IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Vista la richiesta di incidente probatorio formulata dal p.m. dott.
 Antonio  Masone  nel  procedimento  penale  nei  confronti  di  E. L.
 indagato, tra l'altro, per il  reato  di  cui  all'art.  609-quinqies
 c.p.p.  in  danno  della propria figlioletta M. di anni 12 e vittima,
 secondo la tesi accusatoria, del reato di atti sessuali compiuti  dal
 padre  su  se stesso, in presenza della figlia ed allo scopo di farla
 assistere;
   Considerato che nella richiesta si  rappresenta  la  necessita'  di
 escutere  la minore M. E. con le modalita' di cui all'art. 398, comma
 5-bis, c.p.p. effettuando  l'incidente  probatorio  presso  i  locali
 delle  questura  di  Vibo  Valentia  ove  e' disponibile una sala con
 specchio  unidirezionale,  affinche'  il  padre  della  minore  possa
 assistere  all'atto  senza poter interagire con il teste e cio' oltre
 che a tutela  della  genuinita'  della  prova  (atteso  che  verrebbe
 scongiurata  dalle  particolari modalita' appena dette ogni possibile
 intimidazione  da  parte  del  padre   sulla   minore),   anche   per
 salvaguardare l'integrita' psico-fisica della minore;
   Considerato  che  stante il disposto letterale dell'art. 398, comma
 5-bis, c.p.p. la possibilita' di ricorrere  all'incidente  probatorio
 con le particolari modalita' dettate dalla stessa norma (possibilita'
 introdotta  dall'art.  14  della  legge  n.  66/1996  sulla  violenza
 sessuale) e' prevista a tutela dei minori vittime dei  reati  di  cui
 agli  artt.    609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies ma non anche
 nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 609-quinquies c.p.;
   Ritenuto  che  la  questione  della   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    art.  398,  comma  5-bis,  c.p.p. nella parte in cui non
 prevede l'applicabilita' delle  speciali  modalita'  di  espletamento
 dell'incidente  probatorio  anche  nell'ipotesi  di  reato  p.  e  p.
 dall'art. 609-quinquies c.p.p., rilevata dal p.m. rispetto all'art. 3
 della Costituzione e che viene altresi' rilevata  d'ufficio  dal  gip
 oltre che in riferimento all'art.  3 anche in relazione agli artt. 32
 e  72  della  Costituzione,  e' rilevante ai fini del procedimento in
 oggetto  investendo  una  norma  di  carattere  processuale  che   il
 giudicante ritiene di dover applicare nella raccolta anticipata della
 prova  testimoniale  della  minore  mediante  l'incidente  probatorio
 richiesto  dal  p.m.,  prova  che  assume  un  fondamentale   rilievo
 nell'economia  dell'intero  giudizio  in corso e di cui deve pertanto
 essere garantita la massima genuinita', ponendo, per altro verso,  la
 stessa  acquisizione al riparo da possibili eccezioni di nullita' (se
 non  di  inutilizzabilita')  ove  venisse  contestata  la  forma   di
 partecipazione  dell'indagato  e della sua difesa all'udienza fissata
 con le particolari  modalita'  di  cui  si  e'  detto,  cosicche'  la
 risoluzione   della   questione  di  legittimita'  costituzionale  si
 presenta assolutamente necessaria ai fini del giudizio.
   La questione, inoltre non appare  manifestamente  infondata  per  i
 seguenti motivi:
   A) Violazione dell'art. 3 della Costituzione.
   La  mancata  previsione  della fattispecie di reato di cui all'art.
 609-quinquies c.p. tra le ipotesi di  reato  richiamate  dalla  norma
 impugnata  viola,  a  parere  di  questa a.g., l'art. 3, comma primo,
 della Costituzione per l'ingiustificata disparita' di trattamento che
 provoca rispetto a situazioni del tutto analoghe.
   La  ratio  legis che ha ispirato la riforma dei delitti di violenza
 sessuale e' stata proprio quella di dare maggior tutela alle  vittime
 di questi odiosi reati.
   Tale  scopo  e'  stato  perseguito  anche attraverso la modifica di
 alcuni articoli del codice di rito e precipuamente quelli riguardanti
 l'incidente probatorio al quale e' ora possibile accedere anche al di
 fuori dei casi previsti dal primo comma dell'art. 392 c.p.p. E' stato
 infatti stabilito (art. 13 legge n. 66/1996) che  si  puo'  ricorrere
 all'incidente  probatorio  quando  si  tratti di reati previsti dagli
 artt. 609-bis, ter, quater,  quinquies  e  octies  del  c.p.  (l'art.
 609-quinquies  escluso in una prima formulazione e' stato poi incluso
 in accoglimento di un emendameno).
   Si e' inoltre previsto, per le ipotesi di reato di cui  agli  artt.
 609-bis,  ter,  quater  e  octies  del  c.p.,  che nel caso in cui la
 vittima  sia  minore  degli  anni  sedici  il   suddetto   mezzo   di
 acquisizione della prova possa essere espletato anche con particolari
 modalita' (ad es. specchio unidirezionale e locali idonei, siti anche
 al  di fuori del tribunale) che garantiscano il diritto di difesa non
 meno di quello alla genuinita' della deposizione ed  alla  integrita'
 psicofisca  della vittima (art. 14 legge n. 66/1996 che ha introdotto
 all'art.  398 c.p.p. il comma 5-bis).
   E'  evidente  l'attenzione  posta  dal  legislatore  alla  suddetta
 categoria   di   vittime,  massimamente  indifese  ed  inconsapevoli.
 Tuttavia, dal dettato del comma 5-bis dell'art. 398  c.p.p.,  che  e'
 norma  certamente  eccezionale  per  la  specialita' della disciplina
 introdotta in deroga alle regole generali che presiedono  alle  forme
 di  assunzione  dell'incidente  probatorio,  emerge  che  le suddette
 particolari modalita' di espletamento dell'incidente probatorio  sono
 state  limitate, con una elencazione che deve ritenersi tassativa per
 la stessa eccezionalita' della  norma  che  la  contiene,  alle  sole
 ipotesi  di reato di cui agli artt. 609-bis, ter, quater e octies, ma
 non anche a quella  di  cui  all'art.  609-quinquies  c.p.,  restando
 quindi  preclusa  una  interpretazione  estensiva  dalla tassativita'
 dell'elencazione, e l'interpretazione analogica dalla  eccezionalita'
 della norma.
   Appare  cosi'  indubbia  la  disparita'  di  trattamento introdotta
 dall'art.  398 comma 5-bis c.p.p. che, pur in presenza  del  medesimo
 bene  giuridico  tutelato dalla norma di diritto sostanziale (persona
 umana: artt.  609-bis, ter, quater, quinquies e octies), del medesimo
 interesse  protetto  dalla  norma   procedurale   (genuinita'   nella
 acquisizione  della  prova  e  tutela  della  persona offesa, pur nel
 rispetto delle garanzie difensive: art. 392  comma  1-bis  c.p.p.)  e
 della  medesima  condizione  del  soggetto  passivo,  del reato (eta'
 minore degli anni sedici: art.  392 comma 1-bis  c.p.p.), diversifica
 di fatto la tutela concessa alle vittime.
   Dalla lettera della norma  sembrerebbe  infatti  evincersi  che  il
 legislatore    abbia    voluto   ingiustificatamente   concedere   la
 possibilita' di salvaguardare l'integrita' psicofisica della  persona
 offesa minore degli anni 16 solo se questa abbia subito atti sessuali
 sulla propria persona e non anche se sia stata costretta ad assistere
 ad  atti  sessuali  compiuti  dal  soggetto  attivo su se stesso o su
 altri, cosi' sostanzialmente discriminando  la  tutela  accordata  al
 minore  in  situazioni  del  tutto  simili  dal  punto di vista della
 lesione subita a diritti inviolabili della persona (quali quelli alla
 liberta' sessuale, al proprio decoro ed intimita', alla  salvaguardia
 dei  valori  primari  di  promozione della personalita' del minore in
 formazione e di educazione dello stesso) oltre che dal punto di vista
 della sofferenza psicofisica che puo' derivarne (almenocche'  non  si
 voglia  negare  che  anche  l'essere costretti da parte del minore ad
 assistere ad atti sessuali compiuti dal soggetto attivo su se  stesso
 o  su  altri possa provocare un pericolo per l'integrita' psicofisica
 dello stesso minore).
   Tale    diversita'    di    trattamento    appare    illogica    ed
 ingiustificatamente  discriminatoria  e,  quindi,  in  contrasto  con
 l'art. 3 della Costituzione.
   B) Violazione dell'art. 32 della Costituzione.
   Oltre che in contrasto con l'art. 3 la norma in esame viola  l'art.
 32  della  Costituzione per la mancata tutela che accorda alla salute
 del minore in una situazione nella  quale  il  giudice  riconosca  la
 necessita'   di   adottare   speciali   cautele   per   salvaguardare
 l'equilibrio e l'integrita psichica del minore medesimo e, quindi, in
 definitiva la sua salute (...  "quando  le  esigenze  del  minore  lo
 rendano  necessario ed opportuno" ... secondo il dettato della stessa
 norma, il giudice fissa paticolari modalita').
   La ratio della norma e' evidentemente quella di preservare il  piu'
 possibile  il  minore  (in  riferimento  alle esigenze del quale deve
 esclusivamente essere valutata dal giudice la necessita' di ricorrere
 a particolari modalita' di assunzione della prova) e in  primo  luogo
 la  sua salute in una situazione di evidente stress emozionale in cui
 egli viene ad essere sottoposto (dovendo sostenere una  testimonianza
 su  fatti  cosi'  intimi  e  dolorosi sotto lo sguardo ed alla visiva
 presenza  dell'autore  del  reato,  tanto  piu'  se  trattasi  di  un
 familiare  all'autorita'  del  quale e' stato soggetto) e dalla quale
 potrebbe derivare un pericolo (che deve essere in  concreto  valutato
 dal giudice) per la sua salute psichica.
   La  medesima  ratio  viene  confermata  dal ricorso questa volta si
 generalizzato che il legislatore consente all'incidente probatorio in
 tutte le ipotesi di violenza sessuale, ivi  compresa  quella  di  cui
 all'art.  609-quinquies  c.p., commesse in danno di minore degli anni
 sedici e per il solo fatto che a deporre sia chiamato un minore (art.
 392 comma 1-bis c.p.p.).
   Non  si  vede  pertanto  come  possa  essere  conforme  al  dettato
 costituzionele anche in riferimento all'art. 32 della Costituzione il
 lasciare  lo  stesso soggetto che ne e' stato riconosciuto bisognoso,
 privo di quella particolare tutela che  rende  effettivo  l'interesse
 statuale  alla  salvaguardia  della  integrita' psichica del soggetto
 passivo
  del reato minore degli  anni  sedici,  ed  in  difetto  della  quale
 resterebbe  svilito  del suo stesso significato l'aver reso possibile
 l'incidente probatorio a tutte le  ipotesi  di  delitti  di  violenza
 sessuale,  ivi  compresa  quella  di cui all'art. 609-quinquies c.p.,
 commesse in danno di minori.
   Sotto tale ultimo profilo la norma ridetta e' altresi viziata di:
   C) Assoluta illogicita',  incoerenza  e  palese  contraddittorieta'
 rispetto ai suoi presupposti.
   Che finiscono per incidere negativamente nel campo di altri diritti
 costituzionalmente  garantiti  quali  il  diritto alla salute, e, con
 riguardo al principio di uguaglianza,  provocano  una  ingiustificata
 disparita'   di   trattamento   per  la  stessa  irragionevolezza  di
 statuizioni tra loro contraddittorie che non coordinano adeguatamente
 i mezzi apprestati (particolari modalita') al fine perseguito (tutela
 del  minore  in situazioni di riconosciuta necessita' ed opportunita'
 per le sue esigenze).
   Non si capisce davvero la  ragione  per  la  quale  il  legislatore
 mentre da un lato ha esteso la possibilita' di ricorrere ad incidente
 probatorio  anche  al  di  fuori  dei  casi  previsti dal primo comma
 dell'art. 392 c.p.p. quando interessato  sia  un  minore  degli  anni
 sedici  in  tutti i casi di reati di violenza sessuale in cui egli e'
 parte offesa (artt. 609-bis, ter,  quater,  quinquies  e  octies  del
 c.p.),   d'altro   lato   non  abbia  poi,  come  logico  corollario,
 riconosciuto nell'art.  398 comma 5 c.p.p. in esame  la  possibilita'
 di  ricorrere  a  particolari  modalita'  nell'assunzione della prova
 nelle medesime ipotesi di reato in cui era stato ammesso  l'incidente
 probatorio,   escludendo   la   sola   ipotesi   prevista   dall'art.
 609-quinquies.
   La suddetta normativa appare, in parte qua, oltre  che  illegittima
 rispetto  al  dettato  costituzionale  anche  viziata  da  incoerenza
 interna laddove risulta di  tutta  evidenza  che  l'art.  398  c.p.p.
 costituisce  il  necessario  complemento  (dal  punto  di vista delle
 modalita' esecutive) dell'art. 392 c.p.p. (che stabilisce i casi  nei
 quali ricorrere all'istituto in esame).
   D)  Violazione  dell'art.  72  della  Costituzione  e  delle  norme
 richiamate in ordine al  procedimento  da  seguire  nella  formazione
 della legge.
   L'art.  72  della  Costituzione recita infatti che "ogni disegno di
 legge, presentato  ad  una  Camera  e',  secondo  le  norme  del  suo
 regolamento,  esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa,
 che  l'approva  articolo  per  articolo  e  con   votazione   finale"
 proseguendo  al  comma  2 che "il regolamento stabilisce procedimenti
 abbreviati ..." ed al comma 3  "che  ''puo'  altresi''  stabilire  in
 quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono
 deferiti a commissioni".
   Nel  caso di specie il Parlamento ha scelto per la formazione della
 legge  contenente  la  norma  portata   all'esame   di   legittimita'
 costituzionale,   il   procedimento  "misto",  che  consiste  in  una
 suddivisione del lavoro legislativo tra la commissione e l'assemblea.
   Secondo l'art. 96 r.c.d., che e' la norma regolamentare che integra
 quella costituzionale la  quale  espressamente  la  richiama  per  il
 procedimento  da  seguire  nella formazione della legge con procedura
 mista, e' deferita alla competente commissione, che  lavora  in  sede
 "redigente",  la  formulazione  degli articoli del progetto mentre e'
 riservata all'assemblea l'approvazione, senza dichiarazioni di  voto,
 dei  singoli  articoli nonche' l'approvazione finale del progetto con
 dichiarazioni di voto.
   E' avvenuto, al contrario che l'assemblea  ha  approvato  un  testo
 della  norma  in  esame diverso da quello risultante dai lavori della
 commissione la quale ultima, tenuto conto degli emendamenti  proposti
 (e  segnatamente  il  n.  13.5),  aveva approvato nella seduta del 26
 settembre 1995 il testo  dell'art.  13  del  progetto  iniziale  (che
 introduceva  il  comma  5-bis  all'art.  398  c.p.p.) inserendo anche
 l'art. 609-quinquies tra le ipotesi di reato  in  cui  era  possibile
 ricorrere  alle  particolari  modalita'  di  assunzione  della  prova
 nell'incidente  probatorio,  di  pari  passo, e con coerenza logica e
 sistematica, all'estensione operata sull'art. 12 (che introduceva  il
 comma  1-bis  all'art.  392  c.p.p.)    laddove  si  era  statuita la
 possibilita' di far ricorso all'incidente probatorio oltre che  nelle
 ipotesi  originariamente  previste  di  cui  agli artt. 609-bis, ter,
 quater  e  octies  del  c.p.  anche  nell'ipotesi  di  cui   all'art.
 609-quinquies c.p.p.
   In  sostanza  l'assemblea  mentre  ha  correttamente  approvato per
 l'art.  392 comma 1 c.p.p il testo emendato, ha, viceversa, approvato
 l'art.  398 comma 5 c.p.p. nella originaria stesura piuttosto che  in
 quella   definita   in   commissione   a   seguito  dell'approvazione
 dell'emendamento   che   introduceva   anche   l'art.   609-quinquies
 nell'elencazione delle ipotesi di reato in cui era possibile accedere
 a speciali modalita' di assunzione dell'incidente probatorio.
   Esplicativa risulta in proposito la lettura degli atti parlamentari
 che si allegano alla presente per la parte di interesse.
   Anche  sotto  quest'ultimo  profilo di ordine formale deve, quindi,
 secondo il  convincimento  del  giudicante,  essere  riconosciuta  la
 illegittimita'  della  norma formata secondo un procedimento difforme
 rispetto  a  quello  previsto  dalla  Costituzione   e   dal   citato
 regolamento.