LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza:
     sul  ricorso  n.  1876/96,  depositato l'8 novembre 1996, avverso
 avv.di rett/liq n. 94/1V/5034 - donazione,  94,  contro  Registro  di
 Cosenza,  da  Russo  Antonio,  residente a Rende (Cosenza) in c.da Li
 Rocchi 65, difeso da Ciconte Gerardo, residente  a  San  Giovanni  in
 Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12;
     sul  ricorso  n.  1878/96,  depositato l'8 novembre 1996, avverso
 avv.di rett/liq n. 94/1V/5035 - donazione,  94,  contro  Registro  di
 Cosenza,  da  Russo  Carlo,  residente  a  Rende (Cosenza) in c.da Li
 Rocchi 65, difeso da Ciconte Gerardo, residente  a  San  Giovanni  in
 Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12;
     sul  ricorso  n.  1879/96,  depositato l'8 novembre 1996, avverso
 avv.di rett/liq n. 94/1V/5036 - donazione,  94,  contro  Registro  di
 Cosenza,  da  Russo  Carmela,  residente  a  Rende  (Cosenza)  in via
 Longiani, difesa da Ciconte Gerardo,  residente  a  San  Giovanni  in
 Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12;
     sul  ricorso  n.  1880/96,  depositato l'8 novembre 1996, avverso
 avv.di rett/liq n. 94/1V/5037 - donazione,  94,  contro  Registro  di
 Cosenza, da Russo Carmine, residente a Rende (Cosenza) in via Rocchi,
 difeso  da  Ciconte  Gerardo,  residente  a  San  Giovanni  in  Fiore
 (Cosenza), in via Gramsci n. 12;
     sul ricorso n. 1881/96, depositato  l'8  novembre  1996,  avverso
 avv.di  rett/liq  n.  94/1V/5038  - donazione, 94, contro Registro di
 Cosenza, da Russo Giorgio, residente a Rende (Cosenza) in via Rocchi,
 difeso  da  Ciconte  Gerardo,  residente  a  San  Giovanni  in  Fiore
 (Cosenza), in via Gramsci n. 12;
     sul  ricorso  n.  1882/96,  depositato l'8 novembre 1996, avverso
 avv.di rett/liq n. 94/1V/5040 - donazione,  94,  contro  Registro  di
 Cosenza,  da  Russo  Antonio,  residente a Rende (Cosenza) in c.da Li
 Rocchi 65, difeso da Ciconte Gerardo, residente  a  San  Giovanni  in
 Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Carlo, residente a Rende
 (Cosenza) in via Li Rocchi 61, difeso da Ciconte Gerardo, residente a
 San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Carmela,
 residente  a  Rende  (Cosenza)  in  via  Longiani,  difeso da Ciconte
 Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via  Gramsci
 n.  12; Russo Carmine, residente a Rende (Cosenza) in C.da da Rocchi,
 difeso  da  Ciconte  Gerardo,  residente  a  San  Giovanni  in  Fiore
 (Cosenza),  in  via  Gramsci  n. 12; Russo Ernesto, residente a Rende
 (Cosenza) in via Rocchi, difeso da Ciconte Gerardo, residente  a  San
 Giovanni  in  Fiore  (Cosenza),  in via Gramsci n. 12; Russo Giorgio,
 residente a Rende (Cosenza)  in  Rocchi  n.  61,  difeso  da  Ciconte
 Gerardo,  residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci
 n. 12; Vitaro Giuseppina, residente a Rende (Cosenza) in via  Rocchi,
 difesa  da  Ciconte  Gerardo,  residente  a  San  Giovanni  in  Fiore
 (Cosenza), in via Gramsci n. 12;
     sul ricorso n. 1883/96, depositato  l'8  novembre  1996,  avverso
 avv.di  rett/liq  n.  94/1V/5039  - donazione, 94, contro Registro di
 Cosenza, da Russo Carlo, residente a Rende (Cosenza) in via Li Rocchi
 61, difeso da Ciconte Gerardo, residente  a  San  Giovanni  in  Fiore
 (Cosenza),  in  via  Gramsci  n. 12; Russo Carmela, residente a Rende
 (Cosenza) in via Longiani, difesa da Ciconte Gerardo, residente a San
 Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci  n.  12;  Russo  Carmine,
 residente  a  Rende  (Cosenza)  in  c.da da Rocchi, difeso da Ciconte
 Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via  Gramsci
 n.  12;  Russo  Ernesto,  residente  a Rende (Cosenza) in via Rocchi,
 difeso  da  Ciconte  Gerardo,  residente  a  San  Giovanni  in  Fiore
 (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo  Giorgio,  residente  a  Rende
 (Cosenza) in Rocchi n. 61, difeso da Ciconte Gerardo, residente a San
 Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Vitaro Giuseppina,
 residente a Rende (Cosenza) in via Rocchi, difesa da Ciconte Gerardo,
 residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12;
     sul  ricorso  n.  1884/96,  depositato l'8 novembre 1996, avverso
 avv.di rett/liq n. 94/1V/5039 -  registro,  94,  contro  Registro  di
 Cosenza,  dalla  Soc.  coop. edilizia r.l. Planetario 93, residente a
 Rende (Cosenza) in via L. Ariosto n. 5, difesa  da  Ciconte  Gerardo,
 residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12;
     sul  ricorso  n.  1885/96,  depositato l'8 novembre 1996, avverso
 avv.di rett/liq n. 94/1V/5040 -  registro,  94,  contro  Registro  di
 Cosenza,  dalla  Soc.  coop. edilizia r.l. Planetario 93, residente a
 Rende (Cosenza) in via L. Ariosto n. 5, difesa  da  Ciconte  Gerardo,
 residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12.
                               F a t t o
   Con separati ricorsi notificati all'Ufficio del registro di Cosenza
 in  data 31 ottobre 1996 e successivamente depositati entro i termini
 di rito nella cancelleria della Commissione adita,  i  signori  Russo
 Antonio,  Russo  Carlo,  Russo Carmela, Russo Carmine e Russo Giorgio
 impugnavano i separati avvisi di rettifica  e  liquidazione  maggiore
 imposta,  loro  notificati  dall'Ufficio  del  registro  di  Cosenza,
 relativi agli atti di donazione per notar Posteraro del 19  settembre
 1994, rep. nn. 33931-33932-33933-33934-33935, con i quali ciascuno di
 essi  ricorrenti  aveva  ricevuto  in  donazione  dai  genitori Russo
 Ernesto e Vitaro Giuseppina la nuda proprieta' di un appezzamento  di
 terreno in agro di Rende.
   L'Ufficio  aveva per ciascuno dei beni donati rettificato il valore
 finale dichiarato e ridotto le  spese  incrementative  sostenute  dal
 donante, liquidando pertanto la maggiore imposta dovuta.
   Eccepivano  i  ricorrenti la nullita' degli avvisi di rettifica per
 difetto di motivazione e ne chiedevano  altresi'  l'annullamento  nel
 merito,  dovendosi  ritenere  congrui  i valori dichiarati sia per le
 caratteristiche degli immobili oggetto di donazione  sia  perche'  lo
 stesso  Ufficio  del  registro  di Cosenza aveva adottato valutazioni
 inferiori e coincidenti con  quelle  operate  nei  predetti  atti  di
 donazione con riferimento ad altri immobili aventi analoghe tipologie
 urbanistiche,  ubicati  nello stesso comune e trasferiti nello stesso
 periodo. Producevano all'uopo  una  serie  di  atti  di  donazione  a
 comprova  della  ingiustificata  differenza  di  valutazione  operata
 dall'Ufficio del registro.
   Con ricorsi notificati all'Ufficio del registro di Cosenza in  data
 31  ottobre  1996  i  signori Russo Ernesto, Vitaro Giuseppina, Russo
 Carmine, Russo Giorgio,  Russo  Carlo  e  Russo  Carmela  nonche'  la
 Societa'  cooperativa  a  r.l.  "Planetario 93", con sede in Cosenza,
 impugnavano gli avvisi di rettifica  e  liquidazione  della  maggiore
 imposta,  loro  notificati dall'ufficio, relativi all'atto di permuta
 per notar Posteraro del 20 settembre 1994 rep. n. 33943  ed  all'atto
 di  compravendita per notar Posteraro di pari data rep. n. 33944, con
 i quali i primi avevano ceduto diritto di usufrutto e nuda proprieta'
 degli immobili, gia' oggetto degli atti di donazione  di  cui  sopra,
 alla  societa'  Coop.  "Planetario  93",  in  parte  permutandoli con
 fabbricati da realizzarsi  sugli  immobili  ceduti  ed  indicando  un
 valore  al  metro quadrato identico a quello dichiarato negli atti di
 donazione.
   L'ufficio aveva anche in questi casi rettificato il valore finale e
 liquidato la relativa maggiore imposta.
   Riproducevano i  ricorrenti,  a  sostegno  delle  impugnative,  gli
 stessi  motivi di censura in rito ed in merito e le stesse richieste,
 gia' formulate nei ricorsi relativi agli atti di donazione.
   Con deduzioni depositate in cancelleria  in  data  8  maggio  1997,
 l'Ufficio  del  registro  di Cosenza comunicava che, ritenuti fondati
 gli elementi di fatto e di diritto posti a base  dei  ricorsi,  aveva
 provveduto,  nell'esercizio  del  suo  potere  di  autotutela  di cui
 all'art.  68, d.P.R. n. 287/92 a revocare ed annullare gli  impugnati
 avvisi,  ritenuti  inopportuni. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata
 la  materia  del  contendere  ex  art.  46,  primo   comma,   decreto
 legislativo n. 546/1992.
   All'udienza  di discussione fissata per il 23 maggio 1997 i ricorsi
 venivano riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva.
   I  ricorrenti  chiedevano  tuttavia  condannarsi  l'amministrazione
 finanziaria  al  pagamento  delle  spese  e  competenze del giudizio,
 essendo la revoca  degli  atti  impugnati  intervenuta  tardivamente,
 ossia solo pochi giorni prima dell'udienza di discussione, nonostante
 i  tentativi  di  definizione  delle  pendenze  messi in atto da essi
 ricorrenti prima della presentazione dei ricorsi, e quindi  dopo  che
 essi avevano dovuto affrontare l'onere di rilevanti spese.
   La  Commissione,  ritenuto  che la disciplina del regolamento delle
 spese giudiziali di cui all'art. 46, terzo comma, d.P.R. n. 546/1992,
 potesse dare adito a dubbi di legittimita' costituzionale, dubbi tali
 da  meritare  una  piu'  approfondita   valutazione,   riservava   la
 decisione.
                             D i r i t t o
   A  scioglimento  della  riserva assunta, ritiene questa Commissione
 che, a seguito dell'avvenuto annullamento da parte  dell'Ufficio  del
 registro  di Cosenza degli atti impugnati, vada dichiarata cessata la
 materia del contendere.
   Tuttavia, concretandosi l'annullamento degli atti  nel  venir  meno
 della  pretesa  di  diritto  sostanziale  con  essi  fatta  valere  e
 risolvendosi quindi in un esplicito riconoscimento  della  fondatezza
 delle  ragioni  dei  ricorrenti,  ritiene  questa  Commissione che la
 disciplina del regolamento delle spese processuali prevista dall'art.
 46, terzo comma, d.P.R. n. 546/1992 ed invocata  dall'amministrazione
 finanziaria  contenga  forti  elementi  di  ingiustizia  oltre che di
 irragionevolezza e violi il principio costituzionale  di  eguaglianza
 in  correlazione  anche al diritto di difesa, parimenti sancito dalla
 nostra  Costituzione,  nonche'  il  principio   di   correttezza   ed
 imparzialita' della p.a.
   Ritiene  pertanto la Commissione di sollevare  ex officio questione
 di  legittimita'  costituzionale  della  predetta  norma,   questione
 rilevante  ai  fini  della completa definizione del giudizio, dovendo
 questo organo giurisdizionale pronunciarsi in ordine  alla  richiesta
 di   condanna   della  amministrazione  finanziaria  alle  spese  del
 giudizio.
   Invero  il  terzo   comma   del   su   citato   art.   46   prevede
 indiscriminatamente  per  tutti i casi in cui il giudizio si estingua
 (definizione delle pendenze tributarie e cessazione della materia del
 contendere) che le spese del giudizio estinto restino a carico  della
 parte  che  le  ha anticipate, salvo che sia dalla legge diversamente
 disposto. Detta norma pertanto sottopone alla medesima disciplina una
 varieta' di ipotesi di estinzione del giudizio, che presentano invece
 rilevanti differenze sul piano sostanziale.
   Si pensi ad esempio alla dichiarazione di cessazione della  materia
 del  contendere  che  deve  intervenire quando, ai sensi dell'art. 5,
 comma quarto, d.-l. 27 aprile 1990 n. 90, in materia di  controversie
 relative  alle  imposte dirette ed all'Iva il cui importo complessivo
 sia inferiore a dieci milioni di lire,  il  contribuente  si  avvalga
 della facolta' di definirle con il pagamento di una somma pari al 90%
 dei  tributi  e delle sanzioni ancora dovuti; ovvero quando, ai sensi
 della legge n. 516/1982, le pendenze tributarie  siano  state  sanate
 con  la  presentazione da parte degli interessati delle dichiarazioni
 integrative o delle istanze di definizione.
   In questi casi, come in  altri  simili,  la  sentenza  dichiarativa
 della  cessata  materia  del contendere contiene una presa d'atto del
 venir meno della contestazione, in virtu' di speciali  normative  che
 consentono  al  ricorrente,  indipendentemente  dalla  fondatezza dei
 motivi di ricorso, di definire la controversia mediante il  pagamento
 di  somme, operando una sorta di "transazione" con la amministrazione
 finanziaria alle condizioni volute dal legislatore, condizioni tra le
 quali ben potrebbe essere inserito anche il regolamento  delle  spese
 giudiziali per i casi in cui siano pendenti giudizi.
   O  ancora  si  pensi  alla  diversa disciplina dettata dall'art. 44
 d.P.R.  n.  546/1992  per  l'ipotesi  di  rinuncia  al  ricorso:   il
 ricorrente  che  rinuncia  deve  rimborsare le spese alle altre parti
 salvo diverso accordo fra loro.
   Nel  caso  di  specie,   e'   l'amministrazione   finanziaria   che
 sostanzialmente  ha  rinunciato  a  resistere in giudizio, rendendone
 tuttavia superflua la prosecuzione attraverso l'annullamento in  sede
 di autotutela degli atti impugnati.
   A  fronte  della comunicazione di tale annullamento contenuta nelle
 deduzioni dell'Ufficio depositate in cancelleria, non potrebbe questa
 Commissione  pronunciarsi  sul  merito  della  controversia,   avendo
 constatato il venir meno della pretesa azionata dalla p.a.
   Va  d'altra  parte  considerato  che,  mentre il d.P.R. n. 636/1972
 escludeva  espressamente  che  potessero  trovare  applicazione   nel
 procedimento  dinanzi alle Commissioni tributarie le norme del codice
 di procedura civile relative alla "responsabilita' delle parti per le
 spese e per i danni processuaIi", il d.P.R. n. 546/1992 ha esteso  la
 disciplina  processual  civilistica delle spese del giudizio anche al
 contenzioso tributario, affermando il  principio  fondamentale  della
 soccombenza,  cui  si  ricollega la condanna alle spese del giudizio,
 salvo che la Commissione tributaria, con decisione motivata,  ritenga
 di  doverle  compensare  in  tutto od in parte, a norma dell'art. 92,
 secondo comma, c.p.c. Anche tale  scelta  legislativa  dunque  sembra
 andare  nella direzione del riconoscimento della parita' tra le parti
 del processo tributario.
   Non sembra pertanto alla Commissione che la disciplina delle  spese
 processuali  contenuta  nell'art. 46, terzo comma, d.P.R. n. 546/1992
 sia rispettosa di tale criterio informatore  della  nuova  disciplina
 del  contenzioso  tributario, nella parte in cui non distingue tra le
 varie ipotesi di cessazione della materia del contendere, e cio' alla
 luce dei principi costituzionali di:
     a)  eguaglianza  dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.),
 ponendo essa una ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  il
 cittadino  ricorrente,  che,  in ipotesi di rinuncia al ricorso, deve
 rimborsare  le  spese  alle  altre  parti,   e   la   amministrazione
 finanziaria  che, in ipotesi di sostanziale rinuncia, come quella che
 ci occupa, resta indenne dal pagamento delle spese del giudizio;
     b) diritto di difesa (art. 24 e art. 113 Cost.), dal momento  che
 la possibilita' di conseguire la ripetizione delle spese processuali,
 spesso  rilevanti, consente al contribuente di meglio tutelare la sua
 posizione e meglio apprestare le sue difese.  Invero  i  costi  ormai
 rilevanti  della  giustizia,  ivi  compresi  quelli  della  giustizia
 tributaria, possono spesso costituire un serio ostacolo all'esercizio
 del diritto di difesa del cittadino, che puo', ove non  sia  prevista
 una  possibilita'  di  ripetizione  di  tali  costi, essere indotto a
 rinunciare a legittime pretese, con riflessi anche sul  principio  di
 eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;
     c)  buon andamento, correttezza ed imparzialita' della p.a. (art.
 97  Cost.):  il  principio   della   soccombenza,   correttamente   e
 giustamente  esteso  dall'art. 15 d.P.R.   n. 546/1992 al contenzioso
 tributario, costituisce anche per  l'amministrazione  finanziaria  un
 elemento  volto ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali
 sopra richiamati, ponendosi come limite positivo all'attivita'  della
 p.a.,  che  da esso e' maggiormente indotta a vigilare che la propria
 attivita',  soprattutto  quella  connotata   da   ampi   margini   di
 discrezionalita',  si  svolga  secondo  i  canoni della correttezza e
 della imparzialita', e ponendosi al  contempo  come  limite  negativo
 rispetto ad arbitri nei confronti del contribuente.
   Nella  fattispecie  che ci occupa, l'applicazione di tale principio
 costituzionale avrebbe imposto una  preventiva  e  piu'  approfondita
 valutazione   da  parte  dell'Ufficio  del  registro  degli  atti  da
 assoggettare ad imposta,  soprattutto  ove  si  consideri  che  nella
 motivazione  degli  avvisi  di  accertamento  e'  stato richiamato il
 criterio del "riferimento a trasferimenti e  divisioni  avvenuti  non
 oltre  tre anni dalla data dell'atto relativi a beni similari ubicati
 nella stessa zona ed aventi analoghe tipologie urbanistiche", cio' in
 palese e netto contrasto con  precedenti  valutazioni  in  tal  senso
 eseguite  dallo stesso Ufficio del registro di Cosenza per altri atti
 di   trasferimento,   valutazioni   puntualmente   documentate    dai
 ricorrenti.
   La  rilevanza  della  questione  nel presente giudizio deriva dalla
 necessita', a fronte delle conclusioni formulate dai  ricorrenti,  di
 emettere  decisione, che, unitamente alla dichiarazione di cessazione
 della materia del contendere, regoli  anche  il  carico  delle  spese
 processuali.