LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'ufficio IVA di Pistoia contro Conciara Pesciatina Ghera S.p.a. contro la decisione della commissione tributaria di secondo grado di Pistoia sez. n. 21 del 14 novembre 1984 notificata il 20 febbraio 1985. Premesso che in fatto L'ufficio ha proposto ricorso avverso la decisione indicata in epigrafe, il quale ricorso era ancora pendente alla data di entrata in vigore del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, e pertanto il ricorrente era tenuto, entro sei mesi da tale data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. In difetto il giudizio dinanzi alla suddetta commissione si dovrebbe estinguere a norma dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'estinzione, non essendo stato adottato il prescritto provvedimento dal presidente della sezione e non risultando presentata l'istanza alternativa di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione a seguito della richiesta di esame, a norma del successivo comma 3 dello stesso art. 75 del decreto legislativo n. 546/1992, dovrebbe essere dichiarata in questa sede. Diritto La norma di legge, che si dovrebbe applicare ai fini della dichiarazione dell'estinzione del giudizio in esame, in mancanza della tempestiva istanza di trattazione (art. 75, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come notificato dall'art. 69, comma 3, lettera h, del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 20 ottobre 1993, n. 427), si presta a non manifestamente infondati dubbi di illegittimita' costituzionale per contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Tale dubbi sono estensibili all'art. 30, comma 1, lettera u) in relazione alla lettera t), della legge 30 dicembre 199l, n. 413, per contrasto con gli stessi articoli della Costituzione ed eccesso il potere legislativo. La norma di legge in esame, che risulta da una originaria norma di legge delegata, poi sostituita nel testo da altra norma di legge ordinaria in conversione con modificazione di successivo decreto-legge, e' inserita nel quadro del nuovo ordinamento processuale tributario; questo vede soppresse le preesistenti commissioni tributarie (mantenendosi in vita transitoria per i processi dinanzi ad essa perdenti la commissione tributaria centrale) e sostituite quelle di primo e di secondo grado con nuovi organi denominati commissioni provinciali e commissioni regionali, cui sono state trasferite le rispettive competenze e, con queste, i processi gia' dinanzi alle stesse pendenti. per questi ultimi l'art. 73 del menzionato decreto legislativo prescriveva appunto l'istanza di trattazione dinanzi ai nuovi organi giurisdizionali a pena di decadenza, in ossequio al criterio dettato dalla legge di delega, ed il successivo art. 75, comma 2, nella sua originaria formulazione, estendeva la prescrizione ai processi pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale mantenuta in vita in via transitoria dell'art. 42, comma 3, deI d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 545. Gia' in tale originario assetto la norma considerata si prestava a rilievi di contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonche' di evidente eccesso di potere legislativo. L'imposizione di un onere decredenziale alle parti nel corso di un processo anteriormente avviato, senza la garanzia di una non necessaria assistenza tecnica e quindi nella probabilita' rilevante di sprovvedutezza difensiva soprattutto dalla parte privata, si profila senza ombra di dubbio nella finalita' di sminuire la tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche da questa dedotte in giudizio ed in misura assai maggiore che quelle del contrapposto ufficio tributario, ben piu' attrezzato tecnicamente, oltre che sollecitato nell'informazione, relativamente all'onere imposto, nel quadro di tutta intera l'organizzazione finanziaria. Lo stesso onere, per di piu', non poteva trovare valida giustificazione per i processi pendenti alla commissione tributaria centrale, stante la persistenza sia pure transitoria di questa nel nuovo ordinamento del contenzioso tributario, cosicche' mancavano sia il mutamento di organo con conseguente trasferimento dell'uno all'altro dei processi pendenti, cui dare impulso dinanzi al nuovo organo, sia l'esigenza ricognitiva della pendenza di tali processi che fosse meramente statistica. Su tali ragioni, invero, la Corte costituzionale con sentenza n. 63 del 20 aprile 1977 aveva avallato la legittimita' dell'analogo art. 44 del d.lgs. 26 ottobre 1972, n. 636, oltre che per ragioni di sottintesa opportunita' organizzativa, la quale invece dovrebbe essere sempre del tutto estranea a valutazioni costituzionali dell'ordinamento vigente. La discrezionalita' del legislatore, invero, non puo' costituire un limite alla verifica della legittimita' costituzionale delle leggi, senza che ne risulti limitata la stessa portata della norma della Costituzione denunziata violata, con la conseguenza di sue modificazioni surrettizie ad opera di legge ordinaria. Neppure tali ragioni sussistevano peraltro riguardo ai processi pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale, rimasta immutata nel proprio ordinamento. La evidenza di cio' e' divenuta solare con le modificazioni sopravvenute per effetto del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, e della sua legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, il cui art. 69, comma 3, con la lettera f), ha abrogato l'art. 73 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e quindi soppresso l'onere dell'istanza di trattazione dei processi pendenti e trasferiti ai nuovi organi del contenzioso tributario, mentre con la lettera h) ha sostituito il comma 2 del successivo art. 75 con una nuova autonoma disciplina dell'onere decadenziale relativamente ai processi pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale, cui e' rivolta appunto la presente questione di legittimita' costituzionale. Tale nuova formulazione della norma, da un lato si grava delle gia' dette riduzioni della garanzia giurisdizionale della posizioni giuridiche dedotte in giudizio delle parti private, sia in assoluto che nel raffronto con quelle opposte degli uffici tributari, aventi ben diversa e maggiore idoneita' a valutare i propri strumenti e modi di comportamento nel processo; dell'altro lato rende a tutto sbalzo la disparita' di trattamento fra processi pendenti in primo e secondo grado, per i quali l'onere non e piu' previsto, e processi pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale, per i quali senza ragione plausibile esso e' mantenuto. La ragione vera e non palese della norma e' nel suo intento riposto di far cadere il maggior numero possibile dei processi pendenti, in quanto proposti anche dinanzi alla commissione tributaria centrale dai contribuenti, con conseguente sollecita riduzione del processo del contenzioso tributario ed aumento indebito del gettito fiscale anche in possibile contrasto con le norme impositive sostanziali, senza pregiudizio invece per tutti gli altri processi pervenuti alla stessa commissione per impulso degli uffici tributari, i quali hanno assolto secondo la facile previsione all'onere sopravvenuto. La disparita' di trattamento si rivela, per l'altro verso, per gli stessi contribuenti a seconda delle rispettiva idoneita' personale al comportamento processuale piu' idoneo alla tutela delle proprie ragioni o capacita' patrimoniali ad integrarlo con adeguata assistenza tecnica. Talche' la possibilita' di una simile tutela, anche quanto all'assolvimento dell'onere decadenziale, risulta maggiore o minore a seconda di tali idoneita' o capacita' ed in definitiva si riduce a misura della inferiorita' sociale per un verso o per l'altro del soggetto interessato, contrariamente a quanto vogliono sia l'art. 3, in via generale, sia l'art. 24, specificamente, della Costituzione. La questione di legittimita' costituzionale cosi' delineata, non manifestamente infondata, e' rilevante ai fini della risoluzione del giudizio, in quanto indipendentemente dalla sua risoluzione il processo non puo' essere dichiarato estinto ne' pervenire ad una decisione nel merito.