ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma  2,
 del  codice  di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10
 ottobre 1996 dal tribunale di Sala Consilina nel procedimento  penale
 a  carico  di  Di  Palma  Sabatino,  iscritta al n. 1327 del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito nella camera di consiglio  del  18  giugno  1997  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto  che  il tribunale di Sala Consilina, con ordinanza del 10
 ottobre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,  secondo
 comma,   e  27,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod.  proc.  pen.,
 nella  parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
 dibattimentale il giudice per le indagini preliminari  che  abbia  in
 precedenza  adottato  un  provvedimento  in  ordine alla richiesta di
 revoca o modifica di una  misura  cautelare  personale  disposta  nei
 confronti dell'indagato;
     che  l'ordinanza  di  rimessione  richiama diverse pronunce della
 Corte costituzionale e tra esse, in particolare, la sentenza  n.  131
 del  1996,  relativa  all'incompatibilita' al giudizio per il giudice
 che sia stato componente del tribunale dell'appello ex art. 310  cod.
 proc.   pen.,   osservando   che  anche  nell'ipotesi  prospettata  e
 verificatasi  nel  giudizio  a  quo  si  delinea  la  violazione  dei
 parametri costituzionali sopra indicati, in termini analoghi a quelli
 oggetto  della  pronuncia  anzidetta, giacche' la decisione in ordine
 alla richiesta di revoca o modifica della misura cautelare personale,
 sotto il profilo della valutazione della persistenza  delle  esigenze
 cautelari,   determina   un   potenziale  pregiudizio  rispetto  alla
 valutazione conclusiva sul merito dell'accusa;
   Considerato  che  la  norma  impugnata  e'  gia'  stata  sottoposta
 all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;
     che,  in  particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, anteriore
 alla proposizione della presente questione di  costituzionalita',  e'
 stata  dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma
 2, cod. proc. pen., nella parte in cui  non  prevede  che  non  possa
 partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il giudice per le indagini
 preliminari che abbia disposto la  modifica,  la  sostituzione  o  la
 revoca  di  una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato
 una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una
 misura cautelare personale  (capo  c  del  dispositivo  della  citata
 sentenza,  reso  in  applicazione  dell'art.  27 della legge 11 marzo
 1953, n. 87);
     che  pertanto,  essendo  stata  la  disposizione  impugnata  gia'
 dichiarata  costituzionalmente  illegittima nel senso prospettato dal
 giudice   rimettente,   la   questione   deve    essere    dichiarata
 manifestamente inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.