LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal Drei Pierluigi e Paolo contro l'ufficio registro di Forli' contro la decisione della commissione tributaria di secondo grado di Forli' sez. 3 n. 1120 del 7 dicembre 1984 notificata il 7 gennaio 1985. Premesso che in fatto I contribuenti hanno proposto ricorso avverso la decisione indicata in epigrafe, il quale ricorso era ancora pendente alla data di entrata in vigore del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, e pertanto il ricorrente era tenuto, entro sei mesi da tale data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. In difetto il giudizio dinanzi alla suddetta commissione si dovrebbe estinguere a norma dell'art. 75, comma 2, del d.-lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'estinzione, non essendo stato adottato il prescritto provvedimento dal presidente della sezione e non risultando presentata l'istanza alternativa di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione a seguito della richiesta di esame, a norma del successivo comma 3 dello stesso art. 75 del decreto legislativo n. 546/1992, dovrebbe essere dichiarata in questa sede.