IL PRETORE
   Letta  l'ordinanza  di cui all'oggetto, con la quale si richiede al
 giudice a quo "una nuova valutazione della rilevanza della questione"
 in esito alla abrogazione - ex art.  56  d.lgs.  5  febbraio  1997  -
 dell'intero  d.P.R.  n.  915/82  (e  quindi anche dell'art. 25 stesso
 d.P.R., denunciato di illegittimita' costituzionale con ordinanza  10
 luglio 1996 di questo pretore).
                             O s s e r v a
   La  fattispecie  di  cui all'art. 25 d.P.R. n. 915/82 parrebbe oggi
 non gia' decriminalizzata, bensi' sostituita dalle  previsioni  degli
 artt.  51  e  27  e  seguenti  decreto legislativo citato, secondo un
 impianto sanzionatorio surdimensionato - sia pur soltanto quanto alla
 pena  pecuniaria,  cumulata  con  quella  detentiva  -  rispetto   al
 previdente  impianto edittale. Di qui pare agevole ritenere come tali
 nuove disposizioni, in quanto meno favorevoli  al  reo,  non  possano
 tenere  luogo  delle  previgenti  quanto  alle  condotte tenute sotto
 l'impero della precedente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.
   Ad  opinione  dello  scrivente,  e  senza   richiamare   nuovamente
 argomenti  gia'  articolati  in  precedenza  (e  che  la S.V. gia' ha
 dimostrato di aver conosciuto, sulla base del tenore dell'ordinanza 3
 luglio 1997) la abrogazione  (dell'art.  25)  del  d.P.R.  n.  915/82
 lascia  impregiudicata - quanto alla definizione del caso concreto (e
 cioe' della notitia  criminis  a  carico  del  Salvagnin  Renato)  la
 necessita'   che   la  C.C.    entri  nel  merito  della  censura  di
 incostituzionalita' dell'art. 25 citato, gia' rassegnata in atti.
   E cio' per il semplice rilievo che, secondo i casi, ed  in  ragione
 delle  possibili diverse interpretazioni che alla fattispecie possono
 essere date:
     a) la Corte costituzionale puo' ritenere infondata la  questione,
 in quanto l'art. 25 del d.P.R. n. 915/82 in realta' comprendeva anche
 l'ipotesi  di  smaltimento, mediante incenerimento a cielo aperto, di
 rifiuti   speciali   (considerandosi   "impianto"   di    smaltimento
 l'accatastamento dei medesimi in un'area all'uopo destinata, e la sua
 accensione, a mezzo di strumenti di combustione: es. benzina).
   In  tal  caso  il p.m. rimarrebbe "costretto" dalla interpretazione
 della C.C. a contestare la fattispecie  ex  art.  25  del  d.P.R.  n.
 915/82  (come  sostituita  dalle  previsioni  ex art. 51 e 27 decreto
 legislativo n. 22/92) in luogo dell'art. 674 c.p. (salvo ad applicare
 la pena piu' favorevole al reo, di cui al previgente d.P.R.);
     b) la C.C. potrebbe ritenere fondata la questione, dichiarando la
 illegittimita' dell'art. 25 d.P.R. n. 915/82 nella parte in  cui  non
 prevedeva  che  la  stessa  pena  si  applichi tanto agli impianti di
 smaltimento  non  autorizzati,  quanto  agli  smaltimenti   a   mezzo
 incenerimento a cielo aperto.
   In  tal  caso,  infatti,  mancando  una  disciplina  specifica (non
 essendo applicabile l'art. 25,  in  quanto  dettato  per  fattispecie
 diverse),  non  essendo  possibile applicare lo jus superveniens (che
 introdurrebbe  nuove  fattispecie  di  reato  prima  non  contemplate
 specificamente) resterebbe corretta la pretesa del p.m. di contestare
 (soltanto) l'art. 674 c.p.