ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 14 maggio 1996 dal tribunale di Monza nei procedimenti penali a carico di Salvi Giuliano ed altri, iscritte ai nn. 140 e 141 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Ritenuto che con ordinanza del 14 maggio 1996, pervenuta a questa Corte il 10 marzo 1997 (r.o. 140 del 1997), il tribunale di Monza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio dibattimentale nei riguardi del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza provveduto, nel senso del rigetto, su una richiesta, da parte dell'indagato, di sostituzione di misura cautelare personale; che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996 di questa Corte, il giudice rimettente individua una lesione dei parametri costituzionali invocati, e del principio del "giusto processo" che ne deriva, nel potenziale pregiudizio per l'imparzialita' del giudice che, nell'ipotesi dedotta, al pari di quanto gia' riconosciuto dalla Corte costituzionale in casi analoghi, viene a delinearsi in ragione della precedente delibazione sul tema indiziario; che questione pressoche' identica e' stata sollevata dallo stesso Tribunale, con altra coeva ordinanza (r. o. 141 del 1997), con la sola variante del riferimento alla specifica ipotesi - rilevante nel giudizio a quo - di precedente provvedimento di accoglimento della richiesta di sostituzione della misura cautelare personale con altra meno afflittiva; Considerato che le questioni sollevate sono analoghe e riferite ai medesimi parametri, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia; che la norma impugnata e' gia' stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto i profili indicati; che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, successiva alla proposizione delle presenti questioni, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale (capo c del dispositivo della citata sentenza, reso in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87); che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal giudice rimettente, le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente inammissibili. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.