ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2,
 del codice di procedura penale, promosso con  ordinanza  emessa  l'11
 novembre  1996 dal tribunale di Verona, iscritta al n. 3 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito nella camera di consiglio  del  18  giugno  1997  il  giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Ritenuto  che  il  tribunale  di  Verona  con  ordinanza in data 11
 novembre 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
 e 24, secondo comma, della Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
 nella  parte  in  cui  non  prevede  l'incompatibilita'  del giudice,
 pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di applicazione della pena
 ai sensi dell'art. 444  cod.  proc.  pen.  nei  confronti  di  alcuni
 imputati,   a  celebrare  il  dibattimento  nei  confronti  di  altri
 concorrenti nei medesimi reati;
     che, ad avviso del giudice a quo, nell'applicare ai coimputati la
 pena su richiesta egli avrebbe compiuto  una  valutazione  "non  solo
 formale,  ma  di  contenuto  circa l'idoneita' delle risultanze delle
 indagini preliminari a fondare un  giudizio  di  responsabilita'"  in
 ordine  ai  medesimi fatti, contestati agli imputati non patteggianti
 (corruzione, turbata liberta' degli incanti, ecc.), il cui diritto di
 difesa risulterebbe compromesso,  con  conseguente  vulnerazione  del
 principio del giusto processo;
     che, secondo il remittente, la sentenza n. 371 del 1996 di questa
 Corte  non  potrebbe  trovare applicazione nel caso sottoposto al suo
 esame,  poiche'  il  decisum  di  quella   pronuncia   non   parrebbe
 "ricomprendere  l'ipotesi  in  cui  la  posizione del terzo sia stata
 incidentalmente valutata allo stato degli  atti  e  con  giudizio  in
 chiave  essenzialmente  negativa  ai  sensi  dell'art. 129 cod. proc.
 pen.";
   Considerato che,  secondo  l'ordinanza  di  rimessione,  la  logica
 sottesa  alla  sentenza  n. 371 del 1996 comporterebbe che il giudice
 che  si   sia   pronunciato   in   un   precedente   giudizio   sulla
 responsabilita'  di  alcuni  concorrenti sia per cio' solo colpito da
 incompatibilita' in relazione al processo che  venga  successivamente
 celebrato nei confronti di altro o di altri concorrenti;
     che  invece  quella  sentenza  mantiene  espressamente  ferma  la
 precedente acquisizione giurisprudenziale, che risale  alle  sentenze
 n.  186  del  1992  e  n.  439 del 1993: nelle ipotesi di concorso di
 persone  nel  reato,  la  autonomia  delle   posizioni   di   ciascun
 concorrente  consente,  pur  nella  naturalistica  unitarieta'  della
 fattispecie, una segmen-tazione di processi e  la  scomposizione  del
 fatto  in  una  pluralita'  di  condotte  autonomamente valutabili in
 processi distinti, senza che la decisione dell'uno debba  influenzare
 quella dell'altro;
     che  con la sentenza n. 371 del 1996 si e' pero' affermato che il
 principio costituzionale del giusto processo, anche indipendentemente
 dalle ipotesi di concorso di persone nel  reato,  impedisce  che  uno
 stesso giudice valuti piu' volte, in sentenza, in successivi processi
 la  responsabilita'  penale  di  una persona in relazione al medesimo
 reato;
     che pertanto  l'incompatibilita'  del  giudice  non  puo'  essere
 estesa  a  tutte  le  ipotesi  in  cui  si  proceda separatamente nei
 confronti di diversi soggetti, concorrenti o meno nel reato, ma  deve
 essere  ragionevolmente  circoscritta ai casi in cui, con la sentenza
 che definisce il processo a carico di un imputato, vengano  compiute,
 sia  pure incidentalmente, valutazioni in ordine alla responsabilita'
 penale di una persona formalmente estranea al processo;
     che  di  conseguenza  solo   attraverso   la   puntuale   analisi
 dell'effettivo  contenuto  della sentenza che si assuma pregiudicante
 puo' essere accertato l'eventuale compimento di  una  valutazione  in
 ordine  alla  responsabilita'  del terzo, suscettibile di determinare
 l'incompatibilita' del giudice al successivo giudizio;
     che nel caso di specie non risulta che  il  tribunale  di  Verona
 nelle  sentenze  di  applicazione  della  pena  rese nei confronti di
 alcuni  dei  concorrenti  abbia  espresso  una  valutazione,  neppure
 superficiale  o  sommaria,  circa  la responsabilita' degli ulteriori
 concorrenti estranei al processo, la posizione dei  quali  e'  quindi
 rimasta non pregiudicata;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.