LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso proposto dal Drei
 Pierluigi e Paolo contro  l'ufficio  registro  di  Forli'  contro  la
 decisione  della  commissione  tributaria  di secondo grado di Forli'
 sez. 3 n. 1120 del 7 dicembre 1984  notificata  il  7  gennaio  1985.
 Premesso che in fatto
   I contribuenti hanno proposto ricorso avverso la decisione indicata
 in  epigrafe,  il  quale  ricorso  era  ancora  pendente alla data di
 entrata in vigore del d.-l. 30 agosto 1993, n.  331,  e  pertanto  il
 ricorrente  era  tenuto, entro sei mesi da tale data, a proporre alla
 segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza  di
 trattazione   contenente   gli   estremi  della  controversia  e  del
 procedimento.  In  difetto  il   giudizio   dinanzi   alla   suddetta
 commissione si dovrebbe estinguere a norma dell'art. 75, comma 2, del
 d.-lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 69, comma
 3,  lettera  h),  del  d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella
 legge 29 ottobre  1993,  n.  427.  L'estinzione,  non  essendo  stato
 adottato  il  prescritto provvedimento dal presidente della sezione e
 non risultando presentata l'istanza alternativa di  trasmissione  del
 fascicolo  alla cancelleria della Corte di cassazione a seguito della
 richiesta di esame, a norma del successivo comma 3 dello stesso  art.
 75 del decreto legislativo n. 546/1992, dovrebbe essere dichiarata in
 questa sede.