IL PRETORE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza procedimento nei confronti di
 Didone' Giovanni e altri.
   Il  pretore,  proponendo  d'ufficio   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  34,  secondo comma, c.p.p., nella parte in
 cui non prevede che non possa partecipare al giudizio  nei  confronti
 di  un  imputato  il  giudice  che abbia pronunciato o sia concorso a
 pronunciare sentenza nei confronti  di  altri  soggetti,  chiamati  a
 rispondere  della  stessa  imputazione in concorso di persone, con il
 primo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
                             O s s e r v a
   Alessi Ferdinando, Marin Nicolo', Didone' Giovanni, Ali' Giuseppe e
 Ali' Giovanni sono stati  citati  a  giudizio  per  rispondere  delle
 rispettive   imputazioni,   in   epigrafe,  in  concorso  di  persone
 limitatamente a quella sub-1). I primi due imputati si  sono  avvalsi
 del   rito   speciale,   previsto   dall'art.   444  c.p.p.,  venendo
 conseguentemente pronunciata sentenza nei loro confronti. Il  pretore
 osserva che tale situazione processuale non determina automaticamente
 la  incompatibilita'  del giudice al successivo dibattimento con rito
 ordinario, nei confronti  dei  coimputati,  atteso  che,  secondo  la
 giurisprudenza  costituzionale  e quella di legittimita', le cause di
 astensione, previste dall'art.    34,  secondo  comma,  c.p.p.,  sono
 tassative,  e  percio' non suscettibili di interpretazione estensiva.
 Nondimeno, con la sentenza che definiva il rito speciale, il  pretore
 ha   comunque   esaminato  il  merito  dell'accusa,  pervenendo  alla
 conclusione che non ricorressero i presupposti di  una  pronuncia  di
 proscioglimento   degli   imputati   che   hanno  richiesto  la  pena
 concordata: tale valutazione non puo' che riflettersi sulla posizione
 degli imputati che intendono affrontare il rito ordinario, implicando
 la detta sentenza, quanto  meno,  l'opinione  della  sussistenza  del
 fatto  e  della  sua  previsione  come  reato,  vulnerando  cosi'  il
 principio del giusto processo, attraverso la  precostituzione  di  un
 giudice   imparziale,   che   e'   stato   ricostruito   dalla  Corte
 costituzionale, in particolare, con la sentenza n. 371 del  1996,  la
 cui  motivazione palesamente opera la ricognizione di detto principio
 con latitudine maggiore della questione ivi decisa.