ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 25, commi 1 e 2, e 44, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 6 marzo 1990, n. 18 (Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1996 dal pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, nel procedimento penale a carico di Casellato Raoul, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di costituzione di Rodeghiero Ferruccio, nonche' l'atto di intervento della regione Veneto; Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico d'un imputato dei reati di cui agli artt. 388, primo e secondo comma, e 392 del codice penale, la parte civile ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 25 e 44 della legge della regione Veneto 6 marzo 1990, n. 18 (Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato); che, secondo il pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, gli articoli denunciati, concernenti rispettivamente la costituzione delle servitu' di seggiovia e di pista, prevederebbero per l'interessato, il quale non abbia la disponibilita' del terreno, la possibilita' di ottenere le dichiarazioni di pubblica utilita' del progetto, di urgenza e indifferibilita' delle opere approvate nonche' la costituzione coattiva della servitu' di pista, previo pagamento, anche contestuale, dell'indennita' (art. 44, comma 1); che la costituzione coattiva della servitu' di pista sarebbe adottata con provvedimento del Presidente della Giunta regionale (art. 44, comma 2); che identiche disposizioni riguarderebbero anche la costituzione coattiva della servitu' di impianto (art. 25, commi 1 e 2); che le disposizioni teste' richiamate lederebbero: l'art. 3, perche' nell'introdurre due nuove figure di servitu', del tutto peculiari, modellerebbero lo statuto della proprieta' privata in modo difforme dalla previsione contenuta nell'art. 1027 del codice civile; l'art. 42 che identificherebbe nella legge statale l'unica fonte idonea sia a determinare i modi di acquisto, di godimento e i limiti della proprieta' privata, sia a individuare la sua funzione sociale e la finalita' di accesso a tutti i consociati; l'art. 117, primo comma, della Costituzione, perche' la materia dei diritti reali e delle limitazioni del diritto di proprieta' non e' ricompresa in quelle ivi elencate e in quanto contrassegnata dalla funzione sociale rientrerebbe, anzi, fra i principi fondamentali della legislazione statale; che la questione sarebbe rilevante, perche' la condotta penalmente censurata nei confronti del gestore dell'impianto sarebbe posta in essere a seguito (e per l'effetto) di provvedimenti regionali di costituzione coattiva di una servitu' di impianto e di pista, emanati in attuazione delle menzionate disposizioni regionali, ai quali ha resistito il proprietario del fondo oggetto della servitu', si' che - ove queste fossero caducate, risultando nulli i provvedimenti amministrativi adottati - ne conseguirebbe di sicuro una diversa formula di proscioglimento per l'imputato; che si e' costituita la parte civile, con memoria fuori termine, chiedendo la declaratoria di illegittimita' costituzionale; che e' intervenuto nel giudizio il presidente della Giunta regionale del Veneto nel senso dell'inammissibilita' e comunque dell'infondatezza; che nell'imminenza della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa; che il presidente della Giunta regionale del Veneto ha concluso, in via principale, per il difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo e, in via subordinata, per l'infondatezza; che l'irrilevanza avrebbe duplice natura, formale e sostanziale; che sotto il primo aspetto essa sarebbe rilevabile dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione, ove si legge che il pretore ha sospeso il procedimento e, nel contempo, lo ha rinviato all'udienza del 2 ottobre 1996, ore 9, mandando alla cancelleria la citazione dei testi (onde non di sospensione si tratterebbe, bensi' di mero rinvio ad altra udienza per la quale sarebbe stata disposta l'assunzione delle prove testimoniali); che sotto il secondo aspetto vi sarebbe carenza di rilevanza della questione, difettando il nesso di pregiudizialita' e strumentalita' tra essa e il giudizio a quo; che quest'ultimo riguarderebbe, infatti, un processo penale a carico di persona imputata dei reati di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose; che in relazione a tale regiudicanda mancherebbe del tutto la possibilita' di fare applicazione delle disposizioni censurate; che, in effetti, la prima imputazione deriverebbe dalla disobbedienza a un provvedimento reso dal pretore in sede di giudizio possessorio, con il quale si vieterebbe alla societa' concessionaria di attivare l'impianto sciistico sui terreni del privato; che la seconda imputazione sarebbe stata contestata per l'asportazione di una recinzione esistente sui terreni della predetta persona offesa; che per tali ipotesi di reato non avrebbe rilievo la pretesa illegittimita' dei provvedimenti regionali di costituzione coattiva delle servitu' di impianto e di pista e, pertanto, non sarebbero applicabili le disposizioni denunciate; che non vi sarebbero riflessi sulla formula dell'eventuale proscioglimento dell'imputato - come pure asserisce il rimettente nella ipotesi di accoglimento della questione - non essendovi alternativa all'assoluzione perche' il fatto non costituisce reato, per la sussistenza della scriminante putativa dell'esercizio del diritto; che, nel merito, la questione sarebbe infondata; che, richiamando l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul "limite del diritto privato alla legislazione regionale", il presidente della Giunta regionale del Veneto sottolinea come la Corte, dall'originaria posizione intransigente, si sia attestata sull'ammissibilita' di deroghe alle discipline civilistiche, se e in quanto ragionevolmente collegate alle finalita' pubbliche connesse allo svolgimento delle competenze costituzionalmente assegnate alla regione (sentenza n. 35 del 1992), giungendo ad affermare che la normazione conformativa della proprieta' puo' trovare attuazione anche in leggi regionali (sentenze nn. 379 del 1994 e 391 del 1989); che la costituzione delle servitu' coattive di seggiovia e di pista presenterebbe il menzionato nesso di strumentalita' rispetto al conseguimento di importanti finalita' pubbliche, quali il pubblico servizio di trasporto (ex art. 84 del d.P.R. n. 616 del 1977) e il turismo; che le previsioni normative in esame darebbero luogo, piuttosto, a prescrizioni conformative della proprieta', le quali - in relazione alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione - non ricadono nell'operativita' del limite del diritto privato; che, comunque, non sarebbero violati ne' il limite privatistico dei tipi di servitu' prediali ne' quello delle modalita' di costituzione; che, infatti, il codice civile si limiterebbe a prevedere, e disciplinare astrattamente, le servitu' prediali senza la necessita' di nominarle singolarmente, autorizzando peraltro la loro costituzione anche con atto dell'autorita' amministrativa, nei casi previsti dalla legge (art. 1032); che la parte civile ha depositato memoria, concludendo per l'accoglimento della questione; Considerato che viene all'esame della Corte, perche' in contrasto con gli artt. 3, 42, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 25, commi 1 e 2, e 44, commi 1 e 2, della legge della regione Veneto n. 18 del 1990, che con la costituzione delle servitu' di seggiovia e di pista introducono nuove figure di diritti reali parziari, in aggiunta a quelle disciplinate dalla legge statale, modellando lo statuto della proprieta' privata, nell'ambito territoriale della Regione Veneto, in modo difforme dal restante territorio nazionale e individuando una ipotesi di funzione sociale della proprieta' e di accesso a tale diritto senza l'intervento della legge statale e al di fuori dell'elenco delle materie attribuite dall'art. 117 della Costituzione alla competenza legislativa regionale, o comunque violando un principio fondamentale stabilito dalle leggi dello Stato; che la prima ragione d'inammissibilita', consistente nel difettoso dispositivo dell'ordinanza di rimessione, prospetta una irregolarita' da ritenere inutiliter data (e dunque non preclusiva del merito della questione), atteso che la trasmissione del fascicolo processuale alla cancelleria di questa Corte ha, di fatto, impedito il programmato adempimento istruttorio; che la seconda ragione d'inammissibilita' e' invece fondata - e percio' preclusiva del merito della questione - in quanto non permette di comprendere come l'eventuale accoglimento di essa inciderebbe in modo apprezzabile sull'accertamento della responsabilita' penale del legale rappresentante della societa' concessionaria, imputato della sostanziale disubbidienza ai provvedimenti cautelari adottati dal giudice civile; che, infatti, l'eventuale illegittimita' costituzionale delle disposizioni denunciate non e' piu' rilevante, attenendo a fasi logicamente antecedenti a quella in cui sono state, tardivamente, contestate; che, pertanto, la questione va dichiarata inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.