IL PRETORE Letta l'ordinanza di cui all'oggetto, con la quale si richiede al giudice a quo "una nuova valutazione della rilevanza della questione" in esito alla abrogazione - ex art. 56 d.lgs. 5 febbraio 1997 - dell'intero d.P.R. n. 915/82 (e quindi anche dell'art. 25 stesso d.P.R., denunciato di illegittimita' costituzionale con ordinanza 10 luglio 1996 di questo pretore). O s s e r v a La fattispecie di cui all'art. 25 d.P.R. n. 915/82 parrebbe oggi non gia' decriminalizzata, bensi' sostituita dalle previsioni degli artt. 51 e 27 e seguenti decreto legislativo citato, secondo un impianto sanzionatorio surdimensionato - sia pur soltanto quanto alla pena pecuniaria, cumulata con quella detentiva - rispetto al previdente impianto edittale. Di qui pare agevole ritenere come tali nuove disposizioni, in quanto meno favorevoli al reo, non possano tenere luogo delle previgenti quanto alle condotte tenute sotto l'impero della precedente normativa sullo smaltimento dei rifiuti. Ad opinione dello scrivente, e senza richiamare nuovamente argomenti gia' articolati in precedenza (e che la S.V. gia' ha dimostrato di aver conosciuto, sulla base del tenore dell'ordinanza 3 luglio 1997) la abrogazione (dell'art. 25) del d.P.R. n. 915/82 lascia impregiudicata - quanto alla definizione del caso concreto (e cioe' della notitia criminis a carico del Salvagnin Renato) la necessita' che la C.C. entri nel merito della censura di incostituzionalita' dell'art. 25 citato, gia' rassegnata in atti. E cio' per il semplice rilievo che, secondo i casi, ed in ragione delle possibili diverse interpretazioni che alla fattispecie possono essere date: a) la Corte costituzionale puo' ritenere infondata la questione, in quanto l'art. 25 del d.P.R. n. 915/82 in realta' comprendeva anche l'ipotesi di smaltimento, mediante incenerimento a cielo aperto, di rifiuti speciali (considerandosi "impianto" di smaltimento l'accatastamento dei medesimi in un'area all'uopo destinata, e la sua accensione, a mezzo di strumenti di combustione: es. benzina). In tal caso il p.m. rimarrebbe "costretto" dalla interpretazione della C.C. a contestare la fattispecie ex art. 25 del d.P.R. n. 915/82 (come sostituita dalle previsioni ex art. 51 e 27 decreto legislativo n. 22/92) in luogo dell'art. 674 c.p. (salvo ad applicare la pena piu' favorevole al reo, di cui al previgente d.P.R.); b) la C.C. potrebbe ritenere fondata la questione, dichiarando la illegittimita' dell'art. 25 d.P.R. n. 915/82 nella parte in cui non prevedeva che la stessa pena si applichi tanto agli impianti di smaltimento non autorizzati, quanto agli smaltimenti a mezzo incenerimento a cielo aperto. In tal caso, infatti, mancando una disciplina specifica (non essendo applicabile l'art. 25, in quanto dettato per fattispecie diverse), non essendo possibile applicare lo jus superveniens (che introdurrebbe nuove fattispecie di reato prima non contemplate specificamente) resterebbe corretta la pretesa del p.m. di contestare (soltanto) l'art. 674 c.p.