ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1996 dal Tribunale di Bari, iscritta al n. 1150 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte; Ritenuto che il tribunale di Bari con ordinanza del 9 luglio 1996 ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro concorrente nei medesimi reati; che, in particolare, il tribunale di Bari ha pronunciato sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di tre amministratori di societa' fallite, coimputati dei reati di bancarotta fraudolenta ed altro, ed e' chiamato a celebrare il dibattimento nei confronti di un quarto coimputato degli stessi reati; che, ad avviso del giudice a quo, nell'applicare la pena su richiesta egli ha valutato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. insussistenti le condizioni per il proscioglimento nel merito dei coimputati patteggianti e corretta la qualificazione giuridica dei fatti; che per il concorrente negli stessi reati che non si sia avvalso del rito speciale sarebbe sostanzialmente preclusa la possibilita' di difendersi, sotto il profilo della insussistenza dei fatti o della irrilevanza penale degli stessi o della intervenuta estinzione dei reati o della mancanza di una condizione di procedibilita' ovvero della qualificazione giuridica dei fatti; che tutte le anzidette questioni sarebbero state gia' valutate nella sentenza di applicazione della pena nei confronti dei coimputati, il che comporterebbe, appunto, per i concorrenti residui, violazione del diritto di difesa e la conseguente vulnerazione del principio del giusto processo; che nel giudizio innanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; Considerato che, successivamente alla proposizione della questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata"; che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della Corte.