ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  37,  comma  2,
 del  codice  di procedura penale, promosso con  ordinanza emessa il 7
 novembre 1996 dal tribunale di  Forli',  nel  procedimento  penale  a
 carico  di Collini Azelio, iscritta al n. 1367 del registro ordinanze
 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  3,
 prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  4  giugno 1997 il giudice
 relatore Francesco Guizzi;
   Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali, per  calunnia  e
 altro  delitto, poi riuniti, il tribunale di Forli', nel rilevare che
 l'imputato aveva depositato dichiarazione di  ricusazione,  disponeva
 la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna, la quale,
 con ordinanza del 4 marzo 1996, la dichiarava inammissibile;
     che  ne veniva depositata un'altra, in data 10 aprile, dichiarata
 parimenti inammissibile con ordinanza  del 13 maggio;
     che altre ancora erano proposte, il 18  giugno  e  il  4  luglio,
 entrambe dichiarate inammissibili;
     che  in  occasione  del deposito di un'ulteriore dichiarazione di
 ricusazione il tribunale di Forli', il 6 novembre 1996, ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del
 codice di procedura penale, in riferimento agli artt.  3,  25,  primo
 comma,  97  e  112  della  Costituzione,  per  l'assenza di un potere
 delibativo in capo al  giudice  ricusato  circa  l'ammissibilita'  di
 un'istanza di identico contenuto rispetto ad altre gia' in precedenza
 dichiarate inammissibili;
     che  tale lacuna nel codice di rito consentirebbe all'imputato di
 rinviare la definizione del processo  sino  al  decorso  del  termine
 prescrizionale  o  all'intervento di altra causa estintiva del reato,
 con lesione del canone di ragionevolezza,  danno  all'amministrazione
 della  giustizia,  vulnus al principio di obbligatorieta' dell'azione
 penale e a quello del giudice naturale precostituito per legge;
   Considerato che e' stata sollevata, per l'ipotizzato contrasto  con
 gli  artt. 3, 25, primo comma, 97 e 112 della Costituzione, questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del  codice  di
 procedura penale;
     che  questa  Corte, con la sentenza n. 10 del 1997, ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice  di
 procedura  penale,  nella  parte  in  cui,  qualora sia riproposta la
 dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto
 al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino
 a che non sia intervenuta l'ordinanza che  dichiara  inammissibile  o
 rigetta la ricusazione;
     che,  pertanto, in difetto della norma perche' gia' censurata con
 la citata sentenza n. 10 del 1997, la   questione  e'  manifestamente
 inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma,  delle  norme    integrative  per  i  giudizi
 davanti alla Corte costituzionale.