L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 29  ottobre  1997,
 ha  approvato  il  disegno  di legge n. 395 dal titolo "Interventi in
 favore dell'editoria libraria siciliana.  Modifiche  ed  integrazioni
 alla  legge  regionale  15  settembre  1997,  n. 35", successivamente
 pervenuto  a  questo  Commissariato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
 dell'art. 28 dello statuto speciale, il 3 novembre 1997.
   Secondo  una discutibile prassi, ormai purtroppo consolidatasi, nel
 testo del disegno di  legge  concernente  l'estensione  alle  imprese
 editoriali  in  crisi  delle  provvidenze per il consolidamento delle
 esposizioni debitorie a breve delle piccole e medie  imprese  di  cui
 alla legge regionale n. 68/1995, sono state inserite, con emendamenti
 presentati   in  aula,  norme  non  attinenti  alla  materia  oggetto
 dell'originaia  iniziativa  legislativa,  di  cui  una  da'  adito  a
 censura.
   L'art.   2,   che   si   riporta,   suscita  rilievi  di  carattere
 costituzionale sotto il profilo della violazione degli artt. 3, e  97
 della Costituzione.
   "Art.  2.  - Rendicontazione delle spese sostenute per gli esercizi
 finanziari 1990 e 1991  dagli  enti  aventi  finalita'  di  carattere
 culturale ed artistico.
   1.  -  I  contributi  erogati  per l'esercizio finanziario 1991 sul
 capitolo 38054 per attivita' culturali e sul corrispondente  capitolo
 dell'esercizio finanziario 1990 possono essere rendicontati per spese
 gia'  sostenute dagli stessi enti purche' utilizzate per l'attuazione
 del  programma  di  attivita'  presentato  e,  comunque,  per  i fini
 istituzionali degli enti".
   La norma, dal tenore letterale non chiaro ed ambiguo, sembra essere
 rivolta a sanare le posizioni di tutte quelle associazioni  e/o  enti
 culturali  ed  artistici  che  hanno  utilizzato  per fini diversi da
 quelli previsti dall'art. 1 legge regionale n. 66/1975  i  contributi
 regionali negli anni 1990 e 1991.
   I  contributi  erogati  sul  capitolo 38054 del bilancio regionale,
 secondo la non equivoca disposizione dell'art.  1,  lett.  c),  della
 suddetta   legge  regionale  n.  66/1975,  possono  essere  destinati
 esclusivamente alle attivita' di  carattere  culturale,  artistico  e
 scientifico  da  parte  dei  comuni,  accademie, enti, istituzioni ed
 associazioni  culturali,  scientifiche  e  musicali  aventi  sede  in
 Sicilia  e  non  anche  per le ordinarie funzioni istituzionali degli
 enti stessi.
   Per contro, dai  chiarimenti  forniti  dal  competente  Assessorato
 regionale,   ai  sensi  dell'art.  3  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica n. 488/1969 (allegato 1) risulta che otto enti  non  hanno
 presentato  il rendiconto per gli anni 1990 e 1991, e che le relative
 pratiche sono sospese in quanto sono in  corso  indagini  di  polizia
 giudiziaria,  mentre per altri due istituti sono insorte controversie
 sulla ammissibilita' della documentazione prodotta.
   La disposizione oggetto di gravame,  proprio  per  l'ambiguita'  ed
 estrema  genericita'  della formulazione (non puo' neppure escludersi
 che possa far ritenere ammesse spese sostenute in esercizi diversi da
 quelli di riferimento), servirebbe pertanto a  sanare  situazioni  di
 illegittimita',  se  non  addirittura di possibile illeceita' penale,
 per diverse centinaia di milioni  erogati  in  assenza  di  interessi
 pubblici   legislativamente   rilevanti,   di  preminente  importanza
 generale, che unici potrebbero in ipotesi rendere  costituzionalmente
 legittima una legge di sanatoria (C.C. sentenza n. 94/1995).
   Non  e'  d'altronde  emersa,  ne'  dalla  relazione illustrativa al
 disegno di legge, ne' tantomeno dai lavori parlamentari,  l'esistenza
 di specifiche peculiarita' della fattispecie oggetto della norma, che
 possano  ragionevolmente  giustificare  l'intervento  legislativo  in
 sanatoria  e  che  siano  oltretutto  tali  da   escludere   che   la
 sostituzione  della disciplina generale - originariamente applicabile
 - con quella eccezionale che si intende  introdurre  possa  risultare
 arbitraria (C.C. sentenze n. 100/1987 e n. 402/1993).
   L'applicazione  della  norma  de qua si risolverebbe, piuttosto, in
 una ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti  di  tutte
 quelle  associazioni  e/o enti in passato, e tuttora, beneficiari del
 contributo regionale nelle forme  previste  dall'art.  1,  lett.  c),
 legge  regionale  n. 66/1975, a tutto vantaggio delle istituzioni che
 tali disposizioni non hanno osservato.
   La norma di sanatoria e, inoltre, censurabile sotto il profilo  del
 ribaltamento degli interessi sottesi all'erogazione del finanziamento
 regionale,  giacche'  privilegia  le  situazioni  di fatto irregolari
 circa  l'utilizzazione  pregressa   del   contributo,   rispetto   al
 perseguimento  del  fine di pubblica rilevanza individuato dalla piu'
 volte citata legge regionale n. 66/1975 e consistente nel  promuovere
 e realizzarer attivita' culturali.
   Da   quanto   precede   emerge,   altresi',  che  l'intervento  del
 legislatore,  in  quanto  potrebbe  fornire  una   copertura   legale
 successiva  a  decisioni  degli amministratori delle associazioni e/o
 enti  culturali  assunte  in  difformita'  alla  generale  disciplina
 normativa,  e'  diretto  ad  esonerare  questi  ultimi  da  eventuali
 responsabilita' di ordine giuridico.