversa forma di finanziamento tramite il contratto di cui all'art. 1842 e c., ovvero l'apertura di credito bancario, sia o meno questo regolato in conto corrente ex art. 1823 c.c. Infatti il mutuo e' "il contratto con il quale una parte consegna all' altra una determinata quantita' di denaro e l'altro si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualita'". In dipendenza di tale controllo il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante (art. 1815 c.c.). Come nel caso che qui interessa il contratto di mutuo puo' essere garantito da ipoteca ex art. 2808 e segg. c.c. Ai sensi del citato art. 1842 l'apertura di credito bancario e' "il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo". In tale periodo l'accreditato puo' utilizzare il credito e puo' con successivi versamenti ripristinare la disponibilita'. Anche per tale contratto e' possibile prevedere ex art. 1844 c.c. una garanzia reale (tra cui quella ipotecaria). Ci si trova pertanto in presenza di negozi collegati gia' esaminati dalla dottrina civilistica (cfr. F. Messineo in Manuale diritto c. e com. vol. I 1957) quale combinazione di negozi. In questo caso si ha una pluralita' di negozi, ognuno perfetto in se' e produttivo dei suoi effetti; ma gli effetti dei vari negozi si coordinano per l'adempimento di una funzione fondamentale, onde si parla di negozi collegati (cfr. Santoro-Passarelli - il negozio giuridico 1974). Al di sopra della funzione dei vari negozi si puo' delineare, ed individuare, una funzione della fattispecie negoziale nel suo complesso. La rilevanza giuridica della combinazione di piu' negozi si manifesta nel senso che la sorte di un negozio e' variamente legata alla esistenza o alla sorte di un altro negozio o di altri negozi. Il nesso fra piu' negozi fa si' che l'esistenza, la validita', l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influisca sulla validita' o efficacia o esecuzione di un altro negozio (cfr. Grossetti - negozio collegato, negozio illegale, Terni 1951). L'evoluzione commerciale ha fatto si' che tali figure contrattuali prendessero largo spazio nella instaurazione di varie forme di rapporti. Il negozio collegato comodato-somministrazione e' divenuto un classico con il quale grosse societa' di distribuzione (gelati, bevande, programmi compiuterizzati) forniscono in comodato gli strumenti per operare (contenitori, distributori, hardware) e contestualmente con contratto di somministrazione i beni di cui sopra. Occorre pertanto seguire tale evoluzione dei rapporti accompagnandola con la necessita' di interpretare l'essenza di tali rapporti e la conseguente applicabilita' o meno agli stessi delle norme che quella essenza andavano a regolamentare. Ordunque non appaiono sussistere differenze strutturali ed effetti sostanzialmente differenti per i due tipi di contratto produttivi entrambi di interessi passivi a carico del beneficiario e finalizzati al finanziamento dell'acquisto della propria abitazione. La limitazione al solo contratto di mutuo garantito da ipoteca e la non estensione delle richiamate deducibilita' anche ad analoghe forme contrattuali di finanziamento parimenti garantite da ipoteca e con medesime finalita' appare in contrasto con gli art. 3 e 53 della Costituzione prevedendo disparita' di trattamento per situazioni equipollenti ed ingenerando in caso di mantenimento di tale trattamento ingiustamente differenziato lesione del principio della concorrenza alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva.