ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 dal tribunale di Forli', nel procedimento penale a carico di Collini Azelio, iscritta al n. 1367 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali, per calunnia e altro delitto, poi riuniti, il tribunale di Forli', nel rilevare che l'imputato aveva depositato dichiarazione di ricusazione, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna, la quale, con ordinanza del 4 marzo 1996, la dichiarava inammissibile; che ne veniva depositata un'altra, in data 10 aprile, dichiarata parimenti inammissibile con ordinanza del 13 maggio; che altre ancora erano proposte, il 18 giugno e il 4 luglio, entrambe dichiarate inammissibili; che in occasione del deposito di un'ulteriore dichiarazione di ricusazione il tribunale di Forli', il 6 novembre 1996, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97 e 112 della Costituzione, per l'assenza di un potere delibativo in capo al giudice ricusato circa l'ammissibilita' di un'istanza di identico contenuto rispetto ad altre gia' in precedenza dichiarate inammissibili; che tale lacuna nel codice di rito consentirebbe all'imputato di rinviare la definizione del processo sino al decorso del termine prescrizionale o all'intervento di altra causa estintiva del reato, con lesione del canone di ragionevolezza, danno all'amministrazione della giustizia, vulnus al principio di obbligatorieta' dell'azione penale e a quello del giudice naturale precostituito per legge; Considerato che e' stata sollevata, per l'ipotizzato contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale; che questa Corte, con la sentenza n. 10 del 1997, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione; che, pertanto, in difetto della norma perche' gia' censurata con la citata sentenza n. 10 del 1997, la questione e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.