IL TRIBUNALE Sulle eccezioni di incompatibilita' del collegio e, in via subordinata, di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. sollevate dalla difesa di Solerti Antonio; O s s e r v a Questo Collegio, dopo il rinvio a giudizio da parte del g.i.p., ed a seguito di richiesta di emissione di misura coercitiva da parte del p.m., ha gia' pronunciato in data 8 maggio 1997 ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora a carico dell'imputato Solerti Antonio; si e' altresi' pronunciato sull'istanza di revoca della predetta misura con ordinanza di rigetto 15 maggio 1997. Cio' premesso, ritiene il tribunale che non sia configurabile un'ipotesi di incompatibilita' non essendo il caso di specie previsto nell'ambito dell'art. 34 c.p.p. nella sua portata attuale; tale norma non puo' infatti essere applicata a fattispecie non espressamente in essa contemplate, essendo norma di stretto diritto. Quanto alla questione di illegittimita' costituzionale di tale articolo, in casi consimili la Corte costituzionale ha gia' ritenuto la illegittimita' del predetto articolo sottolineando l'esigenza che la valutazione conclusiva dell'organo investito della decisione non fosse condizionata dalla espressione di una precedente valutazione nel merito, sia pure espressa limitatamente all'aspetto dei meri indizi di colpevolezza. Tale ratio non e' contraddetta dal fatto che i provvedimenti in oggetto siano stati presi nell'ambito della medesima fase, come emerge in particolare dalle sentenze additive n. 186 del 1992, quanto alla incompatibilita' a giudicare del medesimo collegio che ha rigettato la richiesta di applicazione della pena ex artt. 444 c.p.p., e n. 439 del 1993 quanto alla incompatibilita' del g.i.p. che ha emanato la misura cautelare a decidere sulla medesima istanza in sede di giudizio abbreviato. Si ritiene pertanto che la norma di cui all'art. 34 c.p.p. possa essere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, stante la irragionevolezza della mancata applicazione al caso di specie di tale norma ed in ragione della identita' di ratio con i casi di cui alle citate sentenze; con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, ritenendo nella specie vulnerato il diritto di difesa dell'imputato; con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione in relazione al contenuto del giudizio che questo Collegio ha gia' espresso con le ordinanze sopra richiamate. Considerato altresi' che la questione sollevata e' rilevante nell'ambito del presente giudizio, dovendo il Collegio giudicare in ordine ai medesimi reati in relazione ai quali ha gia' disposto in ordine alla misura cautelare del divieto di dimora.