LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
   Ha  emesso  la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'ufficio
 IVA di Pistoia contro Conciara  Pesciatina  Ghera  S.p.a.  contro  la
 decisione  della  commissione  tributaria di secondo grado di Pistoia
 sez. n. 21 del 14 novembre 1984 notificata il 20 febbraio 1985.
                         Premesso che in fatto
   L'ufficio ha proposto ricorso  avverso  la  decisione  indicata  in
 epigrafe,  il  quale ricorso era ancora pendente alla data di entrata
 in vigore del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, e pertanto il  ricorrente
 era  tenuto,  entro sei mesi da tale data, a proporre alla segreteria
 della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione
 contenente  gli  estremi  della  controversia  e del procedimento. In
 difetto il giudizio dinanzi alla  suddetta  commissione  si  dovrebbe
 estinguere  a  norma  dell'art.  75,  comma 2, del d.lgs. 31 dicembre
 1992, n. 546, come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h),  del
 d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993,
 n.  427.  L'estinzione,  non  essendo  stato  adottato  il prescritto
 provvedimento  dal  presidente  della  sezione   e   non   risultando
 presentata  l'istanza  alternativa di trasmissione del fascicolo alla
 cancelleria della Corte di cassazione a seguito  della  richiesta  di
 esame,  a  norma  del  successivo  comma  3  dello stesso art. 75 del
 decreto legislativo n. 546/1992, dovrebbe essere dichiarata in questa
 sede.
                                Diritto
   La norma  di  legge,  che  si  dovrebbe  applicare  ai  fini  della
 dichiarazione  dell'estinzione  del  giudizio  in  esame, in mancanza
 della tempestiva istanza di trattazione (art. 75,  comma  2,  secondo
 periodo,  del  d.lgs.    31  dicembre  1992,  n. 546, come notificato
 dall'art. 69, comma 3, lettera h, del d.-l. 30 agosto 1993,  n.  331,
 convertito  nella  legge  20  ottobre 1993, n. 427), si presta  a non
 manifestamente infondati dubbi di illegittimita'  costituzionale  per
 contrasti  con  gli artt.  3 e 24 della Costituzione. Tale dubbi sono
 estensibili all'art. 30,  comma  1,  lettera  u)  in  relazione  alla
 lettera  t),  della legge 30 dicembre 199l, n. 413, per contrasto con
 gli  stessi  articoli  della  Costituzione  ed  eccesso   il   potere
 legislativo.
   La  norma di legge in esame, che risulta da una originaria norma di
 legge delegata, poi sostituita nel testo  da  altra  norma  di  legge
 ordinaria    in   conversione   con   modificazione   di   successivo
 decreto-legge,  e'  inserita  nel  quadro   del   nuovo   ordinamento
 processuale   tributario;   questo  vede  soppresse  le  preesistenti
 commissioni  tributarie  (mantenendosi  in  vita  transitoria  per  i
 processi dinanzi ad essa perdenti la commissione tributaria centrale)
 e  sostituite  quelle  di  primo  e di secondo grado con nuovi organi
 denominati commissioni provinciali e commissioni regionali, cui  sono
 state  trasferite  le rispettive competenze e, con queste, i processi
 gia' dinanzi alle stesse pendenti. per questi ultimi  l'art.  73  del
 menzionato  decreto  legislativo  prescriveva  appunto  l'istanza  di
 trattazione  dinanzi  ai  nuovi  organi  giurisdizionali  a  pena  di
 decadenza,  in ossequio al criterio dettato dalla legge di delega, ed
 il successivo art. 75, comma 2, nella  sua  originaria  formulazione,
 estendeva   la   prescrizione   ai  processi  pendenti  dinanzi  alla
 commissione tributaria centrale mantenuta in vita in via  transitoria
 dell'art. 42, comma 3, deI d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 545.
   Gia'  in tale originario assetto la norma considerata si prestava a
 rilievi di contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonche'
 di evidente eccesso di potere legislativo. L'imposizione di un  onere
 decredenziale  alle  parti  nel  corso  di  un processo anteriormente
 avviato, senza la garanzia di una non necessaria assistenza tecnica e
 quindi  nella  probabilita'  rilevante  di  sprovvedutezza  difensiva
 soprattutto  dalla  parte  privata,  si profila senza ombra di dubbio
 nella finalita' di sminuire la tutela giurisdizionale delle posizioni
 giuridiche da questa dedotte in giudizio ed in misura assai  maggiore
 che  quelle  del contrapposto ufficio tributario, ben piu' attrezzato
 tecnicamente, oltre che sollecitato nell'informazione,  relativamente
 all'onere  imposto,  nel  quadro  di  tutta  intera  l'organizzazione
 finanziaria.
   Lo  stesso  onere,  per  di  piu',  non   poteva   trovare   valida
 giustificazione  per  i processi pendenti alla commissione tributaria
 centrale, stante la persistenza sia pure transitoria  di  questa  nel
 nuovo ordinamento del contenzioso tributario, cosicche' mancavano sia
 il   mutamento  di  organo  con  conseguente  trasferimento  dell'uno
 all'altro dei processi pendenti, cui dare impulso  dinanzi  al  nuovo
 organo,  sia  l'esigenza  ricognitiva della pendenza di tali processi
 che fosse meramente statistica.
   Su tali ragioni, invero, la Corte costituzionale  con  sentenza  n.
 63  del  20  aprile  1977 aveva avallato la legittimita' dell'analogo
 art. 44 del  d.lgs. 26 ottobre 1972, n. 636, oltre che per ragioni di
 sottintesa  opportunita'  organizzativa,  la  quale  invece  dovrebbe
 essere   sempre  del  tutto  estranea  a  valutazioni  costituzionali
 dell'ordinamento  vigente.  La  discrezionalita'   del   legislatore,
 invero,   non   puo'   costituire   un  limite  alla  verifica  della
 legittimita'  costituzionale  delle  leggi,  senza  che  ne   risulti
 limitata  la stessa portata della norma della Costituzione denunziata
 violata, con la conseguenza di sue modificazioni surrettizie ad opera
 di legge ordinaria.
   Neppure tali ragioni sussistevano  peraltro  riguardo  ai  processi
 pendenti   dinanzi  alla  commissione  tributaria  centrale,  rimasta
 immutata nel proprio ordinamento.
   La evidenza  di  cio'  e'  divenuta  solare  con  le  modificazioni
 sopravvenute  per  effetto  del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, e della
 sua legge di conversione 29 ottobre 1993,  n. 427, il  cui  art.  69,
 comma  3,  con  la  lettera  f),  ha abrogato l'art. 73 del d.lgs. 31
 dicembre 1992, n. 546, e quindi  soppresso  l'onere  dell'istanza  di
 trattazione  dei  processi  pendenti e trasferiti ai nuovi organi del
 contenzioso tributario, mentre con la lettera  h)  ha  sostituito  il
 comma  2  del  successivo  art.  75 con una nuova autonoma disciplina
 dell'onere decadenziale relativamente ai  processi  pendenti  dinanzi
 alla  commissione  tributaria  centrale,  cui  e'  rivolta appunto la
 presente questione di legittimita' costituzionale.
   Tale nuova formulazione della norma, da un lato si grava delle gia'
 dette  riduzioni  della  garanzia  giurisdizionale  della   posizioni
 giuridiche  dedotte  in giudizio delle parti private, sia in assoluto
 che nel raffronto con quelle opposte degli uffici  tributari,  aventi
 ben diversa e maggiore idoneita' a valutare i propri strumenti e modi
 di  comportamento  nel processo; dell'altro lato rende a tutto sbalzo
 la disparita' di trattamento fra processi pendenti in primo e secondo
 grado, per i quali l'onere non e piu' previsto, e  processi  pendenti
 dinanzi  alla  commissione  tributaria  centrale,   per i quali senza
 ragione plausibile esso e' mantenuto.
   La ragione vera e non palese della norma e' nel suo intento riposto
 di far cadere il maggior numero possibile dei processi  pendenti,  in
 quanto  proposti  anche  dinanzi alla commissione tributaria centrale
 dai contribuenti, con conseguente sollecita  riduzione  del  processo
 del  contenzioso  tributario  ed aumento indebito del gettito fiscale
 anche in possibile contrasto con  le  norme  impositive  sostanziali,
 senza  pregiudizio invece per tutti gli altri processi pervenuti alla
 stessa  commissione per impulso degli uffici tributari, i quali hanno
 assolto secondo la facile previsione all'onere sopravvenuto.
   La disparita' di trattamento si rivela, per l'altro verso, per  gli
 stessi contribuenti a seconda delle rispettiva idoneita' personale al
 comportamento  processuale  piu'  idoneo  alla  tutela  delle proprie
 ragioni  o  capacita'  patrimoniali  ad   integrarlo   con   adeguata
 assistenza  tecnica.  Talche' la possibilita'   di una simile tutela,
 anche  quanto  all'assolvimento  dell'onere   decadenziale,   risulta
 maggiore  o  minore  a  seconda  di  tali idoneita' o capacita' ed in
 definitiva si riduce a misura della inferiorita' sociale per un verso
 o per l'altro  del  soggetto  interessato,  contrariamente  a  quanto
 vogliono   sia   l'art.      3,  in  via  generale,  sia  l'art.  24,
 specificamente, della Costituzione.
   La questione di legittimita' costituzionale  cosi'  delineata,  non
 manifestamente  infondata, e' rilevante ai fini della risoluzione del
 giudizio,  in  quanto  indipendentemente  dalla  sua  risoluzione  il
 processo  non  puo'  essere  dichiarato  estinto ne' pervenire ad una
 decisione nel merito.